AIUTO
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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2002.69
Data decisione, Autorità:
16.10.2002, IICCA
Incarto n.
12.2002.00069
12.2002.00075
Lugano
16 ottobre
2002/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Pellegrini (in sostituzione del giudice Rusca, assente)
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nelle cause a procedura speciale
in materia di contratto di lavoro (inc. CL.99.69 e CL.99.104 della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 3) promosse con istanze 23 agosto 1999, rispettivamente 19 novembre
1999 da
rappr. dall’avv. __________
contro
rappr. dall’avv. __________
con le
quali l'attore ha chiesto, a liquidazione di un rapporto di lavoro, la condanna
della convenuta al pagamento:
l
di fr. 16'575.-- oltre accessori a titolo di
mercedi non retribuite;
l
di fr. 13'000.-- oltre accessori quale indennità
per disdetta abusiva;
domande
cui la convenuta si è opposta e che il pretore, con separate sentenze 12 marzo
2002, rispettivamente 29 marzo 2002, ha accolto limitatamente all'importo di
fr. 2'315.10, la prima, mentre ha respinto la seconda;
appellante
in entrambe la cause la parte attrice che, in riforma delle sentenze impugnate,
postula l'accoglimento integrale della seconda petizione e l'accoglimento
parziale della prima, ossia per fr. 9'356.75 oltre accessori;
lette le
osservazioni agli appelli, presentate dalla convenuta in data 4 aprile,
rispettivamente 29 aprile 2002;
esaminati gli atti degli incarti;
ritenuto
di poter congiungere le cause, esaminando gli appelli con una sola decisione
(art. 320 CPC);
considerato
in fatto e in diritto:
-
Le parti sono state legate da un contratto di lavoro 5 dicembre
1997 in base al quale __________, cittadino tedesco, veniva assunto dalle
__________ come responsabile delle saldature (Schweissfachingenieur -
Welding engineer) a partire dal 1° gennaio 1998 per uno stipendio
lordo mensile di fr. 6'500.-- oltre alla tredicesima mensilità. Il rapporto è
stato disdetto in forma scritta, con raccomandata a mano 30 novembre 1998 per
il 31 maggio 1999.
-
Con la prima istanza il lavoratore, sostenendo di aver ricevuto
la lettera di disdetta soltanto il 1° dicembre 1998, ha chiesto il pagamento
del salario di giugno 1999 e della tredicesima pro rata temporis
relativa a quel mese, nonché di una quattordicesima mensilità e del compenso
per 14 giorni in cui sarebbe stato attivo presso la datrice di lavoro durante i
mesi di gennaio e febbraio 1998, prima cioè di iniziare la sua attività a tempo
pieno, una volta ottenuto regolare permesso di lavoro in data 16 marzo.
Con la seconda
causa ha invece avanzato il diritto a un'indennità, pari a due salari mensili,
per disdetta abusiva. Ritiene infatti ingiustificati i motivi dell'inattesa
rescissione unilaterale del contratto di lavoro (di cui si dirà nel seguito).
-
Il Pretore, stabilito il momento di ricezione della disdetta nel
30 novembre 1998, ha escluso il diritto al salario di giugno e alla relativa
parte di tredicesima; ha poi constatato l'inesistenza di una pattuizione
riguardo alla quattordicesima mensilità e ha ridotto il credito vantato dal
lavoratore per l'attività prestata nei primi due mesi del 1998. Quanto alla
seconda petizione, ha ritenuto non dati i presupposti per applicare le norme
sulla disdetta abusiva, concludendo alla libertà del datore di lavoro di
interrompere il contratto rispettando i termini pattuiti.
-
Con il primo appello il lavoratore, abbandonato il credito
relativo alla quattordicesima mensilità, ripresenta -sulla base delle
risultanze istruttorie- la tesi già esposta in prima sede, relativa al momento
di validità della disdetta, mentre -in merito al credito riconosciutogli dal
primo giudice- postula che alla somma capitale vengano aggiunti interessi del
5%.
Con il secondo
appello censura la conclusione del pretore, sostenendo che la fattispecie
configura una disdetta abusiva nel senso inteso dalla legge. Delle motivazioni,
così come delle osservazioni agli appelli, si dirà nel seguito del presente
esposto.
- Pacifico che la disdetta del contratto di lavoro rappresenta una
dichiarazione unilaterale di volontà soggetta a ricezione, ossia che produce i
suoi effetti solo al momento in cui perviene al destinatario (DTF 113 II
259), l'onere della prova di tale avvenuta ricezione -che determina l'inizio
del termine di disdetta- spetta alla parte che ha disdetto il contratto. Fra
parti presenti, la disdetta vale come ricevuta al momento in cui il
destinatario ha avuto possibilità di prenderne conoscenza (Rehbinder, in Comm. di Berna, 1992,
art. 335 CO, N. 7).
Al proposito, il
Pretore ha fondato il suo accertamento che la lettera di disdetta (raccomandata
a mano) sia stata consegnata al lavoratore già il 30 novembre su una serie
di indizi convergenti. In particolare, si è fondato sulla mancata contestazione
da parte dell'istante di essersi incontrato con il direttore dell'azienda per
un colloquio di lavoro proprio quel giorno e sulla testimonianza della
segretaria della convenuta che conferma di aver redatto e tradotto in tedesco
lo scritto di disdetta (doc. G) per quello stesso giorno, nonché di aver
consegnato quel documento a __________ mentre stava dirigendosi, nel tardo
pomeriggio del 30 novembre, verso il locale in cui si sarebbe svolto il
colloquio. Il primo giudice ha osservato che la versione dei fatti offerta
dall'istante non è in grado di scardinare la conclusione che può essere dedotta
dagli elementi descritti, già perché egli non avrebbe mai descritto le modalità
di consegna della disdetta, limitandosi a sostenere che la lettera gli sarebbe
stata consegnata il giorno seguente. Con l'appello l'istante, in buona
sostanza, mette in dubbio l'affidabilità della teste menzionata, in particolare
sulla base di tutto quanto la stessa ha dichiarato di non sapere in merito alla
fattispecie.
Ancorché
costituisca eccezione, la prova indiziaria è possibile; la sua ammissibilità è
tuttavia subordinata all'impossibilità di fornire una prova completa o
assoluta. In tal caso, il giudice ha facoltà di dedurre il suo convincimento
sulla fattispecie da prove indirette e da indizi; è sufficiente quindi la
verosimiglianza, dedotta da un insieme concorde d'indizi apprezzati,
classificati e vagliati con indirizzo critico (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, art. 90, m. 10). In questo solco
ha agito il Pretore il quale, in assenza di una prova diretta -ad esempio di
chi avesse visto il lavoratore prendere in consegna la lettera di disdetta- ha
valutato oggettivamente gli indizi a sua disposizione, giungendo a conclusioni
del tutto corrette. A buona ragione, egli ha anzitutto osservato che, nella
fase preprocessuale, a fronte della dettagliata descrizione delle circostanze
in cui è avvenuta la consegna della disdetta scritta, così come riferito dal
direttore della convenuta al legale dell'istante (doc. I: Il signor
__________ è stato da me convocato in sala conferenze alle 16.30 del 30
novembre e in quella sede gli ho consegnato personalmente la disdetta in
oggetto … il tutto esprimendomi in lingua tedesca …Il signor __________ si
rifiutò di firmarlo … quando ci lasciammo il signor __________ uscì dalla sala
conferenze con la disdetta in mano!), questi si sia limitato a ripetere
semplicemente (così come è avvenuto negli allegati di causa) che lo stesso
documento era stato ricevuto solo il 1° dicembre 1998 (doc. L, N, O; istanza,
ad 2; memoriale conclusivo, ad 2). E' vero quindi anche che l'istante non ha
mai negato di essersi incontrato con il signor __________ per un colloquio di
lavoro proprio il 30 novembre 1998. Inoltre, la teste __________, pur non
avendo partecipato a quell'incontro e non avendo visto __________ (come
sottolinea l'appellante), afferma che la riunione è avvenuta e che, recandosi
nella sala dell'incontro, il direttore aveva ricevuto da lei, personalmente, la
lettera di disdetta. D'altra parte, le osservazioni qui proposte
dall'appellante non appaiono rilevanti: infatti, la credibilità di un teste può
essere intaccata se è accertata una grave discordanza fra le circostanze da lui
riferite ed elementi di fatto deducibili da altre prove (Cocchi/Trezzini, op. cit., art. 90
CPC, m. 34); situazione che tuttavia qui non è data e che l'appellante nemmeno
allega. Non vi sono pertanto motivi validi per modificare la conclusione
censurata: in particolare l'appellante non ha offerto nessun elemento atto a
mettere oggettivamente in dubbio ciò che risulta dagli indizi convergenti
considerati dal primo giudice.
-
In merito al lavoro prestato nei mesi di gennaio e febbraio
1998, il Pretore ha riconosciuto all'istante un credito di fr. 2'315.10,
corrispondenti al salario proporzionato a dieci giorni di lavoro;
contrariamente alla domanda di causa, non ha però riconosciuto gli usuali
interessi su questa somma capitale, omettendo in sostanza di pronunciarsi su
una domanda formulata. Ne consegue, come afferma l'appellante, che è dato un
motivo di revisione della sentenza, la cui domanda dev'essere proposta, con
appello (art. 340 lett. a e art. 341 CPC). Dal momento poi che il Pretore non
ha motivato tale omissione e che controparte non ha mai contestato il
riconoscimento di interessi di mora nemmeno a titolo subordinato, non v'è
motivo per non accogliere la domanda, riformando in tal senso il dispositivo
della sentenza impugnata 12 marzo 2002 (inc. CL.99.69).
-
Malgrado l'attore della seconda causa (inc. CL.99.104) non abbia
mai indicato le norme su cui ha fondato la sua domanda, si osserva che
l'indennità quale sanzione in caso di disdetta abusiva è prevista dall'art.
336a CO con riferimento alle fattispecie elencate all'articolo precedente.
L'attore non ha nemmeno mai preteso che l'abuso da lui denunciato corrisponda a
uno dei casi contemplati esplicitamente dalla legge. E' però fuori discussione
-come ha rilevato il primo giudice- che l'elenco dell'art. 336 CO non è esaustivo
(Rehbinder, op. cit., art.
336 CO, N. 10); tuttavia, lo scopo della norma non può essere stravolto:
infatti, per mezzo delle fattispecie indicate in modo esplicito, v'è da
ritenere che il legislatore abbia inteso concretizzare il concetto di disdetta
abusiva, offrendo al contempo i parametri di valutazione di ogni altra
fattispecie (Brühwiler,
Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, ed. 2, art. 336 CO, pag. 331); concetto che
non ha relazione con le contingenze oggettive del rapporto fra le parti del
contratto (come divergenze sull'impostazione del lavoro, o sulla qualità del
lavoro prestato o sul comportamento, o in genere sul rispetto degli obblighi
contrattuali o di legge), ma fondamentalmente è riferito alla persona di chi è
colpito dalla disdetta. In tal senso, la norma in esame rappresenta un caso
d'applicazione del divieto di abuso nei confronti della libertà personale delle
parti (Brühwiler, op.
cit., pag. 330). Per quanto concerne l'onere della prova, è la parte
destinataria della disdetta che deve provare l'abuso nei suoi confronti (Rehbinder, op. cit., ibidem, N. 11;
Brühwiler, op. cit., pag.
332).
-
In concreto, così come ha correttamente osservato il primo
giudice nella sentenza 29 marzo 2002, la disdetta contestata dall'attore non ha
nessun nesso con la sua personalità o con l'esercizio da parte sua di diritti
costituzionali o fondamentali. Mentre la convenuta gli rimprovera un
comportamento lesivo dell'obbligo di fedeltà (che addirittura avrebbe
giustificato un licenziamento immediato) per avere informato un cliente
importante come le __________, senza plausibile ragione, su riparazioni
avvenute durante il processo di fabbricazione di determinati pezzi (che alla
consegna erano però perfettamente conformi alle esigenze del cliente), mettendo
così a repentaglio il buon nome della datrice di lavoro, egli sostiene di aver
sempre agito nel rispetto dei suoi obblighi contrattuali, di aver sempre detto
il vero in particolare nei confronti dei collaudatori tedeschi e di non aver
fornito a terzi informazioni tali da danneggiare la datrice di lavoro. A
prescindere da ogni giudizio sulla contestata conformità dell'agire del
lavoratore con i suoi compiti contrattuali, rispettivamente con le sue
responsabilità e con i suoi obblighi nei confronti della controparte, la
disdetta si fonda pertanto esclusivamente -e tutte le prove assunte lo
confermano in modo chiarissimo (in particolare teste __________)- su dissidi
sorti fra le parti concernenti l'esecuzione delle mansioni specifiche del
lavoratore, rispettivamente il rispetto da parte sua dell'obbligo di fedeltà
nei confronti della datrice di lavoro, ossia su contingenze oggettive del
rapporto di lavoro, estranee alla protezione prevista dall'art. 336 CO. La
decisione impugnata merita pertanto conferma.
-
In conclusione, mentre la sentenza 12 marzo 2002 dev'essere
riformata per quanto attiene agli interessi di mora della somma capitale già
riconosciuta dal Pretore in favore dell'istante, l'appello relativo alla
sentenza 29 marzo 2002 dev'essere respinto. Le decisioni concernenti le
ripetibili seguono la soccombenza nell'ambito separato dei due appelli.
Motivi per i quali,
richiamati per le spese gli art. 148, 417 lett. e CPC e la TOA
pronuncia:
I. L'appello
di __________ 25 marzo 2002 è parzialmente accolto.
Di conseguenza il
dispositivo n. 1 della sentenza 12 marzo 2002 del Pretore del distretto di
Lugano, Sezione 3 (inc. CL.1999.69), è così riformato:
- L'istanza è parzialmente accolta.
Di conseguenza
la parte convenuta __________, è condannata a versare all'istante __________,
l'importo di fr. 2'315.10, da dedursi gli usuali oneri di legge, con interessi
del 5% dal 1° giugno 1999.
II. Non si prelevano spese né tassa di giustizia. L'appellante
verserà a __________ l'importo di fr. 300.-- a titolo di ripetibili parziali.
III. L'appello
di __________ 11 aprile 2002 è respinto.
IV. Non si prelevano spese né tassa di giustizia. L'appellante verserà a
__________ l'importo di fr. 500.-- a titolo di ripetibili.
Intimazione a: - __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano
sezione
3.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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