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Numero d'incarto:
12.2002.67
Data decisione, Autorità:
15.04.2003, IICCA
Incarto n.
12.2002.67
Lugano
15 aprile
2003/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Epiney-Colombo
segretaria:
Zanetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa a procedura speciale
(sfratto) DI.2002.00012 della Pretura di Mendrisio-Sud, promossa con istanza 22
gennaio 2002 da
Stato del Cantone Ticino
rappr. da Amm. immobiliare e delle strade nazionali,
Ufficio del Demanio, Bellinzona
contro
rappr. dall’avv. __________
con cui
l’istante ha chiesto al convenuto di riconsegnare immediatamente al
proprietario, Repubblica e Cantone del Ticino, la fattoria e il fondo mappale
n. __________ RFD di __________, sgomberandoli integralmente delle cose di sua
proprietà, protestando spese e ripetibili.
Il giorno
stesso del dibattimento, il convenuto ha chiesto oralmente il rinvio
dell’udienza di discussione indetta per il 4 marzo 2002, adducendo di essere
stato colto da influenza. Il Pretore ha respinto la richiesta di parte
convenuta ritenendola intempestiva. In pari data il Pretore ha ordinato lo
sfratto del convenuto dal fondo mappale n. __________ RFD __________ per il
giorno di lunedì 8 aprile 2002.
Appellante
il convenuto che, con memoriale 15 marzo 2002, chiede di annullare il querelato
giudizio e ritornare l’incarto al Pretore per una nuova decisione sul merito,
previa riconvocazione delle parti per una nuova udienza di discussione,
protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre
l’istante, con osservazioni 18 aprile 2002, postula la reiezione del gravame
con protesta di spese e ripetibili;
richiamato
il decreto 25 marzo 2002 con cui il Presidente di questa Camera ha concesso
all’appello l’effetto sospensivo richiesto;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti
ritenuto in fatto:
A. Con sentenza 6 dicembre 2000 il Pretore di Mendrisio-Sud ha
respinto l’istanza inoltrata da __________ volta ad ottenere la proroga del
contratto di affitto agricolo relativo alla “__________ ” (part. n. __________
RFD di __________). Questa sentenza, che accertava la cessazione del contratto
di affitto, non è stata impugnata e pertanto la stessa è validamente cresciuta
in giudicato.
In data 27
febbraio 2001, l’Ufficio cantonale del demanio pubblico invitava __________ a
comunicare quando intendeva lasciare l’azienda agricola.
Il 13 marzo 2001,
tramite il suo legale avv. , __________ comunicava che avrebbe
lasciato la “ ” per il 31 dicembre 2001.
Il 22 gennaio 2002
il Dipartimento del territorio presentava un’istanza di sfratto nei confronti
di __________, in quanto nel frattempo quest’ultimo non aveva provveduto a
sgomberare il fondo part. n. __________ RFD di __________.
B. In data 25
gennaio 2002 il Segretario Assessore della Pretura di Mendrisio-Sud citava le
parti a comparire all’udienza di discussione il giorno di lunedì 4 marzo 2002
alle ore 9.15. Alle ore 9.10 di quel giorno, __________ richiedeva
telefonicamente il rinvio dell’udienza, adducendo di essere stato colto da
influenza e quindi di essere impossibilitato a presentarsi in Pretura. La parte
istante si opponeva alla domanda di rinvio. Il giudice, ritenendo la stessa
intempestiva, ordinava il dibattimento e seduta stante ordinava lo sfratto di
__________ dalla “__________ ” entro il giorno di lunedì 8 aprile 2002.
C. In data 15
marzo 2002 __________ ha presentato appello contro il decreto di sfratto del
Segretario Assessore della Pretura di Mendrisio-Sud. In particolare,
l’appellante ha affermato di essere caduto in uno stato influenzale il giorno
di sabato 2 marzo 2002; questo stato si sarebbe protratto, costringendolo a
letto, fino ad alcuni giorni dopo l’udienza (a conferma di ciò, __________ ha
prodotto un certificato medico attestante il suo precario stato di salute).
Prima di lunedì 4 marzo 2002 alle ore 9.00, l’appellante non sarebbe stato in
grado di chiedere il rinvio dell’udienza di discussione quo all’istanza di
sfratto.
Inoltre in quel
breve lasso di tempo, per l’appellante, il quale non era assistito da nessun
patrocinatore, sarebbe stato impossibile conferire mandato ad un legale.
Di conseguenza, la
decisione di non concedere il rinvio dell’udienza sarebbe caratterizzata da
formalismo eccessivo e il decreto, essendo stato pronunciato senza garantire il
contraddittorio, violerebbe il diritto di essere sentito. Del resto, a mente
dell’appellante, la concessione del rinvio dell’udienza non avrebbe causato
alcun pregiudizio alla controparte, mentre avrebbe permesso a __________ di
esporre le proprie ragioni.
D. Con osservazioni 18 aprile 2002 la parte appellata postula la
conferma del decreto pretorile, adducendo che nel periodo di tempo, superiore
ad un mese, intercorso tra la citazione all’udienza di discussione e l’udienza
stessa, l’appellante avrebbe potuto nominare un legale per rappresentarlo in
giudizio. Infatti, come del resto è avvenuto, un impedimento dell’ultima ora -
segnatamente una malattia - avrebbe potuto essere ipotizzato secondo il normale
decorso delle vicende umane. Inoltre, il 13 marzo 2001 __________ aveva
comunicato all’Ufficio del Demanio che egli avrebbe lasciato la fattoria entro
il 31 dicembre 2001, cosa che invece non è avvenuta.
considerato in diritto:
- L’appellante sostiene che nell’ambito della procedura di sfratto, e
pertanto anche al momento dell’udienza di discussione, egli non era assistito
da un patrocinatore. Due giorni prima dell’udienza, fissata per il giorno di
lunedì 4 marzo 2001 alle ore 9.15, egli sarebbe caduto in uno stato influenzale
che lo avrebbe costretto a letto. Viste le circostanze, e soprattutto il breve
lasso di tempo che intercorreva da quel momento fino al giorno dell’udienza,
egli non avrebbe potuto rivolgersi ad un legale che lo potesse rappresentare
davanti al giudice. Inoltre, al fine di ottenere il rinvio dell’udienza,
avrebbe telefonato in Pretura già alle ore 8.00 di lunedì 4 marzo 2001, ma la
segreteria telefonica avrebbe invitato l’utenza a chiamare dalle ore 9.00: solo
dopo quell’ora egli avrebbe potuto informare il giudice della sua impossibilità
di presentarsi in tribunale a causa della malattia. Secondo l’appellante, la
mancata concessione del rinvio dell’udienza rappresenterebbe un eccessivo
formalismo e la negazione del principio del contraddittorio, cosicché la
decisione di sfratto sarebbe nulla.
A torto. Il
giudice di prima istanza, non concedendo il rinvio dell’udienza di discussione,
non ha leso il diritto di essere sentito di __________. Infatti, la richiesta
di rinvio formulata telefonicamente quindici minuti prima dell’udienza da
parte del convenuto, non è stata né sufficientemente sostanziata, né provata.
In particolare, detta richiesta non è stata corredata da un certificato medico
che concretizzasse il problema di salute che avrebbe afflitto __________.
Inoltre, dagli atti non è emerso che la malattia potesse costituire un grave
impedimento, poiché non risulta che il quadro clinico raggiungesse gli estremi
dell’incoscienza o della immobilizzazione continuate, tali da impedire di agire
o di dare disposizioni per agire. Neppure il certificato medico datato 7 marzo
2002, assai generico, attesta tale impossibilità (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 13 ad art. 137
CPC). Del resto, nell’ambito dell’istituto della restituzione in intero, la
giurisprudenza ha già avuto occasione di stabilire che neppure un attacco di
influenza, anche se accompagnato da iperpiressia, configura un fatto talmente
grave da giustificare la restituzione in intero di un termine o di un mezzo di
difesa (Cocchi/Trezzini,
op. cit., m. 14 ad art. 137 CPC).
Di conseguenza,
rientrava senz’altro nelle facoltà del primo giudice di non concedere il rinvio
dell’udienza.
Non si ravvede
quindi alcuna violazione del diritto di essere sentito del convenuto che
renderebbe nullo il decreto di sfratto pronunciato in prima istanza.
- Nel merito, l’appellante censura inoltre l’errata applicazione
del diritto, nella misura in cui il primo giudice avrebbe basato la propria
decisione anche sull’art. 257d CO.
Questa censura si
rivela inconferente. Dagli atti emerge infatti che mai nessuna delle parti ha
invocato che __________ si trovasse in mora con il pagamento dell’affitto,
rispettivamente che la fattispecie toccasse problematiche connesse con la mora
dell’affittuario. È invece palese che la menzione della predetta norma di legge
da parte del Segretario Assessore è un errore di trascrizione che nulla muta
alla sostanza delle cose.
L’istanza di
sfratto formulata dal proprietario dell’immobile è infatti stata accolta poiché
l’affittuario non ha lasciato l’azienda agricola entro il termine pattuito con
il proprietario.
- Alla luce di quanto esposto, l’appello viene respinto poiché
infondato. Spese e ripetibili seguono la soccombenza.
Per i quali motivi
pronuncia:
-
L’appello 15
marzo 2002 di __________ è respinto.
-
Le spese
della procedura di appello consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 150.--
b) spese fr. 50.--
totale fr. 200.--
sono poste a
carico dell’appellante, il quale rifonderà alla controparte fr. 300.-- a titolo
di ripetibili.
- Intimazione:
Comunicazione alla
Pretura di Mendrisio-Sud.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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