AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2002.61
Data decisione, Autorità:
10.12.2002, IICCA
Incarto n.
12.2002.61
Lugano
10 dicembre
2002/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Rusca
segretario:
Marchi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. inc. no.
OA.2002.00245 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 promossa con
petizione 11/21 aprile 2000 da
rappr. dall'avv.
contro
tutti rappr. dall'avv. __________
con la quale l’attrice ha chiesto la condanna dei
convenuti in solido a versarle la somma di fr. 11'214.10 oltre interessi al 5%
dal 12 aprile 1999 a titolo di risarcimento dei danni (incidente della circolazione)
che il Pretore, con decisione 27 febbraio 2002, ha integralmente accolto.
Appellanti i convenuti i quali, con appello 18 marzo
2002, chiedono la riforma della sentenza impugnata nel senso di respingere le
domande di petizione, mentre, con osservazioni 29 aprile 2002, l’attrice
postula la reiezione dell’appello e la conferma della sentenza impugnata.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti
Considerato
in fatto ed in diritto
-
Il 25 novembre 1998, all’interno dell’area di parcheggio del centro
commerciale di __________a, è avvenuto uno scontro fra la vettura condotta da
__________ e l’auto guidata da __________ che ha cozzato contro la prima. La
vettura di quest’ultima ha riportato seri danni materiali. La __________ ha di
conseguenza chiesto senza successo alla società di assicurazione responsabilità
civile di __________ il risarcimento del danno ed ha successivamente inoltrato
alla Pretura di Lugano la petizione 21 aprile 2000 con la quale ha preteso
la condanna di __________ e dell’Assicurazione a pagarle, in solido, la somma
di fr. 11'214.10 oltre interessi al 5% dal 12 aprile 1999 a titolo di
risarcimento dei danni subiti. Il danno così preteso si compone di fr.
10'128.10 di danni materiali all’autovettura, oltre a fr. 260.- per il recupero
del veicolo e fr. 852.- per il noleggio di una vettura sostitutiva durante il
periodo della riparazione. L’attrice ha sostenuto la responsabilità di
__________ per l’incidente precisando di aver beneficiato della precedenza
rispetto al convenuto poiché proveniva da destra su una corsia di percorrenza
preferenziale interna all’area di parcheggio.
-
Con la risposta di causa, i convenuti hanno contestato che la
__________ “utilizzasse una via di transito, prioritaria rispetto a quella
perpendicolare dalla quale veniva il signor __________ ” e precisato che
“entrambe le parti in causa avevano da poco lasciato i rispettivi posteggi e
percorrevano quindi il medesimo tipo di corsia". Inoltre, con riferimento
al danno fatto valere, hanno contestato che l'attrice potesse loro addebitare
il noleggio di una vettura sostitutiva poiché la stessa avrebbe potuto
beneficiare dei mezzi pubblici di trasporto. Hanno quindi chiesto la reiezione
della petizione.
-
Con la decisione impugnata il Pretore ha accolto integralmente la
petizione. Posta l’applicazione alla fattispecie delle norme della Legge sulla
circolazione stradale, quindi del principio della precedenza da destra e la
possibilità riconosciuta al giudice, in deroga alle norme cantonali, di
ammettere la prova dell’interrogatorio formale seppure chiesto dalla stessa
parte soggetta all’interrogatorio, ha riconosciuto la responsabilità di
__________ per l’incidente ed integralmente il danno subito dall’attrice,
attestato dalle relative fatture prodotte.
-
Con l’appello i convenuti chiedono la riforma della sentenza
impugnata nel senso di respingere la petizione. Essi sostengono in sostanza che
la pretesa della __________i non ha trovato alcun riscontro probatorio
all’infuori delle sue sole adduzioni di parte. La pretesa non poteva quindi
ritenersi comprovata ed essere accolta. A mente degli appellanti il Pretore
avrebbe basato in modo inammissibile la decisione unicamente sulla descrizione
dell’incidente proposta nelle allegazioni dell’attrice, sullo schizzo relativo
alla dinamica dell’incidente allestito dalla stessa e sull’interrogatorio
formale dalla stessa richiesto e nell’ambito del quale essa ha confermato la
propria versione dei fatti. Fanno ancora valere le loro censure relative alla
necessità di una vettura sostitutiva.
Nelle
osservazioni all’appello l'attrice si conferma nelle proprie domande e chiede
la reiezione dell’appello e la conferma della sentenza di prima istanza.
-
Oggetto dell’appello è quindi, in particolare, l’adempimento
dell’onere probatorio ad opera dell’attrice quo alla responsabilità del
sinistro. Secondo l’art. 8 CC, ove la legge non disponga altrimenti, chi vuole
dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve
fornirne la prova. Nel caso la parte alla quale incombe l’onere della prova
fallisca, il giudice deve decidere a suo svantaggio (Guldener,
Beweiswürdigung und Beweislast nach schweizerischem Zivilprozessrecht, Zurigo,
1955, p. 16 e seg.), quindi respingerne la pretesa. Ciò che non viene
contestato vale però come ammesso e non necessita di prova: è segnatamente il
diritto cantonale che determina quando e in quale misura debba intervenire una
contestazione (Schmid, Art. 8 ZGB: Überblick und Beweislast, in: Leuenberger,
Der Beweis im Zivilprozess, Berna, 2000, p.15). Il Tribunale federale ha
comunque chiarito che, in ossequio all’onere della prova sancito dall’art. 8
CC, la contestazione deve essere specificata al punto che risulti chiaro a
quali fatti vada riferita di modo che la parte, che ha affermato la
circostanza, venga sollecitata a portarne la necessaria prova: una sola
contestazione generale può quindi essere ritenuta insufficiente e venire
preteso dal convenuto che contesti le adduzioni di fatto dell’attore con
indicazioni concrete, essendo inoltre possibili situazioni processuali nelle
quali è esigibile una sua descrizione degli eventi, segnatamente quando
l’attore propone procedimenti, svolgimenti o sviluppi di fatto ben
circostanziati (DTF 105 II 146 c. 6a, bb).
-
Relativamente all’onere di contestare i fatti e le argomentazioni
della controparte, la giurisprudenza cantonale ha precisato che la procedura
civile ticinese esige che il convenuto dia riscontro ai fatti della petizione,
ciò che implica un certo onere di allegazione dei fatti a carico del convenuto,
il quale è tenuto a contestare le argomentazioni dell’attore con indicazioni
concrete e, se del caso, a fornire la propria descrizione dei fatti: la
mancanza dei citati requisiti porta alla conseguenza che la resistenza del
convenuto su determinate allegazioni è inesistente, con la conclusione, nel
giudizio di merito, di dover poi ammettere la domanda dell’attore (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, Lugano 2000, ad art. 78, m. 8).
Nel caso
in esame, l'attrice ha fornito e ribadito con coerenza una precisa descrizione
della dinamica dell’incidente, descrivendone lo sviluppo con l’ausilio del
disegno prodotto sub doc. B, mentre i convenuti si sono limitati alla generica
contestazione della validità di tale descrizione e della qualifica della strada
di provenienza dell’attrice come strada di percorrenza principale, con ciò
contestando il beneficio della precedenza della controparte, senza però fornire
qualsiasi descrizione di una dinamica alternativa. Per contro essi hanno confermato
la provenienza delle vetture da strade perpendicolari, ciò che risulta conforme
alla descrizione, fornita dall'attrice __________, che in assenza di concreti
elementi contrari trova quindi conferma. In tali circostanze si deve ritenere
che __________ e la sua Assicurazione non hanno validamente contestato la
dinamica dell’incidente descritta dell’attrice, la quale deve risultare di
conseguenza ammessa.
- Ma anche se così non fosse la valutazione del Pretore di ammettere
la dinamica di fatto dell'incidente come proposta dall'attrice non può
incorrere in alcuna censura.
Per l’art. 1 cpv. 1 LCS, il concetto di strada pubblica deve essere
interpretato estensivamente e, in particolare, comprende anche le aree di
parcheggio (DTF 92 IV 10) e, di conseguenza, al caso in esame torna
applicabile, senz'altro, la legge sulla circolazione stradale. Secondo l’art.
86 LCS nelle vertenze relative alle pretese derivanti da infortuni cagionati da
veicoli a motore o da velocipedi, il giudice apprezza i fatti senza essere
vincolato dalle regole della procedura cantonale concernenti le prove. Il
diritto federale ha con ciò inteso accordare al giudice il suo pieno potere di
apprezzamento relativamente alla determinazione dei fatti, rendendo inefficaci
le regole cantonali che, per esempio, limitano il valore probatorio di certe
testimonianze (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière,
Commentaire, Lausanne, 1996, ad art. 86 LCS, n. 2.1). Nelle cause dipendenti
dalla Legge sulla circolazione stradale è segnatamente possibile chiedere il
proprio interrogatorio formale anche se le disposizioni procedurali, come in
Ticino, non lo permettono (Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 271, n.
761). Le censure degli appellanti che contestano l’ammissione e l’assunzione da
parte del giudice di prima istanza della prova dell’interrogatorio formale
dell’attrice ad istanza della stessa parte e la sua efficacia probatoria sono
quindi prive di qualsiasi fondamento.
- Chiedendo
la riforma della sentenza impugnata nel senso di respingere la petizione, gli
appellanti, contestano l’attribuzione della responsabilità dell’incidente ad
__________ e quindi il riconoscimento del suo obbligo di risarcire il danno
subito dall'attrice __________. A torto.
__________,
all’interno di un’area di parcheggio di un centro commerciale, ha lasciato il
proprio parcheggio e dalla stradina d’accesso al medesimo, perpendicolare alla
via di percorrenza principale interna all’area di parcheggio, la quale conduce
verso l’uscita dell’area stessa, si è immesso su tale via per accedere
all’uscita. In tale frangente si è scontrato con la vettura della __________,
la quale, anch’essa diretta verso l’uscita, sopraggiungeva su tale via di
percorrenza principale dalla destra rispetto ad __________. È quindi evidente
la responsabilità di __________ per l’incidente. La giurisprudenza ha infatti
chiarito che ai conducenti che percorrono l’area di parcheggio riservata ai
clienti di un centro commerciale si applicano le regole della circolazione
stradale, tenendo conto della situazione e delle funzioni delle diverse vie di
percorrenza fra le superfici di parcheggio: il concetto di parcheggio non
comprende solo la superficie riservata al parcheggio ma anche i tratti di
accesso al medesimo, mentre le vie di percorrenza che non danno accesso diretto
alla superficie di parcheggio sono parificate ad una strada e i veicoli che vi
transitano beneficiano della precedenza (DTF 100 IV 62 c. 4). In
concreto __________ ha violato tale regola di circolazione e a giusta ragione
il Pretore gli ha attribuito la responsabilità dell’incidente con l’obbligo di
risarcimento del danno provocato all’appellata.
Del
resto, fosse anche ammessa la sola tesi dei convenuti nel senso che la via
percorsa da controparte non era una strada di percorrenza prioritaria, la
responsabilità di __________ è ugualmente data per non aver concesso la
precedenza, secondo la regola generale, a chi sopraggiungeva dalla destra.
D’altra
parte gli appellanti non pretendono, sostanziano e dimostrano una concolpa della
__________ per l’incidente, di modo che la responsabilità del convenuto
__________ deve essere riconosciuta pienamente.
- Relativamente
al danno da risarcire gli appellanti contestano il riconoscimento del costo di
un veicolo sostitutivo (fr. 852.-), poiché tale utilizzo non rappresenterebbe
una necessità dettata da esigenze professionali, ma una semplice comodità.
L’appellata avrebbe potuto far capo, per le sue esigenze domestiche e materne
ai mezzi pubblici, nel caso concreto ordinariamente accessibili.
Giurisprudenza
e dottrina riconoscono che l’obbligo di risarcimento dei danni materiali,
nell'ambito di un sinistro della circolazione, comprende anche i costi di
locazione di un veicolo sostitutivo per il periodo necessario alla riparazione
del veicolo danneggiato (Schaffhauser/Zellweger, Grundriss des
schweizerischen Strassenverkehrsrechts, Bd. II, Berna 1988, p. 113). La
giurisprudenza ha in particolare precisato che il diritto a tale risarcimento
non presuppone che il veicolo sia necessario per lo svolgimento di un’attività
professionale (Rep. 1976, p. 37). Tuttavia il costo di un veicolo
sostitutivo non può configurare un danno da risarcire quando tale disponibilità
rappresenta una mera comodità (Brehm, Berner Kommentar, ad art. 41 CO,
n. 80). Nel caso in esame l’appellata ha indicato nel proprio interrogatorio
formale di non svolgere al momento dell’incidente un’attività lucrativa e di
necessitare dell’auto in sostituzione per portare il figlio all’asilo e
occuparsi del medesimo. Essa non ha addotto altre necessità e non ha contestato
di poter disporre di adeguati mezzi pubblici di trasporto per provvedere alle
citate incombenze per il periodo limitato di pochi giorni. Nel caso concreto il
costo del veicolo sostitutivo rappresenta di conseguenza una semplice comodità
e non può essere riconosciuto quale posta di danno. L’appello deve pertanto
essere parzialmente accolto su questo punto e la decisione di prima istanza
riformata nel senso che gli appellanti sono condannati a versare alla controparte
la somma di fr. 10'362.10 oltre interessi.
- La
tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di primo e secondo
grado
seguono la soccombenza.
Per i
quali motivi,
visti, per
le spese, la vigente TG e gli art. 147 e seg. CPC
dichiara e pronuncia
I. L’appello è parzialmente accolto e di conseguenza la
decisione 27 febbraio 2002 della Pretura di Lugano, Sezione 3, è riformata come
segue.
-
La
petizione è parzialmente accolta nel senso che __________, e __________ a, sono
condannati a versare, in solido, a __________, l’importo di fr. 10'362.10 oltre
interessi al 5% dal 12 aprile 1999.
-
La tassa
di giustizia di fr. 700.- e le spese, da anticipare dall’attrice, sono poste a
carico dell’attrice in ragione di 1/10 e carico dei convenuti in ragione di
9/10, con l’obbligo dei convenuti di rifondere all’attrice fr. 800.- per parte
di ripetibili.
II. Le spese della procedura d’appello, consistenti in:
tassa di
giustizia fr. 350.-
spese fr.
50.-
Totale fr.
400.-
anticipate
dagli appellanti, sono poste a loro carico in ragione di 9/10 ed a carico
dell’appellata in ragione di 1/10; a quest'ultima gli appellanti verseranno
inoltre fr. 500.- per parte di ripetibili d’appello.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Lugano, Sezione 3.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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