AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2002.57
Data decisione, Autorità:
17.10.2002, IICCA
Incarto n.
12.2002.00057
Lugano
17 ottobre
2002/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Pellegrini (in sostituzione del giudice Rusca, assente)
segretaria:
Zanetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2001.00025 della
Pretura di Locarno-Campagna, promossa con petizione 6 aprile 2001 da
tutti rappr. dall’avv. __________
contro
rappr. dall’avv. __________
con cui
gli attori hanno chiesto l’accertamento della validità della disdetta 24 marzo
1999 con effetto a far tempo dal 31 marzo 2001 e l’ordine di mettere a libera
disposizione della comunione ereditaria fu __________ il fondo agricolo part.
n. __________ RFD di __________, protestando spese e ripetibili;
domanda
avversata dal convenuto e che il Pretore, con sentenza 26 febbraio 2002, ha
integralmente accolto;
appellante
il convenuto che, con memoriale 7 marzo 2002, chiede la riforma del querelato
giudizio, nel senso di respingere integralmente la petizione, protestando spese
e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre gli
attori, con osservazioni 5 aprile 2002, postulano la reiezione del gravame con protesta
di spese e ripetibili;
con
appello adesivo 5 aprile 2002, gli attori chiedono inoltre che nell’ambito
dell’azione riconvenzionale presentata dalla controparte, quest’ultima sia
obbligata a sopportare la relativa tassa di giustizia e a versare loro
l’importo di fr. 21'000.-- a titolo di ripetibili, protestando spese e
ripetibili di appello;
letti
ed esaminati gli atti e i documenti prodotti
ritenuto
in
fatto:
A. Il 30 marzo 1965 l’ora defunto __________ in veste di proprietario
locatore concludeva con il fratello __________ quale fittavolo locatario un
contratto di affitto avente come oggetto tre fondi, tra cui il mappale n.
__________ di __________ (ora part. n. __________ RFD di __________; v. doc.
11), adiacente all’azienda agricola pertoccata al convenuto nella divisione
ereditaria relativa alla successione del padre __________.
Tale
contratto prevedeva: “l’affitto è concluso per una durata di cinque anni” a far
tempo dal 1. aprile 1965 e “se 12 mesi prima dello scadere del contratto nessuna
delle parti ha dato la disdetta il contratto si ritiene rinnovato per una nuova
durata di due anni” (doc. A, clausola 2). Con risoluzione del 1. aprile 1966,
la Commissione Cantonale dei fitti agricoli ratificava il contenuto di tale
contratto, sia in merito alla scadenza, sia per quanto riguardava il rinnovo
tacito della durata di due anni (doc. A, retro e doc. richiamati, atto XII).
B. In data 24 marzo 1999, __________ comunicava al fratello la
disdetta del rapporto contrattuale con effetto a decorrere dal 31 marzo 2000,
limitatamente al fondo part. n. __________ RFD di __________ (doc. C). Vista
l’opposizione del convenuto (doc. D), il 12 maggio 2000 __________ presentava
un’istanza di sfratto al Pretore di Locarno-Campagna. Quest’ultimo, con sentenza
12 ottobre 2000, respingeva l’istanza qualificandola come prematura in quanto a
seguito delle modifiche di legge nel frattempo intervenute, la disdetta avrebbe
esplicato i propri effetti unicamente per la scadenza del 31 marzo 2001 (doc.
R).
C. Con
petizione 6 aprile 2001, i successori in diritto del defunto __________
presentavano una nuova istanza di sfratto limitatamente al fondo agricolo part.
n. __________ RFD di __________ (v. doc. S). In particolare gli attori,
basandosi sulle argomentazioni esposte nella decisione pretorile del 12 ottobre
2000, postulavano lo sfratto di __________ ribadendo che la disdetta del 24
marzo 1999 produceva i propri effetti per il 31 marzo 2001.
Con
risposta 17 aprile 2001, __________ sollevava in ordine un’eccezione di
incompetenza del Pretore in quanto la clausola n. 8 del contratto di affitto
(doc. A) avrebbe obbligatoriamente previsto una procedura arbitrale al fine di
comporre eventuali divergenze derivanti dal contratto stesso. Inoltre, il
convenuto contestava la validità della disdetta, adducendo che il contratto
stipulato il 30 marzo 1965 sarebbe giunto a scadenza il 31 marzo 2005. Il
convenuto reputava infatti che dopo un primo periodo di cinque anni, l’affitto
sarebbe stato prorogato per una sola ed unica volta di ulteriori due anni,
ossia fino al 31 marzo 1972. A partire da questa data sarebbe poi risultato
applicabile l’art. 24 cpv. 1 della Legge federale del 6 ottobre 1972 che
modifica il diritto civile rurale (entrata in vigore il 15 febbraio 1973) che introduceva
obbligatoriamente un periodo di rinnovo triennale e quindi il rapporto
contrattuale sarebbe stato tacitamente prorogato di tre anni in tre anni fino
all’11 aprile 1987. Da questa data, dopo l’entrata in vigore della nuova Legge
federale del 4 ottobre 1985 sull’affitto agricolo (LAAgr), sarebbe intervenuto
un rinnovo tacito di sei anni in sei anni e quindi il contratto d’affitto
sarebbe giunto a scadenza il 31 marzo 2005. Di conseguenza, la disdetta
formulata da __________ avrebbe potuto essere ritenuta valida, se del caso,
soltanto per tale data. A mente del convenuto, la disdetta non sarebbe stata
valida anche perché il fondo oggetto della disdetta avrebbe fatto parte di
un’azienda agricola e quindi il rapporto d’affitto non avrebbe potuto essere
disdetto separatamente da quello dell’azienda. Inoltre, in subordine, il
convenuto richiedeva un’indennità di almeno fr. 700'000.-- quale corrispettivo
per il valore delle infrastrutture allestite sul fondo oggetto della vertenza
(sostenendo che non si sarebbe trattata di domanda riconvenzionale).
Infine,
con decreto 1. giugno 2001, il Pretore ha respinto l’eccezione di incompetenza
sollevata da __________ adducendo che la procedura di sfratto fosse di
carattere prettamente esecutivo (costituendo la contestazione sulla validità
della disdetta soltanto una pregiudiziale della richiesta di sfratto); pertanto
la procedura di sfratto avviata da __________ era sottratta alla libera
disposizione delle parti e non poteva essere sottoposta a procedura arbitrale.
Questo decreto non è stato impugnato dal qui appellante.
D. Con
sentenza 26 febbraio 2002, il Pretore ha integralmente accolto la petizione,
ordinando lo sfratto del convenuto con effetto immediato dal fondo n.
__________ RFD di __________. In particolare, il Pretore ha stabilito che il
contratto di affitto giungeva a termine il 31 marzo 2001 e che la disdetta del
24 marzo 1999 formulata da __________ esplicava i propri effetti per tale data.
Infatti, interpretando la clausola n. 2 del contratto di affitto in base al
principio dell’affidamento, il giudice di prima istanza è giunto alla
conclusione che la volontà delle parti contraenti fosse di prorogare
tacitamente il contratto per un perido di due anni ogni qualvolta tale periodo
fosse giunto a scadenza. Di conseguenza il periodo triennale stabilito dalla
Legge federale del 6 ottobre 1972 che modifica il diritto civile rurale
risultava applicabile unicamente allo scadere del secondo periodo di rinnovo
biennale, ovvero dal 1. aprile 1974 e fino al 31 marzo 1989. A far tempo da
questa data risultava invece applicabile il periodo di rinnovo di sei anni ai
sensi dell’art. 8 della nuova Legge federale del 4 ottobre 1985 sull’affitto
agricolo entrata in vigore il 20 ottobre 1986 (e meglio alle scadenze del 31 marzo
1989, del 31 marzo1995 e del 31 marzo 2001).
E. Con appello 7 marzo 2002 __________ postula la nullità della
disdetta del 24 marzo 1999 e, in subordine, la condanna della controparte al
versamento di una somma pari a fr. 700'000.-- a titolo di indennità per le
migliorie da lui apportate al mappale n. __________ RFD di __________. In
grandi linee l’appellante ricalca le motivazioni esposte in prima sede. In
ordine, l’appellante solleva altresì l’eccezione di incompetenza del Pretore,
chiedendo di nuovo che la questione relativa alla validità della disdetta e
allo sfratto dal fondo agricolo sia sottoposta ad un tribunale arbitrale.
Delle
osservazioni presentate il 5 aprile 2002 dalla comunione ereditaria fu
__________ si dirà, se del caso, nei successivi considerandi.
Con
appello adesivo di pari data, la comunione ereditaria fu __________ ha
postulato la condanna della controparte al pagamento della tassa di giustizia e
di fr. 21'000.-- per ripetibili nell’ambito della domanda riconvenzionale con la
quale __________ chiedeva un’indennità di fr. 700'000.-- per le asserite
migliorie da questi apportate al fondo part. n. __________ RFD di __________.
considerato
in
diritto:
- Innanzitutto si rileva in ordine che l’appellante è malvenuto a sollevare
l’eccezione di incompetenza del Pretore sulla scorta della clausola arbitrale
contenuta nel contratto di affitto del 30 marzo 1965 poiché tale questione è
già stata decisa dal primo giudice con decreto 1. giugno 2001. Questo decreto
non è stato impugnato da __________, nonostante egli fosse legittimato a
interporvi appello, ed è quindi cresciuto in giudicato (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e
commentato, Lugano 2000, m. 2 e 3 ad art. 96 CPC). Questo significa che una
domanda decisa con un decreto rimasto inimpugnato non può essere rimessa in
discussione con l’appello contro la sentenza di merito.
Ne
discende che l’eccezione sollevata in questa sede da __________ riguardo alla
competenza del Pretore - e quindi anche la relativa richiesta di sottoporre la
vertenza alla procedura arbitrale - viene respinta in quanto improponibile in
seconda istanza, anche perché eccezione che non va esaminata d’ufficio (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 3 e
4, n. 5 ad art. 1 CPC; art. 98 CPC).
-
Secondo l’art. 275 CO, l’affitto è il contratto per cui il locatore
si obbliga a concedere all’affittuario una cosa o un diritto produttivi
affinché ne usi e ne raccolga frutti e proventi mentre l’affittuario si obbliga
a pagargli in corrispettivo un fitto. Attualmente, l’affitto agricolo è
regolato dalle norme previste dalla Legge federale del 4 ottobre 1985
sull’affitto agricolo (LAAgr). Nella misura in cui questa legge non si applica
o non contiene disposizioni speciali, l’art. 276a cpv. 1 CO prescrive che gli
art. 275 ss. CO si applicano anche ai contratti di affitto agricolo (Studer, Obligationenrecht I, 2.
ed., Basilea/ Francoforte s.M. 1996, n. 1 ss.).
-
In data 30 marzo 1965, le parti hanno concluso un contratto di
affitto agricolo della durata di cinque anni (doc. A). A quel tempo era in
vigore la Legge federale del 12 giugno 1951 sulla conservazione della proprietà
fondiaria agricola.
L’art.
24 della stessa legge stabiliva che nel caso un affitto fosse stato tacitamente
prorogato allo spirare del tempo convenuto o se né l’una né l’altra parte
avesse dato la disdetta per il termine previsto, l’affitto doveva ritenersi
rinnovato alle stesse condizioni, di tre anni in tre anni, fino a che, con
preavviso di almeno sei mesi, lo stesso fosse stato disdetto per la fine di un
periodo triennale. Se invece, con il permesso dell’autorità, l’affitto era
stato concluso per un periodo inferiore ai tre anni, esso era da ritenersi
rinnovato per un periodo di uguale data.
- Sulla base del contratto di affitto 30 marzo 1965 le parti hanno
stabilito che __________ entrava in godimento del fondo a decorrere dal 1.
aprile 1965 per una durata di cinque anni, ovvero fino al 31 marzo 1970. Se
entro dodici mesi dallo scadere del contratto nessuna delle parti avesse dato
la disdetta, il contratto si sarebbe ritenuto rinnovato tacitamente per una
nuova durata di due anni (clausola n. 2; doc. A). Detto contratto è stato
approvato dalla Commsione cantonale per i fitti agricoli con risoluzione 1.
aprile 1966, sia per quanto riguardava l'ammontare del canone di affitto, sia
quo alla durata e al rinnovo automatico del contratto per una durata di due
anni (v. doc. richiamato, atto XII: "Pure confor-mi appaiono le norme
contrattuali che regolano altrimenti il rapporto di affitto fra i due fratelli").
In questo modo, a seguito dell’avallo dell’autorità competente, i contraenti
hanno validamente derogato alle disposizioni legali che stabilivano una durata
minima di tre anni per il rinnovo tacito del contratto di affitto (art. 24 cpv.
2), riducendo la stessa a due anni.
L’appellante
sostiene che il rinnovo tacito biennale del rapporto contrattuale sarebbe stato
previsto una sola ed unica volta, in quanto la clausola n. 2 del contratto
sanciva testualmente che nel caso non vi fosse stata disdetta del contratto, lo
stesso si doveva ritenere rinnovato “per una nuova durata di due anni”,
dopodiché, trascorso questo periodo, sarebbe subentrato il periodo triennale
previsto dall'art. 24 della Legge federale del 12 giugno 1951 sulla
conservazione della proprietà fondiaria. A torto.
La
clausola n. 2 del contratto del 30 marzo 1965 deve essere interpretata in base
al principio dell’affidamento, vale a dire così come un terzo in buona fede,
nelle stesse circostanze in cui si trovavano le parti, avrebbe potuto e dovuto
interpretarla (DTF 123 III
268; Gauch/Schluep/ Schmid/Rey,
Schweizerisches Obligationenrecht AT, 7. ed., Zurigo 1998, n. 206 ss. e
ulteriori riferimenti; Schwenzer,
Schweizerisches Obligationenrecht AT, Berna 1998, n. 27.40 ss.).
In
base alla documentazione agli atti, si conclude che l’interpretazione di detta
clausola da parte del Pretore è corretta. Infatti si può e si deve
ragionevolmente supporre che le parti contraenti, fissando in deroga alla legge
in vigore una proroga biennale per il rinnovo automatico del contratto,
intendessero fissare una durata biennale che subentrasse ogni qualvolta il
contratto giungesse a scadenza (a conferma di ciò subentra l’utilizzazione di
un contratto prestampato che in quel punto regolava proprio la durata del rinnovo
automatico del contratto di affitto). Inoltre, come giustamente osservato dal
Pretore, è senz’altro ragionevole ritenere che nel caso i contraenti avessero
voluto intendere il periodo biennale come un’unica proroga (come una sorta di
eccezionale “una tantum”, allo scadere della quale sarebbe poi subentrato il
termine legale di tre anni), essi lo avrebbero stabilito espressamente, cosa
che però nel caso concreto non è avvenuta.
Alla
luce di quanto esposto si deve concludere che il contratto di affitto tra
__________ ed __________ è stato tacitamente rinnovato per due anni una prima
volta nel periodo dal 1. aprile 1970 al 31 marzo 1972 e una seconda volta dal
-
aprile 1972 al 31 marzo 1974.
-
Nel frattempo, in data 15 febbraio 1973 è entrata in vigore la
Legge federale del 6 ottobre 1972 che modifica il diritto civile rurale che
prevedeva una proroga tacita del contratto di tre anni in tre anni (art. 23
cpv. 1; Breitenmoser, Der
landwirtschaftliche Pachtvertrag, tesi Friborgo 1978, pag. 39 ss.; RU 1973 I 99
ss.). L’art. 23 cpv. 2 di questa legge stabiliva che nel caso il contratto di
affitto avesse previsto una durata del rinnovo tacito inferiore ai tre anni era
necessario richiedere, entro tre mesi a contare dalla scadenza della durata
pattuita, un’autorizzazione in tal senso all’autorità competente. Queste nuove
norme risultavano imperativamente applicabili anche ai contratti conclusi prima
della loro entrata in vigore (art. 50 bis; Breitenmoser,
op. cit., pag. 149).
Dagli
atti non risulta che le parti abbiano richiesto all’autorità competente una
deroga quo alla durata minima del rinnovo tacito del contratto e quindi, nel
caso concreto, risulta senz’altro applicabile l’art. 23 cpv. 1 (rinnovo tacito
ogni tre anni). Ora è però necessario stabilire il momento dal quale inizia a
decorrere detto periodo triennale.
A
mente dell'appellante, la durata triennale ex art. 24 cpv. 1 decorreva dalla
scadenza del primo rinnovo biennale dell'affitto, ossia a far tempo dal 1.
aprile 1972. Questa posizione non può essere condivisa.
Infatti,
l’art. 24 cpv. 3 della Legge federale del 6 ottobre 1972 che modifica il
diritto civile rurale stabiliva che l'affitto conchiuso o rinnovato, con
l'autorizzazione dell'autorità, per una durata inferiore a quella legale si
riteneva rinnovato per un periodo triennale, alle scadenze successive (a
titolo di ausilio interpreativo si richiama la versione in lingua tedesca della
normativa che sancisce: "Wurde ein Pachtverhältnis mit behördlicher
Bewilligung für eine kürzere als die gesetzliche Dauer abgeschlossen oder
erneuert, so gelten die späteren Erneuerungen für drei Jahren").
Nel
caso in esame, la modifica legislativa è subentrata nel corso del secondo
periodo di rinnovo biennale tacito del contratto, e meglio tra il 1. aprile
1972 e il 31 marzo 1974. Il periodo successivo, da interpretare quale scadenza
successiva ai sensi dell'art. 23 cpv. 2 della Legge federale del 6 ottobre 1972
che modifica il diritto civile rurale, iniziava il 1. aprile 1974. Di
conseguenza la durata triennale prevista dalla nuova legge ha cominciato a
decorrere da tale data. Al contrario di quanto asserito dall'appellante, non
può essere accolta una applicazione retroattiva della durata triennale a far
tempo dal 1. aprile 1972 (Breitenmoser,
op. cit., pag. 149).
La
durata minima triennale prevista dalla legge in caso di rinnovo del contratto
di affitto si applicata al rapporto contrattuale in disamina fino all’entrata
in vigore della nuova Legge federale del 4 ottobre 1985 sull’affitto agricolo
avvenuta il 20 ottobre 1986 (di seguito: LAAgr) che prevedeva per il rinnovo
tacito del contratto una durata minima di sei anni.
Di
conseguenza, in casu, le scadenze triennali del contratto si sono succedute il
31 marzo 1977, 31 marzo 1980, 31 marzo 1983 e il 31 marzo 1986. A far tempo dal
-
aprile 1986 ha iniziato a decorrere tacitamente un nuovo periodo
contrattuale di tre anni.
-
Il 20 ottobre 1986, vale a dire nel corso del periodo contrattuale
vigente tra il 1. aprile 1986 e 31 marzo 1989, è entrata in vigore la Legge
federale del 4 ottobre 1985 sull’affitto agricolo. Sulla scorta dell’art. 8
LAAgr, il contratto di affitto deve ritenersi rinnovato di sei anni in sei
anni, se, concluso a tempo indeterminato, non sia stato disdetto regolarmente,
oppure se, concluso a tempo determinato - come nel caso in disamina - sia stato
proseguito tacitamente dopo la scadenza pattuita. Le parti non hanno richiesto
all’autorità competente alcuna autorizzazione volta a ridurre la durata legale
del rinnovo tacito. Di conseguenza, al contratto in esame si applica il periodo
di rinnovo pari a sei anni (art. 8 cpv. 2 LAAgr; Studer, Obligationenrecht I, 2. ed., Basilea/Francoforte
s.M. 1996, n. 15; Studer/Hofer,
Das landwirtschaftliche Pachtrecht, Brugg 1987, ad art. 8, pag. 86).
-
Ora è però necessario stabilire il momento dal quale inizia a
decorrere il periodo di rinnovo tacito di sei anni in sei anni previsto dalla
nuova legge (LAAgr). Dal punto di vista della sistematica della legge, la norma
che regola la durata della rinnovazione tacita del contratto di affitto è posta
nella sezione che regola la durata dell’affitto (art. 8 LAAgr; Cap. 2: “Il
contratto di affitto agricolo”; Sez. 3: “Durata dell’affitto”).
L’art.
60 cpv. 1 LAAgr stabilisce che la nuova legge sull’affitto agricolo si applica
anche ai contratti di affitto conclusi o rinnovati prima della sua entrata in
vigore, ad eccezione delle disposizioni sulla durata dell’affitto (come in
casu), sull’affitto particella per particella e sull’affitto complementare. La
stessa norma stabilisce inoltre che la durata della rinnovazione di un
contratto intervenuta dopo l’entrata in vigore della presente legge è da questa
regolata (“Beginnt die Fortsetzung einer Pacht nach dem Inkrafttreten, gilt die
neue Fortsetzungs-dauer”; Studer/Hofer,
op. cit., ad art. 8, pag. 86 e ad art. 60, pag. 308 s.).
Questo
significa, e contrario, che per una rinnovazione intervenuta come nel caso in
disamina prima dell’entrata in vigore della nuova legge sull’affitto agricolo -
ancorché la durata prevista fosse inferiore a quella stabilita dall’art. 8
LAAgr - il nuovo termine di sei anni si applica e inizia a decorrere unicamente
dopo la scadenza del periodo di rinnovo iniziato sotto l’egida della legge
precedente (Studer/Hofer,
op. cit., ad art. 60, pag. 309; decisione dell’Obergerichtspräsident del Canton
Appenzello-Esterno dell’8.3.2000 in: ARGVP 1999, pag. 116 ss.: “In
vielen vor dem Inkrafttreten des LPG abgeschlossenen Verträgen ist eine
Fortsetzung von weniger als sechs Jahren, häufig von drei Jahren, vorgesehen.
Diese Verträge wurden vor dem 20. Oktober 1986 ein letztes Mal um die
vereinbarte Dauer fortgesetzt”).
Ne
discende che nel caso concreto la durata del rinnovo tacito di sei anni
previsto dall’art. 8 LAAgr si applica a partire dalla successiva scadenza
intervenuta il 31 marzo 1989, e meglio dal 1. aprile 1989. I successivi rinnovi
del contratto si sono pertanto avvicendati dal 1. aprile 1989 al 31 marzo 1995
e dal 1. aprile 1995 al 31 marzo 2001.
Ne
discende che la conclusione alla quale è giunto il Pretore è corretta. Il
contratto di affitto concluso tra __________ ed __________ è giunto a scadenza
il 31 marzo 2001, data per la quale la disdetta del 24 marzo 1999 ha esplicato
i suoi effetti.
- __________ sostiene altresì che il contratto di affitto sarebbe giunto a
scadenza il 31 marzo 2005 appellandosi al contenuto del parere espresso in data
8 novembre 1999 dalla Sezione dell’agricoltura (doc. I, 5) e alla deposizione
del teste __________ (verbale audizione teste __________ 13.7.2001, pag. 11).
Dallo scritto del 17 novembre 1999 della Sezione dell’agricoltura emerge
chiaramente che la presa di posizione del predetto ufficio rappresentava
unicamente un parere e che le parti interessate avevano la facoltà di adire le
vie giudiziarie al fine di chiarire definitivamente i termini della vertenza
(doc. M). Il Pretore, basandosi sul principio dell’affidamento per interpretare
gli accordi raggiunti dalle parti e applicando correttamente le normative
federali emanate a diverse riprese nell’ambito dell’affitto agricolo, è giunto
alla conclusione che il parere espresso dalla Sezione dell’agricoltura era
errato in particolare in quanto non teneva conto del principio sancito
dall’art. 24 cpv. 3 della Legge federale del 6 ottobre 1972 che modifica il
diritto civile rurale e dalla norma transitoria di cui all’art. 60 LAAgr. Le
valutazioni del giudice di prime cure trovano conferma anche nella presente
decisione. Ne discende che gli scritti dell’ufficio cantonale, così come la
deposizione del teste __________ - il quale del resto fa parte dell’organico
della Sezione della agricoltura - non sono vincolanti per il giudice al fine di
stabilire durata e scadenza del contratto del 30 marzo 1965 (doc. A). Di
conseguenza, anche questa ulteriore censura sollevata dall’appellante risulta
infondata.
Neppure
può essere seguita la tesi dell’appellante che sostiene che la disdetta non
sarebbe valida poiché sarebbe illecito disdire il contratto di affitto per i
singoli fondi che compongono un’azienda agricola. Come esposto dal primo
giudice, in concreto non si verifica il caso di una disdetta data dallo stesso
locatore per un singolo fondo e non per gli altri fondi dell’azienda agricola;
infatti, gli altri fondi dell’azienda (o sui quali sorgono edifici dell’azienda)
risultano essere di proprietà o comproprietà di __________. La conclusione di
contratti di affitto per un singolo fondo e la relativa disdetta erano pertanto
legittime.
-
Come rettamente stabilito dal Pretore, la richiesta formulata da
__________ volta ad ottenere il versamento di una indennità pari a fr.
700'000.-- per le asserite migliorie apportate al mappale n. __________ RFD di
__________ è improponibile in quanto pretesa non compensabile con il petitum
della domanda principale. Se del caso, la richiesta avrebbe dovuto essere
formulata come domanda riconvenzionale. Rimane impregiudicata la possibilità
dell’appellante di postulare il pagamento della suddetta somma con un’azione
ordinaria.
-
Per quanto riguarda l’appello adesivo del 5 aprile 2002 si rileva
che la decisione del Pretore di rinunciare a prelevare spese e ad assegnare
ripetibili ai componenti della comunione ereditaria fu __________ nell’ambito
della azione riconvenzionale presentata da __________ deve essere tutelata. Il
Pretore ha infatti agito sulla scorta dell’equità, valutando tutte le
circostanze, segnatamente viste la facilità intrinseca della questione,
praticamente già decisa con decreto del 1. giugno 2001, e la conseguente
esiguità delle prestazioni alla stessa connesse. Inoltre, in tale ambito, non
sono stati svolti passi istruttori di sorta in quanto il giudice di prima
istanza ha immediatamente respinto le prove notificate dal convenuto al fine di
determinare l'ammontare dell'indennità richiesta per le asserite migliorie
apportate al fondo part. n. __________ RFD di __________ in quanto la domanda
riconvenzionale appariva d'acchito inammissibile (v. decreto 1. giugno 2001,
pag. 2). La richiesta degli appellanti adesivi non può quindi essere accolta.
-
Alla luce di quanto esposto si conclude che appello e appello
adesivo, infondati in ogni loro punto, devono essere respinti. Spese e
ripetibili seguono la soccombenza.
Per i
quali motivi
pronuncia:
-
L’appello
7 marzo 2002 di __________ è respinto.
-
Le
spese della procedura di appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 450.--
b)
spese fr. 50.--
totale fr. 500.--
sono
poste a carico dell’apppellante, il quale rifonderà alla controparte
fr.1’000.-- a titolo di ripetibili.
-
L’appello adesivo 5 aprile 2002 di __________, __________,
__________ e __________ è respinto.
-
Le spese della procedura di appello adesivo consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.--
b)
spese fr. 50.--
totale fr. 250.--
sono
poste a carico degli appellanti adesivi, con l’obbligo di rifondere alla
controparte la somma di fr. 100.-- per ripetibili.
- Intimazione a: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Locarno-Campagna.
Per la seconda
Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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