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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2002.55
Data decisione, Autorità:
02.12.2002, IICCA
Incarto n.
12.2002.55
Lugano
2 dicembre
2002/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Rusca
segretario:
Marchi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. no.
OA.2000.00176 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con
petizione 18 dicembre 2000 da
rappr. dall'avv.
contro
rappr. dall'avv.
con cui l’attore ha chiesto la condanna del convenuto
a pagargli DM 70'000.- oltre interessi al 5% dal 5 febbraio 1999;
domanda avversata dal convenuto con risposta inviata,
alla Pretura, a mezzo telefax 15 febbraio 2001 che, in occasione dell’udienza
preliminare 24 aprile 2001, l’attore ha eccepito d'irricevibilità;
sulla quale eccezione il Segretario Assessore ha
pronunciato, con decreto 26 febbraio 2002, accogliendola e dichiarando
irricevibile la risposta di causa presentata dal convenuto.
Appellante il convenuto il quale, con appello 5 marzo
2002, chiede la riforma del decreto impugnato nel senso di respingere
l’eccezione d'irricevibilità della risposta;
mentre con osservazioni 10 aprile 2002 l’attore
postula la reiezione dell’appello con protesta di spese e ripetibili.
Letti
ed esaminati gli atti e i documenti prodotti
considerato
in
fatto ed in diritto
1.__________ ha chiesto con petizione 18
dicembre 2000 alla Pretura di Lugano la condanna di __________ a versargli DM 70'000.--
oltre interessi al 5% dal 5 febbraio 1999. Con fissazione di termine 20
dicembre 2000 la Pretura ha assegnato a __________, per il tramite del suo
legale, il termine di 30 giorni per presentare l’allegato di risposta. Il
convenuto non ha inoltrato la risposta nel termine assegnato ed il 5 febbraio
2001 il Pretore gli ha assegnato il termine di grazia di 10 giorni per
presentare la risposta. Con scritto 15 febbraio 2001, inoltrato alla Pretura a
mezzo telefax, __________ ha contestato la pretesa di __________ opponendo in
compensazione al credito versamenti da lui fatti per un importo complessivo di
fr. 101'000.-. In occasione dell'udienza preliminare del 24 aprile 2001
l’attore ha sollevato, a titolo preliminare l’irricevibilità della risposta perché
trasmessa a mezzo telefax, incontrando l'opposizione del convenuto.
2.Il Segretario Assessore, con decreto
26 febbraio 2002, ha riconosciuto fondata l’eccezione e dichiarato irricevibile
la risposta perché trasmessa a mezzo telefax.
Con atto
d’appello 5 marzo 2002 __________ chiede la riforma del decreto nel senso di
respingere l’eccezione d'irricevibilità. Egli evidenzia che al momento
dell’invio della risposta non era più patrocinato da un legale, che d’altra
parte la Pretura è munita di un apparecchio telefax il cui numero è pubblico
siccome riportato sulla carta intestata della Pretura e fornito dal servizio
informazioni della Swisscom, inoltre che l’impiego della comunicazione a mezzo
telefax è ormai un uso commerciale consolidato e che dunque merita protezione
avendo ritenuto in buona fede di poter validamente inoltrare in tempo utile la
risposta a mezzo telefax, laddove la dichiarazione della sua irricevibilità
rappresenterebbe un formalismo eccessivo, non ammissibile. Nelle osservazioni
10 aprile 2002 l’appellato chiede la reiezione dell’appello e la conferma del
decreto.
3.La forma degli atti di procedura è
regolata nel Codice di procedura civile. Secondo l’art. 114 CPC gli atti del
processo per i quali la legge non richiede forme determinate, possono essere
compiuti nella forma più idonea al conseguimento del loro scopo e,
relativamente alla procedura ordinaria, secondo l’art. 170 cpv. 1 lett. l CPC
la risposta di causa deve contenere la data e la firma della parte o del suo
patrocinatore. Il codice di procedura civile prevede quindi per la procedura
ordinaria l’inoltro di una risposta di causa scritta con la firma della parte o
del suo patrocinatore. Nel caso in esame la risposta inoltrata da __________
alla Pretura è costituita dalla lettera 15 febbraio 2001 recante la dicitura
“raccomandata” e la firma dell’appellante. Essa è stata inoltrata dal convenuto
alla Pretura a mezzo telefax il 15 febbraio 2001 stesso, vale a dire l’ultimo
giorno valido per la presentazione della risposta. Occorre quindi chiarire se
tale invio, per mezzo del quale al Tribunale è pervenuto il testo dell’atto e
quindi la firma solo in forma riprodotta, soddisfa in particolare del requisito
di legge della firma dell’atto.
4.Relativamente all’esigenza della firma
la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che un ricorso inoltrato via
telefax, in cui la firma è quindi in copia, e che non viene inoltrato in
originale entro il termine di ricorso è inammissibile (DTF 121 II 252),
principio che si applica a tutti gli atti processuali (Cocchi / Trezzini,
CPC TI annotato e massimato, Lugano, 2000, ad art. 114 CPC, n. 401). È vero che
in quest'ambito il Tribunale di cassazione zurighese (cfr. ZR 1997 no.
121 p. 271 e seg., e SJZ 1998 p. 113, Plädoyer 3/99 pag. 3) ha
ravvisato una violazione del principio della buona fede quando un tribunale
omette di assegnare un ulteriore termine per ovviare al difetto della mancanza
della firma originale dell’atto inviato via telefax e nondimeno ha pubblicato
senza limitazione alcuna il suo numero di fax nell’elenco della Telecom, di
modo che la parte inesperta di questioni processuali e non patrocinata da un
legale ha la percezione che l’inoltro di un atto via telefax sia giuridicamente
efficace e quindi idoneo a rispettare il termine a sua disposizione. Tale non è
in ogni caso la situazione dell’appellante. Da un lato non risulta che il
numero di telefax del Tribunale fosse pubblicato senza limitazione alcuna
nell’elenco della Telecom. In tal senso non si era quindi in presenza di una
circostanza idonea a creare la percezione che fosse sufficiente l’invio a mezzo
telefax di un atto di causa al Tribunale non potendo bastare l'indicazione del
collegamento telefax sulla carta da lettera della Pretura. Dall’altro lato
l’appellante ha in concreto sottoscritto e inoltrato alla Pretura la lettera di
risposta con la chiara intestazione raccomandata, ma inviata unicamente a mezzo
fax. È quindi evidente che egli ha valutato di trasmettere lo scritto anche per
invio postale raccomandato e che il mancato invio postale della risposta con la
firma autografa in originale non era una svista e dunque un’omissione
involontaria.
5.Il Tribunale federale ha precisato che
si realizza un formalismo eccessivo, forma specifica del diniego di giustizia,
allorquando per una procedura vengano poste prescrizioni di forma rigorose
senza che tale severità sia oggettivamente giustificata, quando l’autorità
applica con eccessiva severità delle norme formali o pone requisiti eccessivi
per gli allegati di causa e ai cittadini e alle cittadine viene così
inammissibilmente ostacolato l’accesso alla giustizia (DTF 120 V 417 c.
4b). Il Tribunale federale ha chiarito che quando la legge parla di firma
intende la firma autografa, tanto in ambito contrattuale quanto relativamente
alla firma come presupposto per la validità di un mezzo di impugnazione della
procedura civile o di diritto pubblico e che non rappresenta un formalismo
eccessivo pretendere dal cittadino la firma autografa dei propri allegati o
quella del suo rappresentante autorizzato ai termini della procedura cantonale
(DTF 120 V 417 c. 5a).
6.Con riferimento all’art. 30 cpv. 2
della LF sull’organizzazione giudiziaria, norma che per evitare l’eccesso di
formalismo prevede l’assegnazione di un termine per rimediare alla mancanza della
firma di un atto, il Tribunale federale ha precisato che tale possibilità è
intesa a sanare unicamente l’omissione involontaria e non torna applicabile
quando essa avviene consapevolmente con la trasmissione a mezzo telefax, poiché
il ricorrente che inoltra l’allegato con conoscenza del difetto conta sulla
concessione di un termine per rimediare ad un difetto di partenza e quindi su
un prolungamento del termine di ricorso, ciò che corrisponde ad un abuso di
diritto che non può essere tutelato (DTF 121 II 255 c. 4b). Questa
giurisprudenza presuppone che colui che sceglie il telefax per la trasmissione
dell’allegato viola consapevolmente il requisito legale della firma autografa,
contrariamente al caso della mancanza di firma originale di un invio postale,
il quale va trattato come una mancanza di firma poiché in entrambi i casi il
requisito della firma autografa non è adempiuto per errore (DTFA
sentenza del 26 maggio 2000 in re E. c. SUVA). È quindi chiarito,
giurisprudenzialmente, che l’invio a mezzo telefax di un allegato non soddisfa
il requisito della firma della parte o del suo patrocinatore dovendosi
ritenere in tal caso una consapevole violazione del requisito legale della
firma.
7.Nel caso in esame, non trova
giustificazione una diversa soluzione, poiché in concreto risulta pure
effettiva la consapevolezza dell’appellante della necessità dell’invio postale
della risposta in originale, come dimostra l’intenzione di operare un invio
raccomandato attestata dalla dicitura raccomandata sull’atto stesso, poi
inoltrato solo a mezze telefax. L’atto di risposta 15 febbraio 2001 è quindi
irricevibile perché sprovvisto di valida firma.
8.L'appello è così respinto ed il
decreto impugnato confermato. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili
di secondo grado seguono la soccombenza.
Per i
quali motivi,
richiamati, per le
spese, l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e
pronuncia
I.L’appello 5 marzo 2002 di __________ è
respinto.
II. Le spese della procedura d’appello, consistenti in:
tassa di giustizia fr.
150.--
spese fr.
50.--
Totale fr.
200.--
anticipate
dall’appellante, rimangono a suo carico con l’obbligo inoltre di rifondere
all’appellato fr. 300.- per ripetibili.
III. Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Lugano, sez. 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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