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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2002.54
Data decisione, Autorità:
06.03.2002, IICCA
Incarto n.
12.2002.00054
Lugano
6 marzo 2002/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Rusca
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. no.
LA.2002.00023 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4 promossa con
petizione 31 gennaio 2002 da
rappr. dall'avv. __________
contro
__________ e __________
rappr. dallo __________
con la
quale si chiede il disconoscimento di un debito di fr. 18'800.-- in materia di
contratto di locazione che il Pretore, con decisione 25 febbraio 2002, ha
respinto in ordine.
Ed ora
sull'appello 4 marzo 2002 della parte istante che chiede l'annullamento della
sentenza impugnata e la continuazione della procedura.
Letti
ed esaminati gli atti ed i documenti di causa.
Considerato
in
fatto ed in diritto:
che il Pretore ha respinto, in ordine, l'istanza di disconoscimento del
debito poiché la stessa, trattandosi di controversia riguardante il contratto
di locazione, non è stata preceduta dal tentativo di conciliazione avanti al
competente Ufficio in materia di locazione;
che
l'istante ricorre sostenendo che l'azione di disconoscimento di debito non
soggiace a tale obbligo poiché rappresenta il seguito della precedente procedura
di rigetto dell'opposizione e quindi di un procedimento unico dove competente è
il giudice del luogo dell'esecuzione, ciò che non è l'Ufficio di conciliazione;
che
la questione è stata risolta dalla giurisprudenza cantonale nel senso che
l'obbligatorietà di sottoporre preventivamente ogni controversia in materia di
locazione all'Ufficio di conciliazione è data anche per le azioni di
disconoscimento del debito (Rep.
1994 n. 45);
che
anche altre giurisprudenze cantonali hanno seguito quest'interpretazione (DB
1993, 31; JdT 1994 III 24; MRA 1995, 104; Cahiers du bail 1995,
63);
che
il fatto che l'art. 83 cpv. 2 LEF preveda la competenza del giudice del luogo
dell'esecuzione non può mutare tale giurisprudenza per i motivi esposti da Cocchi,
Uffici di conciliazione e qualche questione inconciliabile nella procedura per
le controversie in materia di locazione, in Il Ticino e il diritto, vol. 2 collana
blu CFPG, pag. 293/295 ai quali si rimanda;
che
mancando così un presupposto processuale il Pretore ha correttamente respinto
in ordine l'azione;
che
l'istante non ha comunque perso il diritto di presentare l'azione di disconoscimento
poiché beneficia del termine supplementare, ridotto nella fattispecie concreta
a 20 giorni, dell'art. 139 CO (Rep. citato);
che
l'appello, infondato siccome in contrasto con costante giurisprudenza, può
essere respinto già all'esame preliminare dell'art. 313bis CPC senza necessità
d'intimazione alla controparte per le osservazioni;
che
le tasse e le spese seguono la soccombenza dell'appellante;
Per i
quali motivi
dichiara
e pronuncia:
-
L'appello 4 marzo 2002 di __________ è respinto.
-
La
tassa di giustizia in fr. 100.-- e le spese in fr. 20.-- (totale fr. 120.--)
sono a carico dell'appellante.
-
Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Lugano, sez. 4.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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