AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2002.52
Data decisione, Autorità:
04.11.2002, IICCA
Incarto n.
12.2002.52
Lugano
4 novembre
2002/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Rusca
segretaria:
Zanetti, vicencancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2001.00076 della
Pretura del Distretto di Bellinzona, promossa con petizione 4 maggio 2001 da
rappr. dall’avv. __________
contro
rappr. dall’avv. __________
con cui
l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento della somma di
fr.
73'509.80 e un’indennità sostitutiva per perdita di guadagno di fr. 1'633.30
mensili dal 1. agosto 2001 (somma aumentata in sede di conclusioni a fr.
2'707.50) e fintanto che l’Ufficio AI del Cantone Ticino non avrà erogato la
rendita invalidità, ritenuto il diritto di quest’ultimo di versare direttamente
all’EOC a titolo di compensazione l’importo retroattivo della rendita con
l’indennità sostitutiva nel frattempo versata dall’EOC, protestando spese e
ripetibili;
domanda
avversata dal convenuto e che il Pretore, con sentenza 14 febbraio 2002, ha
parzialmente accolto, limitatamente a fr. 69'819.80 e a fr. 1'633.30 mensili
dal 1. agosto 2001 a titolo di rendita sostitutiva per perdita di guadagno (fintanto
che l’Ufficio AI non avrà erogato la rendita invalidità, ma al massimo per 720
giorni dall’inizio della malattia);
appellante
il convenuto che, con memoriale 22 febbraio 2002, chiede la riforma del
querelato giudizio, nel senso di respingere integralmente la petizione,
protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre
l’attore, con osservazioni 18 marzo 2002, postula la reiezione del gravame, con
protesta di spese e ripetibili;
letti ed
esaminati gli atti e i documenti prodotti
ritenuto
in fatto:
A. Nel febbraio 1982, __________
partecipava ad un concorso per capo-clinica nel servizio di anestesia e di
rianimazione dell’__________ di ; dal 28 maggio 1982 egli veniva
assunto per tale funzione con un contratto di lavoro di durata determinata per
un periodo di cinque anni (doc. 4). Il rapporto di lavoro venuto in essere tra
le parti soggiaceva al contratto tipo di lavoro per medici capi-clinica (doc.
A). Prima della scadenza dei cinque anni, __________ firmava un nuovo contratto
di lavoro, in quanto nel frattempo era stato costituito l’Ente Ospedaliero
Cantonale (di seguito: EOC). A seguito dell’entrata in vigore della Legge
cantonale sugli ospedali pubblici del 20 dicembre 1982 l’EOC aveva ripreso
tutti i contratti di lavoro del personale degli istituti ospedalieri ad esso
affiliati, tra i quali anche l’ di __________. La nuova Legge
cantonale sull’Ente Ospedaliero Cantonale entrata in vigore il 6 febbraio 2001
ha sostituito la predetta normativa ma non ha apportato cambiamenti di rilievo
quo alla presente vertenza. Il contratto di lavoro venuto in essere il 1.
gennaio 1986 tra __________ e l’EOC era identico a quello precedente e aveva
una durata di tre anni (doc. 5).
B. Dopo la scadenza del secondo
periodo contrattuale di tre anni (doc. 5), __________ partecipava ai concorsi
indetti dall’EOC e veniva sempre riconfermato nella sua funzione di
capo-clinica del sevizio di anestesia e rianimazione dell’__________. Più
precisamente, a __________ veniva rinnovato il contratto per i seguenti
periodi:
- gennaio 1989 - 31 dicembre 1991 (doc. 6, 7);
- gennaio 1992 - 31 dicembre 1994 (doc. 8);
- gennaio 1995 - 31 dicembre 1997 (doc. 9);
- gennaio 1998 - 31 dicembre 1998 (doc. 10);
- gennaio 1999 - 31 dicembre 1999 (doc. 11);
- gennaio 2000 - 31 dicembre 2000 (doc. 12, E).
Al
fine di garantire una maggiore rotazione dei medici capi-clinica, verso la fine
degli anni ’90, l’EOC autorizzava l’assunzione di capi-clinica che avevano già
svolto due periodi contrattuali di sei anni solo per periodi limitati a un
anno, rispettivamente a un anno e mezzo (doc. H).
C. Nell’estate del 2000, a __________
veniva diagnositicata una recidiva di carcinoma alle cellule renali con
metastasizzazione ossea a livello della vertebra L3 (doc. C). Nel luglio 1986
__________ era già stato sottoposto ad una asportazione chirurgica del tumore
primitivo tramite una nefrectomia sinistra (doc. C; doc. richiamati
dall’Ufficio AI). Egli veniva quindi sottoposto ad un trattamento radiante e, dal
mese di novembre 2000, ad una cura con interferone della durata di due anni. A
__________ veniva diagnosticata una inabilità lavorativa nella misura del 100%
(doc. C) e il 16 novembre 2000, il medico presentava all’Ufficio AI una domanda
per l’ottenimento della rendita AI (v. doc. D).
A
partire dal 22 agosto 2000, la malattia di __________ assumeva carattere
invalidante e pertanto a decorrere dal 1. agosto 2001, dopo un riesame del caso
da parte dell’Ufficio AI, egli avrebbe dovuto percepire una rendita AI intera
(art. 28 e 29 lett. b LAI; doc. M e doc. richiamati dall’Ufficio AI).
D. Nel corso del mese di settembre
2000, __________ partecipava di nuovo, così come il suo collega , al
concorso di capo-clinica indetto dall’EOC per il reparto di anestesiologia
dell’. Egli non veniva rinominato (doc. 2, 3), mentre a __________ il
contratto di lavoro veniva rinnovato per tre anni, ovvero dal 1. gennaio 2001
al 31 dicembre 2003 (doc. 2; verbale audizione teste __________ 14 novembre
2001, pag. 5 e lettera del 26 novembre 2001 di , direttore
dell’, sub cartelletta doc. richiamati). L’EOC provvedeva a versare a
__________ lo stipendio completo fino alla fine del 2000, nonché la tredicesima
mensilità (doc. N). A partire dal 1. gennaio 2001 l’EOC annullava i pagamenti
adducendo che il contratto di lavoro di __________ era da ritenersi di durata
determinata con scadenza al 31 dicembre 2000 (doc. F).
E. Essendo __________ dipendente
dell’__________, egli era anche affiliato al Fondo di previdenza per il
personale dell’EOC. A far tempo dal 1. gennaio 2001 egli ha quindi percepito da
questa istituzione una rendita di invalidità provvisoria pari al 60% del suo
stipendio lordo, ossia fr. 6'960.-- mensili (doc. L). Tuttavia, __________ avrà
diritto ad una rendita intera AI soltanto a far tempo dal 1. agosto 2001. Di
conseguenza, in base all’art. 41 del Regolamento del Fondo di previdenza per il
personale dell’EOC, la rendita da parte di tale fondo sarà garantita soltanto a
far tempo dal 1. agosto 2001, mentre le rendite versate prima di questa data
dovranno essere rimborsate (doc. S).
F. Con petizione 4 maggio 2001,
__________ ha postulato l’accertamento del suo diritto di percepire sulla
scorta del contratto di lavoro le indennità sostitutive di guadagno in caso di
malattia a decorrere dal 1. gennaio 2001 con il conseguente obbligo per l’EOC
al pagamento dell’importo complessivo di fr. 73'509.80 (e meglio fr. 69'819.80
a titolo di indennità di malattia per il periodo gennaio-luglio 2001 [fr. 10'741.56 da
settembre 2000 a febbraio 2001, fr. 8'593.30 da marzo a luglio 2001 e fr.
5'370.-- a titolo di tredicesima pro rata per i mesi gennaio-luglio 2001]; fr. 1'000.-- a
titolo di torto morale e fr. 2'690.-- per spese preprocessuali). In aggiunta a
questo importo, l’attore ha chiesto il versamento di fr. 1'633.30 mensili
(aumentati in sede di conclusioni a
fr.
2'707.50) a titolo di indennità sostitutiva per perdita di guadagno dal 1.
agosto 2001 e fintanto che l’Ufficio AI non avesse erogato la rendita intera
AI.
A
mente dell’attore, la sua richiesta sarebbe giustificata dal fatto che il
contratto di lavoro con l’EOC non sarebbe da considerare di durata determinata,
bensì di durata indeterminata. Infatti, i contratti rinnovati dal 1982 e fino
alla fine del 2000, sempre con il medesimo contenuto, avrebbero rappresentato
“un tutt’uno”, ossia un contratto a tempo indeterminato che giustificherebbe
l’erogazione di prestazioni sostitutive al salario anche dopo il 31 dicembre
2000. In altre parole, secondo l’attore ci si troverebbe davanti a una serie di
contratti concatenati che avrebbero trasformato il rapporto di lavoro in un
contratto di durata indeterminata.
Con
risposta 1. giugno 2001, l’EOC si è integralmente opposto alla petizione
sostenendo che il contratto di lavoro era di durata determinata e veniva a
scadere il 31 dicembre 2000, indipendentemente dal fatto che l’attore si
trovasse già in malattia. Infatti, ogni anno, dopo la scadenza del contratto,
il posto di capo-clinica veniva messo a pubblico concorso, al quale __________
avrebbe sempre partecipato (egli sarebbe stato quindi perfettamente a
conoscenza della limitazione temporale del suo contratto).
Inoltre,
la durata limitata ad un anno dei posti di capo-clinica era oggettivamente
giustificata in quanto tale limitazione aveva come scopo di garantire una
rotazione dei capi-clinica, stante che quegli incarichi erano posti di
formazione e di completamento della specializzazione.
G. Con sentenza 14 febbraio 2002, il
Pretore ha parzialmente accolto la petizione di __________, in particolare
ritenendo che il contratto di lavoro che legava l’attore all’EOC fosse di
durata indeterminata poiché si riscontravano gli estremi di contratti a catena
non oggettivamente giustificati. Infatti, il principio della durata limitata a
un anno dei contratti di lavoro per i capi-clinica al fine di garantire a
questi ultimi una rotazione sistematica per allargare la loro possibilità di
formazione o di specializzazione, ancorché valido negli altri reparti, non
sarebbe stato applicato con rigore al reparto di anestesia. A conferma di ciò
vi sarebbe anche la dichiarazione della Conferenza dei presidenti dei collegi
primari che aveva dato preavviso favorevole affinché i contratti dei
capi-clinica nei servizi di anestesia potessero essere rinnovati ogni tre anni
in quanto gli stessi, proprio in quello specifico reparto “svolgerebbero un
ruolo essenziale nella gestione globale del servizio conferendo la necessaria
stabilità e sicurezza” (doc. 1). Inoltre, il concorso per il posto di
capo-clinica in anestesiologia avrebbe rivestito una mera formalità, stante
anche che a partire dal 1982 a __________ il contratto sarebbe sempre stato
rinnovato per otto volte di seguito. Del resto, una circostanza simile si
sarebbe riscontrata anche riguardo al collega di reparto dell'attore,
__________ (già impiegato presso l’ospedale locarnese almeno dal 1991). A
quest’ultimo il posto di capo-clinica sarebbe stato rinnovato più volte e
l’ultima volta, nel 2000, per una durata di tre anni. Non essendo in casu la
durata determinata del contratto oggettivamente giustificata, il Pretore
stabiliva che la conclusione di contratti concatenati era da ritenere abusiva e
di conseguenza l’EOC veniva condannato al pagamento di fr. 69'819.80 (indennità
di malattia per il periodo gennaio-luglio 2001), nonché di fr. 1'633.30 mensili
a titolo di indennità sostitutiva per perdita di guadagno dal 1. agosto 2001 e
fino al momento in cui l’Ufficio AI verserà la rendita intera AI, ma al massimo
per 720 giorni dall’inizio della malattia.
H. In sede di appello e di
osservazioni all’appello, attore e convenuto riprendono sostanzialmente le
allegazioni e le censure formulate nella procedura di prima istanza.
considerato in diritto:
- I rapporti di lavoro dell’EOC con
i medici e il personale ospedaliero sono retti dal diritto privato. Tra le
parti in causa, circostanza rimasta incontestata, è venuto in essere un
contratto di lavoro (art. 319 ss. CO). In particolare, __________ soggiaceva
alle norme previste dal contratto tipo di lavoro per medici capi-clinica (doc.
A; v. art. 8 Legge cantonale sull’EOC e DTF
118 II 213 ss.).
Come
giustamente rilevato dal Pretore, determinante per l’esito della causa avviata
da __________ è la questione a sapere se il rapporto contrattuale esistente tra
l’EOC e la parte appellata è di durata determinata oppure di durata
indeterminata.
Nel
caso in disamina, a far tempo dal mese di gennaio 1989 e fino al 1997 il
contratto di lavoro di __________ veniva rinnovato ogni due anni, mentre dal
mese di gennaio 1998 e fino alla fine del 2000 il rinnovo avveniva ogni anno.
Tutti questi contratti erano contratti di lavoro dalla durata determinata.
Complessivamente, a partire dal 1982 il contratto d’impiego dell’appellato
quale capo-clinica del reparto di anestesia dell’__________ è stato rinnovato
per otto volte.
Secondo
l’art. 334 CO, il rapporto di lavoro di durata determinata cessa senza disdetta
(cpv. 1); se esso continua tacitamente dopo la scadenza della durata pattuita
viene considerato di durata indeterminata (cpv. 2). La fattispecie dei
contratti concatenati ricade sotto questa normativa.
In
generale, i contratti conclusi a catena sono ammissibili, a meno che non
conducano all’elusione di norme legali. Una elusione di questo genere si
ravvisa quando i contratti inibiscono, senza nessun motivo valido, la
protezione del rapporto di lavoro prevista dalla legge tramite le disposizioni
sulla protezione della disdetta, oppure se precludono la sicurezza sociale nel
rapporto di lavoro, garantita dalla legge attraverso le prestazioni sociali del
datore di lavoro (Rehbinder,
Berner Kommentar, Berna 1992, n. 12 ad art. 334 CO; Brunner/Bühler/Waeber, Commentaire du contrat de travail,
2. ed., Losanna 1996, pag. 169, n. 6; Streiff/Von
Kaenel, Kommentar zum Arbeitsvertragsrecht, 5. ed., Zurigo 1992, n.
7 ad art. 334 CO; Rep.
1994, pag. 346). Inoltre, è necessario che nel caso concreto sussista
l’intenzione di eludere la legge. Una tale intenzione è riconoscibile se per la
limitazione temporale del contratto di lavoro non si ravvede alcun motivo
economico ragionevole come pure nessun interesse degno di nota per il
lavoratore o per il datore di lavoro (Brühwiler,
Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2. ed., Berna/Stoccarda/Vienna 1996, n. 6
ad art. 334 CO; Rehbinder,
op. cit., n. 12 e 13 ad art. 334 CO). In presenza di contratti a catena
ingiustificati, il rapporto di lavoro viene considerato di durata indeterminata
e la durata del contratto è calcolata in funzione della somma di tutti i
periodi di impiego frattanto intervenuti (Rehbinder,
op. cit., n. 12 ad art. 334 CO; Brühwiler,
op. cit., n. 6 ad art. 334 CO).
- Occorre pertanto valutare se nel
caso in disamina la ripetuta conclusione di contratti di durata determinata era
sorretta da motivi oggettivi. L’appellante sostiene che la durata limitata a un
anno era senz’altro giustificata poiché la stessa era volta a garantire la
sistematica rotazione dei posti di capo-clinica. Questi posti rappresentavano
infatti incarichi di perfezionamento che permettevano ai medici di approfondire
le loro conoscenze nell’ambito di una determinata via di specializzazione. A
mente dell’appellante inoltre, __________ era perfettamente a conoscenza di
queste circostanze; egli infatti, ad ogni scadenza del suo contratto, avrebbe
partecipato al concorso per il posto di capo-clinica. Le motivazioni della
parte appellante non possono essere condivise.
è stato impiegato quale capo-clinica del reparto di anestesia presso il
nosocomio locarnese a far tempo dal 1982. Il suo rapporto di lavoro è stato
rinnovato per otto volte ed è durato ininterrottamente per più di 18 anni
(dagli atti emerge altresì che la collaborazione di __________ nel reparto di
anestesia dell’__________ era già iniziata, ancorché saltuariamente e in altra
veste, nel 1979; doc. 13, pag. 2). Il rapporto di lavoro non ha mai subito
interruzioni (Rehbinder,
op. cit., n. 12 ad art. 334 CO), riguardava sempre la medesima funzione (e
contrario JAR 1996, pag.
184) e almeno in due occasioni, nel 1995 e nel 2000, __________ ha continuato a
lavorare quale capo-clinica nel reparto di anestesia anche dopo la scadenza del
contratto ma prima di aver sottoscritto il contratto successivo (doc. 9 e 12;
v. teste __________, verbale audizione 14.11.2001, pag. 6; v. Rep. 1994, pag. 346).
Dall’interrogatorio
formale di __________ è altresì emerso che “a livello locale, per quanto
concerne l’ospedale di __________, mi è sempre sembrato che [il concorso, n.d.r.] si
trattasse di una questione formale poiché vi era interesse a mantenere in
servizio i medici già nominati, persone valide, evitando di assumere medici
senza esperienza, specie nel reparto di anestesiologia, tant’è vero che nei
vari concorsi si erano presentati medici in possesso dei certificati svizzeri
ma sono sempre stato scelto io. Cito ad esempio il caso del dr. __________ che
aveva il titolo di medico FMH e al quale sono stato preferito io“ (v. verbale
IF 14.11.2001, risposta ad 3, pag. 3 e 4). Stante che dagli atti non si
rilevano elementi contrari rispetto alle dichiarazione rilasciate da
__________, le stesse devono essere senz’altro valutate come risultanze
attendibili e degne di fede (Cocchi/Trezzini,
CPC massimato e commentato, Lugano 2000, m. 2 e n. 764 ad art. 276 CPC).
Innanzitutto si rileva che, al contrario di quanto affermato dall’appellante,
il posto di capo-clinica è sempre stato rinnovato a __________ nonostante la
presenza ai concorsi di altri candidati idonei. Soltanto a far tempo dal 1.
gennaio 2001, ovvero nel momento in cui __________ si trovava in uno stato di
malattia con prognosi negativa quo alla possibilità di ricominciare a lavorare,
il posto di capo-clinica nel servizio di anestesia veniva affidato ad un altro
candidato.
Alla
luce di quanto esposto si giunge alla conclusione che nel caso concreto, il
concorso di capo-clinica nel reparto di anestesiologia dell’__________
rappresentava per lo più una formalità (v. anche verbale IF 14.11.2001, risp.
ad 1, pag. 3).
Si
deve inoltre escludere, vista la lunga durata del rapporto di lavoro che legava
le parti in causa, che il posto di capo-clinica che __________ ricopriva
servisse alla sua formazione o al miglioramento della sua specializzazione (v.
verbale IF 14.11.2001, risposte ad 1 e ad 3, pag. 3 e 4: “L’allora direttore
dell’__________ di __________, signor __________ mi aveva verbalmente
assicurato che il posto sarebbe stato garantito poiché era difficile reperire
altri medici con uguale formazione alla mia”; v. doc. Z). Del resto, dal
curriculum di __________ si evince che al momento della sua assunzione a
__________, egli aveva già quaranta anni e soprattutto aveva una lunga
esperienza nello specifico ambito della anestesiologia, anche a livello
universitario (v. doc. Z). Poiché egli ha lavorato per quasi vent’anni nello
stesso reparto con la medesima funzione di capo-clinica, è chiaro che egli non
necessitava di ulteriore specializzazione. Di conseguenza il principio della
rotazione non poteva essere applicato all’impiego rivestito da __________.
A
conferma di ciò giunge la dichiarazione della conferenza dei presidenti dei
collegi dei primari del 19 gennaio 2000, secondo la quale il principio della
rotazione non doveva essere applicato al reparto di anestesiologia, in quanto
“i capi-clinica svolgono un ruolo essenziale nella gestione globale del
servizio conferendo la necessaria stabilità e sicurezza. In particolare in
quanto …omissis… non esiste la figura del vice-primario o del capo servizio” (doc.
1; v. anche verbale audizione teste __________, 14.11.2001, pag. 5).
Anche
il direttore del nosocomio locarnese ha confermato tale circostanza, ovvero che
il principio della rotazione dei capi-clinica non era applicato strettamente
nel reparto di anestesia (v. verbale audizione teste __________, 14.11.2001,
pag. 5; v. doc. 1 e2). A ciò si aggiunge il fatto che all’altro capo-clinica
del reparto di anestesiologia, , il quale era già impiegato presso
l’ almeno nel 1991 e sempre con la medesima funzione (v. verbale
audizione teste __________, 14.11.2001, pag. 5), il contratto di lavoro è stato
rinnovato per ulteriori tre anni, segnatamente dal 1. gennaio 2000 al 31
dicembre 2003 (v. verbale audizione teste __________, 14 novembre 2001, pag. 5;
v. lettera 26 novembre 2001 del direttore __________, sub cartelletta documenti
richiamati; doc. 2). Inoltre, dal doc. 2 si evince che a __________ il posto di
capo-clinica nel reparto di anestesia è stato rinnovato addirittura per quattro
anni.
Ne
discende che in concreto non esiste alcun motivo oggettivo per giustificare la
concatenazione di contratti di lavoro dalla durata determinata ad un anno
(“sachlich einleuchtende Gründe”: Rehbinder,
op. cit., n. 13 ad art. 334 CO). Pertanto, i contratti venuti in essere tra le
parti a far tempo dal 1982 sono da vedere come un’unità e quindi rappresentano,
a far tempo dal 1982, un unico contratto di lavoro dalla durata indeterminata.
- Visto come tra le parti sia venuto
in essere un contratto di lavoro a tempo indeterminato e che questo non sia
stato disdetto, __________ ha il diritto di percepire le indennità sostitutive
dello stipendio anche dopo il 31 dicembre 2000 (v. Gnaegi, Le droit du travailleur au salaire en cas de
maladie, tesi Zurigo 1986, pag. 43 ss. e 103 ss.). In base agli art. 43 e 44
del Regolamento organico per il personale occupato presso gli istituti
dell'EOC, ai quali l’art. 9 del contratto di lavoro per medici capi-clinica
rimanda, l’EOC garantisce le prestazioni sostitutive del salario (doc. A e B).
Secondo le predette norme, il dipendente impedito di lavorare senza sua colpa e
per motivi inerenti alla sua persona, segnatamente in caso di malattia, a far
tempo dal quarto anno di servizio in poi ha diritto al salario completo per sei
mesi (art. 43 Regolamento); successivamente, in caso di malattia, l’EOC verserà
al dipendente l’80% dello stipendio, e ciò fino al 720. giorno dall’inizio
della malattia (art. 44 Regolamento).
Di
conseguenza, per i primi sei mesi dall’inizio della malattia, ossia da
settembre 2000 e fino a febbraio 2001, __________ ha diritto allo stipendio
completo lordo pari a fr. 10'741.65 mensili (doc. N; si tiene conto che da
settembre a dicembre 2000 l’EOC già ha provveduto a versare all’appellato lo
stipendio dovuto). Dal mese di marzo 2001 e fino al raggiungimento del 720.
giorno dall’inizio della malattia, __________ ha diritto all’80% del salario
lordo mensile, ossia a fr. 8'593.30.
Invece,
a decorrere dal 1. agosto 2001 dovrebbe subentrare una rendita AI intera a
favore di __________, nonché una rendita di invalidità del Fondo di previdenza
dell’EOC (doc. L, M, S, U). Di conseguenza le indennità sostitutive dello
stipendio sopra elencate saranno dovute dall’EOC soltanto fino al mese di
luglio 2001 compreso.
Di
conseguenza, __________ percepirà dall’EOC i seguenti importi:
gennaio 2001 fr. 10'741.65 (stipendio lordo completo)
febbraio 2001 fr. 10'741.65
marzo 2001 fr. 8'593.30 (80% stipendio lordo)
aprile 2001 fr. 8'593.30
maggio 2001 fr. 8'593.30
giugno 2001 fr. 8'593.30
luglio 2001 fr. 8'593.30
totale fr. 64'449.80
A
questa cifra va aggiunta la tredicesima mensilità pro rata temporis per il
periodo gennaio-luglio 2001 per complessivi fr. 5'370.-- (fr. 64'449.80 : 7 =
9'207.10 : 12 = 767.25 x 7 = fr. 5'370.80). L’importo complessivo da
riconoscere alla parte appellata ammonta pertanto a fr. 69'819.80. In ogni modo
si rileva l’EOC non ha mai contestato, neppure in prima istanza, i conteggi
effettuati dall’attore. Neppure nell’allegato di appello vi è traccia di
censura quo ai calcoli effettuati dal Pretore. I calcoli appaiono corretti e
vengono pertanto confermati anche in questa sede.
- A decorrere dal 1. agosto 2001
__________ dovrebbe ricevere una rendita AI intera, nonché una rendita
invalidità dal Fondo di previdenza dell’EOC (doc. L, M, S, U).
Dalla
documentazione agli atti non risulta che la parte appellata abbia ancora
ricevuto la rendita AI. Fino al momento in cui questa rendita non sarà
effettivamente versata all’appellato, se del caso quindi anche dopo il 1.
agosto 2001, egli avrà diritto a percepire l’indennità sostitutiva per perdita
di guadagno pari all’80 % del salario mensile lordo, ossia fr. 8'593.30. La
compensazione tra quanto versato dal datore di lavoro e l’importo corrisposto a
titolo di rendita AI sarà operata in un secondo tempo (doc. Q).
La
rendita di invalidità del Fondo pensionistico dell’EOC versata attualmente a
__________ ammonta a
fr.
6'960.-- mensili (corrispondenti al 60% dello stipendio mensile lordo; doc. L).
L’indennità
da versare all’appellato fino alla effettiva corresponsione della rendita AI,
tenuto conto del versamento del Fondo pensionistico dell'EOC, ammonta a fr.
1'633.30 mensili (fr. 8'593.30 - fr. 6'960.--), limitati nel tempo fino ad un
massimo per 720 giorni dall’inizio della malattia.
- L’appello, infondato in ogni suo
punto, deve essere respinto, mentre trova integrale conferma la sentenza di
prima istanza. Spese e ripetibili seguono la soccombenza.
Per i quali motivi
pronuncia: 1. L’appello
22 febbraio 2002 dell’Ente Ospedaliero Cantonale è respinto.
- Le
spese della procedura di appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 950.--
b) spese fr.
50.--
totale fr.
1’000.--
sono
poste a carico dell’appellante, con l’obbligo di rifondere alla parte appellata
la somma di fr. 2’400.-- per ripetibili.
- Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster