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Numero d'incarto:
12.2002.51
Data decisione, Autorità:
25.10.2002, IICCA
Incarto n.
12.2002.00051
Lugano
25 ottobre
2002/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Rusca
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa a procedura ordinario
-inc. OA.2000.173 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3- promossa
con petizione 21 marzo 2000 da
rappr. dallo Studio legale __________
contro
rappr. dallo Studio legale __________
chiedente la
condanna della convenuta a versare all'istante l'importo di fr. 70'000.- oltre
accessori a titolo di indennità per disdetta abusiva di un contratto di lavoro;
domanda contestata
dalla banca convenuta che, postulando la reiezione della petizione, ha
sollevato eccezione di incompetenza per territorio del Pretore di Lugano;
in cui il primo
giudice, limitata l'udienza preliminare all'esame di tale eccezione e istruita
la stessa, con decisione 5 febbraio 2002 ha accertato la propria competenza;
appellante la
parte convenuta che, con allegato 25 febbraio 2002, in riforma del decreto
impugnato, chiede l'accoglimento dell'eccezione e la conseguente reiezione
della petizione;
lette le osservazioni all'appello, presentate
dall'attore in data 15 marzo 2002;
esaminati gli atti dell'incarto;
considera
in fatto e in diritto:
- In
data 16 aprile 1999 le parti hanno concluso a __________ un contratto di lavoro
in base al quale l'attore, a partire dal 1° agosto dello stesso anno, avrebbe
assunto la funzione di acquisitore/ consulente nel settore private banking
della convenuta per l'Europa meridionale. Ancora durante il trimestrale periodo
di prova, con scritto 30 settembre, la banca ha disdetto il contratto per il 7
ottobre 1999, in seguito a una campagna stampa che rimproverava all'attore,
allora candidato al Consiglio nazionale, di essere stato in contatto con
ambienti politici di estrema destra e considerando tale presunzione relativa a
un rappresentante della banca negativa per l'immagine dell'azienda.
Dopo uno
scambio di corrispondenza senza esito, __________ ha chiamato in giudizio la
banca __________ per ottenere il pagamento di un'indennità di fr. 70'000.- in
applicazione dell'art. 336a CO, ossia considerando abusiva la disdetta.
-
Opponendosi
alle tesi dell'attore, la convenuta ha anzitutto sollevato eccezione di
incompetenza per territorio del giudice ticinese, considerando non dato in
concreto il foro alternativo dell'art. 343 cpv. 1 CO, ossia non essendosi
creato nel distretto di Lugano nessun luogo d'attività dell'azienda in cui il
lavoratore avesse prestato la propria opera. Con la sentenza impugnata il
Pretore ha respinto l'eccezione: ammessa l'inesistenza -al momento della disdetta-
di installazioni fisse, stabilite durevolmente dalla datrice di lavoro, ha
considerato determinanti le circostanze concrete: l'attività lavorativa svolta
dall'istante -al proprio domicilio di __________ o presso alberghi di
__________ - in favore della banca e sulla base di documentazione messagli a
disposizione dalla stessa, nonché il contesto in cui tale attività è stata
svolta, ossia la progettata apertura di una rappresentanza della banca nel
Ticino.
-
Con
l'appello la convenuta ripropone i termini e le motivazioni dell'eccezione in
esame, sottolineando in particolare la differenza concettuale fra luogo di
lavoro e domicilio dell'azienda che il primo giudice avrebbe valutato in modo
difforme da dottrina e giurisprudenza. Rileva inoltre che l'attore si è
occupato solo marginalmente dei lavori di organizzazione della pianificata sede
di __________ e che, durante il periodo in cui fu alle dipendenze della banca,
lavorava effettivamente a __________.
Delle
singole motivazioni e delle osservazioni all'appello si dirà, se necessario,
nel seguito.
-
Poiché
al momento dell'entrata in vigore della Legge federale sul foro in materia
civile, ossia il 1° gennaio 2001, la presente vertenza era già pendente, le
disposizioni previgenti rimangono invariate (art. 38 LForo). Come ha rettamente
concluso il Pretore, alla fattispecie è così applicabile l'art. 343 cpv. 1 CO
che prevede per le controversie derivanti da rapporto di lavoro, a scelta, il
foro del domicilio del convenuto, oppure il foro del luogo dell'azienda
in cui il lavoratore presta la sua opera. Riguardo alla seconda
alternativa, dottrina e giurisprudenza indicano unanimemente che il concetto di
luogo dell'azienda (più ampio di quello di succursale di cui all'art.
935 CO: Streiff/ von Kaenel, Arbeitsvertrag, ed. 5, art. 343 CO,
N. 2 c) deve corrispondere almeno a un'unità produttiva, ossia che produca beni
o servizi, vincolata durevolmente a un determinato luogo dove sono concentrati
mezzi aziendali e dove il datore di lavoro esercita tale sua funzione (DTF
114 II 356; 127 III 206; Rehbinder, in Comm. di Berna, 1992, art. 343
CO, N. 6 e 7; Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, ed. 2, art.
343 CO, N. 2 c), in particolare occupando un certo, pur minimo spazio e
svolgendo una certa, ancorché ridotta attività propria (JAR 1986, pag.
241; BlZR 1997, pag. 188, n. 96). Se il contratto non esiste più, per
decidere se è dato il foro del luogo dell'azienda ai sensi della norma in
esame, è determinante la situazione al momento dello scioglimento del rapporto
di lavoro (Streiff/ von Kaenel, op. cit., ibidem, N. 2 e; Brühwiler,
op. cit., ibidem, N. 2 a). Pertanto, il luogo in cui il lavoratore prestava la
sua opera può costituire foro giudiziario soltanto se corrisponde al luogo
dell'azienda (DTF 114 II 356; 127 III 206; Streiff/ von Kaenel,
op. cit., ibidem, N. 2 ; Brühwiler, op. cit., ibidem, N. 2 c).
-
Nel
caso concreto, l'istruttoria non ha del tutto chiarito dove l'attore prestasse
la sua opera al momento dello scioglimento del rapporto di lavoro. Se è provata
una certa attività in favore della banca svolta a __________, in particolare
nell'ambito dell'organizzazione dell'ufficio di __________ (ancorché quel
compito fosse diretto da __________: teste __________), rispettivamente
prendendo contatto con clienti che venivano acquisiti o dirottati da altri
istituti di credito sulla banca convenuta (testi __________, __________,
__________, __________), è pure stato accertato che egli avesse a disposizione
una scrivania anche a __________, presso la sede della banca, dove -dopo un
soggiorno in Inghilterra- doveva assolvere un periodo di formazione/
introduzione presso la convenuta (testi __________, __________, __________),
dove si trovava abbastanza regolarmente (teste __________) e dove disponeva di
un funzionante recapito telefonico (testi __________, __________): non si può
pertanto escludere che effettivamente, ancorché in vista di essere trasferito a
__________ (teste __________), il suo luogo di lavoro dovesse essere
considerato, almeno temporaneamente, __________. Per finire tuttavia,
l'accertamento del luogo di lavoro -contrariamente a quanto ritenuto dal primo
giudice- non è determinante nell'ambito applicativo dell'art. 343 CO. Infatti,
è questione addirittura pacifica (ed esplicitamente ammessa anche dal primo
giudice) che la banca convenuta non ha mai disposto di nessuna struttura né a
__________ (dove aveva deciso di istallarsi), né altrove nella circoscrizione
di Lugano; in particolare, prima dell'inizio dell'attività, prospettata per
novembre/ dicembre 1999 (doc. N, pag. 5), la banca ha comunicato al
proprietario dell'immobile di non esser più interessata alla locazione dei
locali (teste __________), concludendo poi una convenzione risolutiva di
qualsiasi trattativa in proposito (doc. 2). Se ne deve pertanto concludere che
nel Cantone, rispettivamente nel distretto di Lugano, la convenuta non ha mai
avuto nessun luogo d'azienda nel senso dell'art. 343 cpv. 1 CO, né che lì abbia
svolto alcuna attività, né in particolare quella di datrice di lavoro
dell'attore.
Contrariamente
alla decisione impugnata, mancano così i presupposti perché l'azione possa
essere presentata alla Pretura di Lugano.
- L'appello
deve essere accolto e il decreto pretorile riformato, respingendo la petizione
(art. 99 cpv. 2 CPC). La decisione sulla tassa di giustizia e le ripetibili
segue la soccombenza.
Motivi per i quali,
richiamati per le spese l'art. 148 CPC, la LTG e
la TOA
pronuncia:
I. L'appello
25 febbraio 2002 di __________, è accolto.
Di
conseguenza il decreto 5 febbraio 2002 del Pretore del distretto di Lugano,
Sezione 3, è riformato come segue:
-
L'eccezione
di incompetenza territoriale sollevata dalla parte convenuta è accolta.
-
Di
conseguenza la petizione 20 marzo 2000 di __________ o, è respinta.
-
La
tassa di giustizia di fr. 500.- (cinquecento) e le spese, da anticipare dalla
parte convenuta, sono poste a carico dell'attore, con l'obbligo di rifondere a
__________ l'importo di fr. 1'500.- (millecinquecento) a titolo di ripetibili.
II. Le
spese e la tassa di giustizia, di complessivi fr. 350.-, anticipati
dall'appellante, sono poste a carico di __________ con l'obbligo di versare
alla controparte l'importo di fr. 600.- a titolo di ripetibili d'appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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