Appeal dismissed: written agreement is enforceable title

12.2002.5Altro tribunale9 gen 2002Dismissed

Sintesi

The appellant challenged the refusal to admit opposition to a civil enforcement order concerning delivery of properties acquired at public auction. The Court of Appeal held that the written agreement of 16 October 2001 was an enforceable title because the delivery obligation was unconditional and the promise not to oppose enforcement was not a condition. Alleged lack of alternative housing and financial hardship were irrelevant because they were not part of the enforcement document. The appeal was dismissed summarily as manifestly unfounded and dilatory, and the appellant was ordered to pay CHF 100 in fees and costs.

Regest

Art. 488 cpv. 2 lett. b CPC; enforceable title based on a written acknowledgement of a due obligation; conditions must be expressly attached to the obligation itself. A separate undertaking not to lodge opposition does not constitute a condition affecting executability. Circumstances invoked only later, such as housing difficulties or financial hardship, cannot defeat enforcement if they are absent from the document. An appeal that is manifestly unfounded and dilatory may be dismissed summarily under Art. 313bis CPC without service on the opposing party.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 12.2002.5

Data decisione, Autorità: 09.01.2002, IICCA

Incarto n. 12.2002.00005

Lugano 9 gennaio 2002 /dp

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Rusca

segretario:

Petrini

sedente per statuire nella causa inc. no. DI.2001.00758 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 promossa con opposizione 2 novembre 2001 presentata da


nei confronti del precetto esecutivo civile 16 ottobre 2001 fattole intimare da


patr. dall'avv. __________

che il Pretore, con decisione 18 dicembre 2001, ha respinto.

Appellante l'opponente la quale, con atto d'appello 3 gennaio 2002, chiede la riforma del primo giudizio nel senso che l'opposizione interposta al precetto esecutivo civile sia accolta e confermata, con protesta di spese e ripetibili.

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa

Considerato

in fatto ed in diritto:

che la __________ si è aggiudicata, ai pubblici incanti, gli immobili di cui alle part. __________ e __________ RFD di __________ già di proprietà di __________ che li occupa con il marito __________;

che il 16 ottobre 2001 le parti hanno concluso un accordo inteso alla consegna dei beni immobili alla nuova proprietaria nel senso che __________ e __________ s'impegnavano a mettere a disposizione della __________ gli immobili citati, comprese tutte le chiavi, entro il 5 novembre 2001 ed a non interporre opposizione, ai precetti esecutivi nelle forme civili, che quello stesso giorno erano loro intimati per ottenere l'adempimento degli obblighi assunti;

che __________ ha in ogni modo presentato opposizione che il Pretore, con la decisione qui impugnata, ha respinto poiché la convenzione 16 ottobre 2001, chiara nei suoi termini, rappresenta un valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 488 CPC;

che, con l'appello, l'opponente ritiene che il titolo esecutivo invocato non sia tale poiché non ne sono attuate le condizioni, ossia la mancata presentazione dell'opposizione e l'impossibilità di trovare un'abitazione alternativa a fronte, anche, di una situazione finanziaria che non ha subito alcun miglioramento;

che l'art. 488 cpv. 2 litt. b) CPC equipara ai titoli esecutivi il riconoscimento di un'obbligazione scaduta e constatata mediante scrittura privata di cui siano attuate le condizioni;

che l'accordo privato scritto del 16 ottobre 2001 prevedeva l'impegno di consegna degli immobili entro il giorno 5 novembre 2001 senza che tale obbligo fosse sottoposto a qualsiasi condizione;

che tale non può evidentemente essere l'accordo a non presentare opposizione al precetto esecutivo poiché, nel contesto della convenzione tra le parti, ciò non rappresenta una condizione per rendere esecutiva la consegna degli immobili bensì un ulteriore impegno della precettata;

che la reperibilità di un'abitazione alternativa e la situazione finanziaria degli occupanti non sono assolutamente evocate nel documento esecutivo quali condizioni ed appaiono, per la prima volta, quale giustificazione dell'opponente al non rispetto dell'accordo in occasione dell'udienza di discussione avanti al Pretore;

che l'appello, infondato in ogni suo punto e presentato a scopo dilatorio, può essere respinto già all'esame sommario dell'art. 313bis CPC senza necessità d'intimazione alla controparte;

Per i quali motivi

visti gli art. 313bis e 488 e seg. CPC

e, per le spese, la vigente LTG

dichiara e pronuncia:

  1. L'appello 3 gennaio 2002 di __________ è respinto.

  2. La tassa di giudizio e le spese in complessivi Fr. 100.- sono a carico dell'appellante.

  3. Intimazione a: - __________

Comunicazione alla Pretura di Lugano sezione 3.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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