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Numero d'incarto:
12.2002.42
Data decisione, Autorità:
19.02.2002, IICCA
Incarto n.
12.2002.00042
Lugano
19 febbraio
2002/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Rusca
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa - inc. no.
SF.2002.00006 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4 - promossa con
istanza di sfratto 5 gennaio 2002 da
entrambi rappr. dall'avv. __________
contro
che il Pretore, accertata la validità della disdetta
19 novembre 2001, ha accolto, con decreto 11 febbraio 2002, ordinando al
convenuto di mettere a libera disposizione della parte istante l’appartamento
di 4 1/2 locali nella casa d'abitazione unifamiliare sita in Via __________ a
__________;
ed ora sullo scritto (recte: appello) 13 febbraio 2002
del convenuto;
Considerato
in fatto ed in
diritto:
che
con decreto 11 febbraio 2002 il Pretore, preso atto che il contratto di
locazione tra le parti era stato validamente disdetto per il 31 dicembre 2001
ai sensi all’art. 257d CO (mora del conduttore) e ciò in quanto, a suo
giudizio, il convenuto non aveva formulato una valida dichiarazione di
compensazione nel termine di 30 giorni assegnatogli per pagare gli arretrati,
ha accolto l’istanza di sfratto 5 gennaio 2002 della parte istante, ordinando
al convenuto di liberare l'ente locato;
che
con scritto (recte: appello) 13 febbraio 2002, redatto in lingua tedesca, il
convenuto ha dichiarato di non poter condividere la decisione di primo grado;
che
nonostante l'art. 142 cpv. 3 CPC imponga la traduzione di un allegato non
presentato in lingua italiana, nel caso di specie, per economia di giudizio,
non è necessario ritornare lo scritto in questione al convenuto a tale scopo (IICCA
27 giugno 1995 in re R. e lc./M., 26 gennaio 1998 in re N. e llcc./H.), atteso
come lo stesso possa essere evaso già nell'ambito dell'esame preliminare
dell'art. 313bis CPC, senza necessità di intimarlo alla controparte per
eventuali osservazioni;
che,
contrariamente a quanto ritenuto dall'appellante, la circostanza, sollevata per
la prima volta - e dunque irritualmente (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC) - in
questa sede, che l'ente locato si trovi in Via __________ e non invece in Via
__________ - come per altro indicato dal contratto - non può comportare la
reiezione dell'istanza di sfratto, quell'indicazione avendo in effetti come
unico scopo quello di identificare l'ente locato;
che
del tutto irrilevante per la causa che qui ci occupa è il fatto che l'ente
locato, che secondo il contratto era formato da 4 1/2 locali, ne conti in
realtà solo 3 (o 3 1/2), come pure irrilevante è che gli istanti possano averlo
descritto scorrettamente nelle inserzioni;
che
la circostanza che il convenuto abbia in realtà provveduto puntualmente al
pagamento delle pigioni oggetto della diffida, per altro irricevibile in quanto
sollevata per la prima volta in sede di appello e comunque rimasta allo stadio
di puro parlato, è oltretutto smentita da quanto egli aveva dichiarato avanti
al Pretore;
che
pure irricevibile è infine il generico richiamo all'esposizione delle
circostanze di fatto sollevate nella sede pretorile (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, Lugano 2000, m. 21 ad art. 309);
che
l'appello in questione deve pertanto essere respinto, con accollo al convenuto
degli oneri processuali;
Per i quali motivi
Visti gli art. 506 e
segg. e 313bis CPC
pronuncia:
-
Lo scritto (recte: appello) 13 febbraio 2002 di __________ è
respinto.
-
Gli
oneri processuali di complessivi fr. 100.- (con una tassa di giustizia di fr.
70.- e spese di fr. 30.-) sono a carico dell'appellante.
-
Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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