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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2002.4
Data decisione, Autorità:
09.01.2002, IICCA
Incarto n.
12.2002.00004
Lugano
9 gennaio 2002 /dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Rusca
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no.
DI.2001.00757 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 promossa con
opposizione 2 novembre 2001 presentata da
nei confronti del precetto esecutivo civile 16
ottobre 2001 fattogli intimare da
patr. dall'avv. __________
che il Pretore, con decisione 18 dicembre 2001, ha
respinto.
Appellante
l'opponente il quale, con atto d'appello 3 gennaio 2002, chiede la riforma del
primo giudizio nel senso che l'opposizione interposta al precetto esecutivo
civile sia accolta e confermata, con protesta di spese e ripetibili.
Letti
ed esaminati gli atti ed i documenti di causa
Considerato
in
fatto ed in diritto:
che la __________ si è aggiudicata, ai pubblici incanti, gli
immobili di cui alle part. __________ e __________ RFD di __________ già di
proprietà di __________ che li occupa con il marito __________;
che
il 16 ottobre 2001 le parti hanno concluso un accordo inteso alla consegna dei
beni immobili alla nuova proprietaria nel senso che __________ e __________
s'impegnavano a mettere a disposizione della __________ gli immobili citati,
comprese tutte le chiavi, entro il 5 novembre 2001 ed a non interporre
opposizione, ai precetti esecutivi nelle forme civili, che quello stesso giorno
erano loro intimati per ottenere l'adempimento degli obblighi assunti;
che
__________ ha in ogni modo presentato opposizione che il Pretore, con la
decisione qui impugnata, ha respinto poiché la convenzione 16 ottobre 2001, chiara
nei suoi termini, rappresenta un valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 488
CPC;
che,
con l'appello, l'opponente ritiene che il titolo esecutivo invocato non sia
tale poiché non ne sono attuate le condizioni, ossia la mancata presentazione
dell'opposizione e l'impossibilità di trovare un'abitazione alternativa a
fronte, anche, di una situazione finanziaria che non ha subito alcun miglioramento;
che
l'art. 488 cpv. 2 litt. b) CPC equipara ai titoli esecutivi il riconoscimento
di un'obbligazione scaduta e constatata mediante scrittura privata di cui siano
attuate le condizioni;
che
l'accordo privato scritto del 16 ottobre 2001 prevedeva l'impegno di consegna
degli immobili entro il giorno 5 novembre 2001 senza che tale obbligo fosse
sottoposto a qualsiasi condizione;
che
tale non può evidentemente essere l'accordo a non presentare opposizione al
precetto esecutivo poiché, nel contesto della convenzione tra le parti, ciò non
rappresenta una condizione per rendere esecutiva la consegna degli immobili
bensì un ulteriore impegno del precettato;
che
la reperibilità di un'abitazione alternativa e la situazione finanziaria degli
occupanti non sono assolutamente evocate nel documento esecutivo quali condizioni
ed appaiono, per la prima volta, quale giustificazione dell'opponente al non
rispetto dell'accordo in occasione dell'udienza di discussione avanti al
Pretore;
che
l'appello, infondato in ogni suo punto e presentato a scopo dilatorio, può essere
respinto già all'esame sommario dell'art. 313bis CPC senza necessità d'intimazione
alla controparte;
Per i
quali motivi
visti
gli art. 313bis e 488 e seg. CPC
e,
per le spese, la vigente LTG
dichiara
e pronuncia:
-
L'appello 3 gennaio 2002 di __________ è respinto.
-
La
tassa di giudizio e le spese in complessivi fr. 100.-- sono a carico dell'appellante.
-
Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Lugano sezione 3.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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