Validity of enforcement title based on private agreement

12.2002.4Altro tribunale9 gen 2002Dismissed

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Sintesi Omnilex

The Second Civil Chamber of the Ticino Court of Appeal dismissed the debtor's appeal against the rejection of his objection to a civil enforcement order. The court held that the written agreement of 16 October 2001, under which the occupants undertook to hand over the real estate by 5 November 2001, was a valid enforcement title. The alleged need to find alternative housing and the unchanged financial situation were not contractual conditions and therefore could not prevent enforcement. The appeal was considered clearly unfounded and dilatory, so it was rejected summarily, with CHF 100 in costs imposed on the appellant.

Massima Omnilex

Art. 488 cpv. 2 lett. b CPC; enforceability of a written acknowledgment of a due obligation requires only the conditions expressly attached to the title to be fulfilled. An agreement for delivery of immovable property is enforceable where the delivery date is fixed and no suspensive condition is stipulated. Circumstances invoked ex post, such as lack of alternative housing or financial hardship, do not affect the existence of the executive title if they are not contained therein. A manifestly unfounded appeal may be dismissed at summary examination under Art. 313bis CPC without hearing the respondent.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 12.2002.4

Data decisione, Autorità: 09.01.2002, IICCA

Incarto n. 12.2002.00004

Lugano 9 gennaio 2002 /dp

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Rusca

segretario:

Petrini

sedente per statuire nella causa inc. no. DI.2001.00757 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 promossa con opposizione 2 novembre 2001 presentata da


nei confronti del precetto esecutivo civile 16 ottobre 2001 fattogli intimare da


patr. dall'avv. __________

che il Pretore, con decisione 18 dicembre 2001, ha respinto.

Appellante l'opponente il quale, con atto d'appello 3 gennaio 2002, chiede la riforma del primo giudizio nel senso che l'opposizione interposta al precetto esecutivo civile sia accolta e confermata, con protesta di spese e ripetibili.

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa

Considerato

in fatto ed in diritto:

che la __________ si è aggiudicata, ai pubblici incanti, gli immobili di cui alle part. __________ e __________ RFD di __________ già di proprietà di __________ che li occupa con il marito __________;

che il 16 ottobre 2001 le parti hanno concluso un accordo inteso alla consegna dei beni immobili alla nuova proprietaria nel senso che __________ e __________ s'impegnavano a mettere a disposizione della __________ gli immobili citati, comprese tutte le chiavi, entro il 5 novembre 2001 ed a non interporre opposizione, ai precetti esecutivi nelle forme civili, che quello stesso giorno erano loro intimati per ottenere l'adempimento degli obblighi assunti;

che __________ ha in ogni modo presentato opposizione che il Pretore, con la decisione qui impugnata, ha respinto poiché la convenzione 16 ottobre 2001, chiara nei suoi termini, rappresenta un valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 488 CPC;

che, con l'appello, l'opponente ritiene che il titolo esecutivo invocato non sia tale poiché non ne sono attuate le condizioni, ossia la mancata presentazione dell'opposizione e l'impossibilità di trovare un'abitazione alternativa a fronte, anche, di una situazione finanziaria che non ha subito alcun miglioramento;

che l'art. 488 cpv. 2 litt. b) CPC equipara ai titoli esecutivi il riconoscimento di un'obbligazione scaduta e constatata mediante scrittura privata di cui siano attuate le condizioni;

che l'accordo privato scritto del 16 ottobre 2001 prevedeva l'impegno di consegna degli immobili entro il giorno 5 novembre 2001 senza che tale obbligo fosse sottoposto a qualsiasi condizione;

che tale non può evidentemente essere l'accordo a non presentare opposizione al precetto esecutivo poiché, nel contesto della convenzione tra le parti, ciò non rappresenta una condizione per rendere esecutiva la consegna degli immobili bensì un ulteriore impegno del precettato;

che la reperibilità di un'abitazione alternativa e la situazione finanziaria degli occupanti non sono assolutamente evocate nel documento esecutivo quali condizioni ed appaiono, per la prima volta, quale giustificazione dell'opponente al non rispetto dell'accordo in occasione dell'udienza di discussione avanti al Pretore;

che l'appello, infondato in ogni suo punto e presentato a scopo dilatorio, può essere respinto già all'esame sommario dell'art. 313bis CPC senza necessità d'intimazione alla controparte;

Per i quali motivi

visti gli art. 313bis e 488 e seg. CPC

e, per le spese, la vigente LTG

dichiara e pronuncia:

  1. L'appello 3 gennaio 2002 di __________ è respinto.

  2. La tassa di giudizio e le spese in complessivi fr. 100.-- sono a carico dell'appellante.

  3. Intimazione a: - __________

Comunicazione alla Pretura di Lugano sezione 3.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

enforcement titlecivil enforcementprivate agreementobjectionsummary dismissalcosts

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the private agreement of 16 October 2001 was a valid enforcement title under Art. 488 CPC.

Decisione estratta

Yes. The agreement was clear and constituted a valid executive title; the delivery obligation was unconditional, and the debtor's later justifications did not affect enforceability.

Motivazione estratta

Art. 488 cpv. 2 lit. b CPC treats a written acknowledgment of a due obligation as enforceable when its conditions are met. The agreement imposed delivery by 5 November 2001 without making it conditional on no objection, alternative housing, or improved finances.

Questione giuridica chiave

Whether the appellant's objections about lack of alternative housing and unchanged financial situation defeated enforcement.

Decisione estratta

No. Those circumstances were not contained in the written executive title and were raised only later as justification for non-performance.

Motivazione estratta

Only conditions stated in the executable document matter; factual difficulties external to the document do not suspend its effect.

Questione giuridica chiave

Whether the appeal could be rejected summarily as dilatory under Art. 313bis CPC.

Decisione estratta

Yes. The appeal was wholly unfounded and could be dismissed on summary review without hearing the other side.

Motivazione estratta

The appellate court found the appeal manifestly unfounded and dilatory, allowing rejection at summary examination.

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