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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2002.35
Data decisione, Autorità:
20.02.2002, IICCA
Incarto n.
12.2002.00035
Lugano
20 febbraio
2002/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Rusca
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa - inc. no.
OA.2001.00051 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud - promossa con
petizione 20 marzo 2001 da
rappr. dall'avv. __________
Contro
rappr. dall'avv. __________
con cui l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento
di fr. 21'800.- oltre interessi nonché il rigetto in via definitiva
dell'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UEF di Mendrisio;
ed ora sull'istanza di restituzione in intero 12 settembre 2001 con
cui il convenuto ha chiesto il ripristino del termine di grazia ex art. 169 CPC
per la presentazione dell'allegato responsivo, che il Pretore con decreto 15
gennaio 2002 ha respinto;
appellante il convenuto con atto di appello 6 febbraio 2002,
corredato da un domanda di concessione dell'effetto sospensivo, con cui chiede
la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere l'istanza di
restituzione in intero, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
-
Con
la petizione in rassegna __________ ha chiesto la condanna di __________ al
pagamento di fr. 21'800.- oltre interessi nonché il rigetto in via definitiva
dell'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UEF di Mendrisio.
-
Atteso
che il convenuto non aveva provveduto ad inoltrare la risposta di causa nel
termine di 30 giorni di cui all'art. 168 cpv. 1 CPC, il Pretore, con ordinanza
21 maggio 2001, gli ha assegnato giusta l'art. 169 cpv. 1 CPC un nuovo termine
di 10 giorni, avvertendolo che, in caso di omissione, non sarebbe stato più
ammesso a contestare i fatti della petizione e che l'istruttoria sarebbe
avvenuta solo sulle prove addotte. Egli nel contempo gli ha consigliato di
rivolgersi a un legale.
-
Preso
atto che l'allegato responsivo inoltrato il 9/11 giugno 2001 non rispettava le
esigenze formali imposte dall'art. 170 CPC e considerando con ciò il convenuto
incapace di procedere nella lite con atti propri, il Pretore, con ordinanza 12
giugno 2001, in applicazione dell'art. 39 cpv. 2 CPC gli ha assegnato un
termine di 15 giorni per munirsi di un patrocinatore, atto che in seguito, il 3
luglio, egli ha tuttavia annullato, decidendo di citare le parti all'udienza
preliminare, il tutto avendo accertato che la risposta era stata inoltrata
tardivamente. L'udienza in questione, prorogata in due occasioni, non ha ancora
avuto luogo.
-
Con
l'istanza di restituzione in intero 12 settembre 2001, avversata dall'attore,
il convenuto ha chiesto al Pretore di annullare gli atti di procedura
successivi all'assegnazione del termine di grazia e di ripristinargli
quest'ultimo, rimproverandogli in sostanza di non aver applicato l'art. 39 cpv.
2 CPC nei suoi confronti, sebbene a quel momento non fosse patrocinato da un
avvocato, prima di fissargli il termine di grazia. A suo dire, la possibilità
di far capo in un caso del genere all'istituto della restituzione in intero era
già stata riconosciuta dalla giurisprudenza cantonale pubblicata in Rep.
1983 p. 334.
-
Il
Pretore, con il giudizio qui impugnato, ha respinto l'istanza.
A
suo giudizio, la giurisprudenza evocata dal convenuto non era più attuale e al
contrario, affinché il giudice potesse procedere ai sensi dell'art. 39 cpv. 2
CPC, era necessario che egli al momento dell'assegnazione del termine di grazia
nutrisse dei dubbi sulla capacità della parte di discutere la propria causa,
ciò che nel caso di specie non era assolutamente il caso: in effetti, non potendosi
prendere in considerazione fatti intervenuti in epoca successiva, la
circostanza che la parte convenuta non avesse rispettato il termine di cui
all'art. 168 cpv. 1 CPC non comportava d'acchito una sua incapacità
processuale, mentre il consiglio di rivolgersi a un legale contenuto
nell'assegnazione del termine di grazia era un generico suggerimento
all'indirizzo di ogni convenuto. La parte convenuta non aveva in ogni caso
provato che l'istanza era stata inoltrata tempestivamente, entro il termine di 10
giorni dalla cessazione dell'impedimento.
- Con
l'appello che qui ci occupa, corredato di una domanda di effetto sospensivo, il
convenuto chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere
l'istanza di restituzione in intero.
Egli
ritiene tuttora valida la giurisprudenza evocata nell'istanza e in ogni caso
rileva che il Pretore, consigliandogli di far capo ad un legale, di fatto aveva
sollevato dubbi sulla sua capacità di discutere la causa, per cui prima di
assegnargli il termine di grazia, con un'ordinanza per altro irrita, siccome
non rispettosa delle modalità imposte dall'art. 169 cpv. 1 CPC, avrebbe dovuto
diffidarlo a munirsi di un patrocinatore. Quanto alla tempestività
dell'istanza, la stessa era senz'altro data.
L'appello
non è stato intimato all'attore per le eventuali osservazioni, potendo essere
evaso già nell'ambito della procedura preliminare di cui all'art. 313bis CPC.
-
È
innanzitutto a torto che l'appellante si lamenta per il fatto che nella diffida
21 maggio 2001, contrariamente a quanto previsto dall'art. 169 cpv. 1 CPC, era
stato indicato che in caso di ulteriore omissione l'istruttoria sarebbe
avvenuta solo sulle prove addotte, senza tuttavia precisare che con ciò
s'intendevano quelle dell'attore: è in effetti ovvio che, se la parte convenuta
omette di inoltrare l'allegato responsivo e dunque non contesta i fatti della
petizione né propone prove proprie, l'istruttoria potrà tutt'al più vertere
sulle prove offerte con la petizione, quindi su quelle indicate dall'attore
(cfr. art. 78 CPC). Ma quand'anche si volesse intravedere un'eventuale
irregolarità formale nella formulazione della diffida, la stessa non potrebbe
in ogni caso giovare all'appellante: non trattandosi di un atto nullo (cfr.
art. 142 CPC) - circostanza del resto nemmeno pretesa dallo stesso appellante,
che si è limitato a parlare di irritualità - ma semmai annullabile (art. 143
CPC), esso potrebbe essere sanzionato unicamente se avesse cagionato un
pregiudizio alla parte (cpv. 1), ciò che non è il caso, atteso che il convenuto
ha comunque provveduto ad inoltrare un allegato di risposta, ancorché tardivo,
e se la parte lo avesse censurato prima di passare ad altri atti (cpv. 2), il
che pure non è avvenuto, ritenuto che nel frattempo egli ha provveduto a
chiedere una proroga dell'udienza preliminare e soprattutto non l'ha nemmeno
eccepito con l'istanza di restituzione in intero, ma per la prima volta - e
quindi irritualmente (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC) - solo in questa sede.
-
Pure
infondato è il rimprovero, mosso all'indirizzo del Pretore, di non aver
applicato l'art. 39 cpv. 2 CPC al momento della diffida.
Giustamente
il primo giudice ha innanzitutto osservato che la giurisprudenza evocata con
l'istanza era superata e che in base alla prassi più recente e alla dottrina il
giudice poteva far capo a tale norma unicamente se aveva motivo di dubitare
della capacità della parte di discutere la propria causa (Cocchi Trezzini,
CPC-TI, Lugano 2000, n. 480 ad art. 137 e m. 4, 5 e 15 ad art. 39). Altrettanto
giustamente egli ha rilevato che nel caso di specie nulla lasciava tuttavia
pensare ad un'incapacità del convenuto di discutere la causa al momento
dell'assegnazione del termine di grazia, fermo restando che la mancata reazione
all'assegno di termine di cui all'art. 168 cpv. 1 CPC non poteva essere inteso
come indizio di tale incapacità (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 4 e 15 ad
art. 39); irrilevante, perché nelle particolari circostanze era chiaramente di
carattere generico, e ciò già solo per il fatto che il Pretore mai in
precedenza aveva avuto modo di conoscere la parte, era pure il consiglio
formulato dal Pretore all'indirizzo del convenuto di farsi patrocinare da un
legale.
-
Pure
corretto, infine, è l'assunto con cui il Pretore ha rimproverato al convenuto
di non aver provato la tempestività dell'istanza di restituzione in intero, che
per legge andava inoltrata entro 10 giorni dalla cessazione dell'impedimento
(art. 139 CPC): non è in effetti dimostrato che la cessazione dell'impedimento,
sempre che la mancata percezione dell'importanza di discutere la propria causa
nei termini indicati dal giudice costituisse un impedimento ai sensi della
normativa, coincidesse in concreto con la data in cui il convenuto aveva
finalmente deciso di far capo a un avvocato. Oltretutto, ritenuto che la
possibilità di rivolgersi ad un avvocato era già stata consigliata al convenuto
il 21 maggio 2001 al momento dell'assegnazione del termine di grazia
rispettivamente egli il 12 giugno era stato addirittura diffidato a procedere
in tal senso - salvo il successivo annullamento di tale diffida - si può
senz'altro ritenere che l'inazione della parte o meglio l'attesa da parte sua
fino al 12 settembre sia dovuta a negligenza, il che esclude ancora che egli
possa richiamarsi all'istituto della restituzione in intero (Cocchi/Trezzini,
op. cit., m. 10 e 12 e n. 466 ad art. 137).
-
Ne
discende la reiezione del gravame, del tutto infondato.
La
tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC), ritenuto
che non vengono assegnate ripetibili alla controparte che non è stata chiamata
a presentare osservazioni.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148
CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 6 febbraio 2002 di __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 180.-
b)
spese fr. 20.-
Totale fr.
200.-
sono
poste a carico dell'appellante.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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