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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2002.28
Data decisione, Autorità:
18.09.2002, IICCA
Incarto n.
12.2002.00028
Lugano
18 settembre
2002/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Rusca
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa -inc. no.
OA.1999.00006 della Pretura del Distretto di Blenio- promossa con petizione 12
febbraio 1999 da
rappr. dall'avv. __________
contro
entrambi rappr. dall'avv. __________
chiedente
la condanna dei convenuti al pagamento di fr. 77'498.- oltre interessi nonché
l'iscrizione in via definitiva dell'ipoteca legale già annotata in via
provvisoria sul mappale n. __________ RFD di __________;
sulle quali
il Pretore supplente si è pronunciato con sentenza 9 gennaio 2002, con cui ha
parzialmente accolto la petizione, ammettendo la creditoria per fr. 47'608.80
oltre interessi e respingendo la domanda di iscrizione dell'ipoteca legale,
ritenuto che la tassa di giustizia di fr. 2'000.- e le spese sono state poste a
carico dell'attore per 7/10 con l'obbligo di rifondere alla controparte fr.
2'400.- per ripetibili;
appellante
l'attore con atto di appello 29 gennaio 2002, con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso che gli oneri processuali di prima sede gli siano
caricati solo in ragione di 1/3 con l'accollo alla controparte dell'indennità
ripetibile fissata in fr. 3'600.-, il tutto protestando spese e ripetibili di entrambe
le sedi;
mentre i convenuti
non hanno presentato osservazioni al gravame;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con
la petizione in rassegna l'attore ha chiesto la condanna dei convenuti al
pagamento di fr. 77'498.- oltre interessi nonché l'iscrizione in via definitiva
di un'ipoteca legale sul mappale n. __________ RFD di __________;
che
il Pretore supplente, con il giudizio qui impugnato, ha ammesso l'azione
creditoria per fr. 47'608.80 oltre interessi e negato l'iscrizione dell'ipoteca
legale, ripartendo la tassa di giustizia e le spese per 7/10 a carico
dell’attore e per 3/10 a carico dei convenuti, ai quali ha pure attribuito fr.
2'400.- per ripetibili parziali;
che
con l’appello che ci qui occupa l'attore ha contestato il giudizio pretorile su
spese e ripetibili, ritenendo maggiormente equo che gli oneri processuali di
prima sede fossero posti a suo carico solo in ragione di 1/3 con l'accollo alla
controparte di un'indennità ripetibile di fr. 3'600.-;
che
la controparte non ha presentato osservazioni all’appello;
che
giusta l'art. 148 cpv. 2 CPC, se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri
giusti motivi, il giudice può ripartire parzialmente o per intero fra le parti,
le tasse e le spese giudiziarie e le ripetibili;
che
nel caso di specie è del tutto pacifico che l'attore è risultato vincente per
2/3 circa nell'azione creditoria, ma del tutto soccombente nell'azione di
iscrizione dell'ipoteca legale;
che
il dispositivo su spese e ripetibili adottato dal primo giudice, con cui
l'attore è stato riconosciuto maggiormente soccombente (7/10), misconosce
manifestamente il carattere accessorio della pronunzia relativa all'ipoteca
legale, e non può pertanto essere condiviso; lo stesso discorso vale per la
richiesta di modifica del grado di soccombenza (1/3) proposta dall'attore, il
quale in sostanza pretende di ignorare il giudizio su tale questione, soluzione
che sarebbe stata praticabile solo nell'evenienza in cui l'ipoteca legale fosse
stata accolta nella misura dell'azione creditoria, ciò che però non è stato il
caso nella fattispecie;
che
la soluzione corretta appare invece quella di attribuire alla decisione
sull'ipoteca legale una certa "rilevanza" per il giudizio sulle spese
e sulle ripetibili, seppur minore rispetto a quella dell'azione creditoria, ciò
che in definitiva impone di riformare il primo giudizio nel senso di ripartire
gli oneri processuali alle parti in ragione di metà ciascuna e di compensare le
ripetibili;
che
l'appello può pertanto essere evaso ai sensi dei considerandi, ritenuto che
alla parte appellata, pur parzialmente soccombente, non possono essere caricate
né la tassa di giustizia, né le spese, né le ripetibili di seconda istanza, non
avendo quest'ultima preso posizione sul gravame, né avendo essa contribuito a
provocare la decisione viziata (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000,
m. 16 e 17 ad art. 148; IICCA 12 giugno 1996 in re A./A.F. SA): nella
misura della sua soccombenza, gli oneri giudiziari vanno per contro posti a
carico dello Stato, con l'obbligo di rifondere all'appellante un'equa indennità
per ripetibili parziali (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 18 ad art. 148;
sentenza IICCA citata);
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
29 gennaio 2002 di __________ è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 9 gennaio 2002 della Pretura del distretto di Blenio,
invariati gli altri dispositivi, è così riformata:
- Le tasse di complessivi
fr. 2'000.- e le spese di giustizia per fr. 6'000.-, già in parte anticipate
dall'attore nella misura di fr. 4'500.- e dai convenuti nella misura di fr.
1'500.-, per il resto da anticiparsi dall'attore, restano a suo carico per 1/2
e per 1/2 sono a carico dei convenuti, in solido, compensate le ripetibili.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 250.--
b)
spese fr. 50.--
T
o t a l e fr. 300.--
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico per 1/2 e per 1/2 sono poste
a carico dello Stato, che rifonderà all'appellante fr. 150.- per parti di
ripetibili di appello.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Blenio
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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