Eviction request inadmissible without proven loan-for-use contract

12.2002.27Altro tribunale26 apr 2002Partially Granted

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The applicant sought eviction of two defendants from a villa after an attempted property sale collapsed. The first-instance court treated the occupants as borrowers under a loan-for-use arrangement and ordered eviction. On appeal by one defendant, the Civil Chamber held that no comodato had ever been concluded: possession was given in anticipation of a sale and against payment, so the procedural requirements for eviction under Art. 506 CPC were missing. The appeal was therefore upheld, the decree was partially reformed, and the eviction request was rejected against the appellant. Costs were allocated against the applicant.

Massima Omnilex

Art. 305 CO; Art. 506 CPC: a loan for use requires mutual consent to gratuitous use and a duty to return the thing after use. Where possession is handed over in anticipation of a sale and as consideration for the promised purchase performance, the relationship is not a comodato. The party seeking restitution bears the burden of proving not only delivery but also the existence of the loan-for-use contract. Absent such proof, an eviction request based on Art. 506 CPC is inadmissible. Costs follow the losing party (consid. on admissibility and costs).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 12.2002.27

Data decisione, Autorità: 26.04.2002, IICCA

Incarto n. 12.2002.00027

Lugano 26 aprile 2002/dp

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Pellegrini (in sostituzione del giudice Rusca, assente)

segretario:

Bettelini vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. no. SF.2001.00263 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4 promossa con istanza di sfratto 9 ottobre 2001 da


rappr. dall'avv. __________

contro


rappr. dall'avv. __________ e


che il primo giudice ha accolto con decreto 14 gennaio 2002 ordinando alle convenute di mettere a libera disposizione dell'istante la villa __________, sita a __________ (mapp. __________ e __________ RFD).

Appellante la sola convenuta __________ la quale, con atto d'appello 28 gennaio 2002, chiede la reiezione dell'istanza di sfratto mentre l'istante, con osservazioni 1 marzo 2002, postula la reiezione dell'appello e la conferma dell'impugnata decisione.

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa.

Considerato

in fatto ed in diritto:

che, nel febbraio 2001, __________ ha stipulato, nella semplice forma scritta, un precontratto di compravendita immobiliare con __________, rappresentata al negozio dalla madre __________, riguardante i mapp. __________ e __________ RFD di __________ per un prezzo di fr. 5'000'000.--;

che una parte del prezzo (fr. 1'000'000.--) avrebbe dovuto essere versata all'istante dopo una settimana dalla firma del precontratto e la rimanenza depositata sul conto di un notaio di __________ per poi formalizzare la compravendita, ritenuto che al versamento di questi importi all'acquirente sarebbe stato trasferito il possesso sugli immobili;

che, nonostante non sia stato eseguito nessun versamento, l'istante ha ugualmente permesso all'acquirente di prendere possesso degli immobili;

che, accampando svariate scuse, la convenuta ha sempre dilazionato i pagamenti ai quali si era impegnata fino a quando l'istante, scoperto anche che la madre e rappresentante dell'acquirente e pretesa finanziatrice dell'acquisto era da diversi anni sottoposta a tutela, ha dichiarato di non ritenersi obbligata dal contratto ed ha chiesto la riconsegna degli immobili per il 15 agosto 2001;

che, non avvenendo la riconsegna, l'istante ha promosso l'istanza di sfratto che ci occupa argomentando che tra le parti, con riferimento all'anticipata presa di possesso degli immobili, era intervenuto un contratto di comodato, disdetto ai sensi dell'art. 310 CO;

che il Pretore, riconoscendo nel rapporto tra le parti un contratto di comodato e respinte tutte le eccezioni formali e materiali delle convenute, ha accolto l'istanza di sfratto;

che la sola convenuta __________ impugna la pronuncia del Pretore ribadendo l'incompetenza territoriale del giudice adito poiché le parti avevano prorogato il foro per ogni contestazione riguardante il precontratto alla Pretura di Blenio ed argomentando che, accertata la nullità del precontratto perché non rispettoso della forma autentica, l'occupazione degli immobili non poggia su nessun valido titolo giuridico, men che meno su di un contratto di comodato che non è mai intervenuto tra le parti;

che, per l'art. 305 CO, il comodato è un contratto per cui il comodante si obbliga a concedere al comodatario l'uso gratuito di una cosa, e questi a restituirgli la cosa stessa dopo essersene servito;

che, nel caso di specie, al momento in cui l'istante ha concesso alla convenuta di prendere possesso degli immobili, non vi è stato sicuramente alcun reciproco consenso attorno alla stipulazione di un comodato;

che, infatti, nelle intenzioni delle parti, ed in particolare in quella dell'istante, non vi era l'obbligo, per la convenuta, di restituire i beni poiché l'immissione in possesso anticipava il previsto trapasso di proprietà;

che, inoltre, non si potrebbe nemmeno parlare di uso gratuito poiché l'immissione in possesso si giustificava in vista di una controprestazione che era la stipulazione del formale contratto di compravendita con il pagamento del relativo prezzo;

che chi chiede la restituzione di una cosa prestata non deve provare la sola consegna della cosa ma anche l'esistenza del contratto di comodato;

che, nel caso specifico, tale prova non è stata portata e gli indizi che possono essere tratti da come si è svolta la fattispecie escludono, come visto ai considerandi precedenti, una tale pattuizione;

che, del resto, la stessa parte istante quando si è rivolta alla convenuta per ottenere la restituzione degli immobili ha sempre fatto riferimento ad un uso degli stessi contrario al diritto ("ohne gültige rechtliche Grundlage" e "wiederrechtlich benutzen Liegenschaften") anche prima dello spirare del termine per il quale era stato chiesto lo sgombero (cfr. lettere 3 agosto 2001, doc. D e 24 agosto 2001, doc. E), senza mai accennare ad un rapporto di comodato;

che l'istanza di sfratto, non poggiando l'occupazione degli immobili su di un contratto di comodato - e men che meno di locazione - ma su di una semplice rimessa della cosa a titolo reale, si rivela inammissibile perché difettano i presupposti di cui all'art. 506 CPC;

che, dovendosi già per questo motivo respingere l'istanza, non torna conto esprimersi sulle altre censure d'ordine sollevate dall'appellante;

che la tassa di giustizia e le spese, così come le ripetibili di prima e seconda istanza, seguono la soccombenza dell'istante ed appellata;

Per i quali motivi

visti gli art. 305 CO e 506 CPC

e, per le spese, gli art. 147 e seg. CPC e la vigente TG

dichiara e pronuncia:

  1. L'appello 28 gennaio 2002 di __________ è accolto e di conseguenza il decreto 14 gennaio 2002 del Pretore di Lugano è parzialmente riformato nel senso che l'istanza di sfratto 9 ottobre 2001 è respinta nei confronti della convenuta __________ ed il dispositivo 5. così modificato:

La tassa di giustizia di fr. 500.-- e le spese di fr. 100.--, già anticipate dall'istante, rimangono a suo carico per metà e per l'altra metà sono a carico della convenuta __________. __________ rifonderà a __________ l'importo di fr. 1'000.-- per ripetibili mentre __________ verserà ad __________, per lo stesso titolo, fr. 500.--.

  1. Le spese della procedura d'appello in complessivi fr. 500.-- (tassa di giudizio fr. 450.-- e spese fr. 50.--), già anticipate dall'appellante, sono a carico di __________ che rifonderà a controparte fr. 1'200.-- per ripetibili.

  2. Intimazione a: - __________

Comunicazione alla Pretura di Lugano, sez. 4.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

evictionloan for useimmovable propertyburden of proofappealprocedural admissibilitycosts

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the occupants held the property under a loan-for-use contract (comodato) and thus could be evicted under Art. 506 CPC after notice.

Decisione estratta

No. The court found no mutual consent to a loan for use, no gratuitous use, and no proof of a comodato; the eviction request therefore lacked the procedural basis required by Art. 506 CPC.

Motivazione estratta

Possession was given in anticipation of a sale and against payment of the purchase price, not as gratuitous use with an obligation to return. The factual indicators and the applicant's own correspondence pointed to use without valid legal basis, not to a comodato.

Questione giuridica chiave

Whether the appeal against the first-instance eviction decree should be upheld.

Decisione estratta

Yes, as to the appellant: the first-instance decree was partially reformed and the eviction request rejected against her.

Motivazione estratta

Because the application was inadmissible for lack of a proven loan-for-use contract, the challenged decree could not stand against the appellant.

Questione giuridica chiave

How should the costs of first and second instance be allocated?

Decisione estratta

The applicant/respondent bears the first-instance costs in part and all appellate costs, and must pay party compensation.

Motivazione estratta

Costs followed the applicant's defeat on the decisive issue.

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