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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2002.25
Data decisione, Autorità:
04.02.2002, IICCA
Incarto n.
12.2002.00025
Lugano
4 febbraio
2002/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Rusca
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa - inc. no.
DI.2001.00159 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud - promossa con
istanza 6 novembre 2001 da
contro
con cui
l’istante ha chiesto di poter depositare l'importo di fr. 20'211.80 di
spettanza del convenuto, domanda avversata da quest'ultimo, e che il Pretore
con sentenza 21 gennaio 2002 ha accolto;
ed ora
sullo scritto (recte: appello) 24 gennaio 2002 del convenuto, che chiede
l'annullamento sia dell'udienza 11 novembre 2001 sia della sentenza pretorile;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
che il 17
agosto 2000, nell'ambito della causa a procedura inappellabile promossa il 25
febbraio 1998 da __________ nei confronti della __________ (inc. no.
IU.1998.00014), all'istante è stato nominato un patrocinatore d'ufficio nella
persona del lic. jur. __________;
che
quest'ultimo, in rappresentanza di __________, in data 19 ottobre 2000 ha sostituito
l'istanza con una petizione (inc. no. OA.2000.00108);
che
all'udienza dell'11 ottobre 2001, svoltasi alla presenza - per la parte attrice
- dell'avv. __________ e di __________ personalmente, la causa in questione è
stata tolta a seguito di transazione giudiziaria, ritenuto che la convenuta
avrebbe versato sul conto del patrocinatore dell'attore fr. 25'000.-;
che con
l'istanza 6 novembre 2001 che qui ci occupa (inc. no. DI.2001.00159), l'avv.
__________, evidenziando come __________, da lui più volte interpellato, non
gli avesse indicato dove versare il saldo di fr. 20'211.80 di sua pertinenza -
dai fr. 25'000.- ricevuti egli aveva infatti dedotto la sua nota d'onorario di
fr. 4'788.20 (doc. A) - ha chiesto di poter depositare tale somma su un conto
determinato dalla Pretura;
che
all'udienza del 13 dicembre 2001 il convenuto, oltre a censurare l'assenza del
suo patrocinatore d'ufficio, ha tra l'altro chiesto che il versamento della
somma in questione fosse subordinato alla presentazione da parte dell'istante
di una procura che lo autorizzasse a patrocinarlo all'udienza dell'11 ottobre
2001;
che il
Pretore, con la decisione 21 gennaio 2002 qui impugnata, non ha ritenuto
pertinenti le argomentazioni difensive del convenuto ed ha pertanto accolto
l'istanza di deposito;
che con
scritto (recte: appello) 24 gennaio 2002 il convenuto chiede l'annullamento
dell'udienza 11 novembre 2001 e della sentenza pretorile 21 gennaio 2002;
che
l'appello, giusta l'art. 313bis CPC, può essere evaso senza necessità di
intimarlo alla controparte per le eventuali osservazioni, essendo
manifestamente infondato;
che è
innanzitutto a torto che il convenuto censura il fatto che l'avv. __________
non abbia presentato una procura scritta che gli consentisse di partecipare in
qualità di suo rappresentante all'udienza del 13 dicembre 2001: è in effetti
ovvio che nella procedura di deposito l'avvocato istante non era più il suo
patrocinatore, ma anzi la controparte; pure infondata era la censura, sollevata
avanti al Pretore e apparentemente non più ripresentata in questa sede, con cui
il convenuto rimproverava all'avv. __________ di non aver presentato una
procura che gli consentisse di partecipare quale suo rappresentante all'udienza
dell'11 ottobre 2001, mettendo così implicitamente in dubbio che egli potesse
validamente rappresentarlo e dunque concludere la transazione rispettivamente
contestando di avergli conferito un mandato e di dovergli pertanto pagare la
nota d'onorario presentata: in effetti, avendo partecipato personalmente
all'udienza in questione e sottoscritto il relativo verbale, il convenuto in
buona fede non poteva più contestare che l'accordo transattivo non fosse venuto
in essere e ciò in quanto l'avv. __________, non avendo prodotto una procura
scritta, non era autorizzato a rappresentarlo; anche quest'ultima eventualità
era del resto infondata, essendo pacifico che la procura a un avvocato poteva
essere conferita non solo per iscritto ma anche per atti concludenti, ciò che è
senz'altro il caso allorché una parte - come nella fattispecie - accetta di
essere adiuvato da un professionista;
che il
convenuto non può essere seguito nemmeno laddove lamenta la mancata presenza
all'udienza del suo patrocinatore d'ufficio lic. jur. __________: nella misura
in cui egli si riferisce all'assenza di quest'ultimo all'udienza dell'11
ottobre 2001 occorre sottolineare che per legge la sua presenza non era
assolutamente necessaria, fermo restando che nell'occasione il convenuto invece
dei servigi del patrocinatore d'ufficio aveva comunque beneficiato dell'ausilio
del suo "maître de stage", che ovviamente vantava maggior esperienza;
nella misura in cui invece si riferisce alla mancata presenza del patrocinatore
d'ufficio in occasione dell'udienza 13 dicembre 2001, va osservato che con lo
stralcio della causa contro la __________ a seguito della transazione il suo
mandato era da ritenersi concluso, tanto più che in ogni caso l'azione di
deposito oggetto di quest'ultima udienza concerneva una procedura diversa,
oltretutto con parti diverse;
che
l'argomentazione, secondo cui l'avv. __________ avrebbe preliminarmente dovuto
sottoporre la sua nota d'onorario al Consiglio di Moderazione, oltre ad essere
irricevibile siccome formulata per la prima volta in questa sede (art. 321 cpv.
1 lett. b CPC), è infondata anche nel merito, non esistendo per legge un
obbligo in tal senso: ad ogni buon conto, fosse per ipotesi fondata, la censura
non potrebbe giovare al convenuto, la stessa non avendo alcuna influenza sul
deposito dei fr. 20'211.80, ritenuto che, se la nota dovesse essere considerata
eccessiva, ciò potrebbe tutt'al più comportare l'aumento - non invece la
riduzione - della somma da depositare; nulla impedisce comunque al convenuto,
se lo ritiene opportuno, di inoltrare in futuro un'istanza in tal senso
all'autorità competente;
che pure
infondata, infine, è la richiesta di annullare l'udienza 11 novembre 2001 e con
ciò la sentenza pretorile: il fatto che l'udienza in questione, menzionata dal
Pretore nel considerando A della sentenza (p. 1), non abbia in realtà mai avuto
luogo - il giudice si riferiva in realtà all'udienza 11 ottobre 2001 - non può
in effetti essere sanzionato con "l'annullamento dell'udienza 11 novembre
2001", già per il semplice motivo che non è possibile annullare qualcosa
che non è mai esistito; l'errore commesso nell'occasione dal Pretore è in
definitiva un semplice errore di scritturazione, rimediabile in ogni tempo
(art. 82 CPC), e non può assolutamente essere assimilato alla falsificazione di
un documento decisivo per il giudizio ex art. 346 lett. a CPC, che avrebbe
legittimato una restituzione in intero;
che
l'appello del convenuto deve di conseguenza essere respinto, caricando
all'appellante gli oneri processuali (art. 148 CPC);
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 24 gennaio 2002 di __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello in complessivi fr. 100.- (con una
tassa di giustizia di fr. 80.- e spese di fr. 20.-) sono poste a carico
dell'appellante.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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