AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2002.22
Data decisione, Autorità:
18.09.2002, IICCA
Incarto n.
12.2002.00022
Lugano
18 settembre
2002/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Rusca
segretaria:
Zanetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.1996.00006 della
Pretura di Locarno-Città, promossa con petizione 11 gennaio 1996 da
rappr. da __________
contro
rappr. dall’avv. __________
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al versamento della somma di
fr.
73’989.-- oltre accessori a titolo di pagamento per prestazioni derivanti da un
contratto venuto in essere tra le parti il 23 settembre 1993 e il rigetto
definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UEF di Locarno,
nonché la consegna immediata dell’archivio fotografico con la comminatoria ex
art. 292 CP, protestando spese e ripetibili;
domanda
avversata dal convenuto e che il Pretore, con sentenza 17 dicembre 2001, ha
integralmente accolto;
appellante
il convenuto che, con memoriale 21 gennaio 2002, chiede la riforma del
querelato giudizio, nel senso di respingere integralmente la petizione,
protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre
l’attrice, con osservazioni 5 marzo 2002, postula la reiezione del gravame con
protesta di spese e ripetibili;
letti ed
esaminati gli atti e i documenti prodotti
considerato
in
fatto:
A. Il 6 settembre 1993 __________ e
__________, quale amministratore unico della __________ (di seguito:
__________), si incontravano nell’abitazione del convenuto per discutere in
merito ad una eventuale collaborazione di tale ditta nell’ambito della
pubblicazione di un nuovo quotidiano.
Il
23 settembre 1993, __________ da una parte, __________ e __________ dall’altra
per la __________, sottoscrivevano un accordo denominato contratto di lavoro
(doc. A). In base a tale contratto, la __________ avrebbe effettuato servizi
fotografici e fornito fotografie a __________ dietro corresponsione di un
importo annuo forfetario di fr. 115'000.-- (“Il presente contratto tra
__________ in __________ e __________ rappresentante e direttore del __________
ha inizio con il 1. ottobre 1993 ed ha validità sino al 31 dicembre 1996”).
La
società anonima __________ con sede a __________ veniva iscritta a Registro di
Commercio il . Il suo amministratore unico era __________ (doc. II°
rich.). In data 2 novembre 1993 “” iniziava le pubblicazioni.
B. Dopo un incontro avvenuto il 21
dicembre 1993 fra , __________ e __________ (quest’ultimo quale
redattore del giornale “”) l’attrice proponeva al convenuto alcune
modifiche dell’accordo, tra cui la sostituzione del nome del quotidiano
“” con “”, la fornitura di 250 fotografie al mese e la
fissazione della retribuzione in fr. 14'500.-- mensili (doc. C).
Nel
frattempo, la __________ iniziava a fornire le proprie prestazioni. Nel periodo
luglio 1994 - aprile 1995 l’attrice trasmetteva diversi estratti conto e
fatture, anche con riporto della situazione debitoria, intestandoli a
“__________, direttore __________ e direttore __________ ” (doc. D-I, N-P).
C.
Il 21 luglio 1994, __________ scriveva alla
__________ rimproverandole da un lato una lesione dell’accordo venuto in essere
il 23 settembre 1993, dall’altro intimando la sospensione con effetto immediato
delle prestazioni per “__________” (doc. Q). In particolare, __________
rimproverava alla __________ di aver trasmesso ad altri giornali le fotografie
della fuga delle otarie dal __________ ad , in quanto, a suo dire,
l’agenzia fotografica avrebbe operato in esclusiva per “”. Il 23
luglio 1994 la __________ chiedeva a __________ un incontro chiarificatore,
aggiungendo “di preparare la somma di fr. 50'000.-- quale acconto sul debito
che Lei ha verso la __________” e segnalando che la stessa avrebbe ritirato
“tutte le foto giacenti presso l’archivio” in quanto di sua proprietà (doc. R).
Con scritto di pari data __________ contestava le pretese della __________ (doc.
S).
D. Il 20 dicembre 1994 __________
sottoscriveva per conto de __________ una promessa di pagamento della cifra di
fr. 20'000.-- quale acconto sul saldo scoperto per le prestazioni effettuate
dalla __________ (doc. II). Il 23 e il 30 dicembre 1994 venivano versati due
acconti di fr. 5'000.-- cadauno (doc. I) e il 24 febbraio 1995 un’ulteriore
somma di fr. 6'000.-- (doc. O).
Il
13 marzo 1995 la __________ riceveva un ulteriore importo di fr. 20'000.-- a
titolo di acconto per le prestazioni fotografiche e le fotografie pubblicate su
“__________” (doc. P e PP). Nel frattempo, in data 12 gennaio 1995 la
__________ avviava una procedura esecutiva nei confronti di __________, il
quale interponeva opposizione al relativo precetto esecutivo (doc. NN).
E. Con petizione 10 gennaio 1996, la
__________ chiedeva la condanna di __________ al pagamento dell’importo di fr.
73'983.-- oltre accessori a titolo di saldo per le prestazioni fornite sulla
scorta degli accordi del 23 settembre 1993 e del 1. dicembre 1994 (doc. A, C,
H; fr. 109'983.-- ./. fr. 36'000.-- di acconti versati dopo il 13 dicembre
1994), nonché la restituzione dell’archivio fotografico di sua proprietà. In
primo luogo, con risposta 23 aprile 1996, il convenuto sollevava l’eccezione di
carenza di legittimazione passiva (tale eccezione veniva respinta dal Pretore
con decisione 14 aprile 1997; il Tribunale d’Appello confermava la decisione
pretorile il 26 gennaio 1998). Il convenuto sosteneva altresì di non aver mai
accettato le modifiche proposte dalla __________ in data 1. gennaio 1994,
rispettivamente contestava che la predetta società avesse fornito al giornale
250 fotografie al mese. In sede di conclusioni, il convenuto opponeva in
compensazione al credito vantato dall’attrice un importo pari a fr. 80'000.--,
corrispondente al valore dell’archivio fotografico riconsegnato in corso di
causa alla __________ e che a dire di __________ sarebbe stato di sua
proprietà.
Con
sentenza 17 dicembre 2001 il Pretore ha integralmente accolto la petizione,
condannando il convenuto a versare all’attrice l’importo di fr. 73'983.-- oltre
accessori.
Nel
corso di causa, come già esposto, il convenuto riconsegnava all’attrice
l’archivio fotografico da questa rivendicato e pertanto il Pretore riteneva
__________ acquiescente anche riguardo a quella circostanza.
F.
Con appello 21 gennaio 2002, __________
segnalava che gli acconti versati alla __________ erano pari a fr. 110'070.-- e
quindi, se del caso, il saldo a favore della parte appellata ammonterebbe a fr.
24'330.-- in luogo di fr. 73'983.--. Inoltre, secondo l’appellante la mercede
non avrebbe potuto essere calcolata a corpo (art. 373 CO), bensì in base al
valore del lavoro svolto (art. 374CO), e meglio al numero di fotografie fornite
a “__________ ”. In ogni caso, il saldo preteso dalla __________ sarebbe
largamente coperto dall’importo di
fr.
80'000.-- posto in compensazione da __________ (valore da questi attribuito
all’archivio fotografico), in quanto l’archivio fotografico consegnato in corso
di causa alla parte appellata sarebbe stato di sua proprietà. A torto il
Pretore non si sarebbe confrontato con l’eccezione di compensazione sollevata
da __________ nell’allegato conclusionale. L’appellante non ha invece più
allegato che la __________ avrebbe assunto un comportamento anticontrattuale,
rispettivamente che quanto da essa fornito presentasse dei difetti.
in diritto:
- Innanzitutto si constata che a
giusta ragione il Pretore ha respinto in ordine l’eccezione di compensazione
sollevata da __________ nell’allegato conclusionale del 23 ottobre 2001. L’art.
78 CPC stabilisce che l’attore con la petizione e il convenuto con la risposta
devono addurre, in una sola volta, i fatti, le domande, le eccezioni e le
motivazioni di diritto (riservati gli art. 175 e 176 CPC), mentre le eccezioni
processuali non addotte con la risposta sono perenti. Infatti, l’esigenza di
sottoporre tutte le allegazioni delle parti al contraddittorio determina la
necessità di porre un limite temporale preciso entro il quale le parti devono
fare fronte al loro onere di allegazione. Il processo viene quindi suddiviso in
stadi preclusivi, nell’interesse dell’ordine del processo stesso, della buona
fede processuale della controparte e del suo diritto di esprimersi. Nella
procedura ordinaria, come nella presente fattispecie, questo limite viene
raggiunto con la fine dello scambio degli allegati introduttivi, ovvero al più
tardi con la replica e la duplica (Cocchi/Trezzini,
CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 22 ss. ad art. 90 CPC; Olgiati, Le norme generali per il
procedimento civile nel Canton Ticino, tesi Zurigo 2000, § 10, pag. 106 ss. e
112 ss.).In altre parole, la fase dell’allegazione e della contestazione dei
fatti, delle prove e delle eccezioni si chiude di principio con l’udienza preliminare
(Cocchi/ Trezzini, op.
cit., n. 23 ad art. 78 CPC).
I
fatti allegati all’infuori delle comparse scritte principali sono inammissibili
ed irriti poiché sfuggono al contraddittorio (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 24 ad art. 78 CPC; Olgiati, op. cit., § 10, pag. 123).
L’eccezione di compensazione sollevata da __________ solo in sede di
conclusioni è palesemente tardiva e quindi va respinta in ordine (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 28 e
31 ad art. 78 CPC).
Come rilevato dal Pretore, in corso di causa
l’archivio fotografico depositato presso “__________” è stato consegnato da
__________ a __________. Tale circostanza rappresenta una chiara adesione alla
richiesta della controparte che nell’allegato di petizione 11 gennaio 1996
postulava infatti la restituzione dell’archivio fotografico invocando l’art.
641 cpv. 2 CC. Dagli atti di causa non emerge che la consegna fosse subordinata
a qualche condizione. Quindi, a giusta ragione, il Pretore ha riconosciuto nel
comportamento dell’appellante gli estremi dell’acquiescenza ai sensi dell’art.
352 CPC, ritenendolo perciò soccombente relativamente a questo punto (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 12 e
13 ad art. 352 CPC).
In
ogni caso, __________ non è stato in grado di provare di essere personalmente
proprietario dell’archivio fotografico in narrativa, rispettivamente di esserlo
in qualunque altro modo tramite il giornale “__________”.
In
particolare, le testimonianze di __________ e di __________ quo ai rapporti di
proprietà che si possono instaurare quando un giornale riceve delle fotografie
sono ininfluenti in quanto non riguardano il caso specifico ma si limitano a
riportare osservazioni di carattere generale non vincolanti (teste __________,
verbale 2.5.2001, pag. 23: “di regola le stesse diventano proprietà del giornale
stesso, ad eccezione del caso in cui tra le parti vi sia un accordo
preliminare”) e fatti che riguardano altre fattispecie (teste __________,
verbale 13.6.2001, pag. 2: “Confermo che allorquando un fotografo che
collaborava con il __________, produceva una foto per lo stesso, il __________
ne diventava proprietario, nel senso che le foto fornite erano da intendersi
come esclusive”).
Infine,
come rettamente esposto dal Pretore, se __________ avesse effettivamente inteso
addurre ulteriori fatti con le relative eventuali eccezioni, egli avrebbe
dovuto fare capo agli istituti della restituzione in intero ex art. 138 CPC
oppure dell’assunzione suppletoria delle prove ai sensi dell’art. 192 CPC (art.
80 s. CPC; Olgiati, op.
cit., § 10, pag. 135 ss.).
Alla
luce di quanto esposto, anche dal punto di vista sostanziale l’eccezione di
compensazione sollevata da __________ si appalesa infondata, mentre le
motivazioni esposte dal Pretore sono da confermare integralmente.
Per
quanto riguarda l’eccezione di carenza di legittimazione passiva ancora
sollevata da __________, la stessa è stata respinta con decisione pretorile 14
aprile 1997. La sentenza del Pretore è stata confermata il 26 gennaio 1998 da
questa Camera Tribunale d’Appello (II
CCA 26.1.1998, inc. n. 12.97.00137) e non torna più conto occuparsene.
Il Pretore ha ritenuto che l’accordo
sottoscritto dalle parti il 23 settembre 1993 (doc. A) fosse da qualificare
come contratto sui generis con tratti predominanti dell’appalto, in quanto la
__________ si era impegnata a compiere un’opera dietro corresponsione di una
mercede. Le parti in causa non hanno, correttamente, sollevato censure a tale
proposito. Detto contratto prevedeva la fornitura a far tempo dal 1. ottobre
1993 di 140/150 fotografie al mese, dietro pagamento di un compenso annuo di
fr. 115'000.-- da pagare in rate mensili anticipate di fr. 9'600.-- cadauna
(doc. A, pag. 1, pto. 3). Dall’istruttoria è emerso che la __________ forniva
mensilmente al convenuto tra le 80 e le 200 fotografie (ossia mediamente 140
fotografie al mese), provvedendo in tal modo ad adempiere i propri obblighi
contrattuali (interrogatorio formale __________ 6.2.2001, ad 2; v. anche
conclusioni parte convenuta 23.10.2001, pag. 4, ad 5 in fine). Dagli atti non
emerge se il contenuto della proposta della __________ del 1. gennaio 1994
(doc. C) sia divenuto parte integrante del primo accordo sottoscritto il 23
settembre 1993. La questione può essere lasciata aperta in quanto inconferente.
Infatti, in base alle prestazioni effettuate, la __________ ha emesso
determinate fatture che mai sono state contestate, né da , né da
“”.
In
particolare, dall’istruttoria si evince che la fattura e il relativo conteggio
degli arretrati del 13 dicembre 1994 (doc. H) non sono mai stati contestati. Al
contrario, una settimana dopo, e meglio il 20 dicembre 1994, __________
sottoscriveva per __________ una promessa di pagamento di fr. 20'000.-- a
titolo di acconto per le prestazioni della __________, senza sollevare
obiezioni di sorta quo alle pretese della parte appellata.
D’altro
canto, prescindendo dall’episodio sulle otarie fuggite dal __________ ad
__________, neppure la qualità delle prestazioni svolte dalla __________ è mai
stata messa in dubbio. Agli atti non vi sono tracce di doglianze, sollevate
tempestivamente e in modo specifico quo all’operato della __________. Il teste
__________ ha affermato che per quanto riguardava “la qualità del lavoro
dell’attrice, la stessa era ineccepibile, nella prima fase. Per contro nell’ultima
fase (inteso come ultimi mesi di attività del giornale __________) vi erano
delle lamentele per i ritardi dovuti alla situazione del mancato pagamento
delle prestazioni” (verbale audizione __________ 6.2.2001, pag. 18). Anche il
teste __________ (verbale audizione __________ 6.2.2001, pag. 20) sostiene che
non vi erano mai state lamentele sul modo di lavorare della __________.
Infine,
per quanto concerne l’episodio della fornitura ad altre testate giornalistiche
delle fotografie delle otarie fuggite ad , come rettamente rilevato
dal Pretore, la __________ non operava in esclusiva per ,
rispettivamente per “ ” (v. doc. A, pag. 2, pto. 9: “Ci riserviamo il
diritto di collaborare parzialmente ad altre testate che chiedono la ns.
collaborazione saltuaria, la precedenza viene offerta al quotidiano __________
diretto da ”). Inoltre, dall’istruttoria è emerso che la parte
appellata, tramite __________, chiedeva sempre preventivamente a __________
l’autorizzazione per consegnare fotografie ad altri giornali (interrogatorio
formale __________ 6.2.2001, ad 11 e 12).
È
chiaro che alla luce delle risultanze l’opera fornita dalla __________ non può
essere considerata siccome difettosa e deve pertanto essere retribuita.
- Come già esposto, l’appellante mai
ha contestato la fattura del 13 dicembre 1994 pari a fr. 17'864.-- e neppure il
conteggio emesso in pari data attestante un saldo residuo a favore della
__________ pari a fr. 92'119.--. Al contrario, in data 20 dicembre 1994 __________
sottoscriveva la promessa di pagamento di fr. 20'000.-- a titolo di acconto sul
saldo scoperto per le prestazioni effettuate dalla __________ (doc. II).
Di
conseguenza, l’ammontare della pretesa avanzata in data 13 dicembre 1994 dalla
__________ è stato accettato dall’appellente in maniera concludente.
Ne
discende che il saldo riportato dalla fattura e dall’estratto conto del 13
dicembre 1994 (doc. H) è pari a fr. 109'983.-- (ossia fr. 92'119.-- + fr.
17'864.--). Da tale importo devono essere detratti gli acconti pari a fr.
36'000.-- versati dall’appellante il 23 e il 30 dicembre 1994 (doc. I), il 24
febbraio 1995 (doc. O) e il 13 marzo 1995 (doc. P; la cifra di cui al doc. PP è
stata registrata nella fattura di cui al doc. P e quindi non può essere
conteggiata due volte).
L’importo
da riconoscere alla __________ è pertanto di
fr.
73'983.--. Gli interessi del 5% decorrono dal 13 agosto 1994 (doc. E) su fr.
92'119.-- e dal 4 novembre 1994 (doc. G) su fr. 17'864.--. L'appellante
sostiene di poter opporre in compensazione alla pretesa della __________ la
somma di fr. 110'070.--. Questa censura, oltre ad essere infondata (v. doc. H,
I, O, P), rappresenta un fatto nuovo improponibile in appello ai sensi
dell'art. 321 CPC e quindi deve essere respinta.
- L’appello, infondato in ogni suo
punto, deve essere respinto. Spese e ripetibili (tenuto conto del fatto che la
parte appellata non era patrocinata da un legale) seguono la soccombenza.
Per i quali motivi
pronuncia: 1. L’appello
21 gennaio 2002 di __________ è respinto.
- Le spese
della procedura di appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 950.--
b) spese fr.
50.--
totale fr.
1’000.--
sono
poste a carico dell’appellante, con l’obbligo di rifondere alla parte appellata
la somma di fr. 500.-- a titolo di indennità.
- Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura di Locarno-Città.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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