AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2002.215
Data decisione, Autorità:
04.12.2003, IICCA
Incarto n.
12.2002.215
Lugano
4 dicembre
2003/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Pellegrini, in sostituzione di
Epiney-Colombo, esclusa
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. OA.1995.1253
della Pretura del Distretto di __________, promossa con petizione 30 aprile
1993 da
rappr. da: __________
contro
rappr. da: __________
rappr. da: __________
rappr. da: __________
rappr. da: __________
rappr. da: __________
intervenuta in
lite:
rappr. da: __________
chiedente che i convenuti fossero condannati
solidalmente a pagare all'attore l'importo (aumentato in sede di conclusioni)
di fr. 300'000.- in seguito all'esecuzione difettosa di un nuovo campo sportivo
comunale;
domanda avversata da tutti i convenuti e che il
pretore, preso atto della precedente decisione di questa Camera (cresciuta in
giudicato) con cui il credito è stato considerato prescritto nei confronti
dell'ing. __________, ha respinto nel merito anche nei confronti degli altri
convenuti con sentenza 22 novembre 2002;
appellante il Comune di __________ che, in riforma del
giudizio impugnato, chiede l'accoglimento della petizione nei confronti di
__________, __________, __________ e della __________;
preso atto delle risposte all'appello presentate dai convenuti
che ne chiedono la reiezione;
esaminato l'incarto;
considera
in fatto e in diritto:
-
La presente vertenza risale alla realizzazione da parte del
Comune di __________ -fra il 1986 e il 1988- di un campo sportivo nei pressi
della nuova casa comunale, in una zona che si trova a valle dell'omonimo
laghetto. La progettazione e la direzione lavori era stata affidata
inizialmente all'ing. __________, socio di studio dell'ing. __________, che
assunse quell'incarico individualmente quando il primo lasciò la libera
professione. Già durante l'esecuzione dei lavori, ma soprattutto dopo le prime
piogge cadute nell'autunno del 1990 ad opera terminata, il campo di calcio
mostrò evidenti difetti, come cedimenti del terreno e dei pali di illuminazione
rispetto alla verticalità, nonché ristagni d'acqua in caso di pioggia e quindi
inzuppamento del tappeto erboso su ampie aree (perizia, pag. 19 e pag. 26).
Fallite le trattative per una composizione della controversia, con la presente
azione il Comune ha inteso rendere responsabili per i difetti dell'opera il
progettista ing. __________ (che si assumeva anche le eventuali responsabilità
dell'ing. __________), l'impresa esecutrice della sottostruttura del campo,
__________, l'ing. __________ che aveva svolto opera di consulente per i
problemi di natura geologica, l'impresa di giardinaggio di __________ che aveva
eseguito i lavori di preparazione e di esecuzione del tappeto erboso e l'arch.
__________ cui era stato affidato il compito di progettazione e di direzione lavori
nella fase ultimativa dell'opera (tappeto erboso e opere adiacenti al campo
sportivo). Tutti i convenuti hanno contestato la petizione.
-
Limitata
l'udienza preliminare a eccezioni procedurali e di merito sollevate dai singoli
convenuti, il Pretore -con decisione 4 settembre 1995- ha respinto le seguenti
eccezioni: di carente solidarietà (sollevata dai convenuti __________,
__________, __________ e __________), di carente liteconsorzio facoltativo
(sollevata da __________ e __________), di incompetenza ratione loci
(sollevata da __________), di carente legittimazione passiva (sollevata da
__________) e infine di prescrizione (sollevata da __________, __________ e
__________). Gli appelli che ne sono seguiti sono stati decisi da questa Camera
il 29 marzo 1996 che ha accolto unicamente l'impugnazione dell'ing. __________,
dichiarando prescritto il credito del Comune in quanto fatto valere nei
confronti di questi. La Prima Camera civile del Tribunale federale, investita
di un ricorso di diritto pubblico del Comune contro l'accennata decisione
cantonale sulla prescrizione eccepita dal convenuto __________, non si è
pronunciata ritenendo il gravame prematuro poiché la sentenza impugnata non
sarebbe stata definitiva per non aver deciso sulla responsabilità degli altri
convenuti e sul credito posto a giudizio (sentenza 29 giugno 1996).
-
Svolta
l'istruttoria, nell'ambito della quale l'ing. __________ è stato incaricato di
allestire la perizia tecnica sull'opera controversa, il Pretore -con la
sentenza impugnata ora- ha concluso per l'assenza dei presupposti sostanziali
per accogliere la petizione anche nei confronti dei quattro convenuti rimasti
in causa. In ingresso, ancorché abbia ritenuta cresciuta in giudicato la
decisione sulla prescrizione del credito nei confronti dell'ing. __________, ha
comunque osservato che la perizia giudiziaria accerta a carico di questi
diverse mancanze: segnatamente insufficiente progettazione del sistema di
drenaggio del terreno, carenze e difformità dalle vigenti disposizioni del
capitolato d'appalto in merito ai lavori di scavo, di posa del materiale e dei
drenaggi, errata indicazione del tipo di materiale per la formazione dello
strato di transizione, carente sorveglianza della messa in opera dei materiali
e negligenza delle giustificate segnalazioni del giardiniere sul drenaggio
insufficiente, nonché posa prematura dei drenaggi, ossia prima della cessazione
dei cedimenti di terreno.
Passando
in rassegna la posizione degli altri convenuti, ha concluso che l'ing. __________,
che non avrebbe potuto essere convenuto personalmente, comunque non è
responsabile dei difetti dell'opera, mancando la prova che i suoi interventi
come consulente per problemi geologici (nell'ambito quindi di un mandato) siano
stati errati, ossia che egli sia venuto meno al suo obbligo di diligenza nei
confronti del mandante, e che le indicazioni da lui fornite siano state causali
per il danno. Per quanto riguarda __________, il Pretore ha rilevato che
l'impresa ha eseguito correttamente l'appalto, attenendosi alle istruzioni dei
progettisti e della direzione lavori, rispettivamente avendo ottenuto il
benestare di questi nel caso di fornitura di materiale difforme dal contratto;
comunque, la notifica dei difetti relativamente alle prestazioni della convenuta
è avvenuta tardivamente. All'arch. __________, poi, non poteva essere mosso
rimprovero alcuno, esulando dai suoi compiti la progettazione e la direzione
lavori per la costruzione del campo. E nemmeno porta responsabilità -secondo il
primo giudice- il giardiniere __________: premesso che il cattivo esito della
semina del tappeto erboso è stato causato da problemi di drenaggio nella
sottostruttura del campo, il Pretore ha rilevato che il convenuto aveva a più
riprese informato il committente di tale carente situazione di partenza,
determinandosi ai lavori solo dopo esservi stato costretto dal Comune, pena la
revoca del contratto.
-
Con
l'appello il Comune di __________ ripropone le proprie censure all'attività di
tutte le controparti, dissentendo dalle conclusioni del primo giudice. Delle
singole argomentazioni, come delle osservazioni dei convenuti si dirà nel
seguito, considerando singolarmente i diversi rapporti contrattuali.
-
Premesso
come l'ing. __________ abbia eseguito almeno parte del mandato di consulente
per proprio conto e non come dipendente o socio di persone giuridiche,
l'appellante imputa al convenuto -allorquando è stato interpellato dopo i primi
cedimenti del terreno- di avere erroneamente avallato la prosecuzione dei
lavori quando invece andavano fermati, ordinati ulteriori accertamenti e
adottati gli accorgimenti del caso (appello, pag. 14). Sennonché, come
peraltro rilevato dal Pretore, non v'è prova (che incombeva pacificamente al
mandante: cfr. Weber, in Comm. di Basilea, ed. 3, art. 398 CO, N. 32)
che il benestare del convenuto di cui al sopralluogo 3 febbraio 1988 (doc. _ e
allegato) rappresenti un'inadempienza del mandato affidatogli, ossia un errore
di valutazione delle circostanze, oltretutto causale per la difettosità dell'opera.
Al proposito non è stato posto nessun quesito al perito giudiziario il quale fa
riferimento all'attività dell'ing. __________ esclusivamente come autore del
rapporto 27 luglio 1984 sui problemi connessi con la natura del terreno con
proposte di carattere esecutivo (doc. ___________ = doc. _ __________),
attingendovi anche per esporre le particolarità geofisiche del fondo di cui i
progettisti avrebbero dovuto tener conto (complemento di perizia, pag. 18 -
20): quindi, semmai, assumendo quelle indicazioni specialistiche come
presupposti del suo referto, le ha implicitamente condivise. D'altra parte, il
sopralluogo cui l'appellante fa riferimento si colloca relativamente tardi
nella cronologia dei lavori (perizia, pag. 6 - 8), ossia nell'imminenza di dare
avvio all'ultima fase, quella della posa, quale livellamento finale,
dell'ultimo strato di humus per uno spessore massimo di 5 - 10 cm da parte
dell'impresa di giardinaggio (doc. _, allegato) che avrebbe poi proceduto alla
semina; ciò che non corrisponde nemmeno all'esecuzione dello strato portante
(perizia, pag. 10, figura 3 e pag. 22) -anche a proposito del quale il perito
ha espresso le sue critiche- e che era già presente, ma soltanto alla posa del
materiale necessario per la sistemazione di finitura del terreno (complemento
di perizia, pag. 15 e 16). Questa fase dei lavori è stata diretta dall'arch.
__________ che il perito riconosce essere intervenuto quando era già terminata
la sistemazione del sottosuolo e dei relativi drenaggi (complemento di perizia,
pag. 15), ossia di quel complesso di interventi la cui realizzazione è
individuata come causa dei difetti finali dell'opera (perizia, pag. 20, 24 e
25). Ciò che sembra escludere che l'accordo cui ha partecipato il convenuto
sull'avvio dei lavori da giardiniere (doc. _) sia stato determinante per la
difettosità dell'opera; ma, tant'è, dal momento, come s'è detto, che la tesi
del Comune non è sostenuta da accertamenti concreti e che tale carenza
probatoria non permette nemmeno di sostenere che l'ing. __________ avrebbe
dovuto tenere -nella circostanza particolare- un diverso atteggiamento ed
esprimere un parere diverso.
-
Come
già ricordato i lavori di sottostruttura del campo sportivo, ossia scavo,
fornitura e posa del materiale, esecuzione dei drenaggi, sono stati appaltati
ed eseguiti dall'impresa __________. In questa sede resta controversa la
fornitura e posa di materiale inidoneo di cui il primo giudice non ha reso
responsabile la convenuta a dipendenza dell'accordo dei progettisti, in rappresentanza
del committente, sulla qualità del materiale. Si tratta in particolare del
materiale terroso destinato a formare il cosiddetto strato di transizione,
contemplato nel capitolato d'appalto (doc. _ __________, pag. 22) alla posta
414.01.01 e descritto come roccia frantumata o materiale sabbioso-ghiaioso
senza parti argillose. Non è controverso che il materiale fornito si è
rivelato inidoneo allo scopo cui era destinato, ossia conteneva troppo
materiale fine (perizia, pag. 18, 19, e 20) e che, inoltre, aveva
caratteristiche diverse da quelle previste dal capitolato (perizia, pag. 25 e
28). In concreto, con esplicito riferimento allo strato di transizione (voce
414), le parti dell'appalto hanno concordato separatamente che il materiale
provenisse da scavi in roccia della zona del __________ (doc. _,
sottoscritto dal progettista, ing. __________, dal municipale di __________
arch. __________ e dai rappresentanti della ditta __________). Il perito, al
proposito, ritiene che l'accordo sulla provenienza del materiale equivalga
all'approvazione del materiale in funzione della sua destinazione (per la
costruzione del campo di calcio: perizia, pag. 28). D'altra parte,
l'appellante ritiene che questa indicazione alla convenuta nulla toglie alla
sua prestazione non conforme, sia perché l'accordo concerne unicamente la
provenienza del materiale, sia perché esso, siglato il 19 febbraio 1986, è
precedente alla posa del materiale (appello, pag. 13). Quest'ultima
censura è invero di difficile comprensione, se solo si osserva che anche il
capitolato d'appalto è evidentemente precedente alla fornitura del materiale e
che, senza dubbio, la convenzione in esame ne rappresenta una specificazione.
Tanto che se ne potrebbe concludere che, fornendo materiale proveniente da
scavi in roccia del __________, l'impresa __________ avrebbe dato seguito
correttamente alle indicazioni di progettista e di committente. Che poi, il
materiale (rivelatosi inidoneo) avesse tale provenienza non è stato oggetto di
prova, né di contestazione, restando il fatto che, a fronte di una descrizione
del materiale come quella del capitolato, è verosimilmente apparsa necessaria
alle parti un'indicazione più concreta e di più facile attuazione. A
prescindere quindi dalla circostanza (ammessa dall'appellante) che i
progettisti hanno avuto sicuramente occasione di verificare il materiale,
rispettivamente che essi avevano il compito, nel ruolo di direzione dei lavori,
di controllarne le qualità (mentre non risulta che abbiano eccepito alcunché al
proposito), seguendo le loro indicazioni, la convenuta ha addirittura agito in
conformità con il contratto, dovendosi ritenere vincolata a quella determinata
provenienza, atta -secondo il principio dell'affidamento- a garantire le
caratteristiche previste nel capitolato. Non va infatti dimenticato, come
correttamente osservato dal Pretore, che l'appaltatore, per poter liberarsi da
responsabilità in presenza di mancanze del committente, ha il dovere di
riconoscere fatti o soluzioni tecniche che possono essere di pregiudizio per la
buona riuscita dell'opera e di darne formale avviso alla controparte; con la
conseguenza che la sua responsabilità non è data se il committente, malgrado
tale avviso, insiste nell'esigere la soluzione inappropriata (Gauch, Der
Werkvertrag, ed. 4, N. 1937 e 1938). L'appaltatore potrà tuttavia essere
liberato dalla sua responsabilità anche in assenza di notifica al committente,
quando abbia seguito le direttive di un committente competente della materia
contrattuale, non avvedendosi (e non dovendosi avvedere) dell'erroneità delle
stesse; in senso opposto, l'appaltatore sarà responsabile se si tratta di un
errore manifesto ed evidente o facilmente riconoscibile (Gauch, op.
cit., N. 1958 e segg.; II CCA 29 marzo 2000 in re A. SA/ B. SA). In
concreto, la direttiva seguita dalla convenuta, è stata data o comunque
avallata dal progettista (testi __________ e __________), specialista della
materia e agente per conto del committente, per di più nell'ambito di un'opera
condizionata da caratteristiche particolari del terreno, per le quali era stato
necessario l'intervento di un geologo. E nemmeno è stato provato che in sé la
specifica della voce 414 del capitolato, ossia l'indicazione della provenienza
del materiale, sia stata errata e che tale abbia dovuto manifestamente apparire
agli occhi dell'appaltatore: anzi, l'appellante non considera nemmeno una tale
eventualità. E' pertanto corretta la conclusione del Pretore che ha escluso la
responsabilità della ditta __________. Stando così le cose, non v'è motivo di esaminare
la censura presentata subordinatamente, concernente la pretesa mancata
eccezione da parte della convenuta della tardività di notifica dei difetti.
-
L'appellante
censura la decisione pretorile anche in relazione alla postulata responsabilità
dell'arch. __________. Rimprovera al primo giudice di non aver considerato che
il convenuto, comunque attivo nella fattispecie già dal 1986 e progettista di
tutta l'opera, aveva partecipato in particolare ai sopralluoghi del 3 febbraio
e del 30 maggio 1988, avallando la continuazione dei lavori invece di ordinare
le misure del caso: ciò che costituirebbe una violazione del suo obbligo di
diligenza e avrebbe contribuito ad aggravare il danno. In secondo luogo, il
convenuto sarebbe stato negligente nella direzione lavori in merito
all'attività del giardiniere __________, fornitore almeno di una parte del
materiale destinato allo strato portante, giudicato inadeguato dal perito per
una corretta infiltrazione dell'acqua. In causa è sorta una certa incertezza sul
ruolo svolto nella fattispecie dall'arch. __________; dall'incarto risulta però
in modo univoco che egli -per quanto riguarda il solo campo sportivo (egli
aveva peraltro progettato altre opere del Comune nelle immediate vicinanze:
doc. _ e _)- ha stipulato con il committente un contratto d'architetto con
l'incarico di progettare e di dirigere i lavori da giardiniere (conclusioni
attore, pag. 5; teste __________). La questione è poi stata sottoposta anche al
perito che ha concluso precisando che dei progettisti e della direzione lavori
da cui dipendeva l'esecuzione delle parti difettose del campo di calcio
(sottofondo, strato portante e drenaggi) non faceva parte il progettista e
la direzione lavori responsabile per la messa in opera dello strato di
rivestimento finale (manto erboso), ossia l'arch. __________ (complemento
di perizia, pag. 13 e 15).
La
partecipazione del convenuto ai due sopralluoghi menzionati dall'appellante (di
cui ai protocolli doc. _ e _) è pacifica e confermata anche dal Pretore; sennonché
-come già ricordato al precedente punto 5- essi hanno avuto lo scopo, la prima
volta, di fare il punto della situazione in vista di dare avvio ai lavori da
giardiniere che contemplavano anche il livellamento finale (doc. _), ossia la
posa del materiale necessario per la sistemazione di finitura del terreno
(complemento di perizia, pag. 15 e 16) e, la seconda volta, di stabilire -su
richiesta del giardiniere- come continuare gli stessi lavori (doc. _). Da
quello stesso verbale emerge d'altra parte che preoccupazioni erano sorte a
causa della presenza di ristagni d'acqua sulla superficie del campo: ciò
nonostante, l'ordine di proseguire i lavori era stato fondato sull'affermazione
che l'efficacia del sistema drenante è garantita (doc. _, pag. 2), ciò
che non può sicuramente essere attribuito al convenuto, come peraltro conferma
il teste __________, che aveva partecipato a quell'incontro e che indica negli
ing. __________ e __________ gli esperti che avevano suggerito i lavori
da eseguire di cui al sollecito del Municipio 1° giugno 1988. Comunque la
perizia tecnica non rileva errori in questa fase dei lavori, né indica che il
livellamento del terreno, ossia lo strato superficiale posato dal giardiniere,
sia stato concausa della difettosità dell'opera; in altre parole l'attore non
ha provato l'addebito su cui fonda la sua censura. Anche nei confronti
dell'arch. __________ l'appello deve pertanto essere respinto.
- Nei
confronti di __________ cui sono state appaltate le opere da giardiniere,
l'appellante ammette che abbia notificato alla direzione lavori problemi
relativi al terreno sottostante; tuttavia gli imputa di non essersi rifiutato
di eseguire i lavori, invocando il suo diritto di essere indennizzato per
ingiustificata rottura contrattuale (appello, pag. 16). Orbene, anche il
contratto concernente i lavori di giardinaggio rappresenta pacificamente un
appalto, contratto per il quale valgono le osservazioni (già formulate al
precedente punto 6), ossia che l'appaltatore ha il dovere -riconosciuti fatti o
soluzioni tecniche che possono essere di pregiudizio per la buona riuscita
dell'opera- di darne formale avviso alla controparte, così che la sua
responsabilità non è data se è il committente, malgrado tale avviso, a
insistere nell'esigere la soluzione inappropriata. L'appaltatore avrà però la
possibilità di liberarsi dalla sua responsabilità anche in assenza di notifica
al committente, quando abbia seguito le direttive di un committente competente
della materia contrattuale, non avvedendosi (e non dovendosi avvedere)
dell'erroneità delle stesse; in senso opposto, l'appaltatore sarà responsabile
se si tratta di un errore manifesto ed evidente o facilmente riconoscibile (Gauch,
op. cit., N. 1958 e segg.; II CCA 29 marzo 2000 in re A. SA/ B. SA).
Nel caso
concreto, è pacifica la correttezza del convenuto che ha ripetutamente (teste
__________) espresso perplessità, dapprima a dare inizio e poi a continuare i
propri lavori; ciò che egli ha poi fatto, dando seguito ai pressanti inviti del
committente e della direzione lavori, nonché in accordo con indicazioni
tecniche di natura specialistica (doc. __________ _; testi __________,
__________ e __________). Non si può invece pretendere che per liberarsi da
ogni responsabilità l'appaltatore debba rifiutarsi di dar seguito a tali
disposizioni o di rescindere il contratto: una simile ipotesi è contraria
all'art. 369 CO, nonché alla dottrina e alla giurisprudenza citate che indicano
i presupposti materiali, ma anche i limiti entro i quali l'appaltatore debba
muoversi a fronte di sostanziali perplessità sull'opportunità di eseguire
l'appalto. D'altra parte, se -come sostiene l'appellante- il convenuto si fosse
reso conto in occasione del sopralluogo 30 maggio 1988 (doc. _ = doc. _) che
la preparazione del terreno sottostante e dei drenaggi non era adeguata (appello,
pag. 16), vale anche la precisazione che, proprio in quell'occasione gli
ingegneri presenti avevano accertato l'efficacia del sistema drenante (doc. _),
circostanza che il convenuto non era in grado di contestare concretamente.
Comunque, la linea da lui tenuta anche in seguito è stata coerente, ossia di
esigere ogni volta il parere della direzione lavori e la decisione del
committente, tant'è che ancora in settembre 1988, in merito al futuro
assestamento del terreno, specialmente dell'angolo nord-ovest,
il relativo verbale di cantiere precisa: senza responsabilità alcuna del
giardiniere (doc. _ __________). Non v'è invece nessun motivo per
considerare l'intervento come manifestamente sbagliato e come tale facilmente
riconoscibile agli occhi dell'appaltatore, già dal momento che l'appellante non
lo pretende; né invero lo potrebbe pretendere in buona fede, avendo in concreto
esso stesso indotto -peraltro con perentorietà- il convenuto a rompere ogni
indugio (teste __________; doc. cit.). Pertanto anche l'impugnazione della
sentenza pretorile nei confronti del convenuto __________ dev'essere respinta.
- La
reiezione dell'appello in ogni sua parte comporta -oltre alla conferma della
decisione di prima istanza- il carico della tassa di giustizia all'appellante,
così come l'attribuzione di ripetibili alle parti resistenti.
Motivi per i quali,
richiamati per le spese l'art. 148 CPC, la LTG e
la TOA
pronuncia:
-
L'appello
16 dicembre 2002 del Comune di __________ è respinto.
-
Le
spese e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 3'000.-, anticipati
dall'appellante, restano a suo carico. Esso verserà inoltre singolarmente
all'ing. __________, a __________ A, all'arch. __________ e a __________
l'importo di fr. 6'000.- a titolo di ripetibili.
-
Intimazione:
-;
-;
-;
-;
-;
-;
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di __________.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster