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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2002.210
Data decisione, Autorità:
17.12.2002, IICCA
Incarto n.
12.2002.210
Rinvio TF
Lugano
17 dicembre
2002/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Pellegrini (in sostituzione del giudice Rusca, assente)
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa - inc. no.
OA.1998.00062 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud - promossa con
petizione 19 giugno 1998 da
rappr. dall'avv. __________
contro
rappr. dall'avv. __________
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 127'341.50
oltre interessi e che il Segretario assessore, con sentenza 16 maggio 2001, ha
respinto;
appellante
l'attrice con atto di appello 2 luglio 2001, con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e
ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la
convenuta, con osservazioni 14 agosto 2001, postula la reiezione del gravame
con protesta di spese e ripetibili;
preso atto
che la I Corte civile del Tribunale federale, statuendo il 27 settembre 2002
sul ricorso per riforma 13 maggio 2002 dall'attrice, ha annullato la sentenza 4
aprile 2002 di questa Camera, rinviandole la causa per un nuovo giudizio ai
sensi dei considerandi;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
-
Nella
primavera del 1992 la casa di spedizioni svizzera __________ è stata incaricata
dalla ditta irlandese __________ di organizzare il trasposto dalla Germania
all'Italia di un macchinario per la trafilatura di rame e alluminio, del valore
di Lit. 793'000'000, destinata alla ditta __________.
-
Il
10 giugno 1992, su richiesta dello spedizioniere, la destinataria della merce
ha provveduto a anticipargli l'importo di Lit. 150'700'000, pari all'IVA del
19% da corrispondere all'autorità doganale italiana per l'importazione.
__________ ha consegnato la somma all'intermediario da lei designato per le
pratiche in Italia, la ditta __________, la quale - come è stato appurato solo
in seguito - non l'ha versata alla Dogana. Quest'ultima, preso atto del mancato
pagamento dei diritti doganali, si è rivalsa sulla garante __________,
incassando così quanto di sua spettanza (doc. O).
-
Nel
frattempo, a seguito dei ritardi nella consegna della merce, causati tra
l'altro dall'errato trasporto in Italia di altri colli rispetto a quelli
previsti e dal conseguente sequestro dell'IVA - poi revocato - da parte della
Procura della Repubblica, l'acquirente e destinataria dei macchinari ha
comunicato alla venditrice __________ la rescissione del contratto di
compravendita.
-
Con
la petizione in rassegna __________, preso atto che l'autorità doganale italiana
non la riteneva legittimata a percepire il rimborso di Lit. 150'700'000 (doc.
O), ha convenuto in causa __________, ora __________, postulandone la condanna
alla rifusione del controvalore in franchi dell'IVA a suo tempo anticipata, il
tutto rimproverandole una violazione del contratto venuto in essere tra le
parti.
La
convenuta si è opposta a qualsiasi richiesta, contestando, in particolare sulla
base delle condizioni generali degli spedizionieri richiamate nel contratto, di
essere responsabile del danno subito dalla controparte, oltretutto ampiamente
prescritto.
- Il
Segretario assessore, con la sentenza qui oggetto di impugnativa, ha respinto
la petizione.
Il
giudice di prime cure, accertata l'applicazione nella fattispecie delle
condizioni generali cui la convenuta aveva fatto accenno durante lo scambio di
corrispondenza, ha esaminato se quest'ultima poteva essere resa responsabile
del danno subito dall'attrice, concludendo per la negativa: il fatto che la
convenuta si fosse rivolta a uno spedizioniere intermedio non costituiva
innanzitutto una violazione contrattuale; la scelta di far capo alla ditta
__________ non poteva a sua volta fondare una sua responsabilità, non essendo
state evidenziate a quel momento circostanze tali da mettere in dubbio la
capacità, la competenza e l'affidabilità del vettore scelto; infine,
quand'anche si volesse ammettere una colpa della convenuta per l'errore nel
trasporto, non era in ogni caso provato che lo stesso avesse comportato anche
l'erronea esazione dei diritti doganali e quindi il danno di cui si chiedeva il
risarcimento.
-
Con
l'appello che qui ci occupa, avversato dalla convenuta, l'attrice chiede di
riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione. Essa
contesta in primo luogo l'applicabilità delle condizioni generali e chiede
invece di far riferimento alle norme del CO. Ciò posto, a suo giudizio, la
convenuta era già responsabile nei suoi confronti in quanto non aveva provato
di aver agito diligentemente nella scelta del vettore, ai sensi dell'art. 399
cpv. 2 CO. Essa era in ogni caso tenuta al risarcimento poiché era stato
l'errore di trasporto ed i conseguenti ritardi, a lei imputabili, che avevano
portato alla rescissione del contratto di compravendita e con ciò alla difficoltà
nella restituzione dell'IVA da parte dell'autorità doganale, problemi che
altrimenti non si sarebbero mai posti.
-
Con
sentenza 27 settembre 2002 la I Corte civile del Tribunale federale ha
annullato il giudizio 4 aprile 2002 con cui questa Camera aveva respinto
l'appello dell'attrice. Ritenuto che la decisione cantonale si poggiava
sull'errato presupposto che le parti erano legate da un contratto di spedizione
(art. 439 CO) e che nella stessa non risultavano altri elementi di fatto che
permettevano di stabilire quale fosse in realtà il rapporto giuridico venuto in
essere, l'Alta Corte ha provveduto a rinviare la causa alla scrivente Camera
per completare gli accertamenti di fatto, precisando inoltre che solo a quel
momento i giudici cantonali avrebbero potuto verificare se l'incarico affidato
dalla convenuta al terzo intermediario per il disbrigo delle pratiche doganali
italiane ed il contestuale versamento della somma anticipata erano compatibili
con le norme che reggevano quel rapporto giuridico, rispettivamente, qualora
fosse stata ravvisata una violazione degli obblighi contrattuali da parte della
convenuta, determinarne le conseguenze.
-
Ora, l'istruttoria di causa ha permesso di accertare che la
richiesta formulata dalla convenuta all'attrice di anticipare l'IVA è avvenuta
espressamente "per procedere alle operazioni doganali" (doc. E; anche
i doc. M e P indicano il conferimento alla convenuta di un incarico in tal
senso; cfr. petizione p. 3). La convenuta si è dunque offerta di sbrigare le pratiche
di sdoganamento della merce e la convenuta, dando seguito alla richiesta di
pagamento (cfr. doc. 5), ha accettato per atti concludenti questa proposta. Tra
le parti è dunque venuto in essere un contratto che, per le sue
caratteristiche, rientra senz'altro sotto le norme del mandato (ciò che per
altro era già stato indicato chiaramente anche a p. 3 della sentenza 4 aprile
2002; cfr. pure appello p. 6).
Ciò
posto, questa Camera ritiene di poter riproporre le considerazioni esposte
nella sentenza annullata.
- Pacifica
nella fattispecie - stante la sede in Svizzera della convenuta, cui compete la
prestazione caratteristica (art. 117 cpv. 3 lett. c LDIP) - l'applicazione del
diritto svizzero, si tratta in primo luogo di esaminare se la convenuta stessa
possa o meno prevalersi delle condizioni generali degli spedizionieri (doc.
27).
La
questione non necessita in definitiva di essere risolta, atteso che - come
vedremo - l'esito della causa non sarebbe diverso nemmeno nel caso in cui esse
trovassero applicazione.
- L'attrice,
facendo riferimento all'art. 399 cpv. 2 CO - che corrisponde sostanzialmente
all'art. 27 delle condizioni generali degli spedizionieri - norma secondo cui
se, come in concreto, il mandatario è autorizzato a farsi sostituire egli è
responsabile soltanto della debita diligenza nel scegliere e nell'istruire il
terzo, rimprovera alla convenuta di non aver dato prova di sufficiente
diligenza nella scelta della ditta __________. A torto.
In
realtà, diversamente da quanto ritenuto dall'attrice, l'onere della prova circa
l'eventuale violazione contrattuale nella scelta del sostituto non incombe al
mandatario bensì al mandante (Fellmann, Berner Kommentar, N. 53 e 66 ad
art. 399 CO; Weber, Basler Kommentar, N. 32 ad art. 398 CO), per cui
spettava in definitiva all'attrice provare che al momento in cui la convenuta
si era rivolta a __________ essa sapeva o doveva sapere che tale ditta aveva un
contenzioso con l'autorità doganale italiana rispettivamente versava in una
situazione economica talmente grave che avrebbe portato presto al suo
fallimento. Agli atti non vi è tuttavia alcuna prova in tal senso. La convenuta
ha anzi reso verosimile il contrario, dimostrando che per anni fino a quel
momento quella ditta aveva sempre dato prova di affidabilità e di competenza,
segnatamente curando senza problemi analoghe mansioni per altri clienti (cfr.
doc. 18; Fellmann, op. cit., N. 61 ad art. 399 CO), mentre che i
problemi di cui si è detto le sono stati comunicati per la prima volta solo l'anno
seguente (doc. 18, 20 e 21). Non è dunque provata una violazione contrattuale
da parte sua.
- L'attrice,
a prescindere da quanto precede, ritiene anche in questa sede che il danno è
stato in definitiva provocato dai ritardi e dall'errore di trasporto,
imputabili alla convenuta, che hanno comportato la rescissione del contratto di
compravendita, ed osserva che lo stesso non si sarebbe invece assolutamente
prodotto se la controparte avesse agito conformemente al contratto, dacché la
sua responsabilità. Non è così.
Se è vero
che a seguito della rescissione del contratto l'autorità doganale era di
principio tenuta a restituire l'IVA a chi gliel'aveva anticipata, ovvero alle
__________ da lei escussa (cfr. doc. O) e quindi non all'attrice, che di fatto
doveva incassare la perdita, è però altrettanto vero che la posizione di
quest'ultima non sarebbe stata migliore nemmeno nel caso - comunque non
realizzatosi - di mantenimento del contratto di compravendita e conseguente
importazione della merce in Italia: in tale evenienza era in effetti ovvio che
l'IVA anticipata rimaneva attribuita all'autorità doganale italiana e che, in
forza della giurisprudenza italiana (sentenza 499/93 del 19 gennaio 1993 della
Corte di cassazione, pubblicata in Repertorio generale annuale 1993
2856 n. 46), la garante escussa __________ subentrava nella posizione di
quest'ultima e poteva dunque pretendere il rimborso di quanto anticipato non
solo dal vettore, ma anche dal proprietario-importatore, ovvero ancora una
volta dall'attrice (cfr. doc. I), che dunque sarebbe stata chiamata nuovamente
alla cassa. Se ne deve pertanto concludere che la rescissione del contratto,
quand'anche dovesse essere ascrivibile a negligenze della convenuta, non è
assolutamente in relazione di nesso causale con il danno subito dall'attrice,
cosicché la circostanza è in definitiva irrilevante per il pregiudizio da lei
subito.
- Ne
discende la reiezione del gravame.
La tassa
di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 2 luglio 2001 di __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 2'450.-
b) spese fr.
50.-
Totale fr.
2'500.-
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere
alla parte appellata fr. 2'500.- per ripetibili.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-sud.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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