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Numero d'incarto:
12.2002.209
Data decisione, Autorità:
30.10.2003, IICCA
Incarto n.
12.2002.209
Lugano
30 ottobre
2003/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Epiney-Colombo
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. OA.99.187 della
Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con petizione 11
novembre 1999 da
AO0
rappr. da: RA0
contro
AP0
chiedente la
condanna del marito al versamento di complessivi fr. 45'000.- e accessori, a
titolo di risarcimento danni;
domanda contestata
dall'avv. __________ e accolta dal Pretore limitatamente alla somma di fr.
7'500.- oltre interessi del 5% dal 1° luglio 1999;
appellante il
convenuto che con allegato 5 dicembre 2002, in riforma della sentenza pretorile
postula la reiezione integrale della petizione;
letta la risposta all'appello, presentata
dall'attrice il 29 gennaio 2003;
esaminato l'incarto;
considera
in fatto e in diritto:
-
Premesso
che le parti, al momento dei fatti si trovavano in procedura di divorzio, la
presente vertenza trae origine dalla locazione di un appartamento di vacanza a
__________ (GR), di proprietà dell'attrice. Con la petizione essa ha chiesto al
marito un risarcimento di tre volte fr. 15'000.- per la mancata locazione di
quell'immobile a terze persone, relativamente ai periodi estivi 1998 e 1999,
nonché alla stagione invernale 1999/ 2000. Ha attribuito il mancato guadagno
nel primo anno a infruttuose trattative di vendita innescate dal convenuto e,
per il periodo successivo, alla richiesta di questi di disporre
dell'appartamento non locato, nell'imminenza di concludere una convenzione
sulle conseguenze accessorie del divorzio, concernente anche l'attribuzione al
marito dell'appartamento engadinese, che egli avrebbe poi rifiutato
colpevolmente di sottoscrivere.
-
Esclusi
dal credito due degli importi richiesti per ragioni che qui non torna conto
ricordare, il pretore ha considerato dovuto un risarcimento soltanto per la
mancata locazione nel periodo estivo 1999 e ciò riconoscendo al convenuto una culpa
in contrahendo per aver chiesto alla moglie di cessare la locazione, mentre
le trattative per la conclusione della convenzione sarebbero poi fallite già a
fine agosto 1999. Ha tuttavia ridotto l'importo richiesto, sia tenuto conto
dell'effettiva redditività delle locazioni, sia dell'avvenuta locazione dal 24
luglio al 7 agosto per un introito di fr. 2'680.-
-
Con
l'appello l'avv. __________ censura la decisione pretorile: anzitutto, imputa
alla moglie la causa della mancata sottoscrizione della convenzione sulle
conseguenze accessorie del divorzio e, in secondo luogo, rimprovera al primo
giudice -per quanto concerne la data della richiesta di non procedere a locare
l'appartamento- di aver preso in considerazione soltanto la deposizione
testimoniale del patrocinatore di controparte, avv. __________, e non le
dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale dalla stessa signora
__________: questa avrebbe collocato solo nel mese di agosto (quindi a stagione
ormai inoltrata) -e non a inizio luglio- l'ordine da lei impartito alla
__________ AG (che si occupava della gestione dell'appartamento) di non
concedere quel bene in locazione per la stagione estiva 1999. Comunque, per
quello stesso periodo, non vi sarebbe nessuna prova di danno. Infine,
l'appellante critica il primo giudice per non aver considerato che, fallite le
trattative per la convenzione nel corso del mese di agosto, controparte avrebbe
ben potuto, nuovamente, indicare a __________ di occupare l'appartamento per il
tempo rimasto: ciò che non ha fatto.
Della
risposta all'appello si dirà, se necessario, nel seguito.
-
La
figura della culpa in contrahendo si colloca nell'ambito del principio
dell'affidamento (art. 2 CC) e concerne il comportamento delle parti durante le
trattative per la conclusione di un contratto; trattative che creano una
relazione giuridica fra i futuri contraenti, imponendo loro doveri reciproci,
come quello, in generale, di negoziare seriamente e in conformità con le loro
vere intenzioni: in altre parole, le parti non devono proseguire le trattative
senza la reale volontà di concludere il contratto, pena il risarcimento dei
danni sorti alla rispettiva controparte (SJ 2002, vol. 1, pag. 167; Bucher,
Schweizerisches Obligationenrecht, Allg. Teil, ed. 2, pag. 281-282; Guhl,
Das Schweizerische Obligationenrecht, ed. 9, pag. 104). E' per contro pacifico
che non ogni interruzione di trattative comporta la possibilità (eccezionale)
di prevalersi di tale principio, in conformità peraltro con la libertà di
negoziare dell'individuo (Guhl, op. cit. , pag. 104; SJ cit.,
pag. 168). In concreto, se una parte rimprovera all'altra culpa in
contrahendo per essere risarcita di determinati danni, dovrà sostanziare il
suo rimprovero (Guhl, op. cit., pag. 105) che il partner -in contrasto
con la buona fede- aveva, ad esempio, avviato trattative senza (fin
dall'inizio) la reale volontà di giungere a una pattuizione, ma suscitando nella
controparte l'impressione contraria (Bucher, op. cit., pag. 282). Chi è
oggetto del rimprovero dovrà da parte sua provare di non aver agito
colpevolmente (inversione dell'onere della prova: Gauch/ Schluep/ Schmid/
Rey, Schweizerisches Obligationenrecht, AT, vol. I, ed. 7, N. 967).
-
In
concreto, il convenuto ha sempre contestato la propria responsabilità nel
fallimento delle trattative sulla controversa convenzione e lo fa anche in
questa sede, ricordando come i rapporti con la moglie abbiano subito un brusco
peggioramento a causa di gravi difficoltà sorte nell'ambito dell'esercizio del
suo diritto di visita al figlio __________, proprio a fine agosto 1999, quando
la convenzione avrebbe potuto essere conclusa. Su questo aspetto della lite il
Pretore ha affermato il diritto dell'attrice di essere risarcita per aver
rinunciato a locare l'appartamento su precisa richiesta del marito, confidando
nella reale volontà di questi di concludere una convenzione ecc. (sentenza,
cons. 4 in fine). Questa conclusione tuttavia è sicuramente opinabile, dal
momento che non è possibile -almeno sulla base degli atti di causa- affermare
che il convenuto abbia agito in mala fede, ossia che non fosse seriamente
intenzionato a sottoscrivere la pattuizione. Dai documenti della causa risulta
che tra il 22 e il 28 luglio 1999 il patrocinatore della signora __________
aveva predisposto un accordo, conforme a una "traccia" redatta dal
marito e discussa tra le parti, che -salvo avviso contrario- sarebbe stato
considerato positivamente e fors'anche firmato dall'attrice (doc. _); il
progetto è poi stato nuovamente discusso, corretto e inviato dall'avv.
__________ al convenuto in data 4 agosto 1999, concludendo: Attendo il tuo
via libera dopodiché trasmetterò il testo alla mia cliente con la quale mi
incontrerò alla fine di agosto (doc. _). Risulta pertanto che a quella data
le parti sono giunte, senza aver sottoscritto la convenzione, comunque anche a
causa della scadenza indicata dalla moglie la quale, dopo l'episodio di fine
agosto, ha poi dato formale consenso all'accordo soltanto a fine settembre (IF
di __________, risposta 10). Essa tuttavia non dice se questo ritardo sia
dovuto alla propria necessità di riflettere ulteriormente sul contenuto della
convenzione in sé o sia dipeso da quanto accaduto nel frattempo nei confronti
del marito. Certo, lo stesso avv. __________ ammette di aver (temporaneamente)
rinunciato alla firma della convenzione -alla fine di agosto 1999- in seguito a
un litigio con la moglie, ma non si può affermare che ciò sia stato da lui
addotto come pretesto per non sottoscrivere la convenzione: al di là di una
miglior comprensione dell'accaduto, la stessa attrice nemmeno sostiene una
simile tesi e tantomeno afferma che ciò non avrebbe dovuto avere nessun rapporto
con la conclusione dell'accordo. Con gli allegati preliminari, l'attrice ha
soltanto sostenuto genericamente la scorrettezza del comportamento del marito,
affermando che dopo mesi di trattative e quando la conclusione della
convenzione sembrava ormai certa, l'avv. __________ ha improvvisamente deciso
di non sottoscrivere la convenzione (petizione, pag. 5), rispettivamente
che è solo a seguito di quanto avvenuto in margine alla questione di
__________ che l'avv. __________ ha deciso di non attenersi agli accordi
raggiunti (replica, pag. 4). Ma non disponendo di elementi per giudicare
quell'episodio -nemmeno sulla base di allegazioni di parte ma che il marito
sostiene comunque di aver subito come un abuso (la moglie avrebbe chiesto
l'intervento della polizia per impedire al marito di parlare con il figlio:
risposta, pag. 7)- non è possibile concludere per la mala fede del convenuto e
quindi per l'esistenza del presupposto fondamentale della pretesa culpa in
contrahendo. Ciò esclude la responsabilità del convenuto e rende inutile
l'esame delle ulteriori censure dell'appello, segnatamente concernenti la
valutazione delle prove sulla mancata locazione, ossia sull'entità del danno di
cui è chiesto il risarcimento.
D'altra
parte, ancorché la questione abbia solo carattere abbondanziale, la moglie
-come già osservato- non ha dimostrato la propria totale solerzia nel voler
concludere in breve tempo le trattative. In altre parole, la mancata
sottoscrizione della convenzione, a prescindere dalla questione della locazione,
appare rientrare nel quadro purtroppo frequente di rapporti turbati fra le
parti di uno scioglimento del matrimonio, dove -come nel caso particolare- non
è oggettivamente possibile attribuire all'una o all'altra la responsabilità
dell'interruzione di trattative, a meno che le circostanze prese in
considerazione e addotte in modo preciso da chi se ne prevale, risultino
chiaramente contrarie al principio dell'affidamento: ciò che in concreto non è
dato.
- L'appello
deve pertanto essere accolto e la petizione integralmente respinta con il
carico all'attrice delle spese e delle ripetibili di entrambe le sedi, tenuto
conto del valore ridotto della procedura d'appello.
Al di là dell'esame dei
presupposti di legge, alla parte resistente in appello non può essere concessa
l'assistenza giudiziaria. Essa infatti, dopo aver inoltrato il proprio allegato
di risposta all'appello in data 29 gennaio 2003 ha presentato una prima istanza
il giorno successivo (poi ritirata) e una seconda domanda di assistenza il 10 febbraio
2003, non avvertendo che il beneficio richiesto non può avere effetto
retroattivo, valendo solo a partire dalla presentazione della domanda (art. 15
Lag): quindi non avrebbe coperto, nemmeno in base alla prima istanza, le
prestazioni relative all'allegato di risposta.
Motivi per i quali,
richiamati per le spese l'art. 148 CPC, la LTG e
la TOA
pronuncia:
I. L'appello
dell'avv. __________, è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 18 novembre 2002 del Pretore della giurisdizione di
Locarno-Campagna è così riformata:
- La
petizione 11 novembre 1999 di __________ è
respinta.
- Ad
__________ è concesso il beneficio dell'assistenza
giudiziaria.
- La
tassa di giustizia di fr. 1'500.- , già anticipata nella misura
di fr. 500.- dall'attrice, e le spese di fr. 50.-, sono poste a
carico di quest'ultima e per essa dello Stato (per la parte
scoperta). L'attrice verserà inoltre al convenuto l'importo di
fr. 2'500.- a titolo di ripetibili.
II. La
domanda di assistenza giudiziaria in appello, presentata da __________ il 10
febbraio 2003, è respinta in quanto tardiva.
III. Le
spese e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 300.-, anticipati
dall'appellante, sono poste a carico di __________ che verserà inoltre alla
controparte la somma di fr. 500.- a titolo di ripetibili.
IV. Intimazione:
-;
-.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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