AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
12.2002.206
Data decisione, Autorità:
14.02.2003, IICCA
Incarto n.
12.2002.206
Lugano
14 febbraio
2003/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Epiney-Colombo
segretaria:
Zanetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.1998.00001 della
Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione 30 dicembre 1997 da
Eredità giacente fu __________
rappr. dall’avv. __________
contro
rappr. dall’avv. __________
con cui la
parte attrice ha chiesto che venga accertata l’illiceità e l’impraticabilità
della compensazione operata dalla __________ e la condanna di quest’ultima a
restituire agli amministratori, in subordine alla successione fu __________
l’importo di fr. 243'722.40 oltre accessori, con protesta di spese e
ripetibili;
domanda
avversata dalla convenuta e che il Pretore, con sentenza 11 novembre 2002, ha
parzialmente accolto, limitatamente a fr. 222'742.40 oltre accessori;
appellante
la convenuta che, con memoriale 3 dicembre 2002, chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere le pretese avanzate dalla parte
attrice, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre il
convenuto, con osservazioni 20 dicembre 2002, postula la reiezione del gravame
con protesta di spese e ripetibili;
letti ed
esaminati gli atti e i documenti prodotti
ritenuto
in fatto:
A. In data 12 settembre 1997 decedeva
a __________ __________, titolare di una ditta individuale attiva nel settore
della carpenteria. Con decreto 17 settembre 1997 il Pretore del Distretto di
Riviera ordinava la compilazione dell’inventario della successione e nominava
__________ e __________ quali amministratori della successione, mentre la ditta
individuale del defunto veniva autorizzata a continuare provvisoriamente la
propria attività. L’inventario successorio allestito dal notaio avv. __________
in data 19 dicembre 1997 è stato notificato a __________, figlio e unico erede
del defunto, con decreto 24 dicembre 1997.
B. Nell’ambito della gestione
provvisoria dell’azienda, tra il 15 settembre e il 4 novembre 1997, alcuni
debitori della ditta individuale __________ effettuarono versamenti per un
totale di fr. 243’7220.40 direttamente sul conto corrente
n.
__________ intestato alla ditta presso la __________, sede di __________ (doc.
B).
Questo
conto corrente era stato aperto da __________ per l’omonima ditta individuale
il 9 marzo 1994, con un limite di credito di fr. 500'000.--, senza copertura
(doc. 1).
La
__________ ha poi posto in compensazione l’importo di fr. 243’7220.40 con
crediti direttamente vantati a proprio nome nei confronti della ditta
__________, rispettivamente nei confronti della persona del defunto.
C. Con petizione 30 dicembre 1997,
__________ e __________ in veste di amministratori della successione fu
__________ chiedevano che fosse accertata l’illiceità della compensazione
effettuata dalla __________ e che la somma di fr. 243’7220.40 venisse
restituita agli amministratori della successione o, in subordine, alla
successione stessa. A mente dell’attrice infatti, nel corso della procedura di
beneficio di inventario, rispettivamente quando il notaio incaricato sta
allestendo l’inventario successorale, non sarebbe possibile attuare alcuna
compensazione poiché il contesto giuridico sarebbe paragonabile a quello
vigente durante la moratoria concordataria e il fallimento. Al caso concreto, a
far tempo dalla data del decesso di __________, si imporrebbe quindi il divieto
di compensazione sancito dai combinati art. 297 cpv. 4 e 213 cpv. 2 cifra 2
LEF, qui applicabili per analogia.
Con
risposta 16 marzo 1998, la __________ postulava la integrale reiezione della
petizione ritenendo legittima la compensazione delle rispettive pretese poiché
avvenuta nell’ambito di un contratto di mutuo sotto forma di conto corrente.
Più precisamente, secondo la convenuta, non ci si troverebbe davanti ad una
compensazione in senso giuridico delle diverse poste, ma ad un’operazione
contabile avvenuta nell’ambito del rapporto di conto corrente. In altre parole,
la __________ avrebbe unicamente proceduto a registrare degli accrediti sul
conto corrente. Inoltre, la amministrazione della successione, sebbene ciò
rientrasse nelle sue facoltà, non sarebbe intervenuta per modificare il suddetto
rapporto.
In
ogni caso, a mente della convenuta, la relazione di natura obbligatoria venuta
in essere tra le parti avrebbe avuto origine al momento dell’apertura della
linea di credito in conto corrente, il 9 marzo 1994, vale a dire ben prima
della dichiarazione pretorile del 17 settembre 1997 mediante la quale si
ordinava la compilazione dell’inventario successorio nell’ambito della
proceduta di beneficio di inventario (doc. A, I). Quindi, i beni di cui la
successione fu __________ chiede la restituzione appartenevano già alla
__________ e pertanto non vi sarebbe alcun motivo per applicare alla
fattispecie in disamina i combinati art. 213 e 297 LEF.
Infine,
la __________ contestava la capacità processuale e la legittimazione attiva di
__________ e __________ nella loro veste di amministratori della successione fu
__________.
Stante
che la causa era stata avviata nel periodo in cui era in fase di allestimento
l’inventario successorale nell’ambito della procedura di beneficio di
inventario, ovvero in un periodo nel quale le cause sono sospese e non se ne
potrebbero proporre di nuove, riservati i casi di urgenza (art. 586 CC), la
parte convenuta ha contestato che nel caso specifico fossero dati gli estremi
dell’urgenza. Del resto, la presente causa non rientrerebbe nel novero delle
azioni necessarie, in quanto gli attori avrebbero ammesso che la rinuncia
dell’erede legale __________ poteva “considerarsi come scontata” poiché la
successione sarebbe stata “passiva per un cospicuo numero di milioni”.
D. Nel febbraio 1998 __________
rinunciava all’eredità e pertanto, il 20 febbraio 1998, la Pretura del
Distretto di Riviera dichiarava vacante la successione ordinando la
liquidazione dell’eredità in via di fallimento e dava scarico agli
amministratori della successione - __________ e __________ - per il mandato da
essi svolto. Questo decreto non è stato impugnato. Il 10 giugno 1998, la prima
assemblea dei creditori dell’eredità giacente fu __________ nominava quali
amministratori speciali dell’eredità giacente, congiuntamente, l’avv.
__________, __________ e __________.
Con
istanza 12 ottobre 2000, l’amministrazione speciale dell’eredità giacente fu
__________ chiedeva di essere dichiarata parte attrice nella causa avviata il
30 dicembre 1997, con la conseguente estromissione dalla lite dei precedenti
attori, __________ e __________, i quali avevano nel frattempo ceduto
all’amministrazione speciale le pretese formulate con la petizione del 30
dicembre 1997 (doc. D, E). Con decreto 14 novembre 2000 il Pretore accertava la
qualità di parte attrice dell’Eredità giacente fu __________, dimettendo i
precedenti amministratori della successione dalla lite. Questo decreto non è
stato impugnato e pertanto è cresciuto in giudicato.
E. Con giudizio 11 novembre 2002, in
parziale accoglimento della petizione presentata dall’Eredità giacente fu
__________, il Pretore condannava la __________ a versare alla parte attrice
l’importo di fr. 222'742.40. Dalla somma richiesta di complessivi fr.
243'722.40, il giudice ha defalcato fr. 20'980.-- in quanto tale cifra è stata
versata sul conto intestato alla ditta __________ prima del 17 settembre 1997,
data del decreto pretorile che ordinava la compilazio-ne dell’inventario
successorale nell’ambito della procedura di beneficio di inventario.
Il
primo giudice ha definito come illegittime le compensazioni effettuate dalla
__________ sul conto intestato alla ditta del defunto dopo il 17 settembre
1997, sostenendo - basandosi su una sentenza emessa da questa Camera in una
situazione simile e già cresciuta in giudicato - che anche nella procedura di
beneficio di inventario ritornava applicabile per analogia l’art. 213 cpv. 2
LEF, in quanto il contesto giuridico era paragonabile a quello vigente durante
una moratoria concordataria (art. 297 cpv. 4 LEF).
Il
Pretore ha altresì respinto la tesi della convenuta secondo la quale non
sarebbe avvenuta alcuna compensazione, bensì una mera operazione contabile tra
le poste di dare e avere, qualificando invece il rapporto venuto in essere tra
__________ e il suddetto istituto bancario come contratto di mutuo nella forma
del conto corrente con un determinato limite di credito. Di conseguenza, tra le
reciproche pretese sarebbe subentrata automaticamente una compensazione, senza
che fosse necessaria un’esplicita manifestazione di volontà in tal senso.
Il
Pretore ha altresì stabilito che la procedura avviata il 30 dicembre 1997 da
__________ e __________ rientrava nel novero delle cause necessarie per
accertare la composizione dell’asse ereditario e quindi rappresentava un caso
urgente ex art. 586 cpv. 3 CC, in quanto la decisione degli eredi quo
all’accettazione dell’eredità dipendeva dall’accertamento dell’esistenza o
dell’inesistenza di pretese e obblighi della successione.
Infine,
il primo giudice autorizzava ulteriormente l’eredità giacente a restare in
lite, basandosi sulla decisione della prima assemblea dei creditori del 10
giugno 1998 che la legittimava a procedere in via giudiziaria a nome
dell’eredità giacente (v. doc. A, 6; in occasione della seconda assemblea dei
creditori del 15 ottobre 1999, tale autorizzazione non è stata né modificata,
né revocata).
F. In sede di appello, la __________
ha censurato la decisione pretorile contestando avantutto la legittimazione
attiva degli ex amministratori ad avviare nei suoi confronti la procedura
giudiziaria in oggetto.
L’appellante
ha poi segnalato che nell’ambito della relazione di conto corrente, __________
aveva espressamente autorizzato la __________ ad addebitare in conto ogni suo
prelevamento, rispettivamente ogni importo dovuto all’istituto di credito per
qualsiasi ragione o causa (doc. 1). Di conseguenza, i versamenti da parte di
terzi avvenuti tra il 17 settembre e il 4 novembre 1997 sul conto corrente
intestato alla ditta __________ potevano essere senz’altro registrati. In ogni
caso, “in assenza di due crediti reciproci (la Banca non essendo in concreto a
sua volta debitrice nei confronti dell’appellata)”, l’operazione contabile di
accredito eseguita dalla __________ nell’ambito del rapporto di conto corrente
non sarebbe parificabile a una compensazio-ne ai sensi dell’art. 120 CO. Di
conseguenza, non potrebbe tornare applicabile l’art. 213 LEF.
L’appellante
contesta anche l’applicazione per analogia della predetta norma poiché in casu
non ci si troverebbe davanti ad una lacuna della legge, bensì ad un silenzio
qualificato del legislatore che non avrebbe ritenuto necessario regolamentare
il divieto di compensazione nell’ambito del beneficio di inventario.
Un
ulteriore punto a favore della __________ sarebbe costituito dal fatto che essa
non avrebbe mai ricevuto l’incarico da parte degli amministratori della
successione di bloccare l’operatività del conto corrente n. __________.
Decisiva sarebbe quindi l’inazione degli amministratori della successione, i
quali avrebbero lasciato sussistere il rapporto di conto corrente anche dopo la
morte di __________ e non avrebbero evitato che delle somme giungessero sul
conto corrente.
Infine,
a mente della __________, la causa avviata il 30 dicembre 1997 difetterebbe del
requisito dell’urgenza ai sensi dell’art. 586 cpv. 3 CC.
La
parte appellata si oppone all’appello, richiamando la decisione emanata in data
8 agosto 2002 da questa Camera in una fattispecie simile (inc. n.
12.2001.00168).
considerato in diritto:
- Innanzitutto, l’appellante solleva
l’eccezione di carenza di legittimazione attiva degli amministratori della
successione fu __________, vale a dire __________ e __________. Tale censura è
infondata. In primo luogo, l’amministratore designato di una successione è
legittimato a condurre quale parte il processo concernente l’attivo e il
passivo della successione a nome proprio e in luogo dell’effettivo soggetto
attivo o passivo del diritto contestato (Schaufelberger,
Commentario Basilese, Schweizerisches Zivilgesetzbuch, Basilea 1998, n. 28 ad
art. 602 CC: “Wurde ein Erbschafts-verwalter … bestellt, steht diesem die
Prozessführungs-befugnis an Stelle der Erbengemeinschaft im eigenen Namen und
als Partei zu”; DTF 116 II 131). In secondo luogo, visto che dopo la
rinuncia all’eredità dell’unico erede del defunto, con decreto 20 febbraio
1998, validamente cresciuto in giudicato, il Pretore del Distretto di Riviera
ha ordinato la liquidazione in via di fallimento dell’eredità giacente fu
__________, tutti i beni del de cuius sono andati a formare un’unica massa ai
sensi degli art. 197 ss. LEF. Come rettamente stabilito dal Pretore, questa
fattispecie è parificabile alla successione a titolo universale regolata
dall’art. 102 CPC (Olgiati,
Le norme generali per il procedimento civile nel Canton Ticino. Zurigo 2000, ad
art. 102 CPC, pag. 400 ss.) e di conseguenza, la pretesa avanzata con petizione
30 dicembre 1997 da __________ e __________ è passata all’eredità giacente fu
__________. Dagli atti risulta inoltre che gli amministratori dell’eredità
giacente, l’avv. __________, __________ e __________, sono stati autorizzati a
stare in causa dalla prima assemblea dei creditori (v. doc. A, F).
In
terzo luogo, con istanza 12 ottobre 2001 l’amministrazio-ne speciale
dell’eredità giacente ha chiesto al Pretore del Distretto di Bellinzona che
l’eredità giacente fu __________ fosse dichiarata parte attrice nella causa in
luogo di __________ e __________. In data 14 novembre 2000 il Pretore
accoglieva integralmente la suddetta istanza. L’appellante sostiene di aver
opposto la propria formale opposizione a tale decreto (appello 3 dicembre 2002,
pag. 4, pto. 5 in fine e pag. 5, pto. 7). Questa affermazione è scorretta, in
quanto contro il decreto 14 novembre 2002 la __________ non ha interposto alcun
appello e di conseguenza esso è cresciuto in giudicato. Non avendo l’appellante
impugnato il decreto che stabiliva la capacità processuale e la legittimazione
attiva dell’eredità giacente fu __________, questa eccezione è improponibile in
sede di appello. Infatti, se del caso, questa censura avrebbe dovuto essere
formulata impugnando il predetto decreto (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, Lugano 2000, m. 3 ad art. 96 CPC).
Ne
discende che la rinnovata proposizione dell’eccezione di carenza di
legittimazione attiva è infondata sotto ogni aspetto e va quindi respinta.
Infine,
il Pretore ha giustamente concluso che l’azione avviata il 30 dicembre 1997
rientrava nelle cause urgenti ai sensi dell’art. 586 cpv. 3 CC in quanto essa
era finalizzata a stabilire la composizione dell’asse ereditario. In effetti,
una causa giudiziaria è qualificata come urgente ai sensi della predetta norma
quando la decisione degli eredi quo alla accettazione dell’eredità dipende
dall’accertamento della esistenza o meno di pretese o obblighi della
successione (Wissmann,
Basler Kommentar zum Schweizerischen Obligationenrecht, Basilea 1998, n. 6 ad
art. 586 CC).
- Tra le parti è venuto in essere un
contratto di mutuo sotto forma di conto corrente con un limite di credito
garantito a __________ pari a fr. 500'000.-- (v. lettera 9 marzo 1994 che
richiama le condizioni generali della banca note al cliente, ma che non sono
state prodotte in causa; doc. 1).
Nell’ambito
del contratto di mutuo nella forma del conto corrente con un limite di credito
ben determinato, le reciproche pretese possono essere conguagliate
contabilmente e senza disposizioni particolari delle parti. Tra le poste di
dare e avere avviene quindi automaticamente una compensazione, senza un’esplicita
manifestazione di volontà in tal senso (Dtf
100 III 79 e 104 II 192; Etter,
Le contrat de compte courant, tesi Zurigo 1994, pag. 50, 166 ss. e in
particolare pag. 169, ultimi due paragrafi; Peter, Schweizerisches Privatrecht, 2. ed.,
Basilea/Francoforte s.M. 1996, n. 1 Vorbem. ad art. 120-126 CO e n. 7 e 16 ad
art. 124 CO; Guggenheim,
Les contrats de la pratique bancaire suisse, 4. ed., Chêne-Bourg/Ginevra 2000,
pag. 473). In questa misura, sulla scorta di un accordo venuto in essere tra le
parti, vi è una differenziazione – nel senso di una facilitazione formale,
stabilita ex ante una volta per tutte (Etter,
op. cit., pag. 169, ultimo paragrafo) – rispetto all’istituto della
compensazione regolato dagli art. 120 ss. CO (Schwenzer, Schweizerisches Obligationenrecht AT, Berna
1998, n. 77.03 e 80.06; Lombardini,
Droit bancaire suisse, Zurigo 1992, pag. 193 ss.; Guggenheim, op. cit., pag. 473 ss.).
Questo
però non significa, al contrario di quanto asserisce erroneamente l’appellante,
che la compensazione messa in atto nell’ambito di un contratto di conto
corrente debba essere trattata diversamente rispetto all’istituto regolato agli
art. 120 ss. CO, rispettivamente che ci si trova di fronte a mere operazioni
contabili o registrazioni degli accrediti. Dottrina e giurisprudenza sono
infatti concordi nel sostenere che la compensazione che si verifica nell’ambito
del contratto di conto corrente ricade sotto le condizioni generali previste
dagli art. 120 ss. CO (Etter,
op. cit., pag. 167 ss.). Inoltre, a ciò si aggiunga soltanto che in entrambi i
casi il risultato delle compensazioni è identico (v. Guggenheim, op. cit., pag. 479).
- La successione fu __________
sostiene che quando gli eredi chiedono l’allestimento di un inventario
successorale e in seguito rinunciano all’eredità, le norme della LEF regolanti
gli effetti del fallimento (quindi anche l’art. 213 LEF) dovrebbero essere
applicate retroattivamente a partire dal momento del decesso del de cuius e non
dalla dichiarazione di fallimento da parte dell’autorità competente. In ogni
caso si giustificherebbe l’applicazione per analogia delle norme regolanti la
moratoria concordataria, in quanto la stessa rappresenterebbe un istituto
analogo all’allestimento di un inventario successorio ex art. 580 ss. CC.
In
prima istanza, il Pretore ha avallato tale tesi, facendo però decorrere gli
effetti dal momento in cui è stata emanata la decisione giudiziaria quo
all’allestimento dell’inventario successorio ex art. 580 ss. CC. Di
conseguenza, in casu, il divieto di compensazione sancito dall’art. 213 cpv. 2
cfr. 2 LEF tornerebbe applicabile a far tempo dal 17 settembre 1997. La
__________ si è opposta all’applicazione per analogia delle norme regolanti gli
effetti del fallimento anche nell’ambito della procedura di beneficio di
inventario.
3.1 È quindi indispensabile analizzare
con precisione gli istituti della moratoria concordataria e del beneficio di
inventario al fine di stabilire se sono ravvisabili delle similitudini. In caso
affermativo, nell’ambito della procedura di beneficio di inventario sarebbero
applicabili per analogia le norme vigenti per la moratoria concordataria (art.
293 ss. LEF), e di riflesso, per il rinvio dell’art. 297 cpv. 4 LEF, anche gli
art. 213 e 214 LEF che regolano la compensazione nel fallimento.
3.2 Lo scopo dell’inventario ex art.
580 CC consiste nel determinare in modo preciso e sicuro lo stato dell'eredità
lasciata dal defunto – sia gli attivi sia i passivi – affinché gli eredi
possano decidere con cognizione di causa in merito alla sorte del patrimonio
successorale. In tal modo, gli eredi non sono obbligati ad accettare
incondizionatamente una successione che presenta un passivo, ma viene data loro
la possibilità di operare scelte ponderate in base a dati precisi e stabili
(art. 588 CC; Dtf 110 II
230 e Zbgr, 1994, pag.
157; Pfyl, Die Wirkungen
des öffentlichen Inventars, tesi Friborgo 1996, pag. 45; Wissmann, op. cit., n. 4 ss. ad
Vorbem. art. 580-592 CC: “möglichst genaue Ermittlung der Aktiven und der
Passiven der Erbschaft” e n. 2 ad art. 581 CC; Escher, Zürcher Kommentar, Zurigo 1960, n. 2 ad Vorbem.
art. 580-592 CC). D’altro canto i creditori risultano avvantaggiati rispetto ad
una pura e semplice rinuncia all’eredità da parte degli eredi poiché nel caso
di accettazione con il beneficio di inventario, gli eredi si assumono tutti i
debiti inventariati rispondendo tanto con i beni della successione quanto con i
propri (art. 589 CC; Druey,
Grundriss des Erbrechts, 5. ed., Berna 2002, § 15, n. 50 e 66).
Anche
la moratoria concordataria ha come scopo da un lato di valutare l’ammontare del
patrimonio del debitore e dall’altro di stimare l’entità delle pretese
creditorie al fine di determinare se sarà possibile concludere un concordato
tra il debitore e i suoi creditori. Inoltre, similmente a quanto avviene per
l’erede nella procedura di beneficio d’inventario, l’istituto della moratoria
concordataria tende a proteggere la posizione del debitore da interventi dei
creditori che potrebbero ostacolare il raggiungimento del concordato. Nel contempo,
la moratoria concordataria garantisce ai creditori di non essere danneggiati
per mezzo di comportamenti abusivi del debitore e ha inoltre come scopo di
assicurare una parità di trattamento tra i creditori (Hunkeler, Das Nachlassverfahren
nach revidiertem SchKG, tesi Friborgo 1996, pag. 195; Jäger/Walder/Kull/Kottmann, SchKG,
4. ed., Zurigo 1997/2001, n. 85 ad art. 293 LEF; Dtf 122 III 183). Con la revisione della LEF, le
procedure di moratoria e di concordato sono state sviluppate al fine di ottenere
uno strumento idoneo alla liquidazione dei rapporti debitòri tra le parti
interessate (Hunkeler, op.
cit., pag. 61 ss.; Messaggio dell’8 maggio 1991, FF 1999, pag. 128 ss.).
Si
noti invece che se fosse permessa una compensazione ex art. 213 LEF sarebbero
favoriti unicamente il fallito e l’altra parte che opera la compensazione,
pregiudicando in tal modo diritti degli altri creditori (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite, Losanna 2001, n. 10 ad art. 213 LEF; Stäubli/Dubacher, Schuldbetreibungs- und Konkursrecht II,
Basilea/Ginevra/ Monaco, n. 2 ad art. 213 LEF).
Invece,
sia l’allestimento dell’inventario ex art. 580 ss. CC sia la procedura di
moratoria concordataria sono istituti che tengono in considerazione i diversi
interessi di tutte le parti coinvolte, dopo aver raccolto e valutato rispettivi
obblighi e pretese (Druey,
op. cit., § 15, n. 51 ss.; Pfyl,
op. cit., pag. 13; Wissmann,
op. cit., n. 9 ad art. 580 CC; Tuor/Picenoni,
Berner Kommentar, Berna 1966, n. 1 e 5 ad Vorbem. art. 580-592 CC e n. 1 ad art. 585 CC; Jäger/Walder/Kull/ Kottmann, op.
cit., n. 1, 4, 86 s. ad art. 293 LEF; Hunkeler,
op. cit., pag. 19 ss. e 195 ss.;
Vollmar, Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, Basilea/Ginevra/
Monaco 1998, n. 4 ad art. 305 LEF; Hardmeier,
Schuldbetreibungs- und Konkurs-recht, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 10 ad
art. 306 LEF; Amonn/Gasser,
Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ed. Berna 1997, § 53).
3.3 Entrambi gli istituti sono
finalizzati ad apportare chiarezza, entro un determinato termine, in merito
alla situazione finanziaria del de cuius-debitore, rispettivamente del debitore
(art. 582 e 584 CC; art. 293 ss. e 305 ss.).
Per
questo motivo, nella procedura ex art. 580 ss. CC viene allestito un inventario
che deve fungere da base affidabile per la decisione degli eredi quo
all’accettazione o meno dell’eredità (Wissmann,
op. cit., n. 11 ad Vorbem. art. 580-592 CC;
Escher, op. cit., n. 2 ad art. 581 CC). Secondo Escher, l’inventario
deve essere allestito sulla scorta di un complesso patrimoniale che durante
l’intera procedura d’inventario deve mutare il meno possibile (Escher, op. cit., n. 2 ad art. 585
CC; Druey, op. cit., § 15,
n. 61). In altre parole deve essere mantenuto lo status quo e i valori
patrimoniali dell’asse ereditario (Wissmann,
op. cit., n. 1 ad art. 585 CC).
Anche
il commissario della moratoria è tenuto ad allestire un inventario con attivi e
passivi al fine di ottenere un valido punto di riferimento per la prognosi quo
alla possibilità di concludere un concordato (Vollmar, op. cit., n. 1 ss. ad art. 299 LEF; Amonn/Gasser, op. cit., § 54, n.
53).
Per
entrambi gli istituti la legge prevede che l’autorità competente pubblichi una
grida al fine di accertare il preciso ammontare di crediti e debiti da inserire
nell’inventario (art. 582 CC e art. 300 LEF; Tuor/Picenoni, op. cit., n. 1 ad art. 585 CC; Escher, op. cit., n. 1 ad art. 582
CC). I creditori che omettono di insinuare le proprie pretese o che le
insinuano dopo il termine stabilito devono sopportare determinate conseguenze,
simili nell’ambito delle due procedure (art. 590 CC e 300 LEF; Amonn/Gasser, op. cit., § 54, n. 56
e § 55, n. 4 ss.; Wissmann,
op. cit., n. 9 ad art. 583 CC; Druey,
op. cit., § 15, n. 53).
3.4 Sulla scorta dell’art. 586 CC,
durante la procedura di inventario viene sospesa ogni esecuzione per i debiti
del defunto, la prescrizione non decorre, le cause in corso sono sospese e non
se ne possono proporre di nuove, riservati i casi di urgenza. Secondo l’art. 585
CC è anche possibile continuare l’attività dell’azienda del defunto al fine di
conservare la clientela, la funzionalità e la redditività dell’azienda, nonché
per evitare pregiudizi economici alla successione (Tuor/Picenoni, op. cit., n. 15 ad art. 585 CC; Wissmann, op. cit., n. 7 ad art.
585 CC). La ratio che sottende a tale norma è di mantenere invariato
l’ammontare della successione, ossia lo status quo (Wissmann, op. cit., n. 1 ad art. 585 CC: “Das Status quo
ist zu bewahren; die Vermögenswerte sollen erhalten bleiben. Die
Inventaraufnahme durch die Behörde soll möglichst ungestört und rasch erfolgen,
und weder für die Erben noch für die Gläubiger dürfen sich nachteilige Folgen
einstellen. Dies alles wäre nicht gewährleistet, wenn über die Erbschaft verfügt
werden dürfte”). Come già esposto, tali norme sono piuttosto imprecise in
quanto il legislatore ha omesso di specificare alcune circostanze, segnatamente
gli effetti dal punto di vista temporale oppure la natura degli atti da
svolgere o tralasciare (Rossel/Mentha,
Manuel du droit civil suisse, 2. ed., Losanna 1922, tomo 2, pag. 185 e 187).
Secondo
l’art. 293 cpv. 3 LEF il giudice ordina i provvedimenti necessari per la
conservazione dei beni del debitore. Durante la moratoria non è possibile
promuovere o proseguire alcuna esecuzione nei confronti del debitore, i termini
di prescrizione e perenzione rimangono sospesi e inoltre subentra il divieto di
operare compensazioni da parte dei creditori (art. 295, 297 e 298 LEF; Jäger/Walder/Kull/ Kottmann, op. cit.,
n. 4 ad art. 295 LEF e n. 36 ss. Ad art. 297 LEF; Dtf 125 III 154; Hunkeler,
op. cit., pag. 202 s.; Messaggio dell’8 maggio 1991, FF 1999, pag. 131).
Come
nell’ambito della procedura di beneficio di inventario, al fine di non
aggravare la situazione patrimoniale del debitore e per garantire ai creditori
maggiori dividendi nell’ambito del concordato, il debitore può ottenere il
permesso di continuare l’attività aziendale (Jäger/Walder/ Kull/Kottmann, op. cit., n. 4 e 86 ad art.
293 LEF; Amonn/ Gasser,
op. cit., § 54, n. 37 ss.Hunkeler,
op. cit., pag. 54).
Gli
effetti della procedura di moratoria concordataria decorrono a partire dalla
concessione della moratoria e non dalla sua pubblicazione (art. 296-298 LEF; Hunkeler, op. cit., pag. 196 ss.; Vollmar, op. cit., n. 1 e 7 ss. ad
art. 297 LEF; Amonn/Gasser,
op. cit., § 54, n. 27 ss. e 36; Dtf 110
III 102 e 125 III 154).
Peraltro,
si rileva che anche nella moratoria provvisoria (art. 293 cpv. 3 LEF) si
applicano per analogia gli art. 296 - 298 LEF (e di riflesso il divieto di
compensazione ex art. 213 LEF; Hunkeler,
op. cit., pag. 175).
Anche
le conseguenze previste dai due istituti sono simili, in particolare quando
l’erede accetta l’eredità con il beneficio d’inventario e quindi si assume
l’integralità dei debiti inventariati (art. 589 s. CC e art. 305 ss. LEF).
3.5 Alla luce di quanto esposto ai
punti precedenti si conclude che gli istituti del beneficio d’inventario e
della moratoria concordataria sono da ritenere analoghi. L’applicabilità delle
norme della moratoria concordataria e del fallimento ai casi in cui gli eredi
hanno richiesto l’allestimento dell’inventario ex art. 580 ss. CC si giustifica
anche in base alle seguenti peculiarità proprie dell’istituto del beneficio
d’inventario.
Dottrina
e giurisprudenza sono unanimi nel ritenere che gli art. 585 e 586 CC hanno come
scopo di mantenere il più possibile invariata la composizione dell’asse
ereditario fino al momento della decisione dell’erede quo all’accettazione
dell’eredità (Wissmann,
op. cit., n. 1 ad art. 586 CC: “Unversehrte Erhaltung der Erbschaft”; Escher, op. cit., n. 1 ad art. 586
CC e n. 2 ad art. 585 CC; Tuor/Picenoni,
op. cit., n. 7 ad art. 581 CC, n. 1 ss. ad art. 585 CC e n. 2 ad art. 586 CC; Druey, op. cit., § 15, n. 61; Rossel/Mentha, op. cit, pag. 185).
Allo
stato del patrimonio possono essere apportati unicamente cambiamenti necessari
affinché non sorgano conseguenze negative per eredi e creditori (Escher, op. cit., n. 1 ad art. 586
CC: “Es soll jede nicht unumgänglich nötige Veränderung der Zusammensetzung des
der Inventarisie-rung unterliegenden Vermögens vermieden werden”; Tuor/ Picenoni, op. cit., n. 1 ad
art. 585 CC).
Nell’ambito
della procedura di beneficio di inventario devono essere registrati e stimati
gli attivi e i passivi, vale a dire l’integralità delle componenti della massa
ereditaria (art. 581 CC, art. 299 e 300 LEF; Druey, op. cit., § 15, n. 58; Zbgr, 1994, pag. 157; Wissmann, op. cit., n. 1 ss. ad art. 581 CC; Tuor/Picenoni, op. cit., n. 1 ad
art. 585 CC: “Der Aufschuss über den den Erbschaftsstand soll ein möglichst
voll-ständiger und zuverlässiger sein”; Escher,
op. cit., n. 1 ad art. 582 CC: “Erreichung eines möglichst wahrheitsgetreuen
Vermögensstatus”). È indispensabile inoltre che gli eredi possano confidare
nella continuità della consistenza dell’eredità (Pfyl, op. cit., pag. 45; Wissmann, op. cit., n. 13 ad art. 581 CC). Come già
esposto, secondo l’art. 585 CC il giudice può stabilire la continuazione della
attività aziendale del defunto al fine di conservarne da un lato funzionalità e
redditività e dall’altro per evitare pregiudizi economici alla successione (Tuor/Picenoni, op. cit., n. 15 ad
art. 585 CC; Wissmann, op.
cit., n. 7 ad art. 585 CC).
Lo
stato della successione si calcola secondo l’ammontare di attivi e passivi al
momento dell’apertura della successione (Dtf
110 II 232). L’inventario deve essere il più affidabile possibile e non subire
variazioni (Pfyl, op.
cit., pag. 8; Wissmann,
op. cit., n. 1 e 3 ad art. 584 CC), anche perché in caso di accettazione
dell’eredità con il beneficio d’inventario l’erede è responsabile sia con i
beni della successione sia con i propri (v. art. 589 e 590 CC per la
responsabilità degli eredi nei confronti dei crediti non notificati nella
misura in cui essi sono risultati arricchiti dall’eredità; Pfyl, op. cit., pag. 32 ss. e 43
ss.; Wissmann, op. cit.,
n. 14 ad art. 581 CC).
Di
conseguenza si rileva che la compensazione operata dalla __________ appare
contraria agli scopi che sottendono alla ratio della procedura del beneficio
d’inventario.
- Alla luce di quanto esposto ben si
può concludere che i due istituti analizzati sono da considerare analoghi negli
scopi, nella forma, nel contenuto e nelle conseguenze. Al contrario di quanto
affermato dall’appellante, non esiste unicamente un parallelo formale tra i due
istituti in quanto gli stessi possono essere considerati simili anche da un
punto di vista teleologico.
La
__________ sostiene che nel caso in disamina non ci si troverebbe quindi
davanti ad una lacuna praeter legem, bensì ad un silenzio qualificato della
legge che non può essere colmato dal giudice. Segnatamente, secondo la
appellante, le norme che regolano la procedura di beneficio di inventario non
sono volte a tutelare la parità di trattamento dei creditori. Questa tesi non
può essere seguita.
Infatti,
questa Camera ritiene che il silenzio riscontrato nell’art. 586 CC raffigura
una lacuna praeter legem che il giudice può colmare procedendo per analogia,
dopo aver analizzato ogni sfaccettatura degli istituti del beneficio di
inventario e della moratoria concordataria (v. Forstmoser, Einführung in das Recht, 3. ed. Berna 2003, §
15, n. 88 ss.; Honsell,
Basler Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Zivilrecht I, 2. ed., Basilea
2002, n. 25 ss. ad art. 1 CC; v. anche Rossel/Mentha,
op. cit., pag. 179 ss. e 185 ss.).
Del
resto, è parimenti riconosciuta l’imprecisione di base imputabile al
legislatore nella redazione degli art. 585 e 586 CC (Rossel/Mentha, op. cit., pag. 187).
Si
giustifica pertanto una applicazione per analogia delle norme della moratoria
concordataria a far tempo dalla decisione pretorile 17 settembre 1997 con la
quale il giudice nominava un notaio per l’allestimento di un inventario
successorio ex art. 580 ss. CC (Meier-Hayoz,
Berner Kommentar, Berna 1966, n. 347ad art. 1 CC). Infatti, gli effetti della
moratoria decorrono già a partire dal momento della sua concessione (DTF 125
III 154) e quindi per la procedura di beneficio di inventario si giustifica una
applicazione delle norme a far tempo dalla decisione pretorile quo
all’allestimento dell’inventario (Rossel/
Mentha, op. cit., pag. 187).
Si
rileva che questa soluzione garantisce altresì una parità di trattamento di
tutti i creditori interessati alla liquidazione dell’eredità giacente fu
__________ (Amonn/Gasser,
op. cit., § 42, n. 54).
- Alla presente fattispecie, sulla
scorta del rimando previsto dall’art. 297 cpv. 4 LEF, torna quindi applicabile
anche l’art. 213 LEF. Questa norma prevede che il creditore può compensare il
suo credito con quello del fallito verso di lui. La compensazione non ha luogo
quando un creditore del fallito diventa debitore di lui o della massa solo dopo
la dichiarazione di fallimento (Stäubli/Dubacher,
op. cit., n. 2, 8 ad art. 213 LEF; Schüpbach, Compensation et exécution forcée,
Festschrift Schuldbetreibung und Konkurs im Wandel, Basilea 2000, pag. 141).
Non
è contestato che le compensazioni da parte della __________ per un importo di
fr. 222'742.40 sono avvenute tra il 17 settembre e il 4 novembre 1997, ovvero
mentre il notaio incaricato stava allestendo l’inventario successorio
(rettamente il Pretore ha quindi defalcato dalla pretesa globale l’importo di
fr. 20'980.--, poiché bonificato il 15 settembre 1997, ossia in un momento
precedente l’avvio della procedura di beneficio d’inventario; v. doc. B1).
Tra
il 17 settembre e il 4 novembre 1997 però, l’appellante non poteva operare
alcuna compensazione in quanto vi ostava chiaramente il disposto di cui
all’art. 213 cpv. 2 LEF.
La
parte appellante sostiene inoltre che il suo modo di operare sarebbe legittimo
poiché la causa dei versamenti sarebbe sorta il 9 marzo 1994 (doc. 1), data in
cui __________ aveva concesso a __________ un credito in conto corrente fino
alla concorrenza di fr. 500'000.--.
Questa
posizione è infondata. Infatti, è ben vero che l’art. 213 cpv. 2 cifra 2 LEF
stabilisce che la compensazione è possibile se la causa di una obbligazione è
sorta precedentemente alla dichiarazione di fallimento (Stäubli/Dubacher, op. cit., n. 18
ss. ad art. 213 LEF; Gilliéron, op. cit., n. 36 ss. e 44 ad art. 213
LEF; Amonn/Gasser, op. cit., § 40, n. 42 ss. e 52). Nel
caso specifico però, la causa dell’obbligazione non può essere ricondotta alla
concessione a __________ del credito in forma di conto corrente fino al limite
di fr. 500'000.--.
La
causa è invece sorta al momento della ricezione degli importi sul conto
intestato alla ditta __________ presso __________: infatti, solo in quel
momento la __________ è divenuta debitrice nei confronti della appellata e ha
poi proceduto alle compensazioni contestate (Etter, op. cit., pag. 172 ss.). In altre parole, le cause
delle compensazioni sono quindi sorte man mano che i pagamenti giungevano sul
conto corrente bancario e non prima del decesso del de cuius. Inoltre, visto
che per la validità della cessione è prevista la forma scritta, è chiaro la
ditta __________ non ha ceduto alcun credito alla __________ in quanto agli
atti non vi è traccia di cessioni scritte (Jäger/Walder/Kull/Kottmann,
op. cit., n. 42 ad art. 297 LEF; Hunkeler,
op. cit., pag. 203).
Si
rileva infine che la parte appellata non ha mai riconosciuto il saldo al 15
dicembre 1997 e pertanto non è intervenuta alcuna novazione (art. 117 cpv. 2
CO; Etter, op. cit., pag.
177; Schwenzer, op. cit.,
n. 80.06).
Gli
interessi al 5% sull’importo di fr. 222'742.40 decorrono dal 30 dicembre 1997,
data dell’inoltro della petizione, in quanto dalla documentazione agli atti non
risulta che prima di allora vi sia stata una interpellazione per i diversi
versamenti avvenuti sul conto corrente (art. 102 CO).
Alla
luce di quanto esposto l’appello deve essere respinto, apparendo del resto
assolutamente irrilevante il fatto che gli amministratori della successione non
abbiano bloccato la operatività del conto corrente. Spese e ripetibili seguono
la soccombenza. Siccome la parte appellata si è limitata a produrre, in luogo
di osservazioni articolate, uno scritto di una pagina contenente un semplice
rimando alla sentenza emanata in simile fattispecie in data 8 agosto 2002 da
questa Camera (II CCA 8 agosto 2002 in re Successione P.L./B.G.), si
giustifica una quantificazione delle ripetibili in base al presumibile
dispendio di tempo, stimato in complessivi fr. 500.--.
Per i quali motivi
pronuncia: 1. L’appello
3 dicembre 2002 presentato dalla __________ è respinto.
- Le
spese della procedura di appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 1’450.--
b) spese fr.
50.--
totale fr.
1’500.--
sono
poste a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte la somma di fr.
500.-- per ripetibili di appello.
- Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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