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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2002.192
Data decisione, Autorità:
03.09.2003, IICCA
Incarto n.
12.2002.192
Lugano
3 settembre
2003/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Epiney-Colombo
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa n. OA.2001.119 della
Pretura del distretto di Locarno-Campagna, promossa con petizione 5 dicembre
2001 da
rappr. dallo
studio legale __________
contro
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della
convenuta al versamento di fr. 8'647.50 oltre interessi al 5% e il rigetto in
via definitiva all’opposizione interposta al PE __________ dell’UEF di Locarno;
domanda cui si è opposta la convenuta e che il
Pretore, con sentenza 5 agosto 2002, ha accolto;
appellante la convenuta la quale, con allegato 18
settembre 2002, chiede la riforma del primo giudizio nel senso di respingere la
petizione, mentre l'attrice, con osservazioni 25 ottobre 2002, postula la
reiezione dell'appello;
letti gli atti e i documenti dell'incarto;
considerato
in fatto e in diritto:
- La presente vertenza tende all'incasso da parte dell'attrice di
tre fatture da lei emesse nei confronti della società convenuta, e meglio: il
24 novembre 2000 (fatt. 240708) per fr. 3'977.50 (doc. B), il 29 dicembre 2000
(fatt. 243963) per fr. 795.50 (doc. C) e il 12 febbraio 2001 (fatt. 247451) per
fr. 5'375.- (doc. D).
Nessuna
di queste note è mai stata contestata, né lo è stato il mandato contabile che
ne sta alla base, mentre la mandante non ha proceduto al pagamento degli importi
relativi, se non sotto forma di un acconto di fr. 1'500.- di cui la creditrice
ha debitamente tenuto conto. La convenuta, con allegato responsivo 5 gennaio
2002, ha prodotto una conferma di mandato (doc. 1) con cui -riferendosi
ad accordi intercorsi nel marzo 2000- l'attrice indicava in fr. 5'000.- il
preventivo di costo per la tenuta della contabilità e in fr. 1'200.- quello per
l'allestimento della dichiarazione fiscale, ricordando altresì alcune
condizioni per il rispetto dell'offerta. Chiedendosi genericamente il perché
della differenza fra pattuizione e importo complessivo di fatturazione, ha poi
contestato le fatture di cui ai doc. B e C: la prima per essere riferita a
prestazioni comunque esposte nell'ultima delle tre fatture; la seconda perché
la creditrice si sarebbe impegnata a suo tempo ad annullarla. Ha riconosciuto
di dovere all'attrice la somma di fr. 3'875.-, pari all'importo dell'ultima
fattura (doc. D), dedotto l'acconto di fr. 1'500.-, a condizione che
controparte rinunciasse ad ogni altra pretesa.
-
Il pretore ha accolto integralmente la petizione dopo aver considerato
non provate le eccezioni della debitrice e comunque ritenendo giustificati gli
aumenti richiesti dall'attrice rispetto all'accordo iniziale, aumenti peraltro
possibili in base alle pattuizioni e i cui motivi sono stati accertati in causa
testimonialmente.
-
Con il presente tempestivo appello la convenuta, riconosciuto
senza condizioni il debito di fr. 3'875.-, impugna la sentenza pretorile,
sollevando diverse eccezioni di merito. Ritenuto sproporzionato il divario fra
il preventivo di fr. 6'200.- e la fatturazione, pari a complessivi fr.
10'147.50, sostiene che l'attrice non ha provato di averla resa attenta sul
superamento della mercede pattuita a dipendenza dell'asserita carente
presentazione della documentazione, né tale circostanza le sarebbe mai stata
comunicata. Afferma inoltre che __________ avrebbe fatturato sue prestazioni
già a partire dal 1° settembre 2000, mentre l'attività della mandataria sarebbe
iniziata solo il 2 novembre successivo. Per quanto concerne l'IVA, sostiene che
l'allestimento di quel conto avrebbe dovuto far parte del mandato principale,
ad esclusione quindi di fatturazioni particolari, mentre -da parte sua- non
sono stati compiuti gli errori macroscopici, affermati da controparte.
Delle
osservazioni dell'attrice si dirà, se necessario, nel seguito.
- La pattuizione intervenuta e in base alla quale è chiesto il pagamento
delle fatture litigiose costituisce un mandato ai sensi dell'art. 394 CO:
__________ ha infatti accettato di prestare determinati servigi in favore della
convenuta (art. 394 cpv. 1 CO) per i quali è stata pattuita una mercede (cpv.
- (Weber, in Comm. di Basilea, ed. 3, art. 394 CO, N. 1 e 2). In
quest'ambito incombe al mandante di provare che il mandatario ha -se del caso-
eseguito male il compito affidatogli (ciò che è estraneo alla presente vertenza),
mentre il mandatario dovrà provare la congruità della mercede (Weber,
op. cit., ibidem, N. 41).
-
In concreto, va anzitutto osservato che, in merito alla fattura
243963 di fr. 795.-, la convenuta non ne ha contestato la congruità con il
lavoro svolto, né ha sostenuto che le prestazioni indicatevi, ossia Consulenza
societaria diversa; allestimento della dichiarazione per le imposte 1998/99, non
siano state svolte; semplicemente ne ha affermato l'annullamento (o il promesso
annullamento) da parte della creditrice. Sennonché questa circostanza è rimasta
allo stadio della pura allegazione, non essendone nemmeno stata tentata la
prova: né a mezzo di documenti, né ponendo corrispondenti domande all'unica
teste dell'istruttoria. Infatti, mentre la convenuta sostiene che la teste
__________ (dipendente di __________) le avrebbe assicurato l'annullamento del
credito, la stessa si è limitata ad affermare che la fattura è stata emessa
da un altro settore della ditta per prestazioni non eseguite da me. Ne consegue
che la censura d'appello non può essere condivisa, dal momento che
-contrariamente a quanto potrebbe apparire- la contestazione della convenuta
non comportava la prova della giustificazione della fattura da parte della
mandataria, ma esclusivamente -da parte della mandante- la prova della pretesa
cancellazione del debito, ossia della circostanza in base alla quale essa
voleva essere liberata dal debito (art. 8 CC).
-
Relativamente alla fattura 240708 (doc. B), analogamente a quanto
osservato per la fattura doc. C, la convenuta -cui spettava la prova del fatto
da lei asserito che si trattasse di una domanda d'acconto per prestazioni poi
compiutamente fatturate con l'ultima nota emessa a suo carico (doc. D)- non vi
è pervenuta, né per mezzo della testimonianza __________ (che su questa
circostanza nemmeno sembra essere stata interrogata), né per mezzo di
documenti. Anzi, se è vero che la prima delle due note reca la giustificazione:
Acconto per …, non v'è dubbio che si tratta di due "Fatture"
separate, oltretutto riferite a periodi d'attività diversi: la prima concernente
consulenza contabile per il periodo dal 1.9.2000 al 30.10. 2000, in
particolare relativamente all' aggiornamento contabilità 1998 e 1999 (doc.
B); mentre la seconda è una Fattura finale per … consulenza contabile
per il periodo dal 1.11.2000 al 31.12.2000, in particolare concernendo la
chiusura definitiva dell'esercizio 1999 (doc. D). Che poi -come l'appellante
afferma per la prima volta in questa sede (e quindi comunque in modo
processualmente inammissibile: art. 321 CPC)- l'attività della mandataria fosse
iniziata solo con l'inizio di novembre 2000, non è stato provato, mentre il
contrario risulta almeno verosimile perché i contatti fra le parti sono precedenti
al 1° settembre, ossia risalgono al marzo del 2000 e sono stati formalizzati il
30 agosto; e anche perché, ricevendo la prima fattura già nel corso del mese di
novembre 2000, ossia durante lo svolgimento del mandato, non v'è stata nessuna
reazione da parte della mandante.
-
Resta tuttavia ancora irrisolta la questione sollevata dalla convenuta
fin dall'inizio della vertenza, ossia il motivo della notevole differenza tra
il preventivo e il totale fatturato dalla mandataria. Ancorché formulata in
termini generici, l'obiezione è sufficiente per contestare la congruità
dell'onorario complessivo esposto, con la conseguenza -come già detto- che la
mandataria deve provare il benfondato del proprio credito complessivo rispetto
al lavoro svolto e alle pattuizioni iniziali. Al proposito, né le tre fatture
offrono elemento alcuno che giustifichi il sorpasso lamentato, né la teste
__________ è stata in grado di quantificare il lavoro da lei svolto che
superasse la mercede preventivata: essa si è infatti limitata a dire che la
società mandante non le aveva messo a disposizione documentazione completa, dovendola
peraltro richiamare più volte (ore in più, non prevedibili); che
aveva prestato consulenza alla cliente in materia di IVA che non rientrava
nelle prestazioni previste dal preventivo e, inoltre, che aveva dovuto
correggere il conto IVA creditori e il conto IVA debitori poiché allestiti in
modo scorretto dagli organi della mandante (teste __________). Con questo, la
mandataria non ha tuttavia provato l'entità delle proprie prestazioni supplementari,
descrivendole genericamente, ma inadeguatamente per provare il credito vantato
oltre la cifra preventivata di fr. 6'200.- (doc. 1) che in sé la convenuta non
ha messo in discussione.
-
Se ne deve concludere che -accogliendo parzialmente l'appello- la
sentenza impugnata dev'essere riformata e la petizione accolta limitatamente
all'importo indicato, dedotto l'anticipo di fr. 1'500.-, pacificamente versato
all'attrice. Le spese e le ripetibili vanno caricate alle parti in ragione
della reciproca soccombenza, tenuto conto del riconoscimento di debito di fr.
3'875.- di cui al punto 3 del petitum d'appello.
Motivi per i quali,
richiamati per le spese l'art. 148 CPC, la LTG e
la TOA
pronuncia:
I. L’appello
18 settembre 2002 di __________ è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 5 agosto 2002 del Pretore di Locarno Campagna è così
riformata:
- La
petizione 5 dicembre 2001 di __________ è parzialmente accolta.
Di
conseguenza __________, è condannata a versare all'attrice la somma di fr.
4'700.-, oltre interessi del 5% su fr. 2'477.50 dal 24 dicembre 2000, su
fr.795.- dal 29 gennaio 2001 e su fr. 1'427.50 dal 12 marzo 2001.
§. Per tale
importo è rigettata in via definitiva l'opposizione interposta al PE __________
dell'UEF di Locarno del 10 ottobre 2001.
- La
tassa di giustizia di fr. 500.- e le spese di fr. 85.-, da anticipare
dall'attrice, sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuna,
compensate le ripetibili.
II. Le
spese della procedura di appello di fr. 50.- e la tassa di giustizia di fr.
250.-, anticipate dall'appellante, restano a suo carico in ragione di un quinto
e per il resto sono caricate all'attrice. Questa verserà all'appellante
l'importo di fr. 100.- a titolo di ripetibili parziali.
III. Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Locarno-Campagna.
Per la seconda Camera civile del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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