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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2002.19
Data decisione, Autorità:
29.07.2002, IICCA
Incarto n.
12.2002.00019
Lugano
29 luglio
2002/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Rusca
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. no. OA.99.00091
della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con petizione 1
giugno 1999 da
rappr. dall' avv. __________
contro
rappr. dall' avv. __________
in materia di rivendicazione, riparazione del danno
restituzione per indebito arricchimento che il Pretore, con decreto 11 dicembre
2001, ha stralciato dai ruoli per intervenuta transazione.
Appellante la parte convenuta la quale, con atto
d'appello 16 gennaio 2002, ha chiesto l'annullamento del decreto di stralcio
mentre l'attore, con osservazioni 25 febbraio 2002, vi si è opposto.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di
causa
Considerato
in fatto ed in diritto
-
In occasione di un'udienza di discussione, tenutasi il 13 ottobre
1999, il Pretore ha proposto alle parti la seguente transazione giudiziale:
A
liquidazione di ogni e qualsiasi pretesa a dipendenza di questa causa, il
signor __________ verserà alla __________ l'importo di Fr. 3'000.- al momento
della riconsegna della vettura Mercedes Benz 250.C telaio no. __________,
completamente restaurata con tutti i relativi accessori.
La
causa è stralciata dal ruolo, le spese e la tassa di giustizia restano a carico
di chi le ha anticipate, ripetibili compensate.
§
All'attore verranno restituiti Fr. 250.- per maggior anticipo.
Con
questa transazione sono liquidati tutti i rapporti di dare e avere tra il
signor __________ nei confronti di __________, __________, __________.
Nel termine assegnato alle parti per esprimersi solo la __________
ha comunicato la sua adesione.
Nel
frattempo la causa è rimasta sospesa.
- Su
invito 5 novembre 2001 del Pretore a volersi esprimere sull'attualità o meno
della procedura l'attore, con scritto 5 dicembre 2002 del suo patrocinatore, ha
dichiarato di aderire ai termini della transazione. L'11 dicembre successivo il
patrocinatore della __________ ha comunicato di accettare la proposta
transattiva formulata a suo tempo con alcune precisazioni e meglio: l'attore
doveva impegnarsi a ritirare l'autovettura entro e non oltre il 21 dicembre
2001, entro lo stesso termine doveva essere pagato l'importo di Fr. 3'000.- sul
conto del patrocinatore e l'attore doveva dar atto di non più vantare alcuna
pretesa nei confronti della convenuta in relazione alla vertenza in atto.
Lo stesso
11 dicembre 2001 il Pretore ha stralciato la causa dai ruoli per intervenuta
transazione.
-
La
parte convenuta ha presentato appello contro il summenzionato decreto
addebitando al Pretore violazioni formali di procedura, in particolare per non
avere intimato nei termini la dichiarazione di accettazione della transazione
della controparte, e contestando di aver accettato la transazione così come a
suo tempo formulata poiché, con lo scritto 11 dicembre 2001, aveva posto alcune
condizioni supplementari.
-
L'appello,
privo di qualsiasi fondamento, deve essere respinto.
Le
violazioni formali, ammesso che ve ne siano state, non possono giustificare
l'annullamento del decreto di stralcio poiché la violazione dell'art. 101 CPC
non ha sanzione e poiché non ne è scaturito alcun pregiudizio per la parte
convenuta tanto è vero che ha potuto presentare appello contestando il
verificarsi dell'accordo di transazione, unico motivo per il quale il relativo
giudizio di stralcio può essere impugnato.
Le
pretese condizioni supplementari poste dalla convenuta per aderire alla
transazione non sono, in effetti, tali poiché tutto quanto voluto è già compreso
nei termini del proposto accordo, come del resto il Pretore ha evidenziato nel
suo decreto quando afferma che la convenuta "con scritto odierno comunica
di non opporsi allo stralcio della procedura con i termini della
transazione". Infatti, il termine imposto per riconsegnare la vettura e
per il pagamento (che la transazione proposta indicava come contestuale) non
modifica e non snatura l'accordo che, con o senza termine, ha le stesse valenze
di diritti e obblighi delle parti, mentre la dichiarazione di non vantare più
alcuna pretesa era già chiaramente contenuta nella proposta di transazione.
È così
pacificamente accertata, nelle dichiarazioni delle parti, che tra le stesse vi
è stata adesione alla proposta transazione e quindi questa esiste ed è
operante.
-
Nel
decreto di stralcio il Pretore ha dimenticato di trascrivere una parte della
transazione, senza che l'interpretazione a posteriori potesse mai far dubitare
che anche questa parte trovava soluzione, e allora vi provvede questa Camera.
-
La
tassa e le spese di giudizio sono tutte a carico dell'appellante, tralasciando
per questa volta di sancire come temeraria l'appellazione, con l'obbligo di
rifondere a controparte congrue ripetibili.
Per i quali motivi
visto l'art. 352 CPC e, per le spese, gli art. 147
e seg. CPC e la vigente TG
dichiara e pronuncia
-
L'appello 16 gennaio 2002 di __________ è respinto.
-
Al
punto 1 del decreto di stralcio 11 dicembre 2001 va aggiunto il seguente
capoverso:
"Con
questa transazione sono liquidati tutti i rapporti di dare e avere tra il
signor __________ nei confronti di __________, __________, __________."
-
La
tassa di giustizia di Fr. 170.- e le spese di Fr. 30.- (totale Fr. 200.-), già
anticipate dall'appellante, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere a
controparte Fr. 300.- per ripetibili d'appello.
-
Intimazione
a: -__________
Comunicazione
alla Pretura di Locarno-Campagna
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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