AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2002.18
Data decisione, Autorità:
17.12.2002, IICCA
Incarto n.
12.2002.18
Lugano
17 dicembre
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Rusca
segretario:
Marchi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa a procedura ordinaria
-inc. OA.2000.0038 della Pretura del Distretto di Bellinzona- promossa con
petizione 20 marzo 2000 da
rappr. dall'avv.
contro
rappr. dall'avv.
con la
quale l’attore ha chiesto la condanna della convenuta a versargli a titolo di
provvigione di mediazione la somma (definita nelle conclusioni) di fr.
31’414.10 oltre interessi del 5%, nonché a fornirgli annualmente determinati
giustificativi di cui si dirà nel seguito;
mentre con la risposta il convenuto ha chiesto la
reiezione della petizione che il Pretore, con decisione 5 dicembre 2001 ha
respinto;
appellante l’attore che con allegato 14 gennaio 2002
postula la riforma della sentenza nel senso di accogliere la petizione;
viste le osservazioni 19 febbraio 2002 con cui la
convenuta chiede la reiezione dell’appello;
letti gli atti e i documenti dell'incarto;
considerato
in
fatto e in diritto:
1.Interessata a entrare nel novero dei
fornitori della __________ di __________, ditta attiva nel commercio
all'ingrosso di prodotti alimentari, la società convenuta ha fatto capo
all'intermediazione dell’attore, tant'è che, con comunicazione via fax 22
gennaio 1997 (doc. A) ha confermato al medesimo che gli sarebbe stata
riconosciuta una provvigione corrispondente al 2% circa a dipendenza
dei volumi di lavoro che si riusciranno a sviluppare, precisando che la
provvigione sarebbe stata calcolata sulle vendite che la __________ effettuerà
sia alla __________ che alla __________ (doc. A). Come ammesso dalla
società convenuta, lo stesso 22 gennaio 1997 l'attore ha presentato alla
__________ la prima offerta della ditta __________ (risposta, p. 5), la quale
ha in seguito continuato ad acquistare i prodotti della convenuta. D'altra
parte, in data 7 marzo 1997, l'attore ha sottoscritto un contratto di lavoro
con __________, in vista di svolgervi compiti diversi .
-
Sulla
base dell'accordo menzionato, con petizione 20 marzo 2000 l’attore ha chiesto
la condanna della convenuta a versargli il corrispondente del 2% sulle vendite
effettuate alla __________ a partire dal 1997, mentre l'analoga richiesta
concernente la __________ è stata abbandonata in sede di conclusioni. Per le
provvigioni maturate ha definito il proprio credito in complessivi fr.
31’414.10 oltre interessi, mentre per quelle future ha chiesto la condanna
della convenuta a fornirgli alla fine di ogni anno l’estratto conto relativo
alle vendite alla __________, come pure a consultare presso la convenuta i
libri e i documenti giustificativi relativi all’estratto conto. In diritto egli
ha sostenuto che fra le parti è venuto in essere un contratto di mediazione da
lui correttamente adempiuto in quanto ha procurato alla convenuta la cliente
desiderata e che la stessa ha effettivamente acquistato i prodotti della
convenuta.
-
Con
la risposta __________ ha chiesto la reiezione della petizione. Ha riconosciuto
che l’attore ha agito da intermediario e ha ammesso di avere fornito a
__________ prodotti alimentari nel 1997 per un importo di fr. 290'976.45 e nel
1998 per fr. 701'660.80; ha tuttavia contestato la pretesa dell’attore,
sostenendo che l'accordo del 22 gennaio 1997 non può essere valido: esso
infatti, concluso quando l'attore agiva come indipendente, ossia senza
possibilità di influenzare le scelte di __________ sui propri fornitori, è
stato ben presto superato dalla successiva assunzione alle dipendenze
dell'azienda bernese. Da quel momento non v'era pertanto più motivo per la
convenuta di garantire alla controparte un compenso sotto forma di provvigione,
dal momento che egli aveva implicitamente preferito la tutela degli interessi
di __________. Se invece l'accordo in esame fosse valido, l'attore avrebbe
comunque violato il proprio dovere di fedeltà di mediatore, perdendo il diritto
alla provvigione ai sensi dell’art. 415 CO.
Con le
conclusioni la convenuta ha specificato che non è stato dimostrato un nesso
causale fra l'intervento della controparte e le relazioni d'affari instauratesi
fra lei e __________: se intervento c'è stato, essa ritiene che rientri semmai
nell'attività lavorativa svolta dal signor __________ per la sua datrice di
lavoro. Afferma anche che l'accordo iniziale aveva carattere provvisorio e che
non era destinato a una durata illimitata nel tempo. Affronta inoltre il tema
dell'illiceità dell'accettazione della provvigione del 2% poiché contrastante
con gli impegni assunti dall'attore con la conclusione del contratto di lavoro.
-
Il
Pretore ha riconosciuto la validità del contratto di mediazione, ma ha respinto
la petizione, ritenuto che, andando a lavorare alle dipendenze del cliente
procurato alla convenuta, l’attore ha agito anche nell’interesse di questi;
poiché ha violato il proprio dovere di fedeltà verso __________, ha perso il
diritto alla provvigione in virtù dell’art. 415 CO.
-
Con
l’appello l’attore, riprendendo nelle grandi linee la tesi già presentata in
prima sede, sottolinea come al momento della conclusione del contratto di mediazione
egli fosse indipendente, tant'è che il contratto di lavoro ha avuto inizio il 3
marzo successivo, mentre il contatto fra mandante e cliente era già avvenuto e
da quelle intese erano poi scaturite le forniture alla __________ a partire dal
mese di maggio 1997, e ciò a prescindere da ogni sua ulteriore attività. In
altre parole, sostiene di aver agito quale mediatore nella forma del cosiddetto
“Zuführungsmäkler”, quindi con il solo compito di avvicinare le parti, e di
avere adempiuto il mandato, perorando presso la __________ l’acquisto dei
prodotti della convenuta, ciò che è avvenuto prima di entrare alle dipendenze
della cliente. Precisa inoltre di non aver avuto, nell’ambito della sua
attività alle dipendenze della __________, nessuna influenza sulla determinazione
dei prezzi della merce venduta dalla ditta __________. Sostiene infine che il
suo agire non configura una violazione dell’obbligo di fedeltà del mediatore,
con la conseguenza che il suo diritto alla provvigione non è decaduto.
Con le
proprie osservazioni, la società resistente chiede la reiezione dell’appello.
Di quelle allegazioni si dirà, se necessario, nel seguito.
- Pacifica
-in concreto- la validità dell'accordo 22 gennaio 1997, l'appello è incentrato
sul problema della decadenza del diritto alla provvigione. Va tuttavia premesso
che, secondo l’art. 412 cpv. 1 CO con il contratto di mediazione il mediatore
riceve il mandato di indicare l’occasione per concludere un contratto o di
interporsi per la conclusione di un contratto. Da parte sua, il mandante
promette al mediatore una provvigione per il caso che il suo agire conduca o
contribuisca alla conclusione del negozio desiderato dal mandante (Amman,
in Comm. di Basilea, ed. 2, art. 412 CO, N. 1). A dipendenza della volontà
delle parti, l’attività del mediatore può limitarsi all’indicazione di persone
interessate (Nachweismäkler), a procurare degli interessati (Zuführungsmäkler)
o a mediare nell’ambito delle trattative fra le parti (Vermittlungsmäkler):
mentre l’indicazione si limita alla comunicazione di una o più occasioni
concrete di conclusione del contratto desiderato, con l’attività di
intermediazione il mediatore promuove attivamente la conclusione del contratto,
ad esempio con la partecipazione alle trattative, con la preparazione del
contratto, ecc.; l’attività di procurare interessati è -da parte sua- una forma
intermedia di mediazione, riconosciuta dalla prassi (Amman, op. cit.,
ibidem).
A tenore
dell’art. 413 cpv. 1 CO la mercede è dovuta tosto che il contratto sia concluso
a seguito dell'indicazione o della interposizione del mediatore. La provvigione
è così dovuta a condizione che il mandante giunga a concludere con il terzo il
contratto che desiderava, mentre non è necessario, salvo accordo contrario, che
tale contratto venga poi eseguito (Tercier, Les contrats spéciaux,
Zurigo, 1995, n. 4326 e segg.). È inoltre necessario che la conclusione del
contratto sia la conseguenza dell’attività del mediatore la quale può anche non
essere l’unica causa e che il diritto alla provvigione non sia decaduto ai
sensi dell’art. 415 CO per un comportamento del mediatore contrario alle regole
della buona fede (Tercier, op. cit., ibidem).
Per la
causalità dell’attività del mediatore è decisiva l'esistenza -fra la sua
attività e la conclusione del contratto fra il mandante e il terzo- anche solo
di un rapporto di causalità parzialmente psicologico (Gautschi, in Comm.
di Berna, 1964, Mäklervertrag, Vorbemerkungen, N. 3c). Al mediatore che
abbia dimostrato l’esistenza di un contratto di mediazione incombe la
dimostrazione dell’esistenza di un nesso causale parziale o psicologico fra la
sua attività e la conclusione del contratto fra mandante e terzo, e di avere
trovato o influenzato per primo il terzo interessato (DTF 72 II 89 e 84
II 524 cons. 1). Esiste però una presunzione a favore dell’esistenza di un
nesso causale parziale o psicologico fra l’attività del mediatore e la
conclusione del contratto, tosto che il mediatore abbia svolto un'attività
adeguata e sia effettivamente avvenuta la conclusione del contratto: compete
allora al mandante rovesciare questa presunzione (DTF 84 II 193 e segg.,
cons. 3).
-
Fuori
discussione il ruolo del ricorrente, almeno fino alla sua assunzione da parte
di __________, va ricordato il limite posto dalla legge al diritto alla
provvigione. Ai sensi dell'art. 415 CO ove il mediatore, contrariamente ai
patti, avesse agito anche nell’interesse dell’altra parte, o contrariamente
alle norme della buona fede si fosse fatto promettere anche dalla medesima una ricompensa,
non potrà pretendere dal suo mandante né la mercede, né il rimborso delle
spese. In linea di principio, l’obbligo di fedeltà impone al mediatore di
tutelare gli interessi del mandante nell’esercizio del suo specifico compito,
di agire in suo vantaggio e di tutelarlo dai danni (Gautschi, op. cit.,
art. 415 CO, N. 1b ). La giurisprudenza ha chiarito che il rapporto di fedeltà
del mediatore cessa di regola con il contratto e non si riferisce a un'attività
successiva poiché il mediatore, alla luce del suo compito caratteristico e
della relativa regolamentazione, non risponde dell’adempimento del contratto
indicato o mediato (DTF 106 II 225). In determinati casi, il dovere di
fedeltà può durare oltre l’adempimento del compito specifico, segnatamente quando
ciò sia concordato fra le parti (Amman, op. cit., art. 415 CO, N. 3); in
assenza di simile accordo, un obbligo di fedeltà oltre la conclusione del
contratto indicato o mediato può discendere solo dall’art. 2 CC, laddove una
violazione non determina la perdita retroattiva delle pretese per la mercede
maturata, ma permette al mandante di far valere nei confronti del mediatore il
risarcimento dei danni (DTF 106 II 225 e segg.). Va inoltre osservato
che il limitato obbligo di fedeltà del mediatore rispetto alla posizione del
mandatario (Gautschi, op. cit., ibidem, N. 1a), comporta addirittura che
-di principio- non si possa escludere una doppia attività del mandatario e che
di conseguenza egli percepisca un compenso da entrambe le parti di un
contratto: ciò che è dato in particolare, siccome non v'è violazione delle
norme sulla buona fede, se il mediatore si limita a indicare l'occasione di
concludere un contratto, ossia quando -non avendo parte in merito ai termini
della pattuizione- non è confrontato con i contrapposti interessi delle parti (DTF
111 II 369; Amman, op. cit., art. 415 CO, N. 4; Gautschi, op.
cit., ibidem, N. 2d e 4a).
-
Pacifico
che le parti non hanno pattuito alcunché a proposito dell'obbligo di fedeltà
del mediatore, la convenuta -che ha sollevato l'eccezione dell'art. 415 CO- non
ha potuto dimostrare che comunque, in particolare dopo l'assunzione da parte di
__________, l'attore abbia avuto un ruolo attinente agli interessi contrapposti
della venditrice e dell'acquirente, rispettivamente che le condizioni di
compravendita siano mutate dopo le prime forniture e che in quell'ambito lo
stesso appellante se ne sia anche solo occupato. Dall'istruttoria emerge
infatti soltanto che presso la datrice di lavoro egli aveva compiti diversi:
doveva accaparrare clienti (acquirenti) nel settore cash-carry, in
particolare pizzerie e ristoranti italiani; doveva trovare prodotti italiani e
di conseguenza stabilire contatti fra __________ e produttori, nonché -nella
scelta degli articoli- consigliare alla ditta ciò che era più idoneo per il
rifornimento delle pizzerie (teste __________). Ma queste informazioni non
provano che concretamente l'attore, divenuto dipendente di una parte, abbia in
alcun modo -anche indirettamente- avuto a che fare con i rapporti commerciali
fra __________ e __________, e peraltro escludono sue pretese competenze nella
scelta dei fornitori, nella trattazione delle comande, dei prezzi, ecc. Ciò che
comunque -sia detto a titolo abbondanziale- difficilmente l'avrebbe portato a
sfavorire la convenuta, dal cui volume di vendite a __________ dipendeva il
calcolo della provvigione promessagli. Né risulta inoltre (rilevante o no che
sia nella fattispecie) che la datrice di lavoro si sia lamentata che egli abbia
leso il più qualificato rapporto di fedeltà del lavoratore nei suoi confronti.
Ma nemmeno appare sostenibile la tesi esposta dalla convenuta nelle conclusioni
secondo cui, pattuito il contratto di lavoro, la provvigione promessa del 2%
finiva per essere una forma di corruzione privata contraria agli
interessi di __________: infatti, al di là delle circostanze concrete (di cui
già s'è detto), l'ipotesi ricordata dalla dottrina (Gautschi, op. cit.,
ibidem, N. 4b) poggia su presupposti diversi, ossia non un semplice rapporto di
lavoro del mediatore, ma un rapporto di rappresentanza (verosimilmente
nell'ambito del contratto mediato), rispettivamente la qualità di organo di una
delle parti contraenti: situazioni di coinvolgimento diretto o almeno di
competenza che in concreto, comunque, non sono date.
V'è
pertanto motivo di accogliere l'appello e di riformare la decisione impugnata,
prendendo atto, per quanto riguarda il petitum 1.1. di causa (così come
definito in sede di conclusioni), che il credito posto a giudizio non è stato
contestato ed è peraltro sufficientemente accertato (cfr. doc. contabili
, scheda ": riepilogo cifre d'affari). Gli interessi
di mora vengono invece calcolati a far data dalla petizione in assenza di
precedente interpellazione.
-
Diversa
è la questione per le ulteriori domande di causa. Anzitutto, è stato accertato
che dal mese di marzo 2000 la società convenuta non ha più rifornito __________
(teste __________, risposta 2). Comunque, non è possibile condannare
giudizialmente una parte al pagamento di debiti non scaduti (Leu, in
Comm. di Basilea, ed. 2, art. 75 CO, N. 4 e 5; art. 82 CO, N. 11), né a future
prestazioni di fare che essa non ha ovviamente ancora dimostrato di non voler
effettuare autonomamente, come il rendiconto concernente le forniture che,
secondo parte attrice, potrebbero far sorgere il diritto a ulteriori crediti
per provvigioni (domanda 1.2 e 1.3). Nei limiti descritti la petizione
dev'essere pertanto respinta poiché prematura.
-
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di primo e secondo
grado seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Motivi per i quali,
richiamati
per le spese l’art. 148 CPC, la LTG e la TOA
pronuncia
I.L’appello è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 5 dicembre 2001 della Pretura del Distretto di
Bellinzona è riformata come segue:
- La
petizione è parzialmente accolta.
Di
conseguenza __________, è condannata a
versare
a __________, l'importo di fr. 31’414.10 oltre
interessi
del 5% dal 20 marzo 2000.
- La
tassa di giustizia di fr. 1’500.- e le spese di fr. 180.-, da anticipare
dall’attore, sono poste a carico della convenuta per 3/4 e per il rimanente
restano a carico di __________. A quest'ultimo __________ rifonderà la somma di
fr. 3'000.- a titolo di ripetibili parziali.
II. Le
spese della procedura d’appello, consistenti in:
tassa di giustizia fr.
750.--
spese fr.
50.--
Totale fr.
800.--
anticipate
dall’appellante, restano a suo carico per 1/4 e per 3/4 sono poste a carico di
__________. Essa verserà inoltre all'appellante fr. 1’000.- a titolo di
ripetibili parziali d’appello.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la
seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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