AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2002.15
Data decisione, Autorità:
21.10.2002, IICCA
Incarto n.
12.2002.00015
Lugano
21 ottobre
2002/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Rusca
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa -inc. no.
OA.1996.00493 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3- promossa con
petizione 12 luglio 1996 da
rappr. dall'avv. __________
contro
rappr. dall'avv. __________
con cui
l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 44'175.-
oltre interessi nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta
al PE n. __________ dell'UEF di Lugano;
domande
avversate dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione, e che il
Pretore con sentenza 7 dicembre 2001 ha respinto;
appellante
l'attore con atto di appello 14 gennaio 2002, con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di condannare il convenuto al pagamento di fr.
14'000.- più interessi e spese, protestando spese e ripetibili di entrambe le
sedi;
mentre il
convenuto con osservazioni 26 febbraio 2002 postula la reiezione del gravame
con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
- Con
la petizione in rassegna l'arch. __________ ha convenuto in causa __________
per ottenere il pagamento dei lavori di progettazione relativi all'edificazione
di un complesso plurifamiliare sul mappale n. __________ RF di __________ (zona
__________).
Egli ha
quantificato le sue pretese in fr. 44'175.-, ritenuto che a fronte delle 2
fatture da lui allestite in base all'art. 363 e segg. CO e alla norma SIA 102,
una di fr. 39'810.- relativa al progetto 30 ottobre 1988 (doc. A) e una di fr.
14'365.- inerente il progetto 30 novembre 1991 (doc. B), la controparte aveva
provveduto a versargli unicamente un acconto di fr. 10'000.-.
-
Il
convenuto si è opposto alla petizione, asserendo che a suo tempo le parti si
erano accordate nel senso che le opere di progettazione in questione andavano
eseguite per un importo forfetario di fr. 20'000.-, regolarmente versato, così
che nessun'altra somma poteva essere riconosciuta all'attore, oltretutto sulla
base della norma SIA, richiamata a sproposito, tanto più che i progetti
allestiti erano inutilizzabili e non vennero messi in opera. Il PE n.
__________ dell'UEF di Lugano (doc. F), oggetto della domanda di rigetto
dell'opposizione, era infine scaduto.
-
Il
Pretore, con il giudizio qui impugnato, ha respinto la petizione, ritenendo in
sostanza che, pacifica l'esistenza di un contratto di appalto tra le parti,
l'attore non avesse tuttavia fatto fronte nei dovuti modi all'onere della prova
in punto all'esistenza e all'entità del diritto rivendicato: in particolare
l'attore non aveva replicato alle argomentazioni del convenuto, comprovando un
assetto contrattuale diverso e smentendo le risultanze documentali versate agli
atti da quest'ultimo, né aveva provato l'applicabilità alla fattispecie della
norma SIA, né infine aveva comprovato di aver avuto in qualche maniera diritto
a un importo superiore a quello forfetario per aver effettuato prestazioni in
un primo tempo non previste e richiestegli dal convenuto in seguito né
dimostrato in altro modo il sussistere nei confronti di quest'ultimo del
credito fatto valere in giudizio.
-
Con
l'appello che qui ci occupa l'attore, preso atto che il perito aveva
quantificato in fr. 46'000.- le prestazioni da lui svolte e in fr. 32'000.- gli
acconti da lui ricevuti, chiede di accogliere la petizione per fr. 14'000.- più
interessi. A suo giudizio, la tesi del convenuto circa l'esistenza di una
mercede forfetaria era smentita già dal fatto che quest'ultimo in seguito aveva
provveduto a versargli un ulteriore acconto in aggiunta a quanto pattuito a
quel momento; tanto più che in ogni caso quell'accordo non poteva avere per
oggetto il progetto allestito nel 1991, commissionato dal convenuto in quanto
-contrariamente alle previsioni- non era stato possibile ottenere dai vicini il
trapasso degli indici necessario per poter mettere in atto il primo progetto,
fermo restando che la sua utilità è stata dimostrata dal fatto che l'opera
venne in seguito eseguita con pochissime modifiche rispetto a quanto previsto.
-
Delle
osservazioni con cui il convenuto postula la reiezione del gravame si dirà, se
necessario, nei prossimi considerandi.
-
L'istruttoria
di causa ha innanzitutto permesso di accertare che nel corso di un incontro indetto
il 13 dicembre 1989 le parti si accordarono in merito alla remunerazione dei
lavori di progettazione effettuati fino a quel momento dall'attore __________,
__________ e __________, concordando una remunerazione forfetaria del
professionista in ragione di fr. 30'000.-, ritenuto in particolare che il
progetto di __________ -e meglio quello del 30.11.1988 (recte: 30.10.1988; cfr.
doc. 2 e conclusioni di parte convenuta p. 4)- da solo, comportava una mercede
di fr. 20'000.- (cfr. doc. 1). L'importo di fr. 30'000.- così concordato venne
in seguito regolarmente soluto dal convenuto mediante la compensazione di
lavori da lui eseguiti per fr. 18'000.- e dal successivo versamento da parte
sua di ulteriori fr. 12'000.- in contanti il 9 febbraio 1990 (cfr. doc. 2).
In
considerazione di quanto precede, ovvero stante la pattuizione di una mercede a
forfait per il progetto 30.11.1988, si può senz'altro concludere che per quel
lavoro l'attore non può più pretendere alcunché, per cui la fattura di fr.
39'810.- di cui al doc. A, avente per oggetto quel medesimo lavoro di
progettazione, non può essere messa a carico del convenuto.
- Rimane
da chiarire se ed eventualmente in quale misura l'attore possa pretendere il
pagamento della fattura di fr. 14'365.- di cui al doc. B, relativa al progetto
30.11.1991, ovvero alla variante del primo progetto con una riduzione degli
indici.
7.1 Trattandosi
di un'opera sostanzialmente diversa da quella oggetto a suo tempo dell'accordo
a forfait, oltretutto commissionata successivamente dal convenuto a seguito di
sue nuove esigenze, è indubbio che la stessa debba essere remunerata a parte al
professionista.
7.2 Premesso
che -contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore- nessuna norma procedurale
imponeva all'attore di introdurre l'allegato di replica per contestare le
argomentazioni della risposta (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m.
2 ad art. 175) segnatamente quelle con cui il convenuto pretendeva di sottrarsi
all'obbligo di pagamento, va evidenziato che le stesse si sono in definitiva
rivelate irrilevanti o comunque infondate.
Il
convenuto aveva innanzitutto rimproverato all'attore la mancata realizzazione
del (secondo) progetto, ma non vi è chi non veda come tale censura sia
irrilevante con la questione, che qui ci occupa, del pagamento della mercede
spettante all'attore.
Pure
irrilevante è il fatto che il secondo progetto non sia stato presentato al
Comune per l'ottenimento della licenza edilizia, tanto è vero che l'attore
nemmeno ha fatturato tale prestazione (nel doc. B non è stato in effetti
fatturato l'allestimento della domanda di costruzione, cfr. plico doc. D).
Nemmeno
risulta che il progetto fosse inutilizzabile o inutile. Con scritto 4 gennaio
1989 il Municipio di __________ aveva comunicato al convenuto che avrebbe
tenuto in sospeso il primo progetto finché non sarebbe stata prodotta una
dichiarazione di consenso dei proprietari della particella n. __________ a
trapassare gli indici (doc. 3; teste __________), operazione necessaria per
potersi dar seguito al progetto (cfr. la menzione "compreso deduzione
abitazione mappale __________" nella posizione "indici" della
domanda di costruzione, fascicolo doc. C). Tale dichiarazione venne allestita
il 20 giugno 1991 (cfr. fascicolo doc. E). Sennonché nel frattempo, il
consorzio RT aveva comunicato di aver ridotto la superficie della particella n.
__________, così che la realizzazione del primo progetto sarebbe stata
impossibile anche con la cessione degli indici. Contro tale decisione il
convenuto, in data 14 maggio 1991, aveva inoltrato ricorso (cfr. fascicolo doc.
E). Frattanto tuttavia egli incaricò il progettista di allestire un nuovo
progetto che tenesse conto della nuova situazione, dunque con una riduzione
degli indici (cfr. doc. B): il secondo progetto, che poi il convenuto ritenne
di non utilizzare per motivi che sono rimasti oscuri, è stato allestito per
l'appunto secondo tali istruzioni e con quelle finalità e non era pertanto
inutile.
Il
convenuto, in risposta (p. 2), aveva inoltre contestato di aver incaricato
l'attore di eseguire questo secondo mandato, ma in sede conclusionale,
specificando che "l'attore, nel corso degli anni 1990/91, è stato
incaricato dal convenuto di eseguire un progetto di edificazione … del mappale
__________ RF di __________ " (p. 2), egli ha in pratica ammesso
l'infondatezza della sua censura, ritenuto che l'unico progetto edificatorio
svolto nel 1991 può per l'appunto essere quello fatturato nel doc. B; è in ogni
caso evidente che se all'attore sono state messe a disposizione sia la
dichiarazione 20 giugno 1991 di trapasso degli indici sia il reclamo 14 maggio
1991, da lui allegati al doc. D, ciò non può che significare che egli sia stato
effettivamente incaricato di allestire un nuovo progetto con quelle nuove
esigenze.
La contestazione
dell'applicabilità della norma SIA è per contro irricevibile, siccome sollevata
dal convenuto per la prima volta solo in sede conclusionale (art. 78 CPC),
ritenuto che la sua affermazione, formulata in risposta, secondo cui la tariffa
SIA è "stata sollevata a sproposito dall'attore" (p. 3) costituisce
una contestazione generica e pertanto inefficace (cfr. per analogia: Cocchi/Trezzini,
op. cit., m. 6 ad art. 170).
7.3 Il
perito giudiziario è stato incaricato di indicare il valore delle prestazioni
svolte complessivamente dall'attore ed ha effettivamente fornito la sua
valutazione. Sennonché, per un errore o per confusione, egli nella perizia
relativa all'incarto che qui ci occupa ha indicato le risposte relative al
progetto eseguito a __________ (inc. OA.1996.00494), mentre, viceversa, le
risposte relative al progetto di __________ sono state inserite nella perizia
di quest'ultimo incarto (cfr., a riprova della circostanza, i piani allegati
alle perizie). Tenuto conto di ciò, egli ha in definitiva ritenuto che per
__________ l'attore avesse svolto il 17.5% delle prestazioni fatturabili
(analisi del problema 1%, studio delle soluzioni possibili 8.5%, calcolo dei
volumi 1%, stima sommaria dei costi di costruzione 3.5%, procedura per la
licenza di costruzione 1.5%, analisi delle offerte 1% e calcolo dei costi di
costruzione 1%), ciò che gli avrebbe permesso di pretendere fr. 38'150.-
(perizia inc. OA.1996.00494 p. 5): ora, dovendosi dedurre da tale percentuale i
lavori svolti nell'ambito del primo progetto (cfr., per i dettagli, il doc. C),
già retribuitigli in forza dell'accordo a forfait di cui al doc. 2, per il
secondo progetto (cfr., per i dettagli, i doc. D e E) può in definitiva
essergli riconosciuto circa il 5.5% delle prestazioni fatturabili (ovvero il 4%
per lo studio delle soluzioni possibili, e ciò in quanto il 4.5% riconosciuto
per il primo progetto costituisce già il massimo previsto dall'art. 3.6 (4.1.2)
SIA 102, e l'1.5% complessivo per le posizioni analisi del problema, calcolo
dei volumi e stima sommaria dei costi di costruzione; l'attore, nel doc. B,
postulava invece il 6.25%), corrispondente a fr. 11'990.-.
7.4 A
prescindere da quanto precede, il convenuto è assai malvenuto a pretendere di
non dover nulla all'attore per il progetto __________: in effetti, se è vero
che il progetto ideato nell'occasione dall'attore non è stato utilizzato ed è
in definitiva rimasto sulla carta, è però altrettanto vero che il convenuto ha
in seguito provveduto all'edificazione della particella in questione sulla base
di un progetto concettualmente simile a quello che l'attore aveva in precedenza
allestito per __________ (cfr. perizia OA.1996.00494: "la tipologia di
quanto edificato riprende il genere delle unità abitative contenute nell'inc.
OA.96.00493 (recte: inc. OA.96.00494)", p. 8; "Va notata una
similitudine tipologica di quanto edificato a __________ dal convenuto con
quanto realizzato nel Comune di __________ ", p. 9; cfr. pure le evidenti
similitudini delle fotografie presenti nelle due perizie).
-
Si
tratta ora di esaminare se la pretesa dell'attore non sia eventualmente da
diminuire o annullare a seguito del versamento di acconti, come quello di fr.
10'000.- indicato in petizione dall'attore. Il quesito dev'essere risolto per
la negativa, atteso che il pagamento di tale somma, in assenza di una valida
dichiarazione circa il debito estinto e di una designazione risultante dalla
quietanza, dev'essere imputato a quello fra i debiti scaduti per cui prima si
procedette in via esecutiva contro il debitore (art. 87 cpv. 1 CO), ovvero in
concreto, ritenuto che nella causa OA.1996.00494 il PE era datato 7 giugno 1994
(doc. D inc. OA.1996.00494) mentre nella causa che qui ci occupa risaliva al 6
luglio 1994 (doc. F), a quello fatto valere con la petizione di cui all'inc.
OA.1996.00494.
-
Ne
discende, in parziale accoglimento dell'appello, che la petizione dev'essere
accolta per fr. 11'990.- oltre interessi al 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla data
del PE (doc. F), prima valida interpellazione agli atti, mentre non è possibile
togliere l'opposizione al PE -per altro nemmeno chiesta con l'appello- lo
stesso essendo già scaduto allorché era stato introdotto l'allegato
petizionale.
La tassa
di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la soccombenza
(art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
14 gennaio 2002 dell'arch. __________ è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 7 dicembre 2001 della Pretura del distretto di Lugano,
Sezione 3, è così riformata:
- La petizione è
parzialmente accolta.
§ Di
conseguenza __________ o, è condannato a pagare all'arch. __________, la somma
di fr. 11'990.- oltre interessi al 5% dal 6 luglio 1994.
- La
tassa di giustizia di fr. 1'500.- e le spese, da anticipare dalla parte
attrice, restano a suo carico per 3/4 e per la rimanenza sono poste a carico
del convenuto, al quale l'attore rifonderà fr. 1'800.- a titolo di ripetibili
parziali.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 700.--
b) spese fr.
50.--
T o t a l
e fr. 750.--
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico per 1/7 e per la rimanenza
sono poste a carico dell’appellato, che rifonderà all'appellante fr. 500.- per
parti di ripetibili di appello.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster