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12.2002.144 ΓÇó Recusal request struck out for non-payment of advance
12.2002.144Altro tribunale7 feb 2003Dismissed
A party sought recusal of the Pretore in an eviction case. The Second Civil Chamber of the Court of Appeal ordered an advance of CHF 1,000 for costs and warned that non-payment would lead to striking out. The order was served, but the party did not pay within the deadline. The court therefore struck the recusal request from the docket, returned the file to the Pretore for continuation of the main case, and charged the recusing party with CHF 100 in court fees plus CHF 200 in party compensation.
Art. 12 LTG; Art. 148 CPC; non-payment of the ordered advance for costs in recusal proceedings: where the court sets a time limit for payment of an advance for fees and expenses and expressly warns that default will lead to striking out, failure to pay within the deadline justifies removal of the request from the docket. The procedural consequence follows without further examination of the merits of the recusal request. Costs may be charged to the defaulting party, including reimbursement of party expenses, and the underlying file is returned to the first-instance court for continuation of the main proceedings.
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2002.144
Data decisione, Autorità: 07.02.2003, IICCA
Incarto n. 12.2002.144
Lugano 7 febbraio 2003/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Epiney-Colombo
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per giudicare sull’istanza di ricusa 13 agosto 2002, presentata nei confronti del Pretore della giurisdizione di __________, avv. __________, da
rappr. dal __________
nell’ambito della causa di sfratto - inc. no. DI.2002.00120 di quella Pretura - contro di lei promossa il 14 giugno 2002 da
entrambi rappr. dall'avv. __________
atteso che con ordinanza 21 agosto 2002, cui sono state annesse le osservazioni 16 agosto 2002 dei signori __________r all'istanza di ricusa, il presidente di questa Camera ha invitato la parte ricusante a versare mediante la polizza di versamento allegata o sul c.c.p. 69-10370-9 del Tribunale d'appello, Introiti AGITI, Lugano, a titolo d'anticipo per tasse e spese, l'importo di fr. 1'000.- entro 15 giorni dall'intimazione della stessa, ritenuto che in caso di assenza di pagamento entro il termine assegnato il ricorso sarebbe stato stralciato dai ruoli (art. 12 LTG);
preso atto che l'ordinanza in questione, intimata per rogatoria, è pervenuta alla parte ricusante il 25 settembre 2002 (cfr. la dichiarazione del Fürstliches Landgericht, allegata alla lettera 10 ottobre 2002 della Regierungskanzlei Fürstentum Liechtenstein);
ritenuto che la parte non ha provveduto al pagamento dell'anticipo spese;
richiamato l'art. 12 LTG e l'art. 148 CPC
decreta:
I. L’istanza di ricusa 13 agosto 2002 della __________ è stralciata dai ruoli.
§ Gli atti di causa sono ritornati al Pretore per la continuazione della procedura.
II. La tassa di giustizia di fr. 80.-- e le spese di fr. 20.-- (totale fr. 100.--), da anticiparsi dalla parte ricusante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 200.-- per ripetibili.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di __________, con atti di ritorno.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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