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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2002.140
Data decisione, Autorità:
16.07.2003, IICCA
Incarto n.
12.2002.140
Lugano
16 luglio
2003/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Epiney-Colombo
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.2001.00008
della Pretura del distretto di Vallemaggia- promossa con petizione 17 luglio
2001 da
rappr. dall'avv.
Contro
rappr. dall'avv.
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 11'374.50
oltre interessi a titolo di mercede relativa a un contratto d'appalto, domanda
avversata dalla controparte, che ha postulato la reiezione della petizione e in
via riconvenzionale ha chiesto che fosse fatto ordine all'attrice, con la
comminatoria dell'art. 292 CPS, di procedere al rifacimento integrale
dell'opera difettosa;
Ed ora
sull'eccezione di tardività della notifica dei difetti sollevata dall'attrice
con la replica, che il Pretore, limitata l'udienza preliminare e l'istruttoria
a questa problematica (art. 181 CPC), ha accolto, con sentenza 21 giugno 2002,
respingendo con ciò la domanda riconvenzionale e dichiarando nel contempo che
l'istruttoria sarebbe proseguita solo relativamente alla domanda principale;
appellante
il convenuto con atto di appello 31 luglio 2002, con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere l'eccezione e di retrocedere
l'incarto al primo giudice affinché proceda con l'istruttoria di entrambe le
cause, il tutto protestando spese e ripetibili delle due sedi;
mentre
l'attrice con osservazioni 12 settembre 2002 postula la reiezione del gravame
con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
- Con
la petizione in rassegna la ditta __________ procede nei confronti di
__________ per ottenere il pagamento della mercede relativa alla pavimentazione
del posteggio della sua casa d'abitazione a __________, eseguita nel marzo
Il
convenuto, in risposta, evocando la difettosità di molti cubotti in granito
posati, che a suo dire in più punti presentavano il segno del taglio con fresa
e meglio un'incavatura larga ca. 1 cm che nulla aveva a che vedere con la
pietra naturale, si è opposto alla petizione e a sua volta ha chiesto che fosse
fatto ordine alla controparte, con la comminatoria dell'art. 292 CPS, di
procedere al rifacimento integrale dell'opera difettosa.
- In
replica l'attrice ha eccepito la tardiva notifica del difetto ai sensi
dell'art. 367 CO, rilevando come lo stesso fosse stato comunicato a un suo
tecnico solo dopo alcune settimane, almeno 3, dalla conclusione dei lavori,
tanto più che in ogni caso il convenuto aveva esplicitamente approvato l'opera,
esprimendo il proprio compiacimento per la buona esecuzione del lavoro.
Di
diverso parere il convenuto, il quale, contestate le circostanze addotte dalla
controparte, ha osservato in duplica che la notifica era avvenuta non appena
possibile, ritenuto che il giorno della fine dei lavori la superficie del
posteggio era bagnata ed egli non aveva pertanto potuto, al primo colpo
d'occhio, evidenziare i difetti. A conferma della tempestività della loro
notifica, egli rileva inoltre che nelle missive agli atti l'attrice mai aveva
obiettato alcunché in proposito ed anzi in un primo momento aveva proposto vari
interventi per rimediare al difetto.
-
Il
Pretore, dopo aver limitato l'udienza preliminare e l'istruttoria all'esame
dell'eccezione (art. 181 CPC), con il giudizio qui impugnato ha concluso per il
suo benfondato e di conseguenza ha respinto la domanda riconvenzionale, con cui
il convenuto chiedeva il rifacimento dell'opera. Il giudice di prime cure ha
innanzitutto ritenuto che il convenuto non aveva provato di aver verificato
tempestivamente l'opera: egli non poteva in effetti prevalersi del fatto che
sul piazzale si trovasse ancora della sabbia, potendosi esigere da lui la
pulizia dello stesso mediante scopatura o con la canna dell'acqua. In ogni caso
i difetti erano stati notificati tardivamente, ritenuto che i lavori, fatturati
il 23 marzo, si erano in realtà già conclusi il precedente 16 marzo, mentre il
tecnico dell'attrice __________ aveva dichiarato di essere stato interpellato
dal cliente solo un mese, un mese e mezzo dopo. Infondata era infine la tesi
sollevata dal convenuto, secondo cui la notifica doveva comunque essere
considerata tempestiva, siccome si trattava di difetti occulti.
-
Con
l'appello che qui ci occupa il convenuto chiede di riformare il giudizio
pretorile nel senso di respingere l'eccezione e di retrocedere l'incarto al
primo giudice affinché proceda con l'istruttoria di entrambe le cause. A suo
dire, il fatto che l'opera non fosse ancora terminata e che il piazzale fosse
ancora delimitato da un nastro rispettivamente sullo stesso si trovasse ancora
della sabbia, la cui pulizia spettava all'attrice, comportava il differimento
dell'inizio del termine di verifica. In tali circostanze la notifica dei
difetti, avvenuta dopo 10/15 giorni rispettivamente, come dichiarato dal teste
__________, 7/15 giorni dalla conclusione dei lavori oppure ancora, come
ammesso in causa dalla controparte, 3 settimane dalla loro fine, risultava
senz'altro tempestiva, tanto più che in seguito l'attrice aveva chiaramente
lasciato intendere di ammettere la contestazione, dicendosi disposta a
risolvere il problema, salvo poi cambiare idea.
-
Delle
osservazioni con cui l'attrice postula la reiezione del gravame si dirà, se
necessario, nei prossimi considerandi.
-
Secondo
l'art. 367 cpv. 1 CO, seguita la consegna dell'opera il committente, appena lo
consenta l'ordinario corso degli affari, deve verificare lo stato e segnalarne
all'appaltatore i difetti.
La
mancata verifica e il mancato avviso all'appaltatore equivalgono in sostanza
all'approvazione tacita dell'opera consegnata, con la conseguente liberazione
dell'appaltatore della sua responsabilità, salvo che si tratti di difetti
irriconoscibili con l'ordinaria verifica all'atto del ricevimento o che
l'appaltatore li abbia scientemente dissimulati (art. 370 CO). Si ha in altre
parole la perenzione di tutti i diritti accordati al committente dall'art. 368
CO (DTF 64 II 257 e segg. Gauch, Der Werkvertrag, 4. ed., Zurigo
1996, n. 2160). Ove i difetti si manifestino più tardi, dovrà essere dato
avviso tosto che siano stati scoperti, altrimenti l'opera si riterrà approvata
nonostante i difetti stessi. L'onere della prova della tempestiva notifica dei
difetti spetta al committente sulla base dell'art. 8 CC (DTF 118 II 147,
107 II 176; ZR 1975 p. 231; Gauch, op. cit., n. 2164 e segg.; Zindel/Pulver,
Basler Kommentar, 2. ed., n. 32 ad art. 367 CO; IICCA 20 dicembre 2002
in re T. Snc/E. SA, 24 marzo 2003 in re G./F. SA), committente che deve inoltre
dimostrare quando il difetto gli è divenuto riconoscibile, come e a chi ne ha
comunicato l'esistenza, ritenuto che se è assodata proceduralmente
l'intempestività il giudice non può ignorare simile circostanza, e questo
nemmeno nel caso che l'appaltatore stesso non alleghi tale fatto (Gauch,
op. cit., n. 2174; Rep. 1991 p. 375, 1993 p. 200; per tante: IICCA
27 novembre 2001 in re T./R.).
- Le
censure con cui il convenuto pretende di differire l'inizio del termine per
verificare l'opera devono essere disattese.
Il
fatto che a quel momento l'opera non fosse ancora terminata, poiché l'attrice
non avrebbe ancora eseguito l'asfaltatura di un rappezzo, è stato sollevato per
la prima volta solo in questa sede ed è pertanto irricevibile (art. 321 cpv. 1
lett. b CPC).
Pure
irricevibile, in questo caso però in quanto la circostanza è stata evocata per
la prima volta in sede conclusionale (art. 78 CPC; cfr. Rep. 1980 p.
268, 1982 p. 120, 1989 p. 110; per tante: IICCA 15 marzo 2001 in re
D./M. SA), è invece il fatto che la delimitazione della zona mediante un nastro
e la presenza di sabbia sul posteggio possano aver impedito al convenuto di
verificare lo stato del piazzale. In duplica -come già accennato- la parte si
era in effetti limitata ad asserire che ad impedirle la possibilità di
controllo era stato il fatto che il piazzale fosse bagnato (p. 2). In realtà
nemmeno quest'ultima circostanza impediva però la verifica, ma semmai la
facilitava, ciò che è stato confermato a chiare lettere dal teste __________
(verbale p. 3), la cui testimonianza, su questo punto, è stata contestata dal
convenuto per la prima volta, e dunque irritualmente, solo in sede di appello
(p. 7; art. 321 cpv. 1 lett. b CPC).
- Altrettanto
infondati sono i rilievi relativi alla data dell'avvenuta notifica dei difetti.
Il convenuto non ha innanzitutto provato di aver comunicato ai rappresentanti
dell'attrice, segnatamente al tecnico __________, l'esistenza dei difetti già
dopo 10/15 giorni dalla conclusione dei lavori. Il fatto che il teste
__________ abbia dichiarato che il convenuto gli aveva riferito, verosimilmente
7/15 giorni dopo la fine degli interventi da parte dell'attrice, che il lavoro
non andava bene e che avrebbe avuto delle "storie" (verbale p. 4), non
prova a sua volta ancora che quest'ultimo a quel momento avesse già provveduto
a notificare formalmente i difetti alla ditta. Se ne deve in definitiva
concludere che gli stessi sono stati notificati, come addotto dall'attrice
(replica p. 2), al più presto alcune settimane dopo la conclusione dei lavori,
almeno 3, oppure ancora, come dichiarato dal teste __________, a distanza di un
mese, un mese e mezzo (verbale p. 2).
Ritenuto
che la giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire che una notifica dei difetti,
avvenuta a distanza di 10 (ICCTF 10 dicembre 1997 in re C./P.), 14 (ICCTF
14 giugno 1999 in re R./C.) o 20 giorni (Rep. 1993 p. 200) dalla
consegna dell'opera dev'essere ritenuta tardiva, nel caso di specie, stante il
carattere palese dei difetti (cfr. le fotografie allegate al doc. 2 e teste
__________ p. 4; la circostanza che si trattasse di difetti occulti è stata per
altro evocata per la prima volta e dunque irritualmente in sede conclusionale),
l'estensione degli stessi -secondo il convenuto, i cubotti difettosi sarebbero
stati addirittura parecchie centinaia (appello p. 5) su un piazzale di soli ca.
50 mq (cfr. doc. 2)- ed il fatto che il convenuto, per sua stessa ammissione
(risposta p. 2), era un appassionato e dunque un conoscitore delle pietre
naturali, si più senz'altro confermare il giudizio con cui il Pretore ha
concluso per la tardività della notifica dei difetti in questione.
-
Resta
ora da esaminare se il convenuto possa prevalersi del fatto che l'attrice in un
primo tempo non abbia sollevato alcuna obiezione circa la tempestività della
notifica e si sia detta addirittura disposta a discutere e persino a cercare di
risolvere il problema, salvo poi cambiare idea in seguito e sollevare
formalmente in causa la relativa eccezione. Il quesito dev'essere risolto per
la negativa. La giurisprudenza ha in effetti escluso che il comportamento
dell'appaltatore fosse in tal caso costitutivo dell'abuso di diritto,
specialmente se -come nel caso concreto (circostanza del resto ammessa dal
convenuto, cfr. duplica p. 4)- il tentativo di risolvere il problema era
avvenuto in un'ottica transattiva (DTF 106 II 323; ICCTF 6 giugno
1994 in re M. SA/B. Snc; IICCA 20 marzo 1995 in re K. AG/G. SA, 13 marzo
1998 in re M./M. e G.).
-
Ne
discende la reiezione del gravame, del tutto infondato.
La
tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148
CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 31 luglio 2002 di __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 380.-
b) spese fr.
20.-
Totale fr.
400.-
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere
alla parte appellata fr. 400.- per ripetibili.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Vallemaggia.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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