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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2002.138
Data decisione, Autorità:
17.06.2003, IICCA
Incarto n.
12.2002.138
Lugano
17 giugno
2003/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Epiney-Colombo
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.94.1129
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 promossa con petizione 15
giugno 1992 da
contro
e
entrambi rappr. dall' avv. __________
con la
quale l'attrice ha chiesto la condanna dei convenuti al pagamento dell'importo
di fr. 549'455.– oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 1989 (in materia di
risarcimento danni per inadempimento; cessione d'azienda) che il Pretore, con
decreto 30 luglio 2002, ha stralciato dai ruoli per intervenuta perenzione.
Ed ora
sull'appello 31 luglio 2002 dei convenuti che impugnano il dispositivo sulle
spese del decreto di perenzione della causa che non ha loro assegnato
ripetibili e che chiedono il riconoscimento di un'indennità ripetibile di fr.
20'000.–, mentre la controparte non ha presentato osservazioni all'appello.
Letti ed
esaminati gli atti ed i documenti di causa.
Considerato
in fatto ed in diritto
che, con il decreto di stralcio della causa per perenzione, il
Pretore ha dichiarato, senza alcuna motivazione al proposito, compensate le
ripetibili;
che i
convenuti, con l'appello, chiedono sia loro riconosciuta un'indennità per
ripetibili di fr. 20'000.–;
che, per
quanto è delle spese, il giudice condanna la parte soccombente a rimborsare
all'altra parte le tasse, le spese giudiziarie e le ripetibili (art. 148 CPC);
che lo
stralcio della causa per perenzione ai sensi dell'art. 351 cpv. 2 CPC comporta
una soccombenza processuale della parte interessata al proseguimento della
lite, normalmente la parte attrice che deve, pertanto, rifondere alla
controparte le ripetibili (Rep. 1983, 330 e 1984, 394);
che è
indubbio che la sola parte interessata al proseguimento della lite in oggetto
era l'attrice che rivendicava l'importo di fr. 549'455.– a titolo di
risarcimento danni, senza che i convenuti pretendessero qualcosa se non la
reiezione integrale delle avverse pretese;
che
l'attrice, soccombente, doveva quindi essere condannata a versare ai convenuti
le ripetibili anche se non le avesse reclamate (Cocchi/Trezzini, CPC-TI,
ad art. 151 m. 2), cosa che in casu il Pretore, del resto, non le ha dato
occasione di fare;
che le
ripetibili sono calcolate in relazione alla tariffa dell'Ordine degli avvocati,
a valere indicativamente (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 150 m. 18) e
che, quando la lite viene meno prima dell'emanazione del giudizio, gli onorari
sono fissati tenendo conto dell'onorario ad valorem e di quello a tempo (art.
11 TOA);
che ove
occorra combinare i canoni dell'onorario secondo il valore con quelli
dell'onorario a tempo si adotta la nota formula (2 x OV x OT) / (OV + OT) dove
OV è l'onorario secondo il valore e OT quello a tempo (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI ad art. 150 m. 36);
che,
nella specie, l'onorario secondo il valore di causa può essere determinato in
fr. 27'450.– (art. 9 TOA con aliquota media del 5%) mentre quello a tempo in
fr. 7'500.– (tenuto conto di un dispendio di 30 ore (12 ore per lo studio della
causa e l'allestimento degli allegati di risposta e duplica; 3 ore per la
preparazione e la partecipazione all'udienza preliminare; 15 ore per la fase
istruttoria che ha comportato l'audizione, durante più udienze, di 13
testimoni) a fr. 250.– l'ora;
che
quindi, applicando l'indicata formula, si ha un importo per ripetibili di fr.
11'781.–, arrotondato a fr. 12'000.– che l'attrice deve rimborsare agli attori,
in solido;
che
l'appello viene accolto solo parzialmente con la conseguenza che le tasse e le
spese della procedura di seconda istanza sono ripartite in misura uguale tra le
parti, compensate le ripetibili;
Per i quali motivi
visti gli art. 147 e seg. CPC, la TOA e la vigente
TG
dichiara e pronuncia
-
L'appello 31 luglio 2002 è parzialmente accolto e di conseguenza il
dispositivo 2 del decreto 30 luglio 2002 del Pretore di Lugano viene così
riformato:
-
Non si prelevano altre tasse o spese
oltre a quelle già percette che restano a carico di chi le ha anticipate.
__________ verserà a __________ e a __________, creditori in solido, l'importo
di fr. 12'000.– a titolo di ripetibili.
-
La tassa di giudizio (fr. 450.–) e le spese (fr. 50.–) della
procedura d'appello, già anticipati dagli appellanti, sono a carico delle parti
in ragione di metà ciascuna, compensate le ripetibili.
-
Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la seconda
Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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