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12.2002.137 ΓÇó Appeal against eviction dismissed for inadmissible request
12.2002.137Altro tribunale8 ago 2002Dismissed
The Second Civil Chamber of the Ticino Court of Appeal dismissed a tenant’s appeal against a first-instance eviction order. The tenant had challenged a lease termination based on Article 257f CO and asked for the file to be returned for a site inspection, claiming the premises had not been transformed into a dwelling. The court held that the appeal request did not meet the formal requirements and that, given the appellant’s failure to appear at the lower-court hearing, he could no longer dispute the relevant facts or seek new evidence. Costs were imposed on the appellant.
Art. 309 cpv. 2 lett. e CPC; art. 321 cpv. 1 lett. b CPC; admissibility of an appeal seeking remittal for further evidence and limitation of factual challenge on appeal. A request on appeal that merely asks for remission of the file to the first instance for additional instruction, in particular for a site inspection, does not satisfy the formal requirements of the appeal. Where the appellant did not appear at the hearing below, he is precluded from contesting the facts alleged in the application or from invoking new evidence. Arguments that do not address the lower court’s factual findings or legal conclusions cannot lead to a modification of the judgment.
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2002.137
Data decisione, Autorità: 08.08.2002, IICCA
Incarto n. 12.2002.00137
Lugano 8 agosto 2002/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Rusca
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa -inc. no. SF.2002.00124 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4- promossa con istanza di sfratto 3 giugno 2002 da
rappr. dal lic. oec. __________
contro
che il Pretore, accertata la validità della disdetta 2 aprile 2002, ha accolto, con decreto 30 luglio 2002, ordinando al convenuto di mettere a libera disposizione della parte istante entro 10 giorni i locali da lui occupati al pianterreno dello stabile sito in Via __________ a __________;
ed ora sullo scritto (recte: appello) 2 agosto 2002 del convenuto;
Considerato
in fatto e in diritto:
che con decreto 30 luglio 2002 il Pretore, preso atto che il contratto di locazione tra le parti era stato validamente disdetto per il 31 maggio 2002 ai sensi all’art. 257f CO (violazione dell'obbligo di diligenza del conduttore) e ciò in quanto, a suo giudizio, il convenuto, nonostante diffida scritta, non aveva provveduto a ripristinare i locali commerciali, abusivamente trasformati in abitazione primaria, ha accolto l’istanza di sfratto 3 giugno 2002 della parte istante, ordinando al convenuto di liberare entro 10 giorni l'ente locato;
che con scritto (recte: appello) 2 agosto 2002 il convenuto, dopo aver contestato di aver trasformato abusivamente in abitazione primaria i locali commerciali oggetto del contratto, che, a suo dire, nonostante il loro cattivo stato, verrebbero ancora adibiti al loro scopo originario, ha chiesto al primo giudice di esperire al più presto un sopralluogo per constatare questo stato di fatto "a motivo che il sottoscritto si vede costretto improvvisamente a lasciare l'attività" e in quanto la decisione di prima istanza "arrecherebbe al sottoscritto un notevole pregiudizio";
che lo scritto in esame può senz'altro essere evaso già nell'ambito dell'esame preliminare dell'art. 313bis CPC, senza necessità di intimarlo alla controparte per eventuali osservazioni;
che, in effetti la richiesta, formulata quale unica domanda di appello, di ritornare gli atti al Pretore perché abbia a procedere all'istruzione della causa, in concreto ad esperire un sopralluogo, non soddisfa il precetto di cui all'art. 309 cpv. 2 lett. e CPC (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 13 ad art. 309);
che in ogni caso l'appellante, non comparso all'udienza di discussione, non può più contestare in questa sede i fatti allegati nell'istanza, segnatamente l'avvenuta modifica di destinazione dell'ente locato, ora adibito ad uso abitativo (circostanza che è stata comprovata dalla dichiarazione 4 marzo 2002 del controllo abitanti di __________, cfr. doc. F) rispettivamente postulare l'assunzione di nuove prove, ostandovi il disposto di cui all'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 6 ad art. 169);
che le ulteriori argomentazioni esposte nel gravame, in particolare il fatto che egli "si vede costretto improvvisamente a lasciare l'attività" e che la decisione di prima istanza gli arrecherebbe "un notevole pregiudizio" non censurano gli accertamenti di fatto e le conclusioni pretorili e dunque non sono tali da comportare la modifica del primo giudizio;
che l'appello in questione deve pertanto essere respinto, per quanto ricevibile, con accollo al convenuto degli oneri processuali;
Per i quali motivi
Visti gli art. 506 e segg. e 313bis CPC
pronuncia:
Lo scritto (recte: appello) 2 agosto 2002 di __________ è respinto.
Gli oneri processuali di complessivi fr. 100.- (con una tassa di giustizia di fr. 70.- e spese di fr. 30.-) sono a carico del convenuto appellante.
Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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