AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2002.121
Data decisione, Autorità:
02.04.2003, IICCA
Incarto n.
12.2002.121
Lugano
2 aprile 2003/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Epiney-Colombo
segretario:
Cernecca-Cassayianni, vicecanceliera
sedente per statuire nella causa inc. no. LA.2002.43
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4 promossa con istanza di
sfratto 18 febbraio 2002 da
rappr. dall'avv.
contro
rappr. dall' avv. __________
nonché sull'istanza di contestazione della disdetta 2
gennaio 2002 di questi ultimi presentata all'Ufficio di conciliazione in
materia di locazione di Lugano e devoluta al Pretore in applicazione dell'art.
274g CO.
Ed ora sull'eccezione di incompetenza del giudice
adito, per l'esistenza di un patto d'arbitrato, sollevata dai convenuti __________
e che il Pretore, con decisione 20 giugno 2002, ha respinto.
Appellanti gli stessi convenuti i quali, con atto
d'appello 1° luglio 2002, chiedono la riforma del primo giudizio nel senso di
ammettere l'eccezione e respingere, di conseguenza, l'istanza di sfratto,
mentre la controparte, con osservazioni 2 agosto 2002, chiede la reiezione del
gravame.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa.
Considerato
in fatto ed in diritto
- __________ ha ottenuto in locazione da __________, con contratto 26 febbraio
2001, un appartamento situato in via __________ / via __________ a __________,
per un primo periodo di locazione dall'aprile 2001 al marzo 2006 con un
corrispettivo di Fr. 38'400.- annui da corrispondere in rate trimestrali di Fr.
9'600.-, oltre ad un parcheggio all'interno dell'autorimessa dello stabile;
l'uso dell’appartamento era riservato ai coniugi __________ e __________.
__________ era, all'epoca, socio, attraverso altre società, e amministratore
delegato della società italiana __________.
ha in seguito, il 1 maggio 2001, sublocato lo stesso appartamento a __________
per un periodo sino al 1 maggio 2004 e per una pigione annua di Fr. 3'600.-,
pagabile in due rate semestrali.
- Il 6 giugno 2001 __________ ha sottoscritto, a __________, una
scrittura privata con gli altri soci di __________ e con la stessa __________
con il quale s'impegnava a trasferire la sua qualità di socio ad altre persone
da designarsi e rassegnava le sue dimissioni da tutte le cariche sociali
rivestite in __________.
Nello
stesso accordo, per quanto qui interessa, __________ dichiarava che "nessun
ulteriore canone dovrà essere pagato da __________ per la sua abitazione di
__________" e che qualsiasi controversia riguardante quegli accordi
sarebbe stata affidata alla decisione di un collegio arbitrale irrituale
composto di tre arbitri con l'incarico di giudicare ex bono et aequo con
descrizione della procedura per la nomina degli arbitri.
- Con scritto 17 ottobre 2001 __________ ha chiesto ai coniugi
__________ il pagamento delle pigioni, nel frattempo scadute, nella misura
degli importi previsti nel contratto di locazione principale, ma questi ultimi
hanno versato unicamente l'importo di Fr. 1'800.- corrispondente alla pigione
prevista dal contratto di sublocazione.
Il 5
dicembre 2001 __________ ha significato loro la disdetta del contratto per mora
con effetto dal 31 gennaio 2002.
- __________ e __________ hanno contestato la disdetta, con istanza
2 gennaio 2002, avanti all’Ufficio di conciliazione in materia di locazione
mentre, da parte sua, __________ ha chiesto, con istanza 18 febbraio 2002 al
Pretore di Lugano, lo sfratto dei subconduttori.
In
occasione dell'udienza di discussione avanti al Pretore i coniugi __________
hanno sollevato l’eccezione di incompetenza del Pretore a decidere poiché, in
forza della clausola compromissoria contenuta nella scrittura privata relativa
agli accordi tra i soci di __________ e la stessa __________, l’autorità
competente per statuire sulla vertenza non può essere il giudice ordinario
bensì il previsto collegio arbitrale.
Con il
decreto 20 giugno 2002, qui impugnato, il Pretore ha respinto l’eccezione
dichiarandosi competente a decidere. Ha ritenuto che la clausola arbitrale era
stata validamente pattuita, che era applicabile anche alla controversia di
locazione in essere ma ha dedotto, dal fatto che i signori __________ avevano instato
direttamente presso l'Ufficio di conciliazione, la loro rinuncia a
prevalersene.
- Con l’appello che qui ci occupa i coniugi __________ contestano la
competenza per materia del Pretore della locazione adito poiché ritengono che
il contratto di sublocazione non fosse solo tale ma intriso principalmente da
una componente preponderante di benefit, con il che non si sarebbe in presenza
di un contratto di locazione puro e semplice da poter sottoporre al giudice
dello sfratto. Inoltre rimproverano al giudice di aver ritenuto che essi
avrebbero implicitamente rinunciato all’arbitrato, nella misura in cui avevano
adito l’Ufficio di conciliazione in materia di locazione per contestare la
disdetta.
Delle osservazioni
con cui la controparte chiede la reiezione dell’appello, si dirà, se
necessario, nei seguenti considerandi.
- La
censura con cui gli appellanti sostengono che in concreto farebbe difetto la
competenza per materia è infondata. Infatti, si tratta di decidere, nell'ambito
di una procedura di sfratto, la validità di una disdetta per pretesa mora dei
conduttori. Questo è il tema del litigio per il quale il Pretore adito è
senz'altro competente in funzione, anche, della norma procedurale dell'art. 274g
CO per la quale se il conduttore contesta, come è avvenuto, una disdetta
straordinaria quando è pendente contro di lui un procedimento di sfratto,
l’autorità competente in materia di sfratto decide pure sulla contestazione
della disdetta.
Se poi il
contratto in essere tra le parti non può essere considerato un puro rapporto di
locazione, se gli importi chiesti in pagamento in funzione della messa in mora
non sono identificabili quali pigione o se esistono altri motivi che escludono
una mora locatizia dei conduttori sarà il giudice dello sfratto a dirlo nella
sentenza di merito, senza che tali argomenti, che potrebbero portare a
respingere la domanda di sfratto, possano escludere la sua competenza a
decidere.
- Con
la seconda censura gli appellanti, ribadendo la validità della clausola
compromissoria come del resto ammesso dal Pretore, ritengono che il fatto di
aver adito l'Ufficio di conciliazione in materia di locazione, proprio per lo
scopo cui tende tale autorità, non li ha privati della possibilità di opporre
alla controparte l'esistenza della clausola compromissoria e quindi
l'incompetenza del giudice ordinario ad occuparsi della questione.
La
fragilità e l'inconsistenza della tesi dei conduttori trova fondamento persino
nelle loro stesse considerazioni, che portano a ritenere come la clausola
compromissoria, contenuta nella scrittura privata sottoscritta a __________ il
6 giugno 2002 (doc. E), non possa essere opposta a __________. Infatti,
nell'appello (punto 1 a pag. 5) si afferma che quell'accordo, al quale
__________ non era nemmeno parte, non riguardava una modifica del contratto di
sublocazione. E se __________ non ne era parte, come, in effetti, non lo era,
non può evidentemente essere vincolata ad un compromesso arbitrale che non ha mai
sottoscritto e che, la sua validità dipendendo dalla forma scritta, presuppone
la firma di tutte le parti che obbliga o degli scambi di corrispondenza al
proposito (art. 6 CIA, art. 178 LDIP, art. II n. 1 e 2 Convenzione di New York
del 10 giugno 1958), almeno in funzione di prova dell'avvenuto accordo.
Già per
questo motivo, mancando qualsiasi prova che __________ si sia sottoposta a
quella clausola arbitrale, situazione per di più esclusa dalle stesse
ammissioni della parte eccipiente, i suoi litigi relativi al contratto di
sublocazione con i coniugi __________ non sono, nemmeno se lo potessero,
sottratti al giudizio del giudice ordinario.
-
Ma
anche nell'ipotesi di una valida pattuizione di una clausola arbitrale tra le
parti qui in litigio la stessa non potrebbe essere tenuta in conto. Infatti,
esclusa dall'arbitrabilità la procedura di sfratto poiché imperativamente di
competenza del giudice ordinario (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, ad art. 506 n. 20 e 21), anche la sola questione preliminare della
validità della disdetta non è, nel caso concreto trattandosi di locazione di
locali d'abitazione, suscettibile di essere regolata in via arbitrale. Lo vieta
l'art. l’art. 274c CO per il quale, in presenza di locali di abitazione, le
parti non possono escludere la competenza delle autorità di conciliazione o
delle autorità giudiziarie a favore di tribunali arbitrali eventualmente
designati nel contratto. E questa norma, ammesso ma non concesso che nel
contesto della fattispecie sottoposta a giudizio siano presenti elementi di
diritto internazionale, conserva tutta la sua efficacia anche a livello
internazionale, avendo per oggetto un immobile locato in Svizzera che serve
quale abitazione di un conduttore residente in Svizzera (Higi, Commentario zurighese, no. 5
ad art. 274c CO). La diversa conclusione del Pretore non considera che la
giurisprudenza da lui citata riguardava l'affitto di cave di granito e non di
locali abitativi.
-
La
sentenza del Pretore, per altri e diversi motivi, deve essere confermata e
l’appello respinto.
L'incarto
va ritornato al Pretore perché giudichi nel merito della controversia.
La tassa
di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati, per le spese, l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia:
-
L’appello
1 luglio 2002 di __________ e __________ è respinto.
-
Le
spese della procedura d’appello, consistenti in:
tassa di
giustizia Fr. 450.-
spese Fr.
50.-
totale Fr.
500.-
già anticipate
dagli appellanti rimangono a loro carico con l'obbligo di rifondere alla parte
appellata Fr. 500.- a titolo di ripetibili d’appello.
- Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster