Late notice of hearing renders first-instance judgment null

12.2002.115Altro tribunale3 apr 2003Granted

Sintesi

In an employment case, the defendant appealed against a first-instance judgment entered after a discussion hearing she says she never received notice of in time. The Court of Appeal found that the hearing-postponement notice had been sent only by ordinary mail rather than registered mail, so receipt could not be proven and the service was invalid. Because the defendant was thereby denied the chance to attend and be heard, the first-instance judgment was declared null ex officio and the file was remitted for a new hearing. No court fees or costs were charged, and the State had to pay the appellant CHF 100 in compensation.

Regest

Art. 124 CPC; null service of hearing notice and nullity of the ensuing judgment. Where a hearing notice or postponement order must be served by registered mail and is instead sent by ordinary mail, the date of receipt cannot be proven; if the addressee credibly alleges late receipt, service is invalid. If, as a result, a party is prevented from attending the hearing and exercising the right to be heard, the judgment rendered in the party's absence is null ex officio under Art. 142 cpv. 1 lett. b and Art. 146 CPC. In such a case, the appeal is upheld, the matter is remitted for a new hearing, and costs may be denied; any indemnity for time spent is borne by the State if the respondent did not contribute to the defective decision (consid. 2-4).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 12.2002.115

Data decisione, Autorità: 03.04.2003, IICCA

Incarto n. 12.2002.115

Lugano 3 aprile 2003/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Chiesa e Epiney-Colombo

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa appellabile -inc. n. CL.2002.00041 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2- promossa con istanza 16 aprile 2002 da


patr. dall'avv.


contro


rappr. dal gerente __________

in materia di contratto di lavoro, che il Segretario Assessore, con sentenza 24 maggio 2002, ha parzialmente accolto, condannando la convenuta a versare all'istante l'importo di fr. 7'893.55 oltre interessi;

ed ora sull'istanza di restituzione in intero (recte: appello) 5 giugno 2002 della convenuta, che chiede l'annullamento della sentenza impugnata e la convocazione delle parti a una nuova udienza di discussione;

mentre l'istante non ha presentato osservazioni al gravame;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa

Considerato

in fatto ed in diritto

che in questa sede la convenuta si lamenta di non aver potuto partecipare all'udienza di discussione che ha avuto luogo il 21 maggio 2002, in quanto l'ordinanza 14 maggio 2002 con cui si comunicava che l'udienza indetta inizialmente per il 13 maggio 2002 era stata rinviata a quella data le sarebbe pervenuta, per lettera semplice, unicamente il 3 giugno 2002: essa chiede di conseguenza l'annullamento della sentenza, emanata nel frattempo e meglio il 24 maggio 2002, e la convocazione delle parti a una nuova udienza di discussione;

che in considerazione delle richieste formulate dalla parte, l'atto processuale da lei inoltrato, denominato "istanza di restituzione in intero 137 ss CPC", deve in realtà essere considerato e trattato come un appello, il fatto che essa non sia rappresentata da un legale giustificando un minor rigore formale nei suoi confronti (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 1 ad art. 307);

che dalle ricerche messe in atto dalla scrivente Camera è risultato che l'ordinanza con cui la Pretura comunicava alle parti che l'udienza di discussione era stata rinviata al 21 maggio 2002 è effettivamente stata spedita solo per lettera semplice e non per invio raccomandato, come invece prescritto dall'art. 124 cpv. 1 CPC: in tali circostanze, non potendosi provare la data di ricezione della comunicazione da parte della convenuta (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 7 ad art. 124), si deve senz'altro concludere per la correttezza di quanto da lei dichiarato, ovvero che lo scritto in questione le è pervenuto solo il 3 giugno 2002;

che la notifica dell'atto di citazione risulta dunque essere avvenuta solo dopo l'effettuazione dell'udienza stessa e deve pertanto essere considerata nulla (art. 124 cpv. 7 CPC; cfr. per analogia Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 5 ad art. 124);

che, in tale situazione, essendo stato negato alla parte il diritto di partecipare all'udienza di discussione e dunque di prendere posizione sull'istanza inoltrata dalla controparte, la sentenza che ne è seguita va dichiarata nulla, d'ufficio, in applicazione degli art. 142 cpv. 1 lett. b e 146 CPC (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 831 ad art. 321; II CCA 14 febbraio 2003 in re A./S. SA);

che l'appello deve pertanto essere accolto senza che si possano prelevare né tassa di giustizia né spese (art. 343 cpv. 3 CO, art. 417 lett. e CPC), ritenuto che l'indennità dovuta alla parte appellante, volta a compensare il suo dispendio di tempo (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 10 ad art. 150), non può essere caricata alla parte appellata, che non ha preso posizione sul gravame né ha contribuito a provocare la decisione viziata (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 17 ad art. 148), ma va posta a carico dello Stato (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 18 ad art. 148);

Per i quali motivi

pronuncia

  1. L'appello 5 giugno 2002 di __________ è accolto e di conseguenza la sentenza 24 maggio 2002 del Segretario Assessore della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2, in re __________ / __________ (inc. n. CL.2002.00041) è dichiarata nulla.

§ Gli atti sono ritornati al Segretario Assessore affinché provveda a citare le parti per una nuova udienza di discussione.

  1. Non si prelevano né tasse né spese. Lo Stato verserà all'appellante fr. 100.- a titolo di indennità.

  2. Intimazione:


Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

  |  Informazioni legali  |  Requisiti minimi  |  Contatta il webmaster

Parole chiave

employment lawservice of processright to be heardnullityappealcostsremand