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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2002.111
Data decisione, Autorità:
13.06.2002, IICCA
Incarto n.
12.2002.00111
Lugano
13 giugno
2002/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei
giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Rusca
segretario:
Bettelini vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. no.
CL.2001.00041 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 promossa con
istanza 12 aprile 2001 da
rappr. dall' avv. __________
contro
rappr. dall' avv. __________
in materia di contratto di lavoro con cui l'istante ha
chiesto la condanna della convenuta al pagamento dell'importo di Fr. 6'897.90
oltre interessi che il Pretore, con sentenza 3 giugno 2002, ha parzialmente
accolto.
Ed ora sull'appello 11 giugno 2002 della parte
convenuta che, in riforma del primo giudizio, ha chiesto la reiezione
dell'istanza.
Letti ed esaminati gli atti.
Considerato
in fatto ed in diritto
che sono
appellabili le sentenze riguardanti le procedure il cui valore di causa è
superiore ai fr. 8'000.-- mentre contro quelle di valore inferiore (procedure
inappellabili) è ammesso il solo ricorso per cassazione (cfr. art. 13 e 22
LOG);
che tali principi
non trovano eccezione alcuna per il fatto che la causa che ci occupa deriva da
contratto di lavoro (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, ad art. 418 m. 1 e 2);
che ne discende
come l'unico rimedio possibile contro la sentenza del Pretore, che ha giudicato
su una domanda intesa ad ottenere un importo inferiore ai fr. 8'000.--, sia
quello del ricorso per cassazione;
che un atto
formulato nella forma dell'appello, in procedura inappellabile, non é nullo ma
può essere esaminato come ricorso per cassazione se da esso, anche
implicitamente, risultino i motivi di cassazione e le norme che si pretendono
violate e il gravame va quindi trasmesso, con decreto, dalla II CCA alla CCC
per sua competenza (Rep. 1977, 121; II CCA 17.12.1993
Comunione compr. "Condominio al R." c. J.);
che il Tribunale
di appello ritiene di dover mantenere tali prassi anche se più generosa
rispetto alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 120 II
270 dove si afferma che una conversione d'ufficio di un rimedio giuridico é impossibile
quando un ricorrente, patrocinato da un difensore professionista, sceglie
espressamente un via di ricorso sebbene non possa ignorare che la stessa non é
aperta);
che, in ogni caso,
ad un patrocinatore avvertito non sarà più usata indulgenza;
Per
i quali motivi
decreta: 1. L'appello 11 giugno 2002 di __________ è trasmesso, per competenza,
alla Camera di cassazione civile del Tribunale di appello.
-
Non si
prelevano tasse o spese
-
Intimazione
ai patrocinatori delle parti.
Comunicazione, con
trasmissione dell'incarto, alla Camera di cassazione civile.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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