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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2002.110
Data decisione, Autorità:
07.02.2003, IICCA
Incarto n.
12.2002.110
Lugano
7 febbraio
2003/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Epiney-Colombo
segretaria:
Cernecca-Cassayianni, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa inc. n. inc.
LA.2001.00051 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4 promossa, con
istanza 11 maggio 2001, da
rappr. dallo
studio legale __________
contro
rappr. dall'avv.
in materia di locazione, con la quale l’istante ha
chiesto il disconoscimento del debito di fr. 19’958.- oltre accessori di cui al
PE no __________ dell’UEF di Bellinzona per pigioni impagate;
domanda avversata dal convenuto e che il Pretore con
sentenza 24 maggio 2002, ha respinto.
Appellante l’istante che, con atto di appello 10
giugno 2002, chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere
integralmente la sua istanza di disconoscimento del debito, mentre il
convenuto, con osservazioni 15 luglio 2002, postula la reiezione del gravame e
la conferma del primo giudizio.
Letti ed
esaminati gli atti e i documenti prodotti
Considerato
in fatto ed in diritto
- __________ ha dato in locazione a __________ e __________ un
appartamento e un garage siti nello stabile __________ a __________. Il
contratto ha preso inizio il 1. luglio 1998 e poteva essere disdetto, con
preavviso di tre mesi, la prima volta per il 29 giugno 1999. La pigione è stata
pattuita in fr. 1'600.- mensili oltre all’acconto per le spese accessorie e in
fr. 100.- mensili per il garage.
Con
lettera-raccomandata 8 marzo 1999, consegnata alla Posta quello stesso giorno,
i coniugi __________ hanno comunicato la disdetta della locazione con effetto
al 29 giugno 1999. Purtroppo, per un disguido addebitabile alla Posta, la
lettera di disdetta è stata recapitata solo il 12 maggio 1999 ed il locatore,
la stessa non essendogli pervenuta prima della fine di marzo 1999, ne ha
contestato la validità avanti all'Ufficio di conciliazione e in seguito avanti
al Pretore. Questi, con sentenza del 19 novembre 1999, rimasta incontestata, ha
stabilito che la disdetta in questione non esplicava effetti per il termine
voluto dai locatari ma invece solo per il prossimo termine ordinario del 29
giugno 2000.
- Nel
frattempo i coniugi __________ hanno lasciato l'appartamento per la fine di
giugno 1999 senza più versare la pigione.
Il 5
settembre 2000 __________ ha pertanto fatto spiccare un precetto esecutivo nei
confronti del solo __________ per l’incasso dell’importo di fr. 21'457.40 oltre
interessi, pari alle pigioni arretrate di un anno ed agli importi dovuti per
tutte le spese accessorie. L'opposizione interposta al precetto è stata
rigettata, con decisione 11 ottobre 2000, in via provvisoria per fr. 19'958.-
oltre interessi, corrispondenti all’importo delle pigioni scadute e non pagate.
-
Con l'istanza che ci occupa, dopo il fallimento della procedura di
conciliazione, __________ ha chiesto il disconoscimento del debito. A mente
dell’istante, senza l’errore commesso dalla Posta, circostanza ammessa e
riconosciuta da quest’ultima, la disdetta sarebbe pervenuta al convenuto
tempestivamente e avrebbe espletato i suoi effetti a far tempo dal 29
giugno1999. Egli ritiene così di essere liberato da ogni obbligo contrattuale
poiché la colpa del terzo ha una rilevanza tale da interrompere ogni nesso di
causalità, tanto più che egli aveva avvertito oralmente il locatore, già prima
dell’invio della disdetta, della sua intenzione di lasciare l’appartamento per
il 29 giugno 1999. Rimprovera inoltre al convenuto di non aver impiegato la
necessaria diligenza per rilocare l'appartamento entro termini ragionevoli.
-
Con
il querelato giudizio il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza e ha
rigettato l’opposizione in via definitiva limitatamente all’importo di
fr.15'093.50 oltre interessi.
Secondo
il giudice di prime cure è incontestabile che il rapporto di locazione tra le
parti si è sciolto con effetto dal 29 giugno 2000, come del resto già giudicato
nella procedura di contestazione della disdetta, e che l’istante, giusta l’art.
264 CO, avrebbe dovuto proporre un nuovo conduttore solvibile per poter
riconsegnare anticipatamente l’ente locato il 29 giugno 1999, e con ciò
liberarsi dai suoi obblighi verso il convenuto.
Non
avendo provveduto in tal senso, l’istante è tenuto al pagamento del
corrispettivo dal 1. luglio 1999 sino al 29 giugno 2000. Tuttavia, tenuto conto
che il convenuto non aveva intrapreso tutto quanto era da lui esigibile per
ridurre il danno giusta gli art. 264 cpv. 3 e 44 CO, il Pretore ha limitato
l’obbligo dell’istante al pagamento della pigione e delle spese
dell’appartamento fino al 31 marzo 2000 e del corrispettivo per il garage fino
al 30 novembre 1999.
- Con
l'appello l’istante rimprovera al Pretore di aver ritenuto applicabile alla
fattispecie l’art. 264 CO perché lex specialis, e con ciò di avergli negato la
prova liberatoria di cui all’art. 97 cpv. 1 CO. A suo dire, trattandosi nel
caso di specie di un’inadempienza contrattuale, parallelamente al disposto di
legge di cui all’art. 264 CO, sarebbero applicabili anche gli art. 97 e segg.
CO, ovvero le norme speciali in materia di inadempimento di un’obbligazione. In
base a queste disposizioni egli, avendo adottato tutte le misure necessarie e
ipotizzabili affinché il termine utile di disdetta fosse salvaguardato, ritiene
di aver sufficientemente provato che nessuna colpa gli era imputabile e di aver
dunque soddisfatto l’onere probatorio impostogli dall’art. 97 cpv. 1 CO, così
che non si poteva pretendere che egli avesse a pagare le pigioni dal 1. luglio
1999 al 31 marzo 2000.
Inoltre
sostiene che un periodo di sei mesi era più che sufficiente per rilocare l'appartamento
e chiede quindi, in via subordinata, che l'eventuale suo obbligo di pagamento
sia limitato fino al 31 dicembre 1999.
Con le
osservazioni 15 luglio 2002 il convenuto si oppone all’appello. Egli sostiene
in sostanza che alla fattispecie
non sarebbero
applicabili né l’art. 264 CO né tantomeno gli art. 97 e segg. CO. A mente del
convenuto, in presenza di un contratto di locazione con scadenza al 29 giugno
2000, l’istante era tenuto al pagamento dei corrispettivi sino a tale data.
Contesta ogni addebito mosso nei suoi confronti per la mancata rilocazione
dell’ente locato prima dello spirare del termine della disdetta e rileva il
totale disinteresse dell’istante al proposito.
- Le
argomentazioni dell'appellante per giustificare la sua inadempienza nel
pagamento della pigione si rifanno alla sua conclamata assenza di qualsiasi
colpa riferita alla notifica tardiva, per la disfunzione del servizio postale,
della disdetta.
Ora
il collegamento tra l'errore della posta ed il mancato pagamento della pigione,
quasi fosse il primo la causa naturale del secondo rispettivamente
rappresentasse un elemento atto a liberare l'attore dalla colpa di non aver
fatto fronte al suo obbligo contrattuale, è improponibile poiché il disguido
postale ha determinato unicamente il quesito a sapere se la disdetta era
tempestiva e quindi se il contratto di locazione era stato validamente o meno
rescisso per la scadenza di fine giugno 1999. Infatti, quell'errore ha
interessato unicamente il diritto del locatario di dare disdetta dalla
locazione secondo le condizioni contrattuali. Il relativo problema giuridico ha
trovato soluzione giudiziaria nella sentenza, cresciuta in giudicato, del 19
novembre 1999 con la quale il Pretore ha deciso che la disdetta, consegnata
tardivamente al locatore, era inefficace per la scadenza che indicava ma poteva
avere effetto unicamente per il 29 giugno 2000. La successiva inadempienza del
locatario è la conseguenza del perdurare dell'esistenza e della validità del
contratto di locazione che, siccome già accertato giudiziariamente e
definitivamente, non può più qui essere messo in discussione. Del resto quel
giudicato è perfettamente conforme alla legge ed alla giurisprudenza, potendosi
ancora aggiungere che il locatario sopporta, nei confronti del suo locatore le
conseguenze della negligenza della posta, intesa quale sua mandataria nel
contratto di trasporto con il compito di recapitare la lettera di disdetta,
fatta salva una sua pretesa per risarcimento del danno nei confronti del
trasportatore (cfr. Koch, Einige Merkwürdigkeiten bei den neueu AGB
"Postdienstleistungen" der Schweizerischen Post, in SJZ, 1998,
457).
Di fronte
ad un contratto di locazione valido ed operante l'inadempienza nel pagamento
della pigione ricade unicamente sul locatario il quale, come tenta di fare in
causa, non può giustificarla con un apprezzamento erroneo della situazione
giuridica.
- L'inadempienza
è data anche se il locatario ha restituito l'appartamento poiché non ha
proposto un nuovo conduttore (art. 264 cpv. 2 CO). Tuttavia il locatore,
durante il periodo in cui l'ente locato rimane vuoto, deve intraprendere,
secondo i principi della buona fede, tutto quanto gli è possibile per rilocarlo
e lasciarsi imputare, sul corrispettivo dovuto, tutto quanto ha potuto altrimenti
ricavare (art. 264 cpv. 3 litt. b CO).
Al
proposito il giudice di prime cure ha ritenuto che il locatore avrebbe potuto
trovare un nuovo inquilino almeno a far tempo dall'inizio di aprile 2000 ed ha
così ridotto la pigione dovuta dall'attore di tre mensilità. L'appellante
ritiene che controparte non abbia fatto particolari sforzi per rilocare
l'appartamento e che, se si fosse realmente impegnato, lo stesso avrebbe potuto
essere occupato da altro inquilino già all'inizio del 2000.
A parte
il fatto che, come giustamente indica il Pretore, le scadenze usuali delle
locazioni nel Luganese sono a fine marzo e a fine settembre e torna quindi più
difficoltoso trovare nuovi inquilini alla fine dell'anno, dagli atti appare
che, tra agosto e dicembre 1999, sette interessati hanno visitato
l'appartamento e che, successivamente, sono state pubblicate due inserzioni sui
giornali. Se ne deve concludere che l'impegno, anche se contenuto, manifestato
dal locatore per una rilocazione non permette di ulteriormente diminuire il
corrispettivo dovuto dall'attore rispetto alla riduzione già decisa dal Pretore
che appare generosa poiché solo un grave e cosciente disinteresse conducono
alla riduzione (DTF 117 II 156 consid. 3a; Higi, Zürcher
Kommentar, ad art. 264 CO, N. 84 e seg.) e perché equa in considerazione di
tutte le circostanze e nel solco del corretto apprezzamento di situazioni
simili come giudicato dal Tribunale federale nella sentenza del 19 agosto 2002
(4C.118/2002).
Per i quali motivi
visti gli art. 97 e 264 CO
e, per le spese, gli art. 147 e seg. CPC e la
vigente TG
dichiara e pronuncia
-
L'appello
10 giugno 2002 di __________ è respinto.
-
La tassa di giudizio di Fr. 350.- e le spese di Fr. 50.- (totale Fr.
400.-), già anticipate dall'appellante, rimangono a suo carico con l'obbligo di
rifondere a controparte Fr. 600.- per ripetibili d'appello.
-
Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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