AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2002.109
Data decisione, Autorità:
30.05.2003, IICCA
Incarto n.
12.2002.109
Lugano
30 maggio
2003/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Epiney-Colombo
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente quale autorità giudiziaria cantonale
competente a decidere i ricorsi per nullità e le domande di revisione di lodi
arbitrali in virtù degli art. 3 lett. f CIA nonché dell'art. 2 del DL
concernente l'adesione del Cantone Ticino al Concordato stesso, per giudicare
nella procedura arbitrale promossa avanti all'arbitro unico __________, con
petizione 10 febbraio 2000 da
rappr. dall'avv. __________
contro
rappr. dall'avv. __________
nell'ambito
della quale questa Camera, con sentenza 30 agosto 2001 (inc. no.
12.2001.00030), in accoglimento del ricorso per nullità 7 febbraio 2001 del
convenuto, ha annullato il lodo preliminare 5 gennaio 2001 specificando che
nella lite non era data alcuna competenza arbitrale, ritenuto che la successiva
domanda di revisione (ex art. 340 CPC) nei confronti di questa sentenza,
presentata il 20 settembre 2001 dall'attore, è stata respinta con giudizio 22
gennaio 2002 (inc. no. 12.2001.00149);
ed ora
sulle domande di revisione (ex art. 41 CIA) e in subordine di
restituzione in intero (ex art. 346 CPC) 3 giugno, 19 giugno, 8
luglio e 4 ottobre 2002, con cui l'attore chiede di annullare le sentenze 30
agosto 2001 e 22 gennaio 2002 e con ciò di respingere il ricorso per nullità 7
febbraio 2001 o in subordine di rinviare gli atti all'arbitro per un nuovo
giudizio, il tutto protestando spese e ripetibili;
viste le
osservazioni 2 luglio, 24 luglio e 28 ottobre 2002 con cui il convenuto ha
postulato la reiezione delle domande, pure con protesta di spese e ripetibili;
richiamato
il decreto 27 giugno 2002 con cui il presidente di questa Camera ha concesso
alle impugnative l'effetto sospensivo richiesto con domanda 26 giugno 2002;
letti
ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in
fatto e in diritto:
- Con la procedura arbitrale in rassegna l'avv. __________ ha
convenuto in lite __________, figlio ed erede di __________, avanti all'arbitro
unico __________ chiedendo la sua condanna al pagamento di tutta una serie di
importi per la curatela della madre e per altre prestazioni professionali da
lui svolte in qualità di legale di quest'ultima, nonché il rimborso di
ripetibili come pure il risarcimento dei danni e del torto morale a seguito di
un'infondata denuncia penale inoltrata nei suoi confronti dalla controparte.
Il
convenuto, in via preliminare, ha contestato la competenza dell'arbitro a
giudicare nella lite, poiché il preteso patto arbitrale di data 24 febbraio
1990 (doc. A2) non sarebbe valido mancando la firma dell'attore, poiché un
accordo del genere tra assistente ed assistita imponeva la designazione di un curatore
a quest'ultima, poiché l'accordo non era mai stato approvato dall'autorità
tutoria e dall'autorità cantonale di vigilanza sulle tutele e curatele, poiché
esso vincolerebbe unicamente l'attore ma non la signora __________, poiché
prima dell'avvio dell'arbitrato si sarebbe dovuta effettuare la procedura di
verifica della fatturazione e infine poiché non copriva le pretese riguardanti
l'attività dell'attore quale assistente e quelle derivanti da risarcimento
danni.
-
Con
lodo preliminare 5 gennaio 2001 (doc. I6) l'arbitro ha respinto tutte le
eccezioni riguardanti la validità del patto arbitrale, ma, preso atto che lo
stesso non concerneva l'attività dell'attore quale assistente legale e la
pretesa per risarcimento danni e torto morale, ha in definitiva concluso che
egli era competente a decidere unicamente le contestazioni aventi per oggetto
gli onorari di avvocato dell'attore per l'attività estranea alla funzione di
assistente.
-
Adita
il 7 febbraio 2001 dal convenuto con un ricorso per nullità (doc. I5), questa
Camera, con sentenza 30 agosto 2001 (doc. I1), ha annullato il lodo
modificandolo nel senso che l'arbitro non era assolutamente competente a
statuire nella lite. Il tribunale ha in sostanza ritenuto che le condizioni di
forma per la validità del patto arbitrale esatte dall'art. 6 CIA non erano in
concreto state rispettate, senza che al convenuto fosse imputabile un abuso di
diritto: innanzitutto il doc. A2 riportava solo la firma della signora
__________ ma non quella dell'attore e, quest'ultimo, gravato dell'onere della
prova, non aveva dimostrato l'esistenza di un'altra copia di quel documento recante
la propria firma. Diversamente da quanto ritenuto dall'arbitro, non era inoltre
risultato che l'accordo delle parti di sottomettere ad arbitri la controversia
risultasse da scritture diverse e successive che si integravano fra loro. Non
meritava infine ulteriore approfondimento, in quanto l'esigenza della forma
scritta escludeva in ogni caso una tale eventualità per il perfezionarsi
dell'accordo, la questione a sapere se il comportamento dell'attore potesse magari
individuare gli estremi di un suo consenso tacito o per atti concludenti della
proposta d'arbitrato.
Il
22 gennaio 2002 questa Camera ha respinto la domanda di revisione 20 settembre
2001 (doc. I2), con cui l'attore aveva chiesto, in virtù dell'art. 340 CPC, di
annullare la sua precedente sentenza e con ciò di confermare il lodo.
-
Con
le domande che qui ci occupano, avversate dal convenuto, l'attore fa in
sostanza valere di aver nel frattempo rinvenuto, fortuitamente e fortunatamente
(per lui), tutta una serie di documenti decisivi per l'esito della causa, tra
cui in particolare alcuni esemplari del patto d'arbitrato 24 febbraio 1990
muniti della sua firma autografa (doc. AB2D, AK38 e AF3d), prove che era stato
impossibilitato a produrre agli atti in precedenza. Ritenendo pertanto date le
condizioni per inoltrare una domanda di revisione (ex art. 41 CIA) e in
subordine di restituzione in intero (ex art. 346 CPC), egli chiede
concretamente di annullare le sentenze 30 agosto 2001 e 22 gennaio 2002 e con
ciò di respingere il ricorso per nullità inoltrato il 7 febbraio 2001 dal
convenuto oppure, in subordine, di rinviare gli atti all'arbitro per un nuovo
giudizio ai sensi dei considerandi.
-
Gli
art. 41 e segg. CIA definiscono esaustivamente a quali condizioni possa essere
chiesta la revisione nell'ambito di un procedimento arbitrale. Oggetto della
domanda di revisione è di principio il lodo emanato dal collegio arbitrale,
ritenuto però che se -come nel caso concreto- la decisione arbitrale è stata
annullata e sostituita da una diversa pronuncia dell'autorità di ricorso, sarà
quest'ultima decisione ad essere oggetto di quel rimedio giuridico. Da questo
punto di vista la domanda dell'attore appare dunque senz'altro ricevibile.
Il
Concordato intercantonale sull'arbitrato conosce due motivi di revisione, che
ricalcano in sostanza quanto stabilito dagli art. 136 segg. OG (Lalive/Poudret/Reymond,
Le droit de l'arbitrage interne et international en Suisse, Losanna 1989, p.
234 e 238; Poudret, Arbitrage concordataire, in FJS 464c p. 11; Rüede/Hadenfeldt,
Schweizerisches Schiedsgerichtsrecht, 2. ed., Zurigo 1993, p. 359; Panchaud,
Concordat suisse sur l'arbitrage du 27 mars / 27 aôut 1969, édition
quadrilingue et annotée, Losanna 1974, p. 27 e 52; Bratschi/Briner,
Bemerkungen zum Konkordat über die Schiedsgerichtsbarkeit, in SJZ 1976
p. 106). Per la comprensione dell'art. 41 CIA si può pertanto far capo alla
dottrina e alla giurisprudenza sviluppata a margine dell'art. 137 OG (Dutoit/Knoepfler/Lalive/Mercier,
Répertoire de droit international privé suisse, Vol. 1, Berna 1982, n. 542 e
seg.; Lalive/Poudret/Reymond, op. cit., p. 235; Rüede/Hadenfeldt,
op. cit., p. 360; Forni, Il Concordato intercantonale sull'arbitrato
nella giurisprudenza del Tribunale d'appello del cantone Ticino, in Rep.
1984 p. 13; I CCA 10 maggio 1976 in re C. e C./H., parzialmente
pubblicata in Rep. 1977 p. 195; II CCA 15 settembre 1994 in re
B./B.A., 12 luglio 1996 in re C./T. SA).
5.1 Giusta
l'art. 41 lett. b CIA è possibile chiedere la revisione di un lodo quando lo
stesso è stato pronunciato ignorando fatti rilevanti accaduti prima del
giudizio o mezzi di prova destinati ad accertare fatti essenziali senza che
all'istante sia stato possibile addurre tali fatti e prove nel corso del
procedimento. In altre parole, per potersi ammettere una domanda di revisione,
é necessario che siano adempiute tre condizioni, oltre al requisito della
tempestività della richiesta (la relativa istanza dev'essere presentata entro
60 giorni dalla scoperta del motivo di revisione, ma al più tardi entro 5 anni
dall'intimazione del lodo, cfr. art. 42 CIA): in primo luogo deve trattarsi di
fatti e di prove preesistenti al lodo, ma scoperti solo dopo il giudizio
arbitrale; i fatti e le prove in questione devono inoltre permettere un diverso
esito della causa; infine la loro adduzione non doveva essere possibile in
precedenza, senza che all'istante potesse essere ascritta alcuna colpa (Rüede/Hadenfeldt,
op. cit., p. 360 e seg.; Poudret, Commentaire de la loi fédérale
d'organisation judiciaire, Vol. V, Berna 1992, n. 2.2.2 - 2.3.5 ad art. 137
OG).
Nel
caso di specie l'attore ha prodotto, a diverse riprese, vari plichi di
documenti. In realtà, però, le sole prove rilevanti, ovvero quelle che
potrebbero comportare una modifica delle precedenti sentenze di questa Camera,
sono in definitiva i due esemplari del patto d'arbitrato 24 febbraio 1990
muniti della sua firma autografa (doc. AB2D e AK38), ritenuto che il terzo
esemplare prodotto dalla parte (doc. AF3d) altro non è che una fotocopia del
doc. AK38. Pacifico che questi documenti, versati agli atti nei termini
dell'art. 42 CIA, erano già esistenti al momento dell'emanazione del lodo ma
sono stati scoperti solo in epoca successiva, si tratta di esaminare se
all'attore non possa essere imputata una negligenza per non averli prodotti in
precedenza, ovvero se egli a suo tempo abbia dato prova di tutta la diligenza
che si poteva esigere da una parte coscienziosa per riunire già a quel momento
tutti i fatti e tutte le prove su cui fondare la propria causa (Poudret,
op. cit., n. 2.2.3 e 2.3.5 ad art. 137 OG): in effetti, la parte che, per
negligenza, omette di fare tempestiva ricerca di un documento oppure di
informarsi a tempo, eventualmente presso terzi suscettibili di essere assunti
come testi, del contenuto di un documento di cui le è nota l'esistenza, non può
pretendere, in una domanda di revisione, di non averlo potuto produrre prima (Forni,
Svista manifesta, fatti nuovi e prove nuove nella procedura di revisione
davanti al Tribunale federale, in Festschrift zum 70. Geburtstag von Max
Guldener, Zurigo 1973, p. 100).
5.1.1 Il
doc. AB2D è venuto in possesso dell'attore il 18 giugno 2002 (doc. AB2B),
trasmessogli da __________. __________, figlia __________, era stata
interpellata il 2 maggio 2002 (doc. AA) dall'attore, il quale le aveva riferito
di aver ritrovato nell'incarto di un altro cliente un documento risalente al
novembre 1991 (doc. AA3), che a suo dire confermava che l'esistenza del patto
d'arbitrato tra lui e la madre era nota anche ad altri parenti: essa è stata
pertanto richiesta di indicare cosa ricordasse in proposito. In risposta a tale
scritto, __________ e il marito __________ hanno comunicato (doc. AB) di essere
a conoscenza del patto d'arbitrato recante le firme di entrambe le parti e
hanno precisato che le copie di quel contratto erano custodite in un luogo
sicuro in alcune case ora in possesso del convenuto oppure nel
deposito-archivio della segretaria __________. Rammentando che l'archivio
__________ era stato a suo tempo trasferito presso la fiduciaria __________,
l'attore, allo scopo di farsi rilasciare eventuali documenti da quest'ultima
società che frattanto gli aveva comunicato di non poter trasmetter alcunché
senza il consenso degli eredi di __________ (doc. AF2), ha in seguito (doc.
AA4) chiesto a __________ di perorare la sua causa nei confronti della società
ed è proprio nell'ambito di quella missiva (doc. AB2C), inviata in copia dal
marito __________ all'attore (doc. AB2A), che è stato allegato il doc. AB2D.
La
ricostruzione dei fatti dimostra chiaramente che, se il documento in questione
è venuto alla luce solo ora, è a seguito del comportamento negligente tenuto
dall'attore e comunque non consono alla diligenza che si poteva esigere da lui
per riunire tutti i fatti e tutte le prove su cui fondare la causa. Egli ha in
effetti ritenuto di interpellare i coniugi __________ solo dopo aver preso atto
del tenore del doc. AA3: sennonché il fatto che quel documento -di cui
l'attore, per sua stessa ammissione, era in possesso già prima della
contestazione del patto arbitrale (istanza 4 ottobre 2002 p. 3)- sia stato
ritrovato dalla parte attrice nei propri atti, sia pure nell'incarto di un
altro cliente, implica già per sé stesso una certa negligenza (per analogia
cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000 m. 7 ad art. 346). In ogni caso
l'attore, facendo implicitamente astrazione dal doc. AA3 (dal quale egli
ammette di aver unicamente preso "lo spunto …, dato il tenore di per sé
ancora generico", cfr. istanza 3 giugno 2002 p. 2 e 3), ha ammesso nel
doc. AA di ricordare che __________ aveva parlato con i suoi amici più prossimi
in merito al patto d'arbitrato, mostrando addirittura quanto da lui firmato:
ora, è addirittura ovvio che se egli nel maggio 2002 era in grado di ricordare
quella circostanza, poteva benissimo rammentarla anche in precedenza
nell'ambito del procedimento arbitrale e dunque interpellare i signori
__________ già a quel momento per sapere ciò che essi sapevano rispettivamente
chiedere la loro audizione testimoniale o l'edizione degli eventuali documenti
da essi detenuti. Per la verità, l'audizione di __________ e l'edizione di
documenti da terzi o dalla controparte erano state effettivamente richieste
dall'attore nella procedura arbitrale (cfr. petizione p. 2), sennonché egli in
seguito non ha insistito per sentire quella teste (cfr. istanze 19 giugno 2002
p. 4, 8 luglio 2002 p. 5), mentre che i richiami, pur ritenuti rilevanti
dall'arbitro nell'ordinanza 10 agosto 2000, non sono stati formalmente ordinati
a quel momento, senza che la parte abbia eccepito alcunché (a p. 7 dell'istanza
4 ottobre 2002 quella decisione è stata definita "incontestata"
dalla parte stessa), tanto meno immediatamente: in tali circostanze -avendo
rinunciato a quelle prove (Lalive/Poudret/Reymond, op. cit., p. 236)-
l'attore non può richiamarsi all'istituto della revisione per ottenere quanto è
in seguito emerso proprio grazie a quella persona o ai richiami di documenti da
lei detenuti, tanto più che, anche a suo giudizio, se l'audizione di quella
teste fosse stata mantenuta, non sarebbe stato possibile rifiutarla in una
procedura arbitrale familiare come quella in esame (istanze 19 giugno 2002 p.
4, 8 luglio 2002 p. 6).
5.1.2 Ancor
meno scusabile è il tardivo ritrovamento del doc. AK38, che __________ ha
trasmesso all'attore il 4 luglio 2002 (doc. AK1). Già si è detto che
l'opportunità di cercare il documento nel deposito-archivio __________ era
stata evocata dai coniugi __________ con la lettera 23 maggio 2002 (doc. AB),
guarda caso pervenuta all'attore proprio il 28 maggio (doc. AB1), data in cui
questi si é per l'appunto deciso di rivolgersi alla fiduciaria che ne era
depositaria (doc. AF1), per cui la negligenza a lui imputabile per non aver
interpellato in precedenza i coniugi __________ o aver insistito nella loro
audizione si estende gioco forza anche al successivo ritrovamento del documento
in questione. Se ciò non bastasse, con lettera 12 agosto 1991 (doc. AF),
ritrovata presso l'attore -il che come detto, costituisce già un motivo di
negligenza- quest'ultimo era stato informato che la fiduciaria avrebbe
provveduto a custodire tutta una serie di documenti di spettanza di __________,
ritenuto che in ogni caso gli era garantito il diritto di prendere visione di
quanto depositato (cfr. pure doc. AK20): nel fatto che egli non abbia ritenuto
di interpellare tempestivamente la fiduciaria o di verificare cosa si trovasse
presso di lei, si ravvisa ancora una volta una negligenza, che esclude la
possibilità per l'attore di far valere un motivo di revisione.
5.2 Ai
sensi dell'art. 41 lett. a CIA la revisione di un lodo può pure essere chiesta
quando risulta che atti punibili dal diritto svizzero hanno influito sulla
decisione arbitrale, ritenuto che tali atti devono essere costatati in una
sentenza penale, eccetto che nel procedimento penale non si possa giungere alla
sentenza per motivi diversi dalla mancanza di prove.
L'accenno
a questa disposizione, evocata per la prima volta nell'istanza 4 ottobre 2002,
non può in alcun modo giovare all'attore e ciò già per il semplice fatto che
egli, a parte invocare la malafede e il dolo processuale commesso dal convenuto
rispettivamente dai suoi precedenti legali, non ha assolutamente preteso né
tanto meno dimostrato l'esistenza di atti punibili dal diritto svizzero e in
ogni caso non è stato in grado di versare agli atti una sentenza che li avesse
costatati.
- L'attore
non può ottenere l'annullamento delle sentenze 30 agosto 2001 e 22 gennaio 2002
di questa Camera, nemmeno richiamandosi -come da lui auspicato in via
subordinata o per analogia- ad altri rimedi giuridici cantonali.
L'istituto
della restituzione in intero contro le sentenze ex art. 346 CPC entra in
effetti in considerazione solo nelle procedure che si sono svolte sin
dall'inizio avanti ai tribunali statali (cfr. art. 349 cpv. 1 CPC) e non è
assolutamente applicabile nei procedimenti arbitrali, ritenuto che i motivi per
ottenere la modifica del lodo -al di fuori di un ricorso per nullità- sono
disciplinati esaustivamente nell'art. 41 CIA, norma che oltretutto riprende
gran parte dei motivi giustificanti la restituzione in intero contro le
sentenze.
La
via della revisione ex art. 340 CPC è per contro preclusa all'attore, oltre che
per l'assenza di qualsiasi motivo di legge (lett. a-d), anche per il fatto che
la relativa istanza non è stata presentata entro il termine di 20 giorni dalla
notificazione della sentenza di cui si chiede la revisione (art. 342 CPC).
- Ne discende la reiezione delle domande formulate dall'attore.
La
tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148
CPC).
Per i
quali motivi
Richiamati
per le spese gli art. 148 e segg. CPC e la LTG
dichiara
e pronuncia:
I. Le domande di revisione e in subordine di restituzione in intero 3
giugno, 19 giugno, 8 luglio e 4 ottobre 2002 dell'avv. __________ sono
respinte.
II. La tassa di giustizia in fr. 1'950.- e le spese in fr. 50. - (totale
fr. 2'000.-), già anticipate dall'istante, restano a suo carico con l'obbligo
di rifondere alla controparte fr. 5'000.- per ripetibili.
III. Intimazione
a: - __________
Comunicazione
all'arbitro __________
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster