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Numero d'incarto:
12.2002.103
Data decisione, Autorità:
11.05.2003, IICCA
Incarto n.
12.2002.103
Lugano
11 maggio
2003/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Epiney-Colombo
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2001.103
della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud promossa con petizione 12
luglio 2001 da
rappr. dall'
avv. __________
contro
e
entrambi rappr. dall' avv. __________
con cui l'attrice ha chiesto la condanna dei convenuti
al pagamento di fr. 88'300.- oltre interessi a titolo di risarcimento del
danno contrattuale.
E ora sulle eccezioni dei convenuti di carenza di
legittimazione passiva e incompetenza territoriale, respinte dal Pretore con
sentenza 17 aprile 2002;
Appellanti i convenuti, che con atto di appello del 23
maggio 2002 postulano la riforma del giudizio pretorile nel senso
dell'accoglimento delle eccezioni, gravame al quale l'attrice si oppone con
osservazioni 8 luglio 2002;
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
Considerato
in fatto ed in diritto:
-
Con
la petizione l'attrice addebita ai convenuti il mancato rispetto di un contratto
del 1° luglio 1999, denominato "Convenzione No. 183" concernente la
fornitura in esclusiva da parte dell'attrice di caffè, zucchero, tè, __________
e __________ occorrenti nella conduzione dell'esercizio pubblico
"__________" sito a __________ (doc. A), unilateralmente disdetto con
effetto immediato in data 15 marzo 2001, e chiede la loro condanna al pagamento
di fr. 83'000.- oltre interessi, somma corrispondente all'utile che essa
avrebbe conseguito in 18 anni di ulteriore durata del contratto.
-
I convenuti si sono opposti alla petizione, eccependo
preliminarmente sia l'incompetenza territoriale del giudice adito che la
carenza di legittimazione passiva di __________ (precedentemente __________),
che non sarebbe parte della convenzione, conclusa personalmente dal solo
__________, privo della facoltà di rappresentare la società.
-
Nel giudizio qui impugnato, il Pretore, accertato che la __________
ha tollerato per lungo tempo una situazione ambigua in cui __________ – prima
socio al 50% e gerente della __________ con firma collettiva, poi azionista
della società anonima in cui è stata trasformata la Sagl- dava l'apparenza di
agire come suo rappresentante nei rapporti con l’attrice, ne ha concluso che la
società è da considerare parte contraente, vincolata dunque al contratto. Dal
che la reiezione delle eccezioni.
-
Delle argomentazioni degli appellanti, che chiedono la riforma del
giudizio di prime cure nel senso dell'accoglimento delle eccezioni, e di quelle
della resistente, che si oppone al gravame protestando spese e ripetibili, si
dirà, se del caso, nei successivi considerandi.
-
Dal profilo formale risulta che entrambi i convenuti hanno sollevato
le eccezioni in rassegna e che entrambi hanno impugnato il giudizio con cui il
Pretore le ha respinte.
Ciò
nondimeno, in realtà __________ non solleva per niente l'eccezione di carenza
di legittimazione passiva, visto che ancora nell'appello (punto 6, pag. 4) si
ribadisce che egli
"ha
sempre affermato di avere agito a nome proprio e non in rappresentanza della
società di cui era dipendente", per il che non si vede come egli
potrebbe sostenere di non essere la persona contro la quale la causa andava
introdotta.
Analogamente,
neppure l'eccezione di incompetenza territoriale appare provvista di una
valenza autonoma: la clausola di proroga di foro contenuta nel contratto è di
per sé incontestata, e perciò __________, che si dichiara esplicitamente parte
del contratto, non ha motivo di dolersi del fatto di essere stato convenuto
nella giurisdizione di Mendrisio-Sud prevista dall'accordo. __________, per sua
parte, non ha motivo di impugnare la clausola di proroga di foro di un
contratto dal quale si distanzia, motivo per cui la sua eccezione di
incompetenza territoriale si fonda sul fatto di non essere stata convenuta nel
luogo in cui essa ha sede, il che è solo la logica conseguenza del suo
dichiararsi estranea al contratto nell'ambito dell'eccezione di carenza di
legittimazione passiva.
- Da queste considerazioni discende da un lato l'irricevibilità (e
comunque la manifesta mancanza di fondamento) dell'appello siccome introdotto
dal litisconsorte __________, e d'altro lato il rilievo del fatto che l'unico
oggetto del contendere è in definitiva la questione a sapere se __________ sia
o no da ritenere vincolata al contratto in esame.
La
risposta è sicuramente affermativa, giacché nelle circostanze del caso di
specie l'adduzione dell'eccezione si rivela pretestuosa e financo abusiva.
- Per quel che riguarda le obiezioni formali circa l'asserita carenza
di potere di rappresentanza di __________, giova ricordare che una persona
giuridica, nell'ambito dell'applicazione degli art. 32 e segg. CO, può essere
vincolata dall’atto di un rappresentante anche a fronte di una cosiddetta
procura esterna apparente (RJN 1998, pag. 63). Si tratta di una forma di
procura tacita, costituita da un'attitudine dalla quale il partner contrattuale
può in buona fede dedurre, in base a circostanze concrete ed in considerazione
delle usanze commerciali, che la persona rappresentata aveva la volontà di
autorizzare il rappresentante (ancorché privo di formale diritto di firma) ad
agire a suo nome. Siffatta procura va in particolare ammessa quando il
rappresentato è cosciente degli atti del rappresentante ma non fa nulla per
impedirli. In tal caso, ciò che importa per decidere se dei poteri di
rappresentanza sono stati conferiti non è quindi tanto il sapere se ciascun
atto è stato approvato dal rappresentato, quanto piuttosto sapere come il terzo
in buona fede che tratta con il sedicente rappresentante debba interpretare
l’attitudine del rappresentato di fronte a quest'attività del rappresentante (RJN
citato e riferimenti; DTF 120 II 197).
Una
società può dunque essere ad esempio validamente vincolata con la sola firma del
suo direttore sebbene questi abbia firma collettiva, quando il terzo può
desumere dalle circostanze l’esistenza di un mandato in tal senso (DTF
74 II 151; SJ 1966, 537), e pertanto il fatto che la limitazione del
potere di rappresentanza di un socio o di un amministratore sia iscritta a
Registro di commercio non esclude l’applicazione degli art. 32 e segg. CO (RJN
1998, 63; DTF 74 II 149; 91 II 360; SJ 1989, 82; SJZ 87,
397; Engel, L'apparence efficace en droit privé, in: SJ, 1989,
pag. 73 e segg.).
In questo
senso, del resto, una decisione di questa Camera (IICCA 3 maggio 2002
inc. no. 12.2001.120, pubblicata in commercialarbitration.ch) per la quale il
presidente del consiglio d'amministrazione di una società anonima, che dispone
a RC unicamente di un diritto di firma collettiva a due, può vincolare la
società con la sua firma individuale, se tale facoltà gli è stata attribuita
per atti concludenti oppure se - a dipendenza delle concrete circostanze - egli
va considerato organo di fatto della stessa o, ancora se dev'essere protetta la
buona fede del terzo.
- Questo effetto di rappresentanza si è nella specie pacificamente
realizzato, ed è perciò a torto che i ricorrenti sostengono che l'attrice non
potrebbe appellarsi alla buona fede, sostenendo di avere confidato
nell’impressione che __________ fosse autorizzato ad impegnare la società a
fronte della limitazione del suo potere di rappresentanza risultante dal
Registro di commercio.
L'esistenza
di un rapporto di valida rappresentanza è in primo luogo inferibile già dal
testo del contratto, ritenute in particolare le finalità dello stesso: la
convenzione è infatti allestita sotto forma di una lettera redatta su carta
intestata dell'attrice, che ne è la mittente, mentre che destinataria
dell'invio è "__________ Att. Sig __________". Vero è di contro che
all'apparenza, per un'infelice formulazione da parte del redattore, sembrerebbe
che "l'acquirente" sia __________, ma ciò, in ogni caso, in quanto
"gerente del __________ " (doc. A, riga 1), ossia -a non averne
dubbi- organo della persona giuridica e non certo al personale titolo di
gestore (o barman) dell'esercizio pubblico. Emerge perciò comunque con
chiarezza dal testo che i firmatari della stipula erano in chiaro sul fatto che
il caffè oggetto delle future forniture (e la macchina da caffè oggetto della
controprestazione) erano destinati non già a __________, ma bensì ad un
esercizio pubblico condotto dalla __________, della quale __________ era
gerente, ossia legale rappresentante verso l'esterno.
A ciò si
aggiunga che le forniture di caffè sono state invariabilmente consegnate e
fatturate al "", che le ha utilizzate, e non già
all' (cfr. plico doc. I), e che le stesse sono inoltre state pagate
dalla __________, e non certo da __________, così come risulta dai conti
dell'esercizio 2000 della società (pagina "Costi", rubrica 3000)
annessi al plico doc. G.
Se la
__________ non si reputava parte contraente, non si spiega il motivo per cui
non abbia contattato a tempo debito la __________ per svincolarsi dall’impegno,
tantomeno perché, verosimilmente sulla base di un accordo verbale, abbia
accettato la consegna e pagato forniture di bevande sin dall’8 marzo 1999,
quindi ancor prima che esistesse l’accordo scritto doc. A.
- In definitiva, in simili circostanze l'abuso non è dell'attrice
nell'invocare l'effetto di rappresentanza nonostante la limitazione del diritto
di firma di __________ risultante dal registro di commercio, ma semmai della
convenuta __________ nel pretendere di non essere vincolata ad un contratto da
lei pacificamente onorato per quasi 2 anni.
Ne
discende la reiezione del gravame, del tutto infondato, nella misura in cui
esso è ricevibile.
Tassa di
giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC)
Per i quali motivi,
richiamati l'art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia:
-
L'appello
23 maggio 2002 di __________ e di __________ è respinto.
-
La tassa di fr. 250.- e le spese di fr. 50.-, già anticipate
dagli appellanti, restano a loro carico, con l'obbligo di rifondere in solido
alla parte appellata complessivi fr. 600.- per ripetibili di appello
-
Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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