Immediate termination after employer’s physical reprimand not justified

12.2001.93Altro tribunale13 set 2001Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

An odontological nurse resigned immediately after her employer tapped her on the head during a dispute over unrecorded patient advances. The first instance had awarded only limited wages and ancillary amounts, while rejecting the unemployment fund’s request. On appeal, the employee argued that the incident and the stressful workplace made continued employment intolerable. The appellate court held that the employer’s conduct was improper but objectively too slight and isolated to justify immediate termination under Art. 337 CO. The appeal was dismissed, and no costs or compensation were imposed.

Massima Omnilex

Art. 337 CO; immediate termination for grave cause requires an objectively serious breach making continuation of the employment relationship intolerable in good faith. A minor, isolated act of physical reprimand by the employer, even if improper and subjectively distressing, does not suffice where the circumstances do not show a destruction of trust preventing continued work until the next ordinary notice date. Repeated lesser breaches may justify immediate termination only after warnings; abstract fears of future misconduct are insufficient absent concrete indications (consid. 6-7).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 12.2001.93

Data decisione, Autorità: 13.09.2001, IICCA

Incarto n. 12.2001.00093

Lugano 13 settembre 2001/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Rusca

segretario:

Petrini

sedente per statuire nella causa inc. DI.2001.0043 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanze 20/27 febbraio 2001 da


rappr. dall'avv. __________ 2.


contro


rappr. dall'avv. __________

in materia di contratto di lavoro, con le quali è chiesta la condanna del convenuto al pagamento della somma di almeno fr. 18'825.-- oltre interessi;

domanda avversata dal convenuto e che il pretore, con sentenza 19 giugno 2001, ha parzialmente accolto condannando il convenuto a versare fr. 2011.-- oltre interessi a __________, mentre ha respinto l'istanza della Cassa disoccupazione;

appellante __________ che, con allegato 2 luglio 2001, chiede la riforma del primo giudizio nel senso che il convenuto venga condannato a pagarle la somma di fr. 18'825.-- più interessi;

l'appellato non ha presentato tempestive osservazioni;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti

considerato

in fatto ed in diritto:


ha lavorato quale infermiera odontoiatrica presso il convenuto dal 1° marzo 1997. La mattina del 14 ottobre 1999 è insorta una discussione tra le parti circa la mancata annotazione di acconti ricevuti da pazienti, nel corso della quale il convenuto ha dato un colpo con le nocche della mano sulla testa dell'istante. Il giorno stesso quest'ultima ha lasciato il posto di lavoro ed ha inviato una lettera con la quale informava il convenuto della propria decisione di recedere dal contratto con effetto immediato (doc. C).

Ritenendo adempiute le condizioni poste dall'art. 337 CO, l'istante ha chiesto che il convenuto venga condannato a versarle il salario da ottobre a dicembre 1999, oltre interessi ed accessori, nonché un'indennità di fr. 5'000.-- per il danno subito e di fr. 1'500.-- per spese legali, per un totale di fr. 18'825.--.

  1. Il convenuto si è opposto alle pretese dell'istante ritenendo che gli estremi per una rescissione del contratto con effetto immediato non erano dati. Il suo fu infatti un gesto istintivo volto a rendere attenta l'istante su di un errore ripetutamente commesso: già in precedenza aveva omesso di annotare acconti di pazienti, creando così situazioni imbarazzanti al momento del richiamo di pagamento. Nonostante il dr. __________ si sia scusato ed abbia cercato di chiarire la situazione bonalmente, l'istante ha mantenuto la propria decisione; in via riconvenzionale il convenuto ha pertanto richiesto il riconoscimento di un'indennità di fr. 6'600.-- per il danno causato dall'inopinata partenza della dipendente.

  2. Con la sentenza qui impugnata il pretore non ha ritenuto che il gesto commesso dal datore di lavoro raggiungesse il grado di gravità necessario per giustificare una disdetta immediata da parte della dipendente, ritenuto che si è trattato di un episodio isolato quale reazione a ripetuti errori della dipendente. Le ha pertanto riconosciuto unicamente il salario al quale la stessa aveva diritto fino al momento in cui ha abbandonato il posto di lavoro, oltre un'indennità per i giorni di vacanza non goduti e per la quota parte di tredicesima mensilità, per un totale di fr. 2'861.--.

D'altra parte, ha accertato che la partenza ingiustificata dell'istante ha provocato disagi al datore di lavoro, assegnando di conseguenza a quest'ultimo un'indennità pari ad un quarto del salario mensile, ossia fr. 850.--, giusta l'art. 337 d cpv. 1 CO.

  1. Con l'appello qui in esame l'istante ribadisce la propria posizione circa l'inesigibilità della continuazione del rapporto di lavoro, ritenuto che l'episodio citato si inserisce in un contesto lavorativo particolarmente stressante così da rappresentare un punto di non ritorno. Chiede pertanto che la propria domanda venga accolta integralmente.

  2. Il convenuto ha presentato osservazioni 27 agosto 2001, non intimate a controparte in quanto tardive. In effetti l'appello gli è stato notificato il 4 luglio 2001 e nelle procedure per azioni derivanti dal contratto di lavoro il termine per la risposta è di 10 giorni, termine non interrotto dalle ferie giudiziarie (art. 418 CPC, che rinvia agli art. 398 e 398 bis CPC).

  3. L'art. 337 CO dispone che il datore di lavoro e il lavoratore possono disdire con effetto immediato il rapporto di lavoro per cause gravi, segnatamente quando la continuazione del contratto non è più pretendibile in buona fede. Ciò è il caso quando il rapporto di fiducia tra le parti è così compromesso da non permettere una collaborazione costruttiva, di modo che la disdetta immediata sembra essere l'unica soluzione praticabile.

Manchevolezze minori possono giustificare una disdetta immediata solo se si verificano ripetutamente, malgrado espliciti avvertimenti circa l'eventualità di una disdetta. Il giudice valuta secondo libero apprezzamento se la violazione dei doveri contrattuali raggiunge la necessaria gravità, considerando le circostanze concrete del caso, in applicazione dei principi di diritto e di equità (DTF 127 III 313, consid. 3).

  1. Dall'istruttoria di causa è emerso che il convenuto, al momento dei fatti, stava effettivamente rimproverando la dipendente per un errore commesso, dimenticanza già riscontrata in due precedenti occasioni (verbali pag. 4 e pag. 7). Il primo giudice ha poi accertato che l'intensità dei colpi dati con le nocche sulla testa dell'istante risulta essere stata lieve (sentenza pag. 5), ciò che l'appellante non contesta sottolineando invece la sofferenza morale creatale da tale gesto (seguito da un secondo colpo, evitato).

Non vi è dubbio che il comportamento del datore di lavoro appare scorretto, non essendo ammissibile redarguire un dipendente con vie di fatto. La gravità del gesto va tuttavia relativizzata, sia per la sua scarsa forza, sia perché si tratta di un episodio isolato, connesso a manchevolezze di controparte. Benché l'appellante possa avere vissuto quella situazione in maniera estremamente negativa, una valutazione oggettiva porta a ritenere che non si è trattato di un comportamento così gravemente violento o ingiurioso da porre fine all'indispensabile rapporto di fiducia tra le parti, al punto da non permettere che la collaborazione potesse essere continuata sino al prossimo termine ordinario di disdetta (DTF 104 II 29).

In questo contesto, di scarso rilievo sono poi le considerazioni dell'appellante circa il clima di lavoro particolarmente stressante in cui si inserisce l'episodio in oggetto. I ritmi di lavoro particolarmente serrati di quello studio odontoiatrico possono forse spiegare la reazione emotiva della dipendente (e forse anche il gesto inconsulto del datore di lavoro), ma non possono giustificare in maniera oggettiva l'impossibilità di continuare il rapporto di lavoro perlomeno fino al prossimo termine utile. D'altro canto, quand'anche si volesse addebitare al convenuto un clima di lavoro spiacevole, non risulta che ciò gli sia stato in precedenza rimproverato dalla dipendente con minaccia di dimissioni.

L'appellante non può peraltro essere seguito là dove ritiene che la disdetta immediata era giustificata dall'eventualità che il datore di lavoro le mettesse nuovamente le mani addosso, magari in modo più pesante e più grave. Nessun indizio concreto avvalora infatti la tesi appellatoria, costruita su pure ipotesi: al contrario risulta dagli atti che già il successivo giorno lavorativo il convenuto abbia cercato al telefono la convenuta, che si è negata, per scusarsi e trovare una soluzione bonale.

per i quali motivi,

dichiara e pronuncia:

I. L'appello 2 luglio 2001 di __________ è respinto.

II. Non si prelevano né spese né tassa di giudizio e non si accordano ripetibili.

III. Intimazione a: - __________

Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

employment contractimmediate terminationgrave causephysical reprimandgood faithnotice periodworkplace trustcosts

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the employer’s conduct constituted a grave cause justifying immediate termination by the employee under Art. 337 CO.

Decisione estratta

The isolated, slight physical reprimand was improper but not so grave as to make continuation of the employment relationship intolerable until the ordinary notice period.

Motivazione estratta

The court weighed the objective seriousness of the gesture, its limited intensity, and its isolated nature in the context of prior mistakes by the employee. A subjective sense of humiliation was insufficient; no concrete indication showed a future serious assault or a breakdown of trust precluding continued work.

Questione giuridica chiave

Whether the employee was entitled to the full salary, damages, and legal expenses claimed after resigning immediately.

Decisione estratta

No; the appellate court left standing only the limited amounts recognized by the first instance and rejected the broader claim.

Motivazione estratta

Because immediate termination was unjustified, only the wage accrued until departure and minor statutory ancillary amounts remained payable; the larger claim for the period after departure and additional compensation was not upheld.

Questione giuridica chiave

Whether the employer’s late appellate observations had to be considered.

Decisione estratta

No; they were untimely and therefore not served on the other party.

Motivazione estratta

In employment actions the response period is ten days and is not interrupted by judicial holidays; the observations filed on 27 August 2001 were late after service of the appeal on 4 July 2001.

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