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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2001.82
Data decisione, Autorità:
29.08.2001, IICCA
Incarto n.
12.2001.00082
Lugano
29 agosto
2001/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Rusca
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella procedura per azioni
derivanti da contratto di lavoro -inc. n. DI.1999.00232 della Pretura della giurisdizione di
Mendrisio sud- promossa con istanza 3 novembre 1999 da
(rappr. dall'avv. __________)
contro
(rappr. dall'avv. Tuto Rossi, Bellinzona)
con cui
l'istante ha chiesto la corresponsione di un'indennità ai sensi dell'art. 337 C
cpv. 3 CO di fr. 20'000.-- o, subordinatamente, da fissare dal giudice;
domanda
avversata dalla convenuta e respinta dal pretore con sentenza 22 maggio 2001;
appellante
l'istante che con atto 11 giugno 2001 chiede la riforma del querelato giudizio
nel senso dell'accoglimento della propria istanza;
mentre la
convenuta, con osservazioni 28 giugno 2001, postula la reiezione del gravame;
letti ed
esaminati gli atti e i documenti prodotti
ritenuto
in fatto: A. L'istante
ha sottoscritto un contratto di lavoro con la convenuta il 23 gennaio 1996 in
qualità di direttore di filiale (doc. A).
Il 21
maggio 1999 la __________ ha notificato all'istante la disdetta del rapporto di
lavoro nei seguenti termini:
"Disdetta ordinaria
Ci dispiace doverle comunicare
che disdiciamo il suo rapporto di lavoro con la nostra società per il 31 maggio
1999.
Durante il termine di 2 mesi
della disdetta, cioè dal 1° giugno al 31 luglio 1999, la dispensiamo dal
fornire la sua prestazione lavorativa pregandola di prendere i giorni di
vacanza che eventualmente le spettano durante detto periodo di disdetta. Per il
conteggio preciso dei sui giorni di vacanza e per eventuali ulteriori questioni
concernenti la sua partenza voglia per favore rivolgersi al suo superiore,
signora __________ " (doc. D; traduzione dal
tedesco).
B. Considerando
la disdetta del contratto di lavoro quale licenziamento immediato
ingiustificato, camuffato da disdetta ordinaria, l'istante ha chiesto
l'attribuzione di un'indennità ai sensi dell'art. 337 C cpv. 3 CO pari a fr.
20'000.-- o, subordinatamente, pari alla cifra che il giudice dovesse ritenere
congrua.
C. La
convenuta ha contestato integralmente le pretese di __________, rilevando che
si è trattato di una disdetta ordinaria e che pertanto non sussistono i
presupposti per un'indennità ai sensi dell'art. 337 C cpv. 3 CO.
D. Con
sentenza 22 maggio 2001 il pretore ha respinto l'istanza, ritenendo
assolutamente chiaro il tenore della lettera di licenziamento, nel senso di una
disdetta ordinaria. Né le modalità né i motivi del licenziamento permettono di
concludere per un abuso di diritto da parte del datore di lavoro: la
liberazione dall'obbligo di lavorare fino alla scadenza del contratto non può
essere interpretata quale indizio di un licenziamento in tronco, ritenuta anche
la costante prassi in tal senso della __________, peraltro nota all'istante (doc.
B).
E. Con
il presente appello __________ ribadisce la propria tesi relativa ad una
disdetta immediata ingiustificata, camuffata da disdetta ordinaria.
Nelle
proprie osservazioni la __________ ribadisce per contro che si è trattato di
una disdetta ordinaria conformemente al chiaro testo della lettera di
licenziamento.
in diritto: 1. Ai
sensi dell'art. 335 C cpv. 1 CO, il rapporto di lavoro può essere disdetto per
la fine di un mese nel primo anno di servizio, con preavviso di un mese, dal
secondo al nono anno di servizio con preavviso di due mesi ed in seguito con
preavviso di tre mesi. Nel caso concreto è pacifico che la disdetta ordinaria
richiedeva un preavviso di due mesi.
-
Secondo
l'art. 337 CO il datore di lavoro e il lavoratore possono in ogni tempo
recedere immediatamente dal rapporto di lavoro per cause gravi. In caso di
licenziamento immediato ingiustificato il giudice può condannare il datore di
lavoro a versare al lavoratore un'indennità fino a un massimo di 6 mesi di
salario, oltre alla perdita di guadagno (art. 337 c CO).
-
L'appellante
sostiene che, benché la disdetta rechi l'intestazione "disdetta
ordinaria", essa non sarebbe tale in quanto pone esplicitamente fine al
rapporto di lavoro al di fuori dei termini ordinari di disdetta, con effetto
praticamente immediato (il 21 maggio per il successivo 31 maggio 1999). La
dispensa del dipendente dal prestare la sua opera durante il periodo di
disdetta non muta questa circostanza, ma sarebbe un espediente per cercare di
eludere le conseguenze di un atto sanzionatorio ingiustificato, lesivo dei
diritti della personalità del dipendente: questi non è infatti stato più
ammesso al lavoro fin dalla consegna manuale della lettera di disdetta.
-
La
tesi dell'appellante non può essere accolta.
4.1 Il fatto che l'istante sia stato esonerato dal lavoro fin dalla
comunicazione della disdetta (appello pag. 5 n. 3) o pochi giorni dopo
(documento H pag. 1) non può di per sé essere interpretato nel senso di un
licenziamento in tronco, circostanza che dovrebbe invece apparire in modo
inequivocabile ed essere provata da chi intende prevalersene. Dottrina e
giurisprudenza concordano nel riconoscere al datore di lavoro la facoltà di
rinunciare alle prestazioni del dipendente durante il termine di disdetta
ordinaria e nel ritenere che, salvo casi eccezionali, il lavoratore non può
vantare il diritto ad esercitare la propria opera (Rehbinder, Berner
Kommentar, OR, ad art. 335 n. 12 e ad art. 328 n. 11; DUC-SUBILA,
Commentaire du contrat individuel de travail, Lausanne 1998, pag. 364, con
ulteriori riferimenti dottrinali; DTF 118 II 139 consid. 1).
4.2 Nel
caso concreto il tenore della disdetta, esplicitamente definita come ordinaria,
è inequivocabile. L'indicazione del datore di lavoro di voler interrompere il
rapporto di lavoro "con effetto al 31 maggio 1999" non permette da
sola di concludere per una disdetta immediata: in quel contesto è infatti
evidente che il datore di lavoro non si riferiva tecnicamente alla rottura del
contratto di lavoro, quanto piuttosto all'interruzione della effettiva
collaborazione di __________. Tant'è che il datore di lavoro nella frase
seguente ha fatto esplicito riferimento al periodo di due mesi di preavviso
(effettivamente applicabili alla fattispecie), con esonero dal lavoro ed
implicito riconoscimento della relativa mercede, effettivamente versata
all'appellante allo scadere delle rispettive mensilità.
Va infine
sottolineato che il datore di lavoro non ha mai invocato gravi motivi che
potrebbero giustificare una disdetta immediata. La lettera di licenziamento non
ne indica alcuno, mentre il successivo scritto del 6 settembre 1999 (doc. E) si
riferisce in termini generali ad una incompatibilità ambientale, circostanza
riconosciuta anche da __________ nella sua risposta del 15 settembre 1999 (doc.
F).
Per
questi motivi, richiamato per le spese l'art. 417 lett. e CPC
pronuncia: I. L'appello 11 giugno 2001 di __________ è respinto.
II. Non si prelevano tasse o spese. La parte istante rifonderà alla
convenuta fr. 500.-- a titolo di ripetibili.
III. Intimazione
a:
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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