AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2001.68
Data decisione, Autorità:
15.05.2002, IICCA
Incarto n.
12.2001.00068
Lugano
15 maggio
2002/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Rusca
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa, inc. no.
OA.1998.00218 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna, promossa
con petizione 10 dicembre 1998 da
rappr. dall'avv. __________
contro
rappr. dall'avv. __________
entrambi rappr. dall'avv. __________
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna in solido dei convenuti al pagamento di fr.
80'000.- oltre interessi, somma ridotta in sede conclusionale a fr. 72'167.55;
domanda
avversata dai convenuti che hanno postulato la reiezione della petizione, e che
il Pretore con sentenza 2 aprile 2001 ha accolto in ragione di fr. 45'000.-;
appellanti
il convenuto __________ e i convenuti
__________ con atti di appello 7 maggio
2001 rispettivamente 8 maggio 2001, con cui chiedono la riforma del querelato
giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili
di entrambe le sedi;
mentre
l'attrice con osservazioni 12 giugno 2001 postula la reiezione di entrambi i gravami
con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto:
A. Verso
le 22.00 del 4 gennaio 1997 __________, volendo ritornare, dopo aver fatto
visita ai suoi vicini di casa signori __________, residenti nella part.
__________RFD di __________, nell'appartamento di cui alla part. __________che
conduceva in locazione con il marito, cadeva nel vano d'accesso alla cantina
sita sul retro di quest'ultima particella, alto in quel punto ca. 2 m, riportando
la frattura pluriframmentaria del calcagno sinistro con lussazione
dell'articolazione talo-calcaneare.
B. Con
la petizione in rassegna __________, lamentando in sostanza un vizio di
costruzione e di manutenzione dell'accesso alla cantina in questione,
costituita in PPP, ha convenuto in causa ai sensi dell'art. 58 CO i
comproprietari della part. ____________________,
__________ e __________, chiedendone la condanna in solido al risarcimento del
danno (spese mediche, spese legali preprocessuali, perdita di guadagno come
parrucchiera e come casalinga) e del torto morale da lei subito a seguito
dell'infortunio, somma inizialmente quantificata in fr. 80'000.- e ridotta in
sede conclusionale a fr. 72'167.55.
C. I
convenuti si sono opposti alla petizione, mettendo innanzitutto in dubbio la
dinamica dell'incidente, contestando l'esistenza di un vizio di costruzione e
di manutenzione dell'opera e rimproverando all'attrice una grave concolpa,
tanto più che, a loro dire, quest'ultima non aveva chiaramente esposto le
singole posizioni di danno. Nella loro risposta i convenuti __________ hanno altresì eccepito la loro carente
legittimazione passiva e l'esistenza di una responsabilità solidale tra i
convenuti.
D. Il
Pretore, con la sentenza qui oggetto di impugnativa, ha accolto la petizione
per l'importo arrotondato di fr. 45'000.-, riservando inoltre all'attrice -
come da lei auspicato in sede conclusionale - il diritto di proporre in futuro
una nuova azione con cui avrebbe potuto far valere pretese derivanti
dall'eventuale intervento di artrodesi talo-calcaneare e della relativa
capacità lavorativa.
Il
giudice di prime cure, respinta l'eccezione di carenza di legittimazione
passiva sollevata dai convenuti __________, ha innanzitutto esaminato se il
vano d'accesso alla cantina presentasse effettivamente un vizio di costruzione
e di manutenzione, concludendo per l'affermativa, ciò che innescava la
responsabilità dei convenuti ai sensi dell'art. 58 CO. Quanto al danno da
risarcire, egli ha ritenuto che all'attrice potevano essere riconosciuti fr.
643.65 per spese mediche, fr. 1'300.- per spese legali preprocessuali, fr.
7'750.- per la perdita di guadagno come parrucchiera e fr. 26'461.- per
l'incapacità a svolgere l'attività di casalinga, mentre che nelle particolari
circostanze era pure giustificato assegnarle un'indennità di fr. 20'000.- a
titolo di torto morale: ritenuto però che alla stessa andava attribuita una
lieve concolpa per la caduta nel vano scale, tutti questi importi sono stati
ridotti in ragione del 20%.
E. I
convenuti, con due appelli separati, si sono aggravati contro la sentenza
pretorile, chiedendone la riforma nel senso di respingere la petizione.
Essi,
dopo aver auspicato l'esperimento di un nuovo sopralluogo da parte della
scrivente Camera, contestano nuovamente l'esistenza nella fattispecie di un
vizio di costruzione e di manutenzione nel vano d'accesso alla cantina,
ribadiscono che la grave concolpa dell'attrice era tale da interrompere il
nesso causale tra quell'eventuale vizio e il danno rispettivamente comportava
comunque una maggior riduzione del risarcimento e censurano infine le somme
riconosciute per l'incapacità quale casalinga come pure l'indennità per torto
morale. I convenuti __________, oltre alle censure che precedono, ripropongono
inoltre l'eccezione di carente legittimazione passiva e rimproverano al primo
giudice di aver parzialmente accolto la petizione, ancorché l'attrice non
avesse sufficientemente precisato le sue richieste negli allegati preliminari;
contestati erano infine il risarcimento per le spese legali preprocessuali e
per la perdita di guadagno come parrucchiera nonché la ripartizione delle spese
e delle ripetibili della prima sede.
F. Delle
osservazioni con cui l'attrice postula la reiezione dei due gravami si dirà, se
necessario, nei prossimi considerandi.
considerando
in diritto:
-
Prima
di passare in rassegna le singole censure d'appello, dev'essere innanzitutto
respinta la richiesta di un ulteriore sopralluogo formulata in via preliminare
dai convenuti qui appellanti in applicazione dell'art. 322 CPC: nel caso di
specie gli atti istruttori esperiti in prima sede, segnatamente il sopralluogo
(corredato tra l'altro da tutta una serie di fotografie e da una planimetria,
doc. V-XVIII) e i documenti versati agli atti dalle parti (in particolare le
fotografie, doc. A, N e 4 __________), sono in effetti ampiamente sufficienti
per permettere a questa Camera di fondare il proprio convincimento, per cui la
prova richiesta appare in definitiva superflua e con ciò del tutto inutile ai
sensi della norma (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 1 ad art.
322).
-
Nel
merito, i convenuti __________ eccepiscono
anche in questa sede la loro carente legittimazione passiva, asserendo di non
essere né i proprietari né i comproprietari della cantina, rispettivamente
censurano il fatto che il Pretore, seppur richiesto, abbia omesso di esprimersi
formalmente sul quesito del riparto interno delle responsabilità tra i singoli
convenuti. A torto.
L'istruttoria
di causa ha permesso di accertare che la part. __________ era stata costituita
in PPP: __________ era proprietario dei fogli PPP e __________ (per una quota di comproprietà di
0), __________ del foglio PPP __________
() e __________ del foglio __________ (). Ora, se è
vero che la cantina è stata attribuita in uso esclusivo a __________, è però
altrettanto vero che ciò non vale per il "pianerottolo" ed il
"camminamento" che - come vedremo al prossimo considerando - si affacciano
sulle sue scale d'accesso: trattandosi in definitiva di semplici parti comuni
dello stabile part. __________ (cfr. estratti RF, doc. IX), responsabili della
loro eventuale difettosità sono in effetti tutti i comproprietari, in concreto
i tre convenuti, ai quali dunque compete senz'altro la legittimazione passiva
(per una responsabilità solidale: Oftinger/Stark, Schweizerisches
Haftpflichtrecht - Besonderer Teil, Vol. II/1, Zurigo 1987, § 19 N. 31; Rey,
Ausservertragliches Haftpflichtrecht, Zurigo 1995, n. 1067; Deschenaux/Tercier,
La responsabilité civile, 2. ed., Berna 1992, § 12 N. 24; per una
responsabilità per quote: Brehm, Berner Kommentar, N. 19 ad art. 58 CO).
Irrilevante, sempre che ciò - come preteso per la prima volta e dunque
irritualmente (art. 321 CPC) nel gravame, senza per altro esser stato provato -
costituisca effettivamente la volontà dei comproprietari, è poi il fatto, pure
sollevato dagli stessi convenuti, che l'intavolazione in tal senso a RF fosse
dovuta al fatto che tecnicamente non era data una possibilità descrittiva e di
rilievo diversa.
Quanto
alla richiesta di ripartire internamente tra i singoli convenuti la
responsabilità, la stessa è stata formulata per la prima volta e dunque
irritualmente in sede conclusionale (art. 78 CPC). Fosse per ipotesi anche
stata ricevibile, essa avrebbe in ogni caso dovuto essere disattesa in questa
sede già per il solo fatto che i convenuti __________ non hanno assolutamente
indicato - salvo specificare genericamente che il loro coinvolgimento avrebbe
dovuto essere "marginale" - la misura della ripartizione da essi
postulata, così che l'autorità d'appello, se si pronunciasse, correrebbe il
rischio di giudicare ultra petita (Cocchi/Trezzini, op. cit., m.
9 e 10 ad art. 309).
- Passando
ad esaminare le premesse per l'applicazione dell'art. 58 CO, è manifestamente a
torto che i convenuti contestano l'esistenza di un vizio di costruzione e di
manutenzione nell'accesso alla cantina.
Il
Pretore ha giustamente osservato che ai sensi della norma di legge il
proprietario deve vigilare affinché l'opera offra sufficiente sicurezza al
normale uso per la quale essa è stata concepita (Brehm, op. cit., N. 48
ad art. 58 CO; IICCA 1° aprile 1992 in re S./P. e lc.), ritenuto che nel
valutare il grado di sicurezza occorre altresì tener conto della fattibilità
tecnica degli interventi che potrebbero ovviare al difetto, sempre che il loro
costo non sia sproporzionato (Brehm, op. cit., N. 65 ad art. 58 CO).
Nel caso
di specie, l'istruttoria di causa (cfr. verbale di sopralluogo) ha permesso di
accertare che le due costruzioni di cui ai mappali __________ e __________sono
separate da una specie di "corridoio", lastricato, diritto e in
discesa, lungo circa una decina di metri e largo 1.5 m (trattasi del subalterno
"b" della part. __________), a metà del quale vi sono i due accessi
allo stabile __________. Scendendo per il "corridoio" e dopo aver
superato 4 scalini, si giunge ad un "pianerottolo" lungo ca. 1.5 m,
facente parte della part. __________, oltre il quale si apre il vano scale,
largo ca. 1 - 1.20 m, in cui è caduta l'attrice: discendendo il subalterno
"b" della part. __________e giunti sul "pianerottolo", se
si vuole evitare il vano scale, si deve forzatamente girare a sinistra di 90°,
avanzare di ca. 1.5 m e quindi, girando nuovamente a destra di 90°, procedere
in linea retta su un "camminamento", sempre di competenza della part.
__________, che infine si congiunge a un sentiero in proprietà coattiva (la
part. 1364): le scale d'accesso alla cantina sbucano per l'appunto su quel
sentiero. Atteso da un lato che al termine del "pianerottolo" e lungo
il "camminamento" che costeggiava il vano scale non vi era al momento
dei fatti alcuna protezione (ringhiera, staccionata) rispettivamente non vi era
nessun elemento architettonico che segnalasse altrimenti la presenza del vano
stesso - il grosso vaso contenente un palmizio, visibile nelle foto doc. N, VI
e __________, posato prima della fine del 1996 sul "pianerottolo",
era stato nel frattempo spostato senza che i convenuti avessero avuto nulla da
obiettare o avessero ritenuto di rimpiazzarlo -, circostanza che soprattutto di
notte - non essendo stata nemmeno predisposta un'illuminazione - comportava
un'oggettiva pericolosità dell'opera, e ritenuto dall'altro che gli
accorgimenti per ovviare alla situazione di potenziale pericolo comportavano
una spesa esigua - la posa di una staccionata in legno, eseguita dopo
l'incidente, è in effetti venuta a costare fr. 30.- di materiale oltre al costo
del lavoro (interrogatorio formale __________ ad 5) - è in definitiva
senz'altro a ragione che il Pretore ha in concreto concluso per l'esistenza di
un difetto di costruzione e di manutenzione dell'accesso.
Le
censure sollevate nei loro appelli dai convenuti sono in proposito ampiamente
infondate. La circostanza, evocata dai convenuti __________, secondo cui la
cantina in questione presentava le medesime caratteristiche di molti altri
manufatti secolari simili esistenti nel nucleo di __________, ciò che a loro
dire permetterebbe di escludere l'esistenza di un vizio di costruzione, non può
in realtà esser loro di alcun giovamento: intanto si osserva che le altre
cantine, in parte oltretutto delimitate - specie laddove il vano è più alto -
da muretti, palizzate o recinzioni varie (cfr. foto V, X), non sono comunque
disposte alla fine di passaggi o di "corridoi" come quello costituito
dal subalterno "b" della part. 1358 (cfr. foto VII, XIII, XIV);
d'altro canto la loro esistenza rispettivamente il fatto che la loro
costruzione fosse stata a suo tempo autorizzata non prova ancora che le opere
in questione fossero prive di un vizio di costruzione o di manutenzione, tanto
più che con il passare degli anni le esigenze di sicurezza si sono in ogni caso
accresciute (cfr. Brehm, op. cit., N. 61 ad art. 58 CO). Contrariamente
a quanto ritenuto dal convenuto __________, i convenuti nemmeno possono
prevalersi del fatto che sul "pianerottolo" e sul
"camminamento" non risultasse iscritto a RF alcun diritto di passo a
favore di terzi (cfr. doc. richiamati IX): in effetti, lasciando
tranquillamente accessibile quel luogo, in particolare senza aver bloccato il
passaggio al termine dei 4 scalini o vietato esplicitamente l'accesso con
segnali, essi di fatto hanno tollerato rispettivamente hanno comunque fatto in
modo che il passaggio in questione potesse essere utilizzato dai proprietari o
dai conduttori della part. __________ (che
in effetti lo utilizzavano per accedere all'orto, di cui al subalterno
"c") oppure da terzi estranei, con il pericolo che ciò poteva
comportare.
- I
convenuti ritengono che la grave concolpa attribuibile all'attrice sarebbe in
ogni caso tale da interrompere il nesso causale tra il vizio di costruzione o
di manutenzione ed il danno, rispettivamente comporterebbe una notevole
riduzione del risarcimento a suo favore. La censura è parzialmente fondata.
Il
Pretore, nel giudizio qui impugnato, ha stabilito che l'attrice era
sostanzialmente cognita dei luoghi ed in particolare dell'esistenza del vano
cantina sul retro della part. __________, avendo essa abitato per oltre 3 anni
l'appartamento sito a quel mappale ed essendo oltretutto solita posteggiare la
sua motocicletta proprio nel sentiero coattivo accanto all'accesso della
cantina stessa, tanto più che - aggiungiamo noi - il vano oggetto
dell'incidente si trovava proprio sotto una finestra dell'appartamento, sia
pure chiusa con inferriate, da lei condotto in locazione: egli ha ritenuto che
ciò non significava però ancora che essa avrebbe potuto conoscere talmente bene
il vano da riuscire ad evitarlo anche al buio, dal che il riconoscimento di una
lieve concolpa a suo carico, che ha comportato la riduzione del risarcimento in
ragione del 20%.
La tesi
pretorile risulta in realtà troppo semplicistica. Accertato che l'attrice conosceva
bene i luoghi, a lei va in effetti rimproverato di essere rincasata non facendo
capo al percorso utilizzato all'andata circa un'ora prima, ampio e ben
illuminato (quello che, per intenderci, passava da __________), optando invece
- con una scelta ancor più strana se si pensa che essa, oltre a utilizzare più
spesso l'altra strada (interrogatorio formale dell'attrice ad 7),
nell'occasione era uscita proprio dalla porta dei vicini posta più a monte
(teste __________ p. 7) - per il percorso che scendeva per il subalterno
"b" e sbucava sul sentiero coattivo, su cui essa nemmeno disponeva di
un diritto di passo (Brehm, op. cit., N. 65 e 116 ad art. 58 CO), il
tutto pur sapendo che quest'ultimo tragitto, oltre ad essere tortuoso e
stretto, a quell'ora della notte era buio e non illuminato, e che essa non
aveva con sé alcuna pila (interrogatorio formale dell'attrice ad 11). La
dinamica dell'incidente ritenuta maggiormente verosimile dal perito giudiziario
(verbale p. 21), quella secondo cui l'attrice sarebbe caduta non per il fatto
di aver continuato il linea retta dopo aver sceso i 4 scalini, ma per aver
"girato" a destra troppo presto, dimostra a sua volta che essa era a
conoscenza dell'esistenza del vano, ma che vi è caduta dentro proprio per non
aver visto, per l'oscurità, dove questo terminava. Ora, la negligenza
dimostrata nell'occasione dall'attrice per essersi avventurata al buio in un
luogo che essa sapeva potenzialmente pericoloso, pur essendo grave, non
costituisce tuttavia ancora un comportamento del danneggiato talmente
straordinario, insensato o stravagante da non poter essere previsto, di gravità
tale da imporsi come la causa più probabile ed immediata del danno, relegando
in secondo piano gli altri fattori, ovvero non è ancora tale da interrompere il
nesso di causalità tra l'importante vizio di costruzione e di manutenzione del
"pianerottolo" e del "camminamento" ed il danno che ne è
derivato (Rep. 1997 p. 174 con rif.). Ciò comporta nondimeno
un'importante riduzione del risarcimento ex art. 44 CO (Brehm, op. cit.,
N. 116 ad art. 58 CO), che, in linea con la giurisprudenza (cfr. Brehm,
op. cit., N. 122 ad art. 58 CO, con particolare riferimento a un caso analogo,
pubblicato in DTF 55 II 80, di una caduta dalle scale pure dovuta al
buio), questa Camera ritiene di poter quantificare nell'ordine del 50%.
- Si
tratta ora di esaminare le singole posizioni di danno di cui l'attrice ha
preteso la rifusione, fermo restando che, contrariamente a quanto ritenuto dai
convenuti __________, non è assolutamente vero che nei suoi allegati
preliminari l'attrice avrebbe omesso di quantificare e di documentare in modo
sufficiente e congruo dette pretese: è in effetti pacifico che essa, sia in
petizione sia in replica, aveva chiesto la rifusione delle spese mediche (fr.
1'844.90), delle spese legali preprocessuali (fr. 2'273.90) e della perdita di
guadagno totale o parziale nella sua attività principale di casalinga e in
quella accessoria - con un guadagno di fr. 6'000.- annui - di parrucchiera
(stimata in fr. 50'000.-, ritenuto che a quel momento non era ancora chiaro se
la situazione medica dell'attrice si fosse definitivamente stabilizzata, dal
che la riserva in sede di petizione di adeguare le sue richieste all'esito
dell'istruttoria) oltre al torto morale (fr. 30'000.-), limitando però le sue
richieste a fr. 80'000.-.
Quanto
alle censure concernenti le singole posizioni di danno, si osserva quanto
segue.
spese
legali preprocessuali
Contrariamente
a quanto ritenuto dai convenuti __________, non vi è motivo di ridurre
l'importo di fr. 1'300.- riconosciuto per spese legali preprocessuali dal primo
giudice, il quale nell'occasione aveva ritenuto di ridurre la nota di fr.
2'273.90 presentata dal legale dell'attrice (doc. Q): quanto alle prestazioni
svolte da quest'ultimo, le stesse risultano chiaramente dalla nota medesima,
per cui non si capisce proprio quali sarebbero gli eventuali obblighi probatori
disattesi in concreto dall'attrice, mentre la riduzione dell'importo
riconosciuto, decisa dal Pretore in base al suo ampio potere di apprezzamento,
oltre a non essere per nulla arbitraria (cfr. le motivazioni addotte a p. 13
della sentenza) a ben vedere è già fin troppo benevola nei confronti dei
convenuti.
perdita
di guadagno come parrucchiera
I convenuti
__________ contestano l'ammontare del
risarcimento riconosciuto all'attrice a titolo di perdita di guadagno nella sua
attività di parrucchiera, ritenendo che essa non si sarebbe adoperata per
ridurre tale danno, segnatamente cercando un'altra occupazione, iscrivendosi
alla disoccupazione o, almeno nel 1998, rivolgendosi al suo precedente datore
di lavoro per essere occupata almeno parzialmente. La censura in questione,
sollevata per la prima volta solo in sede conclusionale - oltretutto senza che
a quel momento la parte l'avesse sostanziata in dettaglio - è irricevibile
(art. 78 CPC). In ogni caso, fosse anche stata ricevibile, la stessa avrebbe
dovuto essere respinta anche nel merito, visto e considerato che ancora
nell'aprile 1998 la clinica specialistica __________ aveva certificato
all'attrice un'incapacità lavorativa al 100% nella sua professione di
parrucchiera (doc. C).
perdita
di guadagno come casalinga
I
convenuti contestano il riconoscimento all'attrice di un risarcimento per
l'incapacità a svolgere l'attività di casalinga, con percentuale decrescente,
fino al marzo 1998. A torto.
È
innanzitutto opportuno precisare che la giurisprudenza ha sviluppato il
principio secondo cui l'incapacità a svolgere l'attività di casalinga a seguito
di un incidente giustifica senz'altro un risarcimento nonostante la parte lesa
non abbia fatto capo a un aiuto esterno e ciò essendovi la presunzione che tale
incapacità sia stata comunque compensata dal maggior impegno da parte di
familiari o amici, di cui sarebbe iniquo far beneficiare il danneggiante (cfr. Widmer/Geiser/Sousa-Pouzo,
Gedanken und Fakten zum Haushaltschaden aus ökonomischer Sicht, in ZBJV 2000
p. 2; Brehm, op. cit., N. 118 ad art. 46 CO). Ora, negli allegati
preliminari l'attrice ha affermato di essere sposata e di svolgere
principalmente l'attività di casalinga - circostanza non contestata dalla
controparte e di cui il convenuto __________ ha
anzi dato atto a p. 10 del suo allegato responsivo - anche se non ha accennato
alle ore di lavoro da lei svolte giornalmente: in tali circostanze, è
senz'altro a ragione che il Pretore ha ritenuto di far capo a degli studi
statistici (in particolare quelli di Brüngger, Die Bewertung des
Arbeitsplatzes in privaten Haushalten e di Schulz-Borck/Hofman, Schadenersatz
bei Ausfall von Hausfrauen und Müttern im Haushalt, già fatti propri dal
Tribunale federale nella sentenza DTF 108 II 437 e quello più recente
pubblicato dai già citati Widmer/Geiser/Sousa-Pouzo, op. cit., p. 1 e
segg.) che quantificavano l'impegno settimanale quale casalinga, in base alla
composizione del nucleo familiare, all'eventuale attività accessoria, ecc.,
giungendo alla conclusione - di per sé non contestata dai convenuti - che nel
caso concreto fosse verosimile un impegno di ca. 90 ore settimanali.
torto
morale
I
convenuti contestano infine l'ammontare dell'indennità per torto morale
riconosciuta all'attrice, asserendo in sostanza che un importo di fr. 20'000.-
sarebbe decisamente eccessivo, considerate le lievi conseguenze che le erano
derivate a seguito dell'incidente, che in ogni caso non le aveva in alcun modo
fatto venire meno la gioia di vivere.
Nella
valutazione del torto morale il giudice gode di ampia libertà di apprezzamento
delle circostanze concrete (genere e gravità del pregiudizio, intensità e
durata delle conseguenze sulla personalità della vittima, grado di colpa
dell'autore, ecc.).
Nel caso
di specie si osserva che l'incidente ha avuto importanti conseguenze per
l'attrice, a quel momento ventottenne: essa dapprima ha dovuto essere
ricoverata all'ospedale per una decina di giorni per l'intervento di
osteosintesi (cfr. doc. B); in seguito, dopo essersi sottoposta a varie visite
di controllo, nell'ottobre 1997 è stata nuovamente ospedalizzata per altri 3
giorni per l'asportazione dei mezzi di sintesi. Il perito giudiziario ha
accertato che l'infortunio le ha causato un'incapacità lavorativa al 100% quale
parrucchiera per quasi 11 mesi fino al 31 novembre 1997, mentre in seguito essa
è stata ritenuta inabile al lavoro in modo permanente al 50% (in altre attività
più sedentarie tale percentuale si riduceva ulteriormente fino ad azzerarsi,
tanto è vero che in seguito, nel maggio 2000, essa è stata in grado di iniziare
una nuova attività lucrativa al 100% come segretaria); la sua incapacità quale
casalinga, inizialmente al 100% fino al 31 ottobre 1997, è progressivamente
venuta meno a far tempo dal marzo 1998; l'accorciamento di 0.8 cm della gamba
sinistra dovuto all'operazione, la persistenza di alcuni dolori (sia pure
sopportabili grazie ad analgesici) e la possibilità al 50% di peggioramento
dell'artrosi posttraumatica talo-calcaneare comportavano comunque il
riconoscimento a suo favore di un grado di menomazione dell'integrità fisica
del 15%. Alla luce di quanto precede, e tenuto conto del fatto che secondo il
perito l'episodio le ha pure compromesso la possibilità di praticare in futuro
l'hockey su ghiaccio, ma non lo sci - mentre non è provato che essa si
dedicasse ad altri sport - questa Camera, tenuto conto altresì dalla giurisprudenza
(cfr. ad es. Hütte/Ducksch, Die Genugtuung, 3. ed., Zurigo 1999, p.
VIII/7 1987-89 n. 23), ritiene tutto sommato di poter senz'altro confermare
l'indennità per torto morale riconosciuta dal Pretore.
Considerato
il grado di concolpa attribuibile all'attrice, tutte le posizioni di danno a
suo favore (fr. 643.65 per spese mediche e fr. 1'300.- per spese legali
preprocessuali, fr. 7'750.- per perdita di guadagno come parrucchiera, fr.
26'461.- per l'incapacità quale casalinga e fr. 20'000.- per torto morale)
devono essere ridotte del 50%.
- Ne
discende il parziale accoglimento di entrambi gli appelli, nel senso che il
credito dell'attrice viene ridotto a fr. 28'077.30 oltre interessi.
La tassa
di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. In
parziale accoglimento dell’appello 7 maggio 2001 di __________ e dell'appello 8
maggio 2001 di __________ ed __________
la sentenza 2 aprile 2001 della Pretura della giurisdizione di
Locarno-Campagna, invariati gli altri dispositivi, è così riformata:
-
In parziale accoglimento
della petizione, i convenuti __________, __________ e __________ sono tenuti in
solido a versare all'attrice __________ fr. 28'077.30 oltre interessi al 5% dal
10 dicembre 1998 al 31 marzo 2001 su fr. 18'077.30 e dal 1° aprile 2001 su fr.
28'077.30
-
La
tassa di giustizia di fr. 2'500.- e le spese di complessivi fr. 5'227.65, da
anticipare dall'attrice nella misura non ancora effettuata, restano a suo
carico in ragione di 2/3 e per la rimanenza sono a carico dei convenuti in
solido, ritenuto che l'attrice verserà al convenuto __________ fr. 2'000.- e ai
convenuti __________ e __________
complessivi fr. 2'000.- a titolo di ripetibili parziali.
II. Le
spese relative all'appello 7 maggio 2001 di __________ consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 780.--
b)
spese fr. 20.--
T
o t a l e fr. 800.--
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico per 3/5 e per la rimanenza
sono poste a carico dell’attrice, a cui egli verserà fr. 250.- per ripetibili
parziali.
III. Le
spese relative all'appello 8 maggio 2001 di __________ ed __________ consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 780.--
b)
spese fr. 20.--
T
o t a l e fr. 800.--
da
anticiparsi dagli appellanti, restano a loro carico per 3/5 e per la rimanenza
sono poste a carico dell’attrice, a cui essi verseranno fr. 250.- per
ripetibili parziali.
IV. Intimazione a: - __________
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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