AIUTO
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Numero d'incarto:
12.2001.6
Data decisione, Autorità:
31.10.2001, IICCA
Incarto n.
12.2001.00006
Lugano
31 ottobre
2001/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Rusca
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa - inc. no.
OA.1994.01139 (già 1906) della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3 -
promossa con petizione 15 luglio 1994 da
rappr. dall'avv. __________
contro
ora __________
rappr. dall'avv. __________
con cui
l’attrice ha chiesto il disconoscimento del debito di fr. 8'032'611.90 di cui
al PE n. __________dell'UE di Lugano nonché la condanna della convenuta a
concederle un credito di acquisto consolidato e un credito di costruzione come
pure al pagamento di un importo imprecisato corrispondente a tutti i danni
insorti a seguito della tardiva erogazione di quest'ultimo credito, ritenuto
che in sede conclusionale essa si è limitata a chiedere che il credito oggetto
di esecuzione fosse ridotto a fr. 3'877'651.20;
domande
avversate dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione, e che
il Pretore con sentenza 30 novembre 2000 ha integralmente respinto;
appellante
l'attrice con atto di appello 5 gennaio 2001, con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso che il credito della controparte sia ridotto a fr.
3'877'651.90, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la
convenuta con osservazioni 20 febbraio 2001 postula la reiezione del gravame
con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto:
A. Tra
il luglio e il dicembre 1988 la __________ acquistò dalla __________ le
proprietà immobiliari site nei Comuni di __________ e __________ denominate
"" rispettivamente "" ad un prezzo di
fr. 1'800'000.- per il primo oggetto e di fr. 4'000'000.- per il secondo.
Ritenuto che il trapasso avveniva tra soggetti non aventi scopo di lucro, venne
concordato un prezzo di gran lunga inferiore a quello di mercato, che la
fondazione acquirente, dotata unicamente di un patrimonio di fr. 100'000.-
(doc. M), riuscì a pagare facendo interamente capo a crediti ipotecari erogati
dal __________.
La
mancata concessione nel 1989 e 1990 da parte della banca dei necessari crediti
per la ristrutturazione dell'ormai fatiscente "__________" e il
successivo naufragio dei tentativi di realizzare altrimenti l'opera hanno dato
origine alla presente causa.
B. Il
30 giugno 1994 il Pretore del distretto di Lugano, su istanza del __________,
ha rigettato in via provvisoria per fr. 8'032'611.90 oltre interessi e spese
l'opposizione che la __________ aveva interposto al PE n. __________dell'UE di
Lugano: l'importo in questione corrispondeva in sostanza al debito da lei
accumulato negli anni a seguito dell'acquisto dei fondi e degli interventi
posti in atto in vista dell'ottenimento del credito di costruzione.
C. Con
la petizione in rassegna, avversata dalla controparte, la __________, rimproverando
in sostanza al __________ - la mancata concessione dei crediti promessi e
facendo valere vari vizi di volontà, ha chiesto il disconoscimento del debito
in questione nonché la condanna della banca convenuta a concederle un credito
di acquisto consolidato e un credito di costruzione come pure al pagamento di
un importo imprecisato corrispondente a tutti i danni insorti a seguito della
tardiva erogazione di quest'ultimo credito, salvo poi limitarsi in sede
conclusionale a chiedere che il credito posto in esecuzione fosse diminuito di
fr. 4'205'105.55, somma corrispondente agli interessi bancari maturati fino al
1993 (fr. 2'446'149.50) e alle spese da lei avute in vista della riattazione
(fr. 1'758'946.05).
D. Il
Pretore, con il querelato giudizio, ha respinto la petizione.
Il
giudice di prime cure, premesso che il credito posto in esecuzione non era più
contestato, ha esaminato se lo stesso non fosse parzialmente estinto per
compensazione, concludendo che ciò non era il caso: non era in effetti stato provato
che la convenuta, oltre ad erogare il credito per l'acquisto dei fondi, si
fosse impegnata a finanziare le opere di ristrutturazione del
"__________", dagli atti di causa risultando tutt'al più che essa
aveva espresso la propria disponibilità ad esaminare l'eventuale concessione di
un credito di costruzione, procedura che si è tuttavia conclusa il 2 agosto
1990 con un rifiuto da parte sua.
E. Con
l'appello che qui ci occupa l'attrice chiede di riformare il primo giudizio nel
senso di ridurre a fr. 3'877'651.90 il credito della controparte, come già
indicato in sede conclusionale.
L'appellante
ritiene innanzitutto che tutta una serie di circostanze proverebbero che il
contratto di credito di costruzione era ormai già venuto in essere, per cui la
mancata erogazione del finanziamento da parte della convenuta costituiva una
chiara violazione contrattuale. La controparte sarebbe in ogni caso
responsabile per culpa in contrahendo, avendo assicurato a più riprese che il
credito in questione sarebbe stato concesso o avendo creato in lei
un'aspettativa in tal senso rispettivamente per non averla debitamente
informata o comunque consigliata sulle conseguenze dell'acquisto del
"__________".
F. Delle
osservazioni con cui la convenuta postula la reiezione del gravame si dirà, se
necessario, nei prossimi considerandi.
considerando
in diritto:
- Contrariamente
a quanto ritenuto dalla convenuta, la circostanza che l'attrice sia stata
dichiarata fallita con decreto pretorile 2 gennaio 2001, decisione annullata il
5 febbraio 2001 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di
appello, non compromette in alcun modo la ricevibilità dell'appello 5 gennaio
2001: con l'annullamento del decreto di fallimento la parte attrice ha in
effetti riacquistato, con effetto ex tunc (cfr. art. 174 LEF), la capacità di
essere parte nella presente procedura, che a seguito del fallimento era passata
alla sua massa fallimentare.
La
questione non necessita in ogni caso di essere approfondita più di tanto,
ritenuto che l'appello deve essere comunque respinto nel merito.
- Infondata
è innanzitutto la tesi secondo cui tutta una serie di circostanze proverebbero
che il contratto di credito di costruzione tra le parti fosse ormai già venuto
in essere.
Le
circostanze di fatto evocate a p. 13 del gravame a sostegno di questa tesi si
rivelano del tutto prive di rilevanza: il fatto che la convenuta abbia
accettato nel 1988 di finanziare l'acquisto dei fondi in questione, operazione
per altro giustificata dal loro valore di mercato di gran lunga superiore a
quello di acquisto (teste __________, verbale 9.12.1996, p. 7 e 9), non
significa evidentemente ancora che essa avesse pure accettato di finanziare i
successivi lavori di ristrutturazione, trattandosi chiaramente di pratiche
diverse (teste , verbale 9.12.1996, p. 5); nemmeno il fatto che essa
nel 1986 avesse espresso la disponibilità di finanziare con una somma di fr.
12'500'000.- un progetto di ristrutturazione del ""
presentato dalla __________ (doc. B) può
giovare all'attrice, che non era il successore in diritto di quell'ente e che
soprattutto si trovava in una situazione economica ben più precaria, si pensi
in particolare agli oneri per interessi dovuti all'acquisto del
"__________o" e per le manutenzioni (appello p. 4 e 6), tanto più che
il progetto allestito dall'attrice, per sua stessa ammissione, era leggermente
più esteso e più rilevante (appello p. 5); l'inserimento da parte della
convenuta di due persone a lei gradite, i signori __________, nel consiglio di
fondazione dell'attrice (doc. AI e BB), non provava a sua volta l'avvenuta
conclusione di un contratto di credito di costruzione, ma stava unicamente a
dimostrare il suo concreto interesse a che l'operazione potesse effettivamente
andare a buon fine, interesse che la parte per altro aveva già esternato in
precedenza, dicendosi disposta in caso di realizzazione dell'opera a
eventualmente utilizzare la nuova struttura per corsi di perfezionamento dei
suoi quadri (cfr. doc. H); il fatto che la convenuta abbia addebitato sul
contro corrente dell'attrice alcuni importi per la progettazione dell'opera e
per altri lavori finalizzati all'ottenimento della licenza edilizia (doc. 17 e
19) non può parimenti essere interpretato quale accettazione da parte sua del
credito di costruzione, tali spese riferendosi evidentemente a una fase
precedente la costruzione stessa (cfr. doc. 18 e 20); del tutto irrilevante è
infine la concessione da parte sua, nel dicembre 1990, di una tassazione per
sorpassi di fr. 2'600'000.-, affinché l'attrice potesse cercare un nuovo
partner con cui realizzare la ristrutturazione (doc. AX), tanto più che ciò è
avvenuto dopo il definitivo rifiuto di concederle l'intero credito di
costruzione di circa fr. 23'000'000.- espresso il 2 agosto 1990 (doc. AW; in
precedenza, nel maggio 1990, essa aveva espresso la disponibilità a concedere
un credito massimo di fr. 15'000'000.-, cfr. doc. AT e 7).
A
prescindere dalle considerazioni che precedono, la tesi attorea deve già essere
respinta per l'essenziale motivo che la parte, oltre a non saper indicare in
quale esatto momento quel contratto sarebbe stato concluso, nemmeno è stata in
grado di affermare quale sarebbe l'ammontare del credito di costruzione
concesso (cfr. petizione p. 19). Per il resto, nessun teste o documento agli
atti hanno saputo confermare l'eventuale buon fondamento di quella tesi.
- Parimenti
infondata è la tesi secondo cui alla convenuta andrebbe addebitata una
responsabilità per culpa in contrahendo, per aver espresso la sua disponibilità
a concedere il credito di costruzione o creato nell'attrice un'aspettativa in
tal senso, salvo poi aver rifiutato in seguito la sua concessione,
rispettivamente per non aver debitamente informato o comunque consigliato la
controparte sulle conseguenze dell'acquisto del "Sanatorio".
3.1 Nell’ambito
delle trattative in vista della conclusione di un contratto, le parti devono
attenersi alle regole della buona fede nei rapporti d’affari (art. 2 CC).
In linea
di principio è data loro facoltà di ritirarsi e rompere unilateralmente le
trattative, senza addurre motivi (Bucher, Schweizerisches
Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, Zurigo 1979, p. 249). In tal caso la
controparte dovrà sopportare il danno così cagionatole, salvo violazione da
parte di colui che recede delle regole della buona fede, che reggono anche il
rapporto precontrattuale: in tal caso è data responsabilità per culpa in
contrahendo (cfr. DTF 77 II 135 e segg., 105 II 79; Von Tuhr/Peter,
Allgemeiner Teil des schweizerischen Obligationenrechts, Zurigo 1979, vol. 1,
p. 193). Ciò si verifica non solo qualora una parte intavola delle trattative
volendo danneggiare l'altra, oppure già avendo l'intenzione di interromperle o
ancora facendole dolosamente credere di voler concludere un contratto senza mai
averne avuto l'intenzione (cfr. Von Tuhr/Peter, op. cit., ibidem; DTF
77 II 135), ma anche ogni qual volta il rifiuto di concludere il contratto
trattato è contrario all'atteggiamento ed alle promesse formulate nel corso
della relazione precontrattuale, la responsabilità per culpa in contrahendo non
esigendo il presupposto del dolo (DTF 105 II 79). In particolare le
parti, agendo correttamente, sono tenute reciprocamente all'informazione leale
di controparte sulle caratteristiche del negozio in discussione (Rep.
1998 p. 222; IICCA 23 agosto 1999 in re __________
3.1.1 Nel
caso di specie, l'attrice ritiene innanzitutto che alcuni testi avrebbero
dichiarato che la convenuta nel corso delle lunghe trattative le aveva fatto
intendere la concessione del credito e non solo il suo eventuale esame (appello
p. 7). Non è così.
La
dichiarazione rilasciata dal teste __________, a giudizio del quale la
convenuta era pronta a finanziare il progetto (rogatoria 11.9.1998, risposta 1
in fine), non è stata formulata con riferimento all'intervento di
ristrutturazione proposto dall'attrice, bensì a quello a suo tempo presentato
dalla __________ a, come risulta dal doc. B.
Quanto al
teste __________, lo stesso, riportando di aver avuto la sensazione che il
finanziamento bancario fornito dalla convenuta per l'acquisto dei fondi da
parte dell'attrice fosse totale (verbale 29.10.1998 p. 3 riga 26), si riferisce
espressamente al credito per l'acquisto e non a quello per un'eventuale
ristrutturazione.
Il fatto
che la teste __________ abbia affermato che la convenuta avesse inizialmente
formulato all'indirizzo dell'attrice una richiesta di mezzi propri pari al 10%,
poi aumentata - non è dato sapere a che momento - al 15% (verbale 11.12.1996 p.
4 riga 13; cfr. pure rogatoria __________, risposte controdomande 8 e 13), è
stato smentito dal teste __________, il quale ha escluso la formulazione di una
tale richiesta da parte della banca (verbale 9.12.1996, p. e verbale 11.12.1996
p. 6): ora, secondo la giurisprudenza, in presenza di due prove
contraddittorie, di cui alcuna appare manifestamente più convincente
dell'altra, occorre gioco forza concludere che entrambe si elidono, per cui in
definitiva occorre statuire a sfavore della parte gravata dell'onere della
prova (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 4 e 43 ad art. 90),
nella fattispecie dunque a sfavore della parte attrice (appello p. 9).
È vero
che i testi __________ (rogatoria,
risposte 8 e 13) e __________ (verbale 27.4.1998 p. 4 riga 7 e p. 5 riga 8)
hanno dichiarato nelle loro deposizioni che la convenuta ad un certo momento
avrebbe promesso l'erogazione del credito di costruzione. Le loro
testimonianze, oltretutto smentite da altre risultanze istruttorie, si rivelano
tuttavia contraddittorie con riferimento proprio al momento in cui la convenuta
avrebbe formulato tale assicurazione: il teste __________ ritiene che ciò
sarebbe stato il caso già al momento dell'acquisto del "",
che altrimenti non sarebbe stato effettuato (cfr. risposta 13, mentre la
risposta 8 risulta eccessivamente vaga), senonché egli non si avvede che tale
tesi, oltre che da altri testimoni (teste h, verbale 9.12.1996, p. 7
e verbale 11.12.1996 p. 6), è chiaramente smentita già dagli scritti che la
convenuta aveva indirizzato alla controparte prima dell'acquisto dei fondi
(doc. R) e ancora al momento della concessione del credito per l'acquisto del
"" (doc. T) - nel primo caso si precisava che la richiesta
di credito per la riattazione restava sospesa, mentre nel secondo l'attrice
veniva pregata di informare la banca circa il progetto di ristrutturazione e di
inoltrare al più presto i documenti necessari per permettere l'esame della
pratica (cfr. doc. 5) - come pure dall'inoltro nel giugno 1989 di una prima
richiesta di concessione del credito in questione (doc. Y); il teste __________
ha per contro affermato che la convenuta non aveva mantenuto la parola che
consisteva nell'erogare un prestito di 16'800'000.- per la ristutturazione
(verbale p. 5, mentre a p. 4 egli si è espresso sulla questione solo in modo
generico), dando con ciò l'impressione che essa avrebbe assicurato la
concessione del credito di costruzione al più presto nel giugno 1989, quando
per la prima volta è stata menzionata quella cifra (cfr. doc. Y), ma le sue
affermazioni sono smentite dalle circostanze di fatto indicate in precedenza,
tanto più che egli non è assolutamente stato in grado di indicare in quale
occasione la convenuta avrebbe provveduto a modificare la sua precedente posizione,
assicurando ora la concessione del credito. In realtà nulla prova che a quel
momento o dopo quella data la convenuta abbia assicurato, promesso o lasciato
intendere la concessione del credito per la ristrutturazione del
"" (cfr. testi __________ e
__________): significativo in proposito è che l'attrice in seguito si è
nuovamente adoperata per completare l'incarto, tanto che nell'aprile 1990 ha
provveduto a inoltrare una nuova richiesta di credito (doc. AR), senza mai
accennare ad eventuali promesse di concessione del credito.
3.1.2 La
tesi secondo cui la convenuta sarebbe responsabile nei confronti della
controparte per aver violato il suo dovere di informazione e consulenza nella
fase precontrattuale deve parimenti essere disattesa.
La
censura, oltre che proceduralmente irricevibile siccome formulata per la prima
volta in sede di appello (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), è ampiamente infondata
anche nel merito. L'istruttoria di causa ha innanzitutto provato che l'attrice
- come da lei pacificamente ammesso (doc. P p. 2 e allegato p. 2) - era
composta da persone tutt'altro che sprovvedute, senz'altro in grado di portare
avanti un progetto come la ristrutturazione del "__________": tra i
membri del consiglio di fondazione, oltretutto coadiuvati dall'arch.
__________, vi erano tra l'altro il dr. __________
presidente della __________ (cfr. doc. 3 e 4; teste __________, verbale
27.11.1997 p. 4) e il signor __________ direttore di una grande organizzazione
per la terza età a __________ (cfr. doc.
3 e 4; rogatoria __________, risposta 3; teste __________i, verbale 27.11.1997
p. 4); nel corso del 1989 sono loro subentrati __________, direttore di una
fiduciaria, e l'avv. __________. D'altro canto la convenuta, dopo aver
accettato di finanziare l'acquisto dei fondi - operazione che ha dovuto essere
posta in atto in tempi ristretti, senza eccessivi approfondimenti, a seguito
dell'urgenza da parte della venditrice, la quale teneva bloccato il prezzo solo
fino alla fine del 1988 (replica p. 7, cfr. teste __________h, verbale
9.12.1996, p. 9) - ha immediatamente invitato l'attrice a valutare attentamente
il lato finanziario dell'intera operazione, specificandole la documentazione
che andava necessariamente presentata affinché il credito di costruzione potesse
essere esaminato (cfr. doc. 5; teste __________, verbale 9.12.1996, p. 8).
Anche in seguito la convenuta ha continuato a indicarle le modalità per
completare il dossier, interessandosi tra l'altro personalmente presso vari
enti statali (cfr. doc. AC).
3.2 Nemmeno
risulta che il rifiuto della convenuta di concedere il credito di costruzione
sia stato pretestuoso e dunque abusivo.
Va
innanzitutto rilevato che il fatto che l'attrice abbia adempiuto a tutta una
serie di condizioni poste dalla convenuta non obbligava quest'ultima a
concedere il credito di costruzione, bensì unicamente ad esaminarlo (cfr. doc.
5), ciò che per altro essa ha regolarmente fatto. Ciò posto, l'istruttoria ha
permesso di accertare che la mancata concessione del credito era dovuta a tutta
una serie di circostanze oggettive: innanzitutto al fatto che l'__________, che
avrebbe dovuto essere coinvolta nel progetto (cfr. doc. 5 e 13, teste
__________ e __________h, verbale
9.12.1996, p. 5 e 9), ha comunicato di rinunciare a una sua partecipazione
(cfr. doc. AW e doc. II° richiamati); al fatto che il progetto appariva
sovradimensionato (cfr. l'autocritica dell'architetto nel doc. 22 e rogatoria
__________, risposta 6.1); al fatto che l'attrice non disponeva del necessario
capitale proprio (rogatoria __________, risposta 6.1, teste __________ verbale 27.11.1997 p. 3), da cui il
rimprovero mosso nei suoi confronti dai funzionari della convenuta (teste
__________, verbale 9.12.1996, p. 8 e verbale 11.12.1996 p. 6) di non aver
adeguatamente completato l'incarto per la concessione del credito; infine alla
circostanza che essa non aveva presentato un progetto per la direzione della
struttura (rogatoria __________, risposta 5.4 e 6.1 e risposta complementare
6.1, teste __________ verbale 27.11.1997
p. 2).
- A
p. 15 del gravame l'attrice accenna pure al fatto che se fosse stata a
conoscenza della circostanza che la convenuta non era intenzionata a finanziare
i lavori di ristrutturazione del "__________" rispettivamente che il
credito di costruzione era subordinato all'adempimento di varie condizioni,
avrebbe certo rinunciato al suo acquisto.
Se anche
si volesse ammettere che con tale formulazione l'attrice intendeva impugnare il
contratto di concessione del credito per l'acquisto del "__________"
per dolo o per errore essenziale, va in ogni caso rilevato che l'eccezione
sarebbe stata del tutto infondata già per il fatto che l'attrice aveva omesso
di sollevarla entro un anno dacché era venuta a conoscenza della circostanza
(art. 31 CO, norma chiaramente richiamata dalla convenuta, cfr. duplica p. 18),
termine che ha iniziato a decorrere dal momento del definitivo rifiuto del
credito di costruzione nell'agosto 1990 o comunque a far tempo dalla disdetta
dei crediti avvenuta nell'agosto 1991 (doc. 24).
- Ne
discende la reiezione del gravame, del tutto infondato.
La tassa
di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 5 gennaio 2001 di __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 19'950.-
b) spese fr.
50.-
Totale fr.
20'000.-
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere
alla parte appellata fr. 25'000.- per ripetibili.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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