AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2001.45
Data decisione, Autorità:
04.02.2002, IICCA
Incarto n.
12.2001.00045
Lugano
4 febbraio
2002/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Rusca
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa - inc. no.
OA.1996.00409 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna - promossa
con petizione 4 giugno 1996 da
rappr. dall'avv. __________
contro
rappr. dall'avv. __________
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 88'376.25
oltre interessi, somma aumentata in replica a fr. 89'956.40 e ridotta in sede
conclusionale a fr. 71'401.10;
domanda
avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione e in
via riconvenzionale ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di
fr. 6'000.- o in subordine di fr. 100'000.- oltre interessi;
sulle
quali il Pretore si è pronunciato, con sentenza 19 febbraio 2001, con cui ha
respinto la petizione e accolto la riconvenzionale limitatamente a fr.
21'469.-;
appellante
l'attrice con atto di appello 12 marzo 2001, con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di ammettere la petizione per fr. 71'401.10 e di
respingere la domanda riconvenzionale, il tutto protestando spese e ripetibili
di entrambe le sedi;
mentre la
convenuta con osservazioni 27 aprile 2001 postula la reiezione del gravame con
protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto:
A. Nell'autunno
1989 __________ è stata assunta dalla ditta __________ in qualità di
caporeparto del reparto fiori del centro commerciale "__________" a
__________. In base agli accordi contrattuali essa percepiva un salario mensile
lordo di fr. 3'015.- per tredici mensilità, oltre a un bonus annuale calcolato
in funzione del minor scarto di merce, ritenuto che nella misura in cui essa
fosse riuscita a scartare meno del 10% della merce acquistata, la differenza
tra lo scarto e il 10%, tradotta in denaro, sarebbe andata a suo favore, salvo
la deduzione del 30% della cifra d'affari che non raggiungeva gli obiettivi
stabiliti dalla ditta.
Il 29
marzo 1996 la dipendente è stata licenziata in tronco con la motivazione
"malversazioni nella gestione del reparto fiori" (doc. I),
segnatamente per aver illecitamente aumentato i prezzi di vendita dei fiori al
fine di ottenere una maggior cifra d'affari e con ciò ridurre contabilmente gli
scarti (cfr. doc. O e Q).
B. Con
la petizione in rassegna __________ ha chiesto la condanna della __________ al
pagamento di tutta una serie di importi, quantificati in sede conclusionale in
fr. 71'401.10. Ritenendo del tutto ingiustificato il provvedimento adottato nei
suoi confronti, essa ha in sostanza postulato la rifusione del salario -
compresa la quota parte della tredicesima e del bonus, previa deduzione di
quanto aveva già percepito dalla cassa di disoccupazione - fino al normale
termine di disdetta (fr. 8'982.65) e l'assegnazione di un'indennità per
licenziamento ingiustificato (fr. 35'681.70); a tali importi andavano aggiunti
i bonus per il 1995 (fr. 16'471.-) e per i primi mesi del 1996 (fr. 9'512.-)
nonché la tredicesima dal 1° gennaio al 29 marzo 1996 (fr. 753.75).
C. La
convenuta si è opposta alla petizione, ribadendo la legittimità del
licenziamento immediato e contestando il diritto dell'attrice al versamento dei
bonus 1995 e 1996 e di eventuali altri importi. Atteso come la controparte in
sede transattiva aveva accettato di rifonderle l'acconto di fr. 6'000.-
versatole a suo tempo sul bonus 1995, la convenuta con la domanda
riconvenzionale chiede in via principale la rifusione di tale somma e in
subordine, rilevando come l'attrice negli anni precedenti avesse di fatto
incassato dei bonus che non le spettavano rispettivamente, aumentando i prezzi,
avesse causato la stagnazione della cifra d'affari del reparto, postula il
versamento di complessivi fr. 100'000.-.
D. Il
Pretore, con il giudizio qui impugnato, ha respinto la petizione ed accolto la
domanda riconvenzionale per fr. 21'469.-.
Il
giudice di prime cure ha innanzitutto accertato che l'attrice nel periodo in
cui aveva lavorato presso il __________, pur essendo cosciente delle direttive
sui prezzi, aveva provveduto a maggiorare il prezzo di una parte importante
della merce (circa il 30%) senza segnalarlo alla convenuta, ed è pertanto
giunto alla conclusione che tale comportamento, quand'anche essa non fosse
stata a conoscenza delle modalità di calcolo del bonus, era senz'altro tale da
compromettere la fiducia del datore di lavoro e giustificava dunque il suo
licenziamento in tronco: in tali circostanze l'attrice non poteva pretendere il
salario fino al termine del periodo di disdetta né un'indennità per
licenziamento ingiustificato. Pure infondata era la pretesa attorea relativa ai
bonus 1995 e 1996, ed anzi si imponeva la restituzione dell'acconto versatole a
suo tempo di fr. 6'000.-, in quanto l'attrice da un lato non aveva allegato né
provato lo scarto di merce registrato in quegli anni e dall'altro il referto
peritale, che pure aveva permesso una loro calcolazione, si fondava
sull'erronea premessa che non vi fosse stato alcuno scarto. Ritenuto infine che
la maggiorazione del prezzo da parte dell'attrice aveva comportato tra il 1990
e il 1994 il versamento di maggiori bonus a suo favore, ma anche una maggiore
entrata a favore della convenuta, il primo giudice, sulla base del referto
peritale, ha ritenuto equo attribuire a quest'ultima anche la differenza tra i
due importi, pari a fr. 15'459.-.
E. Con
l'appello l'attrice chiede di riformare il primo giudizio nel senso di
accogliere la petizione nella misura indicata in sede conclusionale e di
respingere la domanda riconvenzionale.
L'appellante
censura dapprima le argomentazioni che hanno indotto il Pretore a ritenere
giustificato il suo licenziamento, osservando come in realtà non era provato
che essa avesse capito le istruzioni della convenuta sui prezzi o che avesse
maggiorato il 30% dei prezzi dei fiori o ancora che la maggiorazione dei prezzi
fosse avvenuta durante l'intero periodo di attività presso la convenuta e in
maniera sistematica: in tali circostanze, il provvedimento adottato nei suoi
confronti, per altro significato con notevole ritardo, era sproporzionato, a
maggior ragione se si pensa che essa non aveva agito per fini di lucro, ma
unicamente nell'interesse del datore di lavoro, siccome riteneva eccessivamente
bassi i prezzi praticati da quest'ultimo, ciò che imponeva di riconoscerle il salario
fino al termine del periodo di disdetta e un'indennità per licenziamento
ingiustificato. Le pretese relative ai bonus 1995 e 1996, debitamente
quantificate dal perito giudiziario, erano parimenti dovute, come dovuta era la
tredicesima per i primi 3 mesi del 1996, questione che il primo giudice aveva
per altro omesso di esaminare. Quanto agli importi attribuiti alla convenuta
nell'ambito della domanda riconvenzionale, gli stessi erano ampiamente
infondati: la convenuta avrebbe in effetti potuto pretendere la rifusione
dell'acconto di fr. 6'000.- solo se avesse dimostrato che il bonus dovuto era
inferiore a quella somma, ciò che essa non è stata in grado di provare; il
calcolo peritale che portava a riconoscere a favore della convenuta un danno di
fr. 15'469.-, fatto proprio dal Pretore, era invece teorico e esemplificativo.
Errata infine era anche la ripartizione delle spese di perizia tra l'azione
principale e la riconvenzionale, spese che in realtà dovevano essere caricate
unicamente o in maniera preponderante a quest'ultima.
F. Delle
osservazioni con cui la convenuta postula la reiezione del gravame si dirà, se
necessario, nei prossimi considerandi.
considerando
in diritto:
- L'appellante,
ritenendo ingiustificato il suo licenziamento, chiede in primo luogo il
pagamento del salario fino al normale termine di disdetta, compresa la quota
parte della tredicesima e del bonus, il tutto previa deduzione di quanto già
ricevuto dalla cassa di disoccupazione, nonché il versamento di un'indennità ex
art. 337c cpv. 3 CO pari a 6 mensilità.
1.1 L'art.
337 CO dispone che il datore di lavoro e il lavoratore possono in ogni tempo
recedere dal rapporto di lavoro se sussistono cause gravi, ossia circostanze
che non permettano, per ragioni di buona fede, di esigere da chi dà la disdetta
che abbia a continuare nel contratto.
1.2 L'appellante
censura dapprima gli accertamenti di fatto operati dal Pretore, osservando come
in realtà non era provato che essa avesse capito le istruzioni della convenuta
sui prezzi o che avesse maggiorato il 30% dei prezzi dei fiori o ancora che la
maggiorazione dei prezzi fosse avvenuta sistematicamente durante l'intero
periodo di attività presso la convenuta, tanto più che essa, già per il fatto
di non aver conosciuto le modalità di computo del bonus, non aveva agito per
fini di lucro, ma unicamente nell'interesse del datore di lavoro, siccome
riteneva troppo bassi i prezzi consigliati da quest'ultimo: in diritto ritiene
perciò sproporzionato il provvedimento adottato nei suoi confronti, oltretutto
significato con notevole ritardo. A giudizio di questa Camera, esaminate tutte
le circostanze, il giudizio che ha riconosciuto il carattere giustificato del
licenziamento in tronco può invece essere confermato.
Occorre
innanzitutto premettere che l'attrice era senz'altro a conoscenza delle
direttive della convenuta concernenti i prezzi di vendita (interrogatorio
penale __________ p. 1, teste __________ p. 4, teste __________ p. 5 e 6), per cui si può senz'altro ritenere
che essa, nonostante quanto dichiarato per la prima volta e dunque
irritualmente in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), le avesse in buona
fede comprese. Essa era inoltre chiaramente informata sulle modalità di calcolo
del bonus sul minor scarto di merce (interrogatorio penale __________ p. 2, teste __________ p. 6) - clausola che invero non poteva passare inosservata, se
solo si pensa che di fatto le aveva quasi permesso di raddoppiare il salario (a
fronte di un stipendio annuale di fr. 39'195.- essa aveva in effetti percepito
a titolo di bonus fr. 12'899.60 in 2 mesi e mezzo del 1989, fr. 35'914.25 nel
1990, fr. 40'147.45 nel 1991, fr. 34'776.45 nel 1992, fr. 34'809.45 nel 1993 e
fr. 36'696.70 nel 1994) - tanto più che essa ogni anno riceveva una copia del relativo
conteggio (doc. B-G): non le poteva pertanto sfuggire che il bonus era
influenzato non solo dalla quantità di merce scartata ma anche, ritenuto che
essa non era mai riuscita a raggiungere gli obiettivi di cifra d'affari posti
dalla datrice di lavoro (perizia p. 8) ciò che di fatto le comportava una
penalizzazione (cfr. doc. C-G), dalla cifra d'affari raggiunta.
Ora, a
questo stadio della lite non è più contestato che l'attrice, in violazione
dell'art. 18 del contratto (doc. A), il quale le imponeva di osservare
scrupolosamente le direttive della direzione, abbia provveduto a maggiorare in
alcuni casi il prezzo di vendita di alcuni generi di fiori, anche se non però
in ragione del 30%, il tutto senza informarne la datrice di lavoro e senza che
la stessa - che in effetti non aveva motivo di verificare l'effettiva
corrispondenza con i prezzi esposti al pubblico e di fatto era comunque
impossibilitata al controllo da motivi pratici (ad es. la mancata conoscenza
dei diversi fiori, cfr. teste __________ p.
7 e __________ p. 19) - potesse rendersi
conto della situazione: che ciò sia avvenuto solo nel corso del 1996 ed
oltretutto solo occasionalmente, l'attrice lo ha preteso per la prima volta, e
quindi irritualmente, solo in sede di appello (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC)
rispettivamente in sede conclusionale (art. 78 CPC), ma la circostanza, fosse
anche stata evocata in maniera ricevibile, non è tutto sommato determinante.
Fatto sta' che contrariamente a quanto ritenuto - oltretutto per la prima volta
con le conclusioni di causa e dunque irritualmente (art. 78 CPC) -
dall'attrice, non è affatto verosimile che essa abbia maggiorato i prezzi di
vendita allo scopo di meglio salvaguardare gli interessi della datrice di
lavoro: intanto si osserva che quest'ultima più che un vantaggio in realtà
subiva un danno dalla maggiorazione dei prezzi, essendo in effetti notorio che
l'aumento dei prezzi di generi non di prima necessità comporta con il passare
del tempo una contrazione degli acquisti dei clienti (perizia p. 7, complemento
perizia p. 4, verbale p. 26); ritenuto inoltre che i fiori venduti erano
acquistati direttamente dal grossista con successiva ricarica di una
percentuale fissa, nemmeno può stare la tesi attorea secondo cui la
maggiorazione dei prezzi s'imponeva in quanto il valore di mercato della merce
era superiore. L'altra giustificazione addotta a quel momento dall'attrice,
secondo cui la maggiorazione dei prezzi avveniva al fine di raggiungere la
cifra d'affari auspicata dalla convenuta (interrogatorio penale __________ p. 3), non le giova e anzi si ritorce contro
di lei: l'attrice non poteva in effetti ignorare che il maggior incasso che
essa otteneva era pagato dai clienti e che questi ultimi a lungo andare,
accertata la non-concorrenzialità dei prezzi praticati nel reparto fiori della
convenuta nonostante la politica dei prezzi da lei ampiamente pubblicizzata,
avrebbero potuto rivolgersi a un altro dettagliante anche per altri tipi di
merce, causando con ciò indirettamente un danno alla controparte; d'altro
canto, ritenuto che la maggior cifra d'affari aveva di fatto come conseguenza
un maggior bonus a suo favore pagato dalla convenuta, si può senz'altro
ritenere che essa, indipendentemente dall'eventuale manipolazione dei dati
concernenti gli scarti, agiva comunque a fine di lucro con un comportamento
intenzionale che, nonostante l'emanazione di un decreto di non luogo a
procedere da parte dell'autorità penale (cfr. incarto penale richiamato, doc.
II°) - il quale tuttavia non vincola il giudice civile (art. 53 CO, art. 112
CPC) - avrebbe potuto essere sanzionato penalmente: dal che la legittimità del
licenziamento immediato, il compimento di un reato patrimoniale nei confronti
del datore di lavoro (Decurtins, Die fristlose Entlassung, Muri 1981, p.
98; IICCA 27 giugno 1996 in re M./M. SA), oltretutto da parte di un
lavoratore con funzioni di responsabilità (cfr. conclusioni di parte attrice p.
2 e 6) e a diretto contatto con la clientela (cfr. pure DTF 101 Ia 545,
116 II 145, 124 III 25), essendo sicuramente tale da compromettere in modo
irreparabile la fiducia del datore di lavoro.
Infondata
è infine la censura secondo cui la notifica del licenziamento sarebbe avvenuta
tardivamente in quanto la convenuta avrebbe potuto accorgersi della situazione
già dopo il primo anno di impiego: l'istruttoria di causa ha in effetti
accertato che nel 1990 la convenuta, pur avendo effettivamente avuto dei dubbi
nei confronti dell'attrice (teste __________ p.
6), non riuscì a scoprire nulla, così che in definitiva le irregolarità
dell'attrice vennero scoperte per la prima volta solo nella primavera del 1996.
- L'appellante
chiede inoltre il versamento dei bonus per gli anni 1995 e 1996, rilevando come
il Pretore non avesse in realtà motivo di distanziarsi dal referto peritale,
che aveva permesso di quantificarli con precisione. La censura è infondata.
È
senz'altro a ragione che il primo giudice ha ritenuto di non poter far proprio
il calcolo effettuato dal perito giudiziario: quest'ultimo era infatti partito
dal presupposto che in quegli anni l'attrice non avesse creato alcuno scarto di
merce (complemento perizia p. 8 e 9, verbale p. 26), mentre in realtà alcuni
testimoni (teste __________ p. 5) e non
da ultimo considerazioni legate all'esperienza (doc. 39 p. 3; interrogatorio
penale __________ p. 1, teste __________ p. 19; delucidazione orale perizia p. 25)
escludevano decisamente che ciò potesse essere stato il caso. Ora, in assenza
di qualsiasi elemento sicuro di giudizio - la stessa attrice non ha del resto
allegato quale dovesse essere lo scarto da prendere in considerazione - anche
una pronuncia in termini di equità risulta impossibile, di modo che l'unica
soluzione praticabile, pur nella consapevolezza che un non quantificabile
credito potrebbe sussistere, è quello di respingere la pretesa attorea siccome
non provata nella sua entità (IICCA 21 dicembre 1993 in re R./B., 9
dicembre 1994 in re P./I SA, 18 aprile 1997 in re G. e M./M., 1° settembre 1997
in re R./B.).
-
Quanto
alla tredicesima relativa al periodo 1° gennaio - 29 marzo 1996, questione
effettivamente lasciata indecisa dal Pretore, la stessa non comporta in realtà
un maggior credito a favore dell'attrice in quanto, pur essendo dovuta, è già
stata pagata alla parte: dagli atti di causa è in effetti risultato che al
momento del licenziamento la convenuta aveva già provveduto a pagare alla
controparte l'intero salario del mese di marzo 1996 (doc. R), attribuendole di
fatto ben più di quanto le spettasse; con l'allestimento pochi giorni dopo del
conteggio finale, la situazione è stata corretta: all'attrice è stato
accreditato l'importo relativo alla tredicesima (fr. 662.45), sennonché, tenuto
conto del rimborso del salario dal 30 al 31 marzo e di altre retrocessioni da
lei dovute, essa in definitiva risultava ancora debitrice nei confronti della
convenuta di fr. 381.10 (doc. S), somma che quest'ultima non ha più rivendicato
con le osservazioni all'appello e dunque non può esserle attribuita.
-
A
torto l'attrice si oppone poi alla restituzione dei fr. 6'000.- che la
convenuta le aveva anticipato nel corso del 1995 a titolo di acconto sui bonus
di quell'anno (cfr. doc. 2).
Non
avendo essa provato se ed eventualmente in quale misura il bonus in questione
le era dovuto (cfr. supra, consid. 2), non è nemmeno possibile stabilire se
l'importo anticipatole a titolo di acconto le spettasse o meno. In assenza di
tale prova, tale somma deve senz'altro essere restituita alla convenuta.
- L'appellante
merita per contro di essere seguita laddove contesta il giudizio pretorile che
poneva a suo carico la somma di fr. 15'469.-, che secondo il perito
corrispondeva al danno che la convenuta aveva subito per aver corrisposto
all'attrice tra il 1990 ed il 1994 dei bonus immeritati, anche se la
maggiorazione dei prezzi aveva nel contempo comportato un aumento della sua
cifra d'affari e dell'utile a suo favore.
È
innanzitutto a ragione che l'attrice fa rilevare come il calcolo effettuato dal
perito fosse unicamente teorico ed esemplificativo - così lo ha del resto
definito lo stesso perito a p. 25 del verbale - tanto è vero che nel referto
quest'ultimo ha tenuto a precisare che una risposta esauriente al quesito circa
l'ammontare del danno subito dalla convenuta poteva essere data unicamente con
una complessa rielaborazione dei dati concreti, nella fattispecie tuttavia
impensabile (perizia p. 8). Ma, a rendere del tutto inattendibile il calcolo in
questione è la circostanza che il perito nell'occasione si è basato sul
presupposto, rimasto però allo stadio di ipotesi, che in quegli anni lo scarto
effettivo registrato dall'attrice era del 7% (perizia p. 8, complemento perizia
p. 5); oltretutto il calcolo in questione non considerava il maggior ricavo che
la convenuta, pur non avendo dovuto versare alcunché all'attrice, aveva conseguito
nel 1995 e 1996.
- Non
vi è per contro motivo di caricare sulla sola domanda riconvenzionale le spese
della perizia giudiziaria, che il Pretore aveva ripartito in ragione di metà
ciascuna su entrambe le cause.
Contrariamente
a quanto ritenuto dall'attrice, l'attività del perito non è servita
esclusivamente o in modo preponderante alla domanda riconvenzionale:
innanzitutto si osserva che la domanda 6 del complemento peritale, riferita ai
bonus 1995 e 1996, riguardava specificamente la petizione; quanto alle altre
domande oggetto della perizia e del suo complemento, nella misura in cui
tendevano ad accertare il diritto dell'attrice ai bonus negli anni precedenti
esse almeno indirettamente concernevano pure pretese oggetto della petizione.
Tenuto anche conto del fatto l'attrice ha contribuito ad aumentare le spese
peritali presentando lei sola domande di complemento (cfr. Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, Lugano 2000, m. 54 ad art. 148), si può senz'altro concludere che la
ripartizione delle spese peritali operata dal Pretore è del tutto consona alla
situazione concreta.
- Ne
discende il parziale accoglimento del gravame nel senso che la domanda
riconvenzionale può essere accolta solo limitatamente a fr. 6'000.- oltre
interessi.
La tassa
di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la
soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 12 marzo 2001 di __________ è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 19 febbraio 2001 della Pretura della giurisdizione di
Locarno-Campagna, invariati gli altri dispositivi, è così riformata:
- In
parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, __________ è tenuta a
versare alla __________ fr. 6'000.- oltre interessi al 5% a decorrere dal 1°
aprile 1996.
§ La
tassa di giustizia di fr. 1'200.- e le spese di fr. 5'655.- (comprese metà
delle spese peritali), da anticipare dalla __________, restano a carico di
quest'ultima in ragione di 19/20, e per la rimanenza sono a carico di
__________, alla quale la controparte rifonderà fr. 5'700.- a titolo di
ripetibili parziali.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 1'450.--
b)
spese fr. 50.--
Totale fr.
1'500.--
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico per 5/6 e per 1/6 sono poste
a carico dell'appellata, a cui l'appellante rifonderà fr. 2'000.- per
ripetibili parziali.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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