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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2001.41
Data decisione, Autorità:
23.05.2001, IICCA
Incarto n.
12.2001.00041
Lugano
23 maggio 2001/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Rusca
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa a procedura sommaria
- inc. no. DI.2001.00004 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città -
promossa con istanza 9 gennaio 2001 da
entrambi rappr. dall'avv. __________
contro
entrambi rappr. dall'avv. __________
con cui
gli istanti hanno chiesto lo sfratto dei convenuti dallo stabile denominato
"__________" in Via __________ a __________;
domanda
avversata dai convenuti che hanno postulato la reiezione dell'istanza, e che il
Pretore con decreto 19 febbraio 2001 ha integralmente accolto;
appellanti
i convenuti con atto di appello 26 febbraio 2001, con cui chiedono la riforma
del querelato giudizio nel senso di respingere l'istanza e di annullare il
decreto di sfratto, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre con
osservazioni 28 marzo 2001 gli istanti hanno postulato la reiezione del
gravame, protestando spese e ripetibili;
richiamato
il decreto 1° marzo 2001 con cui il presidente di questa Camera ha concesso
all'appello l'effetto sospensivo richiesto;
letti
ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti,
ritenuto
in
fatto e in diritto:
che
__________ e __________ conducono in
locazione dal lo stabile denominato "", sito in
__________ a __________ (cfr. doc. A e
B);
che
il 2 maggio 2000, su istanza di __________ e
__________, il Pretore di Locarno-Città ha decretato lo sfratto dei conduttori
dall'ente locato, pronuncia avverso la quale questi ultimi il 15 maggio 2000
hanno presentato appello;
che
con convenzione 22/23 maggio 2000 (doc. C) le parti, per il tramite dei
rispettivi patrocinatori, si sono accordate di prolungare a determinate
condizioni il contratto fino al 31 dicembre 2000, impegnandosi nel contempo i
conduttori a ritirare il gravame - ciò che è stato fatto - e i locatori a non
chiedere l'esecuzione dello sfratto;
che
con l'istanza in rassegna __________ e
__________, rilevando che i conduttori non avevano lasciato l'ente locato entro
il 31 dicembre 2000, hanno nuovamente adito la Pretura per ottenere il loro
sfratto con le relative diffide di legge;
che
nel corso dell'udienza di discussione i convenuti si sono opposti all'istanza
evidenziando innanzitutto l'irricevibilità di un'istanza di sfratto in cui le
diffide di legge non erano state concretamente specificate; nel merito essi
hanno rilevato che __________, diversamente dal marito che nell'allestimento
della convenzione di cui al doc. C era stato rappresentato dall'avv. __________,
nell'occasione non aveva conferito a nessuno il mandato di rappresentarla, così
che in definitiva non era possibile decretare lo sfratto nei suoi confronti, il
contratto non essendole mai stato disdetto;
che
con il giudizio qui impugnato il Pretore, premessa la ricevibilità di una
domanda di sfratto ove genericamente si faceva riferimento alle "diffide
di legge", ha senz'altro concluso per il benfondato dell'istanza;
che
il primo giudice, a prescindere dalla questione a sapere se __________ avesse
effettivamente conferito mandato all'avv. __________ di rappresentarla per la firma della convenzione, ha in effetti
rilevato che l'eccezione sollevata non risultava tutelabile siccome costitutiva
dell'abuso di diritto: era in effetti pretestuoso eccepire la circostanza solo
a distanza di oltre 9 mesi dalla sottoscrizione della convenzione stessa, dopo
che la parte aveva beneficiato dell'accordo, rimanendo nell'ente locato sino al
31 dicembre 2000 ed oltre;
che
con l'appello che qui ci occupa, avversato dalla controparte, i convenuti
ripropongono gli argomenti che a loro dire giustificherebbero di respingere
l'istanza di sfratto;
che
giusta l'art. 506 CPC nei casi di cessata locazione o affitto, per qualsiasi
motivo, o di comodato, non avvenendo la riconsegna della cosa locata affittata
o data in comodato, il locatore può domandare direttamente lo sfratto al
pretore con istanza motivata;
che
nel caso di specie, pacifico che i convenuti non abbiano lasciato l'ente locato
nel termine previsto dalla convenzione di cui al doc. C, si tratta di esaminare
se effettivamente, come da loro preteso, in occasione dell'allestimento della
stessa __________, diversamente dal marito, non sia stata rappresentata
dall'avv. __________;
che
i convenuti, cui incombeva l'onere della prova (art. 8 CC), non sono
assolutamente stati in grado né di provare, né di rendere verosimile la
circostanza;
che
innanzitutto i documenti agli atti, allestiti in epoca non sospetta, attestano
chiaramente come l'avv. __________ abbia
dichiarato nell'occasione di agire a nome e per conto dei coniugi __________
(cfr. lettera 24 maggio 2000 con cui veniva ritirato l'appello 15 maggio 2000 e
lo stesso doc. C);
che
i convenuti hanno inoltre rinunciato a chiedere in questa sede l'audizione
testimoniale dell'avv. __________, teste rifiutato dal Pretore, così che in
definitiva si sono preclusi la possibilità di confutare quanto da lui
dichiarato in quegli scritti;
che,
quand'anche si volesse ammettere - per ipotesi - che a quel momento l'avv.
__________ aveva agito solo in
rappresentanza di __________, è comunque a ragione che il giudice di prime cure
ha concluso per una successiva ratifica del suo operato da parte di __________,
quanto meno per atti concludenti: la sottoscrizione di quell'accordo, con il
pagamento da parte dei conduttori degli importi così concordati, ha in effetti
fatto decadere il decreto di sfratto 2 maggio 2000 - per la prima volta in
questa sede e con ciò irritualmente (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC) i convenuti
hanno preteso che essa non fosse nemmeno a conoscenza di quella procedura,
oltretutto tenutale nascosta dal marito - consentendo con ciò a quest'ultima,
con il marito, di continuare a rimanere nell'ente locato nonostante l'avvenuta
disdetta del contratto;
che,
se nemmeno si potesse concludere per una ratifica per atti concludenti, la
posizione dei convenuti non sarebbe in ogni caso migliore: in effetti
l'eventuale inefficacia della convenzione, per il motivo che __________ non era
stata debitamente rappresentata, avrebbe pacificamente avuto come conseguenza
di far rinascere il precedente decreto di sfratto, ciò che dunque non avrebbe
permesso ai convenuti di rimanere oltre nell'ente locato;
che
l'argomento difensivo invocato dai convenuti deve pertanto essere disatteso,
siccome infondato;
che
altrettanto infondato è il rimprovero mosso al primo giudice di aver giudicato
ultra petita nella misura in cui egli aveva inserito nel decreto di sfratto le
concrete diffide d'uso (segnatamente la diffida che in caso di disobbedienza il
locatore avrebbe avuto diritto di chiedere in separata sede il relativo
risarcimento dei danni, la comminatoria dell'art. 292 CPS e l'ordine ad ogni
usciere o agente della forza pubblica di collaborare all'esecuzione dello
sfratto), indicate invece solo genericamente nell'istanza;
che
la procedura di sfratto dei conduttori è tra l'altro improntata alla semplicità
(Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 200, m. 2 ad art. 507), per cui la
parte che se ne prevale, oltre a postulare lo sfratto, non è obbligata a
indicare in dettaglio le diffide d'uso (contra: Mosca, Il nuovo diritto
di locazione, Lugano 1991, p. 142) - che andranno in ogni caso indicate dal
giudice (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 2 ad art. 508; Cocchi,
Autorità competenti, aspetti procedurali e sfratto, in AAVV, Diritto
della locazione - Giurisprudenza recente e tendenze dottrinali, Lugano 2000, p.
100) - in ciò ravvisandosi un eccessivo formalismo;
che
ad ogni buon conto nel caso di specie la parte istante non si è limitata a
postulare lo sfratto, ma ha espressamente chiesto che lo stesso fosse corredato
dalle relative diffide di legge, con il che non si può assolutamente ritenere
che il Pretore, indicando puntualmente le diffide e comminatorie connesse
all'ordine di sfratto, abbia giudicato ultra petita;
che
l'appello, del tutto infondato, deve pertanto essere respinto con accollo di
tassa di giustizia, spese e ripetibili alla parte appellante (art. 148 CPC);
Per i
quali motivi,
richiamati
gli art. 148 CPC e la TG
dichiara
e pronuncia:
I. L’appello 26 febbraio 2001 di __________ e __________ è respinto.
II. Le spese giudiziarie della procedura d’appello di complessivi fr.
300.- (con una tassa di giustizia di fr. 280.- e spese di fr. 20.-), da
anticiparsi dagli appellanti, restano a loro carico, con l'obbligo di rifondere
alla controparte fr. 500.- per ripetibili.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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