AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2001.4
Data decisione, Autorità:
13.12.2001, IICCA
Incarto n.
12.2001.00004
Lugano
13 dicembre
2001/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Rusca
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa - inc. no.
OA.1996.00357 (già 11'558) della Pretura del distretto di Bellinzona - promossa
con petizione 10 dicembre 1990 da
rappr. dall'avv. __________
contro
rappr. dall'avv. __________
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 104'483.20
oltre interessi;
domanda
avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione, e che il
Pretore con sentenza 28 novembre 2000 ha accolto per fr. 33'509.10;
appellante
l'attrice con atto di appello 29 dicembre 2000, con cui, previa l'assunzione di
alcune prove, chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere
integralmente la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre il
convenuto con osservazioni 1° febbraio 2001 postula la reiezione del gravame
con protesta di spese e ripetibili;
letti
ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in
fatto:
A. All'inizio
del 1990 la ditta __________ ha ricevuto da __________ l'incarico di allestire
la progettazione degli impianti elettrici per lo stabile denominato
"__________", esclusa la parte relativa al __________, sito a
__________ (doc. A).
Il
23 maggio 1990 le parti hanno interrotto la loro collaborazione.
B. Con
la petizione in rassegna __________ ha chiesto la condanna di __________ al
pagamento di fr. 104'483.20, pari alle prestazioni da lei effettuate sino a
quel momento (3 fatture di fr. 103'012.70, fr. 705.50 e fr. 765.--, cfr. doc.
D, F e H).
Il
convenuto si è opposto a tale richiesta, contestando in particolare l'ammontare
delle pretese attoree.
C. Il
Pretore, in sentenza, ha parzialmente accolto la petizione.
Il
giudice di prime cure, dopo aver premesso che nella fattispecie risultavano
senz'altro applicabili le norme relative al contratto di appalto, ha provveduto
a quantificare il valore delle prestazioni svolte dall'attrice, giungendo alla
conclusione, in particolare sulla base del referto del perito giudiziario ing.
__________, da lui sostanzialmente fatto proprio - salvo alcuni
"ritocchi" -, che le stesse ammontavano a fr. 33'509.10, somma che
egli ha quindi attribuito all'attrice, oltre agli interessi al saggio legale.
D. Con
l'appello che qui ci occupa l'attrice chiede, previa l'assunzione di una nuova
perizia giudiziaria e l'audizione del teste __________, di riformare il primo
giudizio nel senso di accogliere integralmente la petizione. A suo dire, ciò
s'imponeva se non altro già per il fatto il Pretore non le aveva riconosciuto
alcuna remunerazione per quanto svolto prima della sottoscrizione del
contratto, per il fatto che essa aveva chiaramente effettuato a regola d'arte
tutte le prestazioni fatturate, oltretutto oggetto di un accordo tra le parti,
e infine siccome il convenuto non aveva provveduto a contestare le fatture a
lui indirizzate.
E.
Delle osservazioni con cui il convenuto postula la reiezione del gravame si
dirà, se necessario, nei prossimi considerandi.
Considerando
in
diritto:
- L'appellante,
facendo riferimento all'art. 322 CPC, norma secondo cui il giudice, se lo
ritiene utile per la formazione del proprio convincimento, può ordinare d'ufficio
l'assunzione delle prove giusta l'art. 88 lett. a, b e c (lett. a)
rispettivamente può ordinare su istanza di parte l'assunzione di quelle prove
che vennero offerte ma che furono rifiutate dal pretore (lett. b), ha
preliminarmente chiesto di far allestire in questa sede una nuova perizia
giudiziaria e di sentire il teste __________.
Per
poter evadere tali richieste, occorre rammentare che, per costante giurisprudenza,
il principio dell'applicazione dell'art. 322 CPC e in particolare della sua
lett. a, che costituisce oltretutto una semplice facoltà e non un obbligo per
l'autorità d'appello (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, Lugano 2000, m. 1 ad art. 322), va applicato con la massima prudenza,
ritenuto che si tratta di un'eccezione al divieto generale di proporre nova in
seconda istanza (Cocchi/Trezzini,
op. cit., m. 2 ad art. 322); scopo della lett. b della medesima norma, per la
quale valgono gli stessi principi giurisprudenziali, è per contro di permettere
alla parte, concretizzando con ciò il suo diritto di essere sentito, di far
capo ai mezzi di prova da lei offerti in ossequio ai dettami procedurali, ma non
ammessi in prima sede (Cocchi/Trezzini,
op. cit., m. 16 ad art. 322).
1.1 Questa
Camera nelle particolari circostanze non può aderire alla richiesta di far
allestire una nuova perizia giudiziaria.
Un
intervento d'ufficio in tal senso giusta l'art. 322 lett. a CPC non appare
innanzitutto opportuno per il fatto che agli atti è già stata versata un'ampia
e circostanziata perizia giudiziaria. Non solo. Le parti, ed in particolare la
parte attrice, hanno chiesto ed ottenuto una delucidazione scritta della stessa
e in seguito addirittura - ancorché il codice di rito escludesse questa facoltà
cumulativa (art. 252 cpv. 2 CPC) - l'audizione orale del perito.
È
pertanto chiaro, in tali circostanze, che alle parti è già stato dato
sufficiente spazio per una verifica peritale degli aspetti tecnici rilevanti,
ciò che rende di fatto inutile l'allestimento di un ulteriore referto peritale,
che del resto non avrebbe la presunzione di essere migliore dell'altro.
Nemmeno
un intervento ai sensi dell'art. 322 lett. b CPC può entrare in linea di conto.
Come già accennato in precedenza, la richiesta di una nuova perizia avrebbe
potuto essere vagliata da questa Camera - ma con ciò non ancora ammessa - solo
nel caso in cui il Pretore l'avesse respinta non già per motivi d'ordine ma
poiché ritenuta inutile ai fini del giudizio, in altre parole se la prova non
fosse stata rifiutata per motivi procedurali (Cocchi/Trezzini, op. cit., ibidem). Nel caso di specie è
invece evidente che la prova è stata respinta proprio per tali motivi, non
essendo adempiute le premesse di cui all'art. 252 cpv. 5 CPC, secondo cui la
designazione di un nuovo perito può avvenire unicamente nel caso in cui il precedente
ha dichiarato di non poter rispondere ad alcuni quesiti o ad eventuali controdomande
oppure se le stesse appaiono manifestamente insufficienti o discordanti, ciò
che in base alla giurisprudenza è il caso solo qualora si possa affermare che
la perizia appaia, anche ad un laico in materia munito però di buona
istruzione, come illogico e contrario ai principi universalmente riconosciuti
dalla scienza o dall'arte in questione, incontrollato o incontrollabile, poiché
il perito si è basato su fatti non attendibili o ha tralasciato di considerare
fatti veri e rilevanti (Cocchi/Trezzini,
op. cit., m. 5 e 6 ad art. 252; IICCA 13 giugno 1994 in re G./R.).
Nella
fattispecie non risulta innanzitutto che il referto allestito dal perito sia
stato eventualmente carente o insufficiente, tanto è vero che egli ha dato
puntuale risposta a tutti i numerosi quesiti postigli, anche oralmente, sebbene
in alcuni casi - occorre qui evidenziare il clima di aperta contestazione in
cui il perito, già oggetto di due istanze di ricusa da parte dell'attrice, era
chiamato a rispondere - le sue risposte potevano apparire ermetiche: nel fatto
che egli, allorché era stato richiesto di confermare se alcune prestazioni,
ossia i contatti con fabbricanti, riunioni, ecc…, fatturate dall'attrice a
tariffa B (a tempo) andavano pure conteggiate a suo favore e se no per quale motivo,
abbia risposto che le stesse erano comprese nella tariffa base (verbale
14.1.1998 p. 2 in alto), si può in definitiva ravvisare una risposta
sufficiente, anche alla luce delle considerazioni da lui esposte in precedenza
(delucidazione scritta della perizia p. 1, 2 e 4) e nel prosieguo della sua audizione
(verbale 14.1.1998 p. 2 a metà e in fondo e p. 8); il fatto che egli in
un'altra, unica, occasione abbia in pratica eluso la domanda a sapere se il fatto
di dover lavorare su piani 1:200 fosse tale da comportare un maggior dispendio
di tempo, limitandosi a rispondere che in tali circostanze il progettista
doveva pretendere dal committente la messa a disposizione dei supporti
richiesti (verbale 14.1.1998 p. 7 e 8), non modifica il giudizio complessivo di
completezza delle risposte da lui rese. Nemmeno risulta, tutto sommato, che le
altre risposte peritali fossero contraddittorie o comunque tali da offendere la
logica o la scienza: il fatto - cui si è già accennato in precedenza - che egli
abbia negato il pagamento di alcune prestazioni svolte in tariffa B rilevando
come esse fossero comprese nella tariffa di base, ovvero che costituissero in
pratica accertamenti preliminari che il progettista era tenuto a prestare
gratuitamente, non appare in effetti illogico o contrario alla scienza, né
comunque si può ritenere che la diversa e contraria opinione dell'attrice, non
suffragata da alcuna prova, possa essere ritenuta maggiormente attendibile (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 5 ad
art. 252); a torto, l'appellante rileva che il perito nell'ambito della sua
audizione orale avrebbe dato una diversa giustificazione per negare la remunerazione
dei piani 1:200: in realtà quest'ultimo mai in precedenza aveva preteso che gli
stessi non fossero di alcuna utilità (cfr. perizia p. 21 e seg.), mentre è vero
che i piani in questione dovevano essere retribuiti a tariffa B, come del resto
il perito aveva già indicato nel referto principale - ove in effetti per tale
prestazione aveva riconosciuto all'attrice fr. 570.50 (cfr. perizia p. 6 e 7) -
e non invece secondo la tariffa A (a percentuale), come da lui erroneamente
specificato - verosimilmente per una svista, sia pure senza conseguenze pratiche
- a p. 5 del verbale 14.1.1998; la circostanza che il teste Y-Phong abbia
dichiarato di non aver riferito al perito, non ricordandolo, quanto tempo egli
avesse impiegato per allestire i piani C37 - C38 (verbale 11.1.1996 p. 3), non
depone a sua volta per l'inattendibilità dei dati riportati dal perito, in
quanto quest'ultimo, presone atto, oltre a ribadire che quel teste gli aveva
invece detto quel tanto (verbale 14.1.1998 p. 4) - per il che nemmeno è sicuro
chi dei due non abbia detto la verità - ha comunque specificato che indipendentemente
da quanto gli sarebbe stato riferito dal teste le ore da lui riportate nel referto
per l'allestimento di quei piani erano proprio quelle da lui indicate, che si potevano
pretendere da un apprendista del IV anno per eseguire quel lavoro (delucidazione
scritta della perizia p. 3 e verbale 14.1.1998 p. 4); nemmeno nel fatto che il
perito abbia corretto da 3 a 7/8 le ore necessarie per l'effettuazione di alcune
riunioni (verbale 14.1.1998 p. 8) rispettivamente abbia riconosciuto di essersi
sbagliato nel ritenere che il piano 21-31 non fosse stato allestito
dall'attrice (verbale 14.1.1998 p. 7) si può oggettivamente ravvisare un
indizio circa l'inattendibilità del resto della perizia; quanto al piano
(matrice) dei "data-punto" relativo all'impianto __________,
allestito dall'attrice senza l'elaborazione di ulteriori progetti o piani (cfr.
doc. H e interrogatorio formale __________ ad
5), il perito - contrariamente a quanto ritenuto dall'appellante sulla base
della testimonianza __________ - non ha
assolutamente concluso per la sua inutilità, rilevando unicamente che il piano
in questione era stato solo abbozzato nelle sue grandi linee e che dunque esso
serviva al massimo per dare un concetto globale - lo stesso titolare
dell'attrice, in sede di interrogatorio formale (ad 5), evidenzia del resto che
il tutto era previsto solo a livello di descrittivo generale, mentre anche il
teste __________ a sua volta riferisce
che il progetto dell'attrice si trovava ancora in uno stato embrionale (verbale
p. 14) - ma che per il resto era pressoché inservibile (perizia p. 22 e seg.,
verbale 14.1.1998 p. 8); del tutto privo di rilevanza è infine il paragone che
l'appellante ha inteso fare con le modalità di fatturazione esposte dal perito
giudiziario per l'assolvimento del proprio mandato.
1.2 Pure
da respingere è la richiesta di assumere in questa sede il teste __________,
che secondo l'appellante avrebbe dovuto riferire in merito al fatto che il
perito era prevenuto nei suoi confronti (appello p. 12).
Ciò
si giustifica innanzitutto già per il fatto che questa Camera - come detto -
non ha ritenuto di dover far capo ad una nuova perizia, di modo che la prova in
questione, finalizzata per l'appunto all'allestimento di quest'ultima, si
rivela del tutto inutile. A prescindere da quanto precede, la richiesta andava
in ogni caso respinta sia per motivi d'ordine che di merito: innanzitutto
l'assunzione di un nuovo teste in appello è di principio inammissibile (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 13 e
21 ad art. 322); d'altro canto con sentenza 25 settembre 1997 il Tribunale
federale, adito dalla medesima appellante con un ricorso di diritto pubblico a
seguito della reiezione da parte del Pretore dell'istanza di ricusa 12 marzo
1996 nei confronti del perito, ha ritenuto non arbitraria la decisione di non
assumere quel teste, per cui, atteso che le circostanze su cui egli avrebbe
dovuto riferire in questa sede (cfr. appello p. 4) non erano diverse da quelle
che egli avrebbe espresso con riferimento all'istanza di ricusa, la sua
audizione non può essere ammessa nemmeno ora.
- Nel
caso, qui realizzato, che l'assunzione delle prove giusta l'art. 322 CPC sia
respinta, l'appellante ripropone in questa sede alcune censure di merito, che a
suo dire giustificherebbero in ogni caso di accogliere integralmente la
petizione.
Le
doglianze si rivelano in realtà del tutto infondate.
2.1 L'appellante
censura in primo luogo il giudizio con cui il Pretore avrebbe concluso che per
le prestazioni da lei svolte prima della sottoscrizione, il 23 marzo 1990, del
contratto (doc. A) non le era dovuta alcuna remunerazione, non avendo essa
preteso alcun pagamento.
Nell'occasione
essa ha manifestamente frainteso le parole del Pretore: in realtà, a p. 4 della
sentenza, il primo giudice ha chiaramente ritenuto che le prestazioni da lei
svolte prima della sottoscrizione del contratto fossero effettivamente da
remunerare, ma che tale remunerazione rientrasse nondimeno nelle somme fatte
valere in causa, e ciò visto e considerato come la parte non aveva provveduto a
formulare un eventuale onorario supplementare. Tale assunto è ineccepibile.
Fosse
per ipotesi anche fondata, la tesi dell'appellante non le sarebbe stata in ogni
caso di alcun giovamento, non avendo essa indicato rispettivamente provato in
che misura l'esito della petizione avrebbe potuto essere diverso.
2.2 In
questa sede l'appellante ribadisce inoltre come le parti, al momento in cui posero
termine alla loro collaborazione, si accordarono nel senso che essa avrebbe
fatturato il 70% delle prestazioni svolte fino ad allora e il 42% delle opere
relative agli impianti __________, dal che la fattura di cui al doc. D,
ritenuto che in ogni caso il convenuto non avrebbe mai provveduto a contestare
le fatture esposte.
La
prima circostanza, puntualmente contestata dal convenuto (risposta p. 4 e
duplica p. 3), non ha trovato alcuna conferma nell'istruttoria di causa, per
cui l'attrice può in definitiva beneficiare solo delle percentuali accertate
peritalmente. Quanto alla seconda, la stessa appellante, riassumendo i fatti
rilevanti a p. 3 del gravame, ha già ammesso l'avvenuta contestazione delle
fatture da parte del convenuto, che del resto risultava ampiamente dalla
testimonianza __________ (verbale p. 20)
nonché dai documenti agli atti, segnatamente dal doc. E e soprattutto dal doc.
I - a seguito del quale il doc. G, ove comunque la controparte aveva dichiarato
di non accettare la fattura, era da ritenersi superato - nel quale il convenuto
aveva dichiarato a chiare lettere di non essere d'accordo sull'importo fatturato;
anche in seguito egli ha poi ribadito la sua posizione (cfr. doc. M; risposta
p. 5 e 6 e duplica p. 4).
2.3 Sempre
a giudizio dell'appellante, l'entità delle prestazioni da lei svolte, più che
dalle risultanze peritali, sarebbe provata dai molti documenti versati agli
atti (in particolare i classeur doc. B-C), dai numerosi contatti avuti con
specialisti, enti o artigiani attestati dalle testimonianze assunte e infine
dal fatto che il convenuto si sarebbe dimostrato in più occasioni negligente
non mettendo a sua disposizione il necessario per svolgere il suo lavoro.
Non
è così. In realtà è solo l'esame peritale che permette di stabilire in che misura
l'incarico sia stato assolto, le altre prove indicate dall'appellante, pur
rendendo l'idea di quali mansioni fossero state svolte rispettivamente secondo
quali modalità, non consentendo per contro al giudice di verificare la
correttezza delle prestazioni fatturate e quindi di quantificare le spettanze
dell'attrice.
2.4 Senza
storia è infine la censura con cui l'appellante ritiene inaffidabile la perizia
giudiziaria, nella misura in cui avrebbe misconosciuto che essa aveva eseguito
le sue prestazioni a perfetta regola d'arte rispettivamente in quanto aveva
accertato, almeno parzialmente, l'inutilizzabilità delle sue prestazioni.
A
prescindere dal fatto che l'eventuale accoglimento della censura non gioverebbe
in ogni caso all'attrice, che siccome gravata dell'onere della prova (art. 8
CC), subirebbe in prima persona le conseguenze della mancanza di prove
sull'entità delle prestazioni da lei svolte, occorre nondimeno rilevare come le
questioni sollevate nell'occasione non siano minimamente rilevanti per l'esito
della lite. Ad ogni buon conto, contrariamente a quanto ritenuto
dall'appellante, il perito ha accertato che l'attrice aveva svolto sostanzialmente
senza errori le prestazioni da lei fatturate (perizia p. 25 e seg.), mentre più
che esprimere un giudizio sull'inutilizzabilità o meno delle stesse egli si è
premurato di esaminare a quale stadio della progettazione essa fosse pervenuta,
la sola questione che in definitiva era determinante per stabilire l'ammontare
delle sue spettanze.
- Ne
discende la reiezione del gravame, del tutto infondato.
La
tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148
CPC).
Per i
quali motivi,
richiamati
gli art. 148 CPC e la TG
dichiara
e pronuncia:
I. L’appello 29 dicembre 2000 di __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 1'650.--
b)
spese fr. 50.--
Totale fr. 1'700.--
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere
alla parte appellata fr. 2'000.-- per ripetibili.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Bellinzona.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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