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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2001.36
Data decisione, Autorità:
20.07.2001, IICCA
Incarto n.
12.2001.00036
Lugano
20 luglio
2001/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Rusca
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no.
OA.2000.00003 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa
con petizione 4 gennaio 2000 da
rappr. dall'avv. __________
contro
rappr. dall'avv. __________
con la quale l'attore ha chiesto il disconoscimento
limitatamente a Fr. 40'000.- del debito di Fr. 50'000.- relativo all'esecuzione
n. __________dell'UEF di Locarno e che il Pretore, con sentenza 18 gennaio
2001, ha integralmente respinto.
Appellante l'attore il quale, con appello 9 febbraio
2001, chiede la riforma del primo giudizio nel senso di accogliere le domande
di petizione mentre il convenuto, con osservazioni all'appello 6 marzo 2001,
postula la reiezione del gravame di controparte.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di
causa
Considerato
in fatto ed in diritto
- Il 17 gennaio 1997 __________, che agiva a titolo fiduciario per
conto di __________ , ha venduto ai signori __________ ed __________ il
pacchetto azionario da lui detenuto, sempre a titolo fiduciario, della società
__________ con sede ad Ascona, per il prezzo di Fr. 70'000.- (cfr. convenzione
doc. A); Fr. 20'000.- sono stati versati alla firma del contratto e ne ha dato
quietanza anche __________ (doc. B); il rimanente importo di Fr. 50'000.-
avrebbe dovuto essere versato entro il 15 marzo 1997.
Il
pacchetto azionario venduto era composto di 33 azioni al portatore di nominali
Fr. 1'000.- cadauna, ossia quelle, a suo tempo, sottoscritte da __________ in occasione della costituzione della
__________ A, mentre 34 erano state sottoscritte da __________ e le restanti 33
da __________ (cfr. rogito 30.1.1995 del
notaio __________i).
- __________,
non avendo ricevuto l'importo di Fr. 50'000.- a saldo e dopo essersi fatto
cedere formalmente il credito da __________ (doc. 4), ha proceduto
esecutivamente, per quella somma, contro __________, indicando __________ quale condebitore solidale, ed ha ottenuto il
rigetto provvisorio dell'opposizione interposta dal qui attore.
Questi ha
allora presentato l'attuale azione di disconoscimento del debito con la quale
riconosce di dovere solamente l'importo di Fr. 10'000.-. Argomenta al proposito
che le parti avevano concordato di ridurre il prezzo della cessione delle
azioni da Fr. 70'000.- a Fr. 40'000.- e che, non risultando dal contratto
nessuna responsabilità solidale tra gli acquirenti, il residuo saldo di Fr.
20'000.- gli può essere addebitato solo nella misura della metà.
Il
creditore convenuto ha contestato di aver concordato una riduzione del prezzo
della cessione delle azioni ed ha confermato che i due acquirenti, __________ e __________, si sono impegnati con vincolo
di solidarietà.
-
Il
Pretore, con la sentenza impugnata, ha respinto l'azione d'inesistenza del debito
negando qualsiasi valenza ad entrambe le argomentazioni dell'attore il quale le
ripropone in questa sede d'appello.
-
L'unica
prova relativa ad un eventuale accordo di riduzione del prezzo della cessione
delle azioni è la deposizione che __________ ha
rilasciato, quale teste, nella causa analoga pendente tra __________ e l'altro
acquirente __________ avanti la Pretura di Locarno-Città e che è agli atti di
questo procedimento quale doc. F.
Ora,
effettivamente il teste parla di un accordo in questo senso, dando persino la
paternità dell'iniziativa a __________, e indicando il prezzo di transazione
del saldo ancora dovuto in Fr. 20/25'000.-. Ma riferisce anche di un fatto
fondamentale, ossia che la disponibilità di __________ era condizionata dal versamento entro un preciso termine di
tempo e questo tempo è trascorso infruttuoso con la conseguenza che il
creditore ha poi insistito per esigere l'intero importo contrattualmente
pattuito.
Sia nelle
conclusioni che nell'appello l'attore, che insiste nell'affermare che le parti
avevano raggiunto un accordo sulla riduzione del prezzo, sorvola bellamente sul
carattere condizionale della transazione e sul non verificarsi della condizione
(pagamento entro un tempo prestabilito).
La
condizione non si è verificata e di conseguenza l'accordo di transazione non è
divenuto efficace, il suo effetto giuridico non si è prodotto (art. 151 CO).
- Il
contratto di cessione del pacchetto azionario prevede due acquirenti,
__________ e __________, e quindi una
pluralità di debitori del prezzo concordato. In tali casi la solidarietà non si
presume (art. 143 CO) ma può risultare, anche in assenza di una specifica
indicazione nel contratto, dalle circostanze e dal contesto della convenzione (Engel,
Traité des obligations en droit suisse, pag. 837). Con sentenza DTF 116
II 707 il Tribunale federale, proprio nell'ambito di una cessione di azioni, ha
stabilito che il difetto di specificazione delle azioni vendute e del prezzo di
vendita crea, conformemente all'art. 143 CO, una responsabilità solidale
fondata sul contratto di cessione e gli azionisti che hanno venduto assieme le
loro azioni non possono prevalersi di una semplice responsabilità
proporzionale. Nel caso sottoposto a giudizio vi è una pluralità di acquirenti
e non di venditori, come nella fattispecie trattata dal Tribunale federale, ma
le argomentazioni e le conclusioni di quella sentenza possono essere applicate
pari pari, nulla mutando la posizione delle parti al contratto. Ora dalla
convenzione di cessione (doc. A) appare che gli acquirenti __________ e
__________ (del resto indicati assieme
quale "compratore") acquistano il "pacchetto azionario"
specificato solo dal suo possesso, a titolo fiduciario, da __________. Non vi è
alcun riferimento a quante azioni, sulle 33 cedute (per cui tornerebbe
difficile anche una ripartizione proporzionale per metà come voluto
dall'attore) sono assegnate all'uno o all'altro dei due acquirenti ed il prezzo
pattuito è indicato complessivamente senza alcun riferimento ad una sua divisione
tra i due. La ricevuta di __________ (doc.
- per l'importo di Fr. 20'000.-, versato al momento della sottoscrizione della
cessione, è indirizzata ad entrambi gli acquirenti senza alcuna distinzione.
Anche quando gli acquirenti ripropongono ancora un pagamento a saldo inferiore
a quello del contratto, sia tramite __________ (doc.
- sia personalmente (doc. 7), agiscono congiuntamente utilizzando il pronome
noi e firmando entrambi la stessa lettera. Tutto questo è senz'altro
sufficiente per dedurre dal contratto di cessione di azioni una solidarietà
degli acquirenti __________ e __________
i quali hanno chiaramente acquistato in comune.
- La
sentenza del Pretore, respinto l'appello, non può che essere confermata con
l'addebito di tasse, spese e ripetibili all'appellante interamente soccombente.
Per i quali motivi
visti, per le spese, gli art. 147 e seg. CPC e la
vigente TG
dichiara e pronuncia
-
L'appello 9 febbraio 2001 di __________ è respinto.
-
Le
spese della procedura d'appello consistenti in:
-tassa di
giustizia Fr. 850.-
-spese Fr.
50.-
totale Fr.
900.-
già
anticipati dall'appellante, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere a
controparte Fr. 2'000.- per ripetibili d'appello.
- Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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