AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2001.33
Data decisione, Autorità:
07.01.2002, IICCA
Incarto n.
12.2001.00033
Lugano
7 gennaio 2002/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Rusca
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa - inc. no.
OA.1996.00042 (già 11'992) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord
- promossa con petizione 26 febbraio 1991 da
entrambi rappr. dall'avv. __________
contro
rappr. dall'avv. __________
con cui
gli attori hanno chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 89'301.-
oltre interessi a titolo di responsabilità dell'architetto;
domanda
avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione e in via
riconvenzionale ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di fr.
3'400.- oltre interessi;
sulle
quali il Pretore si è pronunciato, con sentenza 10 gennaio 2001, con cui ha
ammesso la petizione per fr. 23'818.- e respinto la domanda riconvenzionale;
appellante
il convenuto con atto di appello 5 febbraio 2001, con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e
ripetibili di entrambe le sedi;
appellanti
adesivamente gli attori con atto ricorsuale 25 marzo 2001, con cui chiedono la
reiezione del gravame della controparte e l'accoglimento del proprio nel senso
di accogliere la petizione per fr. 28'818.-, pure protestando spese e
ripetibili delle due sedi;
mentre il
convenuto con osservazioni 7 maggio 2001 postula la reiezione dell'appello
adesivo con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto:
A. Alla
fine del 1988 l'arch. __________ è stato incaricato dai coniugi __________ e
__________ della progettazione e della direzione dei lavori di riattazione e di
ampliamento relativi alla loro casa d'abitazione, sita al mappale n. __________
RFP di __________.
Il 13
settembre 1989 le parti hanno posto termine alla loro collaborazione.
B. Con
la petizione in rassegna i signori __________ hanno
chiesto la condanna dell'arch. __________ al
pagamento di fr. 89'301.- oltre interessi, somma ridotta in sede conclusionale
a fr. 79'441.-, rimproverando in sostanza al professionista di aver allestito
un preventivo inattendibile e di non aver curato con la necessaria diligenza la
progettazione rispettivamente la direzione dei lavori: a loro dire, egli era
pertanto tenuto a risarcire il danno che essi avevano patito in conseguenza del
superamento di alcune posizioni del preventivo (fr. 42'301.-), per la
difettosità dell'opera (fr. 32'300.-) e per i ritardi nella completazione della
stessa (fr. 980.-), oltre agli inconvenienti da loro subiti a seguito
dell'intempestiva revoca del mandato da parte sua (fr. 3'860.-).
Il
convenuto si è opposto a ogni richiesta attorea e in via riconvenzionale ha
chiesto la rifusione di complessivi fr. 3'400.-.
C. Il
Pretore, con la sentenza qui impugnata, ha accolto la petizione per fr. 23'818.-
e respinto la domanda riconvenzionale.
Il
giudice di prime cure, dopo aver premesso che nella fattispecie risultavano
applicabili le norme di cui agli art. 394 e segg. CO, ha innanzitutto accertato
che il convenuto aveva effettivamente esposto importi eccessivamente bassi in
tre posizioni del preventivo, ciò che, tenuto conto di un margine di tolleranza
del 10% per ogni posizione e atteso che l'aumento dei costi era dovuto in
alcuni casi all'esecuzione di opere supplementari, giustificava di porre a suo
carico fr. 1'568.- per le opere da piastrellista, fr. 13'550.- per quelle da
pittore e fr. 1'000.- per quelle da falegname. Ritenuto inoltre che il
convenuto aveva contribuito rispettivamente non era estraneo all'accertata
difettosità dell'opera, egli lo ha pure condannato a rifondere le relative
spese di riparazione e meglio fr. 2'000.- per le infiltrazioni dal lucernario,
fr. 200.- per il problema estetico connesso alla posa dello stesso, fr. 2'000.-
per difetti nelle piastrelle e nelle fughe, fr. 2'000.- per la sistemazione a
livello delle lastre di granito e fr. 1'500.- per il camino. Le altre posizioni
di danno fatte valere in petizione e le pretese oggetto della domanda
riconvenzionale non sono state per contro ammesse.
D. Con
l'appello principale il convenuto chiede di riformare il primo giudizio nel
senso di respingere integralmente la petizione.
L'appellante
esclude innanzitutto di dover rispondere nei confronti della controparte per un
eventuale superamento del preventivo, da un lato non ritenendo che ci si
potesse riferire unicamente ad alcune posizioni dello stesso, oltretutto con un
margine solo del 10%, e dall'altro evidenziando come gli attori non avessero
adempiuto tutte le condizioni cumulative poste dalla giurisprudenza per ottenere
il risarcimento, che in effetti era possibile solo se essi non avevano tratto
profitto dal plusvalore dell'opera, quando gli investimenti fatti eccedevano le
loro disponibilità finanziarie oppure quando essi avessero provato che,
risparmiando su determinate poste, sarebbero riusciti ad attenersi al
preventivo, tanto più che in ogni caso, avendo regolarmente pagato tutti gli
artigiani, il loro diritto al risarcimento era inesorabilmente perento. Del
tutto errato, a suo parere, era pure il giudizio con cui il Pretore lo aveva
condannato a rifondere la spesa per la riparazione di alcuni difetti della
costruzione, quando gli stessi nemmeno erano stati notificati nei suoi
confronti oppure nei confronti degli artigiani rispettivamente quando questi
ultimi erano già stati integralmente tacitati, fermo restando in ogni caso che
il difetto al lucernario non era stato dimostrato, mentre non risultava che il
convenuto avesse indotto gli attori a non far capo ad un ingegnere, ciò che era
all'origine dei difetti nelle opere da piastrellista.
E. Con
l'appello adesivo gli attori chiedono per contro di aumentare di fr. 5'000.- le
loro spettanze, somma corrispondente alle spese per ovviare alla presenza di
alcune crepe nella muratura.
F. Delle
osservazioni con cui le parti postulano la reiezione del gravame di parte
avversa si dirà, se necessario, nei prossimi considerandi.
considerando
in diritto:
-
Per
quanto riguarda la qualifica giuridica del contratto di architetto che lega le
parti, è senz'altro a ragione che il giudice di prime cure, ritenuto come
l'attività del convenuto non fosse limitata all'esecuzione dei piani, del
preventivo e del progetto definitivo, ma avesse pacificamente per oggetto anche
la direzione dei lavori, ha concluso nella fattispecie per l'applicazione delle
norme relative al contratto di mandato: in effetti, se per un verso è vero che
il Tribunale federale considera sostanzialmente di natura mista tale
configurazione giuridica, meglio definita come “Gesamtvertrag”, fermo restando
che la responsabilità per superamento del preventivo rispettivamente per
carente direzione dei lavori è retta dalle norme relative al contratto di
mandato (DTF 109 II 465; Gauch, Der Werkvertrag, 4. ed., Zurigo
1996, N. 57 e segg.; Gauch/Tercier, Das Architektenrecht, 3. ed.,
Friborgo 1995, N. 38; Fellmann, Berner Kommentar, N. 182 ad art. 394
CO), è d'altro canto altrettanto vero che la dottrina più recente, per motivi
di praticabilità ed in considerazione del necessario rapporto di fiducia tra
l’architetto ed il committente, ritiene in tal caso più corretto far capo nella
loro globalità alle normative relative al mandato (Gauch/Tercier, op.
cit., N. 39 e segg.; Fellmann, op. cit., N. 182 ad art. 394 CO; IICCA
10 maggio 1994 in re A./B. e llcc., 13 giugno 1994 in re G./R., 17 settembre
1996 in re C./M. SA, 5 novembre 1997 in re C./P., 7 aprile 2000 in re S./F. SA,
15 maggio 2000 in re O. SA/S.).
-
Il
convenuto, nell'appello principale, censura innanzitutto il giudizio con cui il
Pretore ha posto a suo carico tutta una serie di importi per il superamento di
alcune posizioni del preventivo: egli ritiene che un'eventuale sua
responsabilità poteva entrare in linea di conto solo se fosse stato superato
l'intero preventivo e non solo alcune posizioni dello stesso, oltretutto
dovendosi tener conto di un margine di tolleranza superiore al 10%; sempre a
suo giudizio, gli attori non avevano inoltre adempiuto tutte le condizioni
cumulative poste dalla giurisprudenza per ottenere il risarcimento; in ogni
caso, avendo essi regolarmente pagato tutti gli artigiani, il loro diritto al
risarcimento era perento.
2.1 Recentemente
(DTF 122 III 61 consid. 2c), il Tribunale federale ha preso posizione in
merito alla questione del superamento del preventivo da parte dell'architetto,
precisando che in un caso del genere vi è danneggiamento del committente e con
ciò l'obbligo di risarcimento a suo favore solo nel caso in cui quest'ultimo,
informato dell'erroneità del preventivo, avesse effettivamente disposto
altrimenti dei propri mezzi finanziari, come pure se il maggior valore
dell'opera non gli è di alcun profitto oppure ancora se l'investimento eccede
le sue disponibilità finanziarie. L'architetto in tal caso deve rispondere nei
confronti del committente del danno pari alla differenza tra i costi effettivi
di realizzazione e il valore soggettivo dell’opera risultante dal contratto,
eventualmente determinato dal giudice ai sensi dell'art. 42 cpv. 2 CO: questo
perché il danno deriva in ultima analisi dal fatto che viene disattesa la
fiducia del committente nella possibilità di realizzare l’opera al costo
preventivato, benché ciò sia stato ritenuto possibile (IICCA 20 gennaio
1995 in re V./W., 29 maggio 1998 in re V./D., 15 maggio 2000 in re O. SA/S.).
2.2 Nel
caso di specie l'obiezione del convenuto secondo cui la sua responsabilità
poteva essere innescata unicamente se fosse stato superato l'intero preventivo
e non solo alcune posizioni dello stesso è ampiamente infondata, la dottrina
riconoscendo in effetti al committente la facoltà di procedere nei confronti
dell'architetto alternativamente sia per il sorpasso di alcune posizioni del
preventivo (cosiddetto "direkter Beweis", cfr. Gauch/Tercier,
op. cit., N. 755 e segg.) - opzione scelta in concreto dagli attori - sia per
il sorpasso complessivo dello stesso (cosiddetto
"Wahrscheinlichkeitsbeweis", cfr. Gauch/Tercier, op. cit., N.
758 e segg.). Priva di fondamento è pure la censura riferita alla misura del
margine di tolleranza applicato, che a suo dire, trattandosi di una riattazione
e sopraelevazione, avrebbe dovuto essere superiore al 10%: il margine di
tolleranza non si applica in effetti nel caso in cui il committente procede per
il superamento di alcune posizioni del preventivo (Gauch/Tercier, op.
cit., N. 756 e 772), ma solo nel caso di sorpasso complessivo dello stesso (Gauch/Tercier,
op. cit., N. 744, 758 e 773 e segg.). Parimenti infondata è la censura secondo
cui il fatto che il committente abbia già provveduto al pagamento di tutti gli
artigiani osti ad un eventuale risarcimento nei confronti dell'architetto (Gauch/Tercier,
op. cit., N. 766; Schaumann, Rechtsprechung zum Architektenrecht, 4.
ed., Friborgo 1999, N. 82, 92 e 95).
Tuttavia,
ad escludere in concreto un risarcimento a questo titolo a favore degli attori,
è il fatto che essi non hanno assolutamente preteso, ancor prima che reso
verosimile (Gauch/Tercier, op. cit., N. 768), che, se fossero stati
tempestivamente informati dei sorpassi, avrebbero deciso diversamente su altri
interventi, ad esempio rinunciando ad opere supplementari o
"tagliando" altre posizioni a preventivo (cfr. pure Schumacher,
Die Haftung des Architekten für seine Kosteninformationen, in recht 1994
p. 136; Honsell, Schweizerisches Obligationenrecht - Besonderer Teil, 4.
ed., Berna 1997, p. 272 e seg.): con ciò non è dato di sapere se la violazione
contrattuale commessa nell'occasione dal convenuto è in relazione causale con
il danno che essi hanno subito (Gauch/Tercier, op. cit., N. 764). Gli
attori non possono pertanto pretendere alcunché per il sorpasso delle posizioni
relative al piastrellista (fr. 1'568.-) ed al pittore (fr. 13'550.-), mentre i
fr. 1'000.- a loro attribuiti dal Pretore con riferimento alle opere da
falegname possono essere confermati, non trattandosi in realtà di un sorpasso
di una posizione del preventivo, bensì di una maggior spesa - la posa di alcune
porte che ha dovuto essere ripetuta (e fatturata) a seguito di una mancanza di
coordinamento degli artigiani (teste __________
p. 12 e seg.) - dovuta direttamente alle carenze del convenuto nella sua
qualità di direttore dei lavori, che egli è pertanto tenuto a risarcire
direttamente (DTF 122 III 61 consid. 2a; Gauch/Tercier, op. cit.,
N. 761; Honsell, op. cit., p. 273).
- Il
convenuto censura anche il giudizio con cui il Pretore lo aveva condannato a
risarcire agli attori il costo per la riparazione di alcuni difetti della
costruzione: egli rileva che il diritto al risarcimento era perento, dato che i
difetti in questione non erano stati notificati nei suoi confronti oppure nei
confronti degli artigiani rispettivamente in quanto questi ultimi erano
comunque stati integralmente tacitati; in ogni caso il difetto al lucernario
non era stato dimostrato, mentre non risultava che egli avesse indotto gli
attori a non far capo ad un ingegnere, ciò che era all'origine dei difetti
nelle opere da piastrellista.
Il
convenuto non contesta in questa sede l'accertamento pretorile secondo cui i
difetti per i quali è stato chiamato a rispondere (fr. 2'000.- per le
infiltrazioni dal lucernario, fr. 200.- per il problema estetico connesso alla
posa dello stesso, fr. 2'000.- per difetti nelle piastrelle e nelle fughe, fr.
2'000.- per la sistemazione a livello delle lastre di granito e fr. 1'500.- per
il camino) si lasciavano ricondurre a carenze nella sua attività di direttore
dei lavori e nella fase di controllo o verifica, piuttosto che a mancanze a
livello di progettazione. La sua responsabilità per quanto riguarda gli stessi
va dunque esaminata anche in questo caso alla luce delle norme relative al contratto
di mandato (cfr. consid .1).
Ciò
premesso, non essendo applicabili le norme relative al contratto di appalto, il
convenuto non può vantare alcun diritto dal fatto che gli attori non abbiano
eventualmente notificato in modo tempestivo i difetti a lui o agli artigiani
(cfr. art. 367 e 370 CO), né prevalersi del fatto che questi ultimi siano già
stati tacitati (cfr. Rep. 1979 p. 125), ciò comportando la perenzione
dei diritti del committente solo se fosse stato applicabile quel particolare
genere di contratto.
Quanto al
difetto al lucernario (fr. 2'000.-), non corrisponde al vero che lo stesso non
sarebbe stato accertato peritalmente, in quanto il perito arch. _________ si
sarebbe basato solo sulle dichiarazioni che l'attore aveva rilasciato in sede
di sopralluogo (verbale p. 43): il nuovo perito giudiziario arch. __________ ha
in effetti accertato il difetto in questione, evidenziando che il lucernario
presentava una pendenza di soli 10° mentre il fabbricante aveva indicato che
quel particolare lucernario poteva essere posato solo con una pendenza di
almeno 15° (perizia p. 7); anche il teste __________ ha del resto confermato
l'esistenza di quel difetto (verbale p. 10).
A torto
il convenuto contesta infine che il fatto di non aver indotto gli attori a far
capo ad un ingegnere, mancanza che a suo dire era all'origine dei difetti
riscontrati nelle opere da piastrellista (complessivi fr. 4'000.-), giustifichi
nondimeno la sua responsabilità per quei difetti. Occorre innanzitutto
precisare che concettualmente la censura può riferirsi unicamente alle
fessurazioni delle piastrelle a seguito del parziale cedimento delle solette
(fr. 2'000.-, cfr. doc. FF p. 10, perizia _________ p. 8 e 17, perizia
_________ p. 14), ma nulla a che vedere con la sistemazione a livello delle
lastre di granito (fr. 2'000.-). Ciò premesso, è senz'altro a ragione che il
primo giudice ha ritenuto che spettava al convenuto in quanto progettista e
direttore dei lavori, nell'ambito del suo dovere d'informazione, rendere
attenti gli attori circa la necessità di far capo ad un ingegnere per prevenire
eventuali fessurazioni (Gauch/Tercier, op. cit., N. 440 e segg., in
particolare n. 154), per cui tale mancanza era senz'altro tale da innescare la
sua responsabilità.
- Gli
attori, con l'appello adesivo, chiedono di aumentare di fr. 5'000.- l'importo a
loro favore, somma corrispondente alle spese per ovviare alla presenza di crepe
nella muratura. La richiesta deve essere disattesa.
È
senz'altro a ragione che il Pretore ha respinto in prima sede tale richiesta,
evidenziando come il difetto alla muratura e con ciò la pretesa creditoria che
ne discendeva fossero stati allegati rispettivamente formulati dagli attori per
la prima volta solo con le conclusioni di causa (art. 78 CPC), senza che in
precedenza la parte fosse stata autorizzata a completare i fatti (art. 80 CPC).
La giurisprudenza ha in effetti già avuto modo di precisare che, se, come nel
caso di specie, da una perizia giudiziaria emergono fatti che le parti non
hanno allegato negli allegati preliminari, gli stessi, ancorché rilevanti, non
divengono automaticamente parte della realtà processuale di cui il giudice deve
tenere conto secondo le modalità previste dalla legge di procedura (art. 78
CPC; Rep. 1989 p. 110; IICCA 5 agosto 1993 in re R./B., 22 aprile
1994 in re F.C. SA/F.), ritenuto che per essere considerati, gli stessi
avrebbero dovuto essere proposti mediante un’istanza di restituzione in intero
(art. 74 lett. b e 137 e segg. CPC), ciò che gli attori hanno però in concreto
omesso di fare (IICCA 27 marzo 1996 in re I. SA/I. SA). A maggior
ragione ciò deve valere nel caso concreto, ove i difetti alla muratura erano
già stati evocati dalla parte attrice, irritualmente - ciò che la controparte
aveva puntualmente censurato con lettera 14 settembre 1994, agli atti - già in
precedenza, nell'ambito della formulazione delle domande peritali 31 maggio
1994. In tali circostanze gli attori sono assai malvenuti a prevalersi del
disposto di cui all'art. 75 lett. b CPC.
- Ne
discende il parziale accoglimento dell'appello principale e la reiezione
dell'appello adesivo, ai sensi dei considerandi.
La tassa
di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la
soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 5 febbraio 2001 dell'arch. __________ è parzialmente
accolto.
Di
conseguenza la sentenza 10 gennaio 2001 della Pretura della giurisdizione di
Mendrisio nord, invariati gli altri dispositivi, è così riformata:
- La petizione è
parzialmente accolta.
Di
conseguenza l'arch. __________, è condannato a pagare a _________ e __________,
la somma di fr. 8'700.- oltre interessi al 5% a far tempo dal 26 febbraio 1991.
- Le
spese e la tassa di giustizia di fr. 3'500.-, da anticipare come di rito, sono
a carico degli attori in solido nella misura di 9/10 e per la rimanenza a
carico del convenuto, al quale gli attori verseranno sempre in solido la somma
di fr. 5'000.- a titolo di ripetibili.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 750.-
b) spese fr.
50.-
Totale fr.
800.-
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico per 1/3 e per 2/3 sono poste
a carico degli appellati, che rifonderanno all'appellante fr. 300.- per parti
di ripetibili.
III. L’appello adesivo 25 marzo 2001 di __________ e __________ è
respinto.
IV. Le spese della procedura d’appello adesivo consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 180.-
b) spese fr.
20.-
Totale fr.
200.-
da
anticiparsi dagli appellanti adesivamente, restano a loro carico con l’obbligo
di rifondere alla controparte fr. 250.- per ripetibili.
V. Intimazione a: - __________
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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