AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2001.3
Data decisione, Autorità:
12.10.2001, IICCA
Incarto n.
12.2001.00003
Lugano
12 ottobre
2001/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Rusca
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa - inc. no.
OA.1998.00516 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3 - promossa con
petizione 13 luglio 1998 da
rappr. dall'avv. __________
contro
rappr. dall'avv. __________
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 62'500.--
oltre interessi nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta
al PE n. __________dell'UE di Lugano, somma ridotta in sede conclusionale a fr.
53'337.--;
domande
avversate dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione, e che
il Pretore con sentenza 28 novembre 2000 ha integralmente respinto;
appellante
l'attrice con atto di appello 3 gennaio 2001, con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di ammettere la petizione, protestando spese e
ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la
convenuta con osservazioni 2 febbraio 2001 postula la reiezione del gravame con
protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
- Con
la petizione in rassegna, preceduta dalla procedura avanti all'Ufficio di
conciliazione in materia di locazione, __________ ha convenuto in lite la
società __________ per ottenerne la condanna al pagamento dei canoni di
locazione da giugno 1996 al luglio 1998 relativi all'affitto dei beni immobili
che essa le aveva messo a disposizione.
La
convenuta si è opposta alla petizione.
-
La
sentenza pretorile, concludente per la reiezione della petizione, è stata
intimata alle parti il 29 novembre 2000. Secondo quanto dichiarato dalla stessa
appellante (appello p. 2), essa ne sarebbe venuta in possesso il giorno
seguente, mentre il gravame è stato da lei dato alla posta il 3 gennaio 2001.
-
L’art.
411 cpv. 2 CPC prevede che, in materia di locazione, il termine per la
presentazione dei mezzi d’impugnazione (appello o ricorso per cassazione) è di
10 giorni, ritenuto che giusta l'art. 412 cpv. 2 CPC questo termine non è
sospeso dalle ferie.
Nel
caso di specie è evidente che il termine per l'inoltro dell'appello non sia
stato assolutamente ossequiato.
- L'appellante
non può prevalersi del fatto che avanti al Pretore le parti abbiano fatto capo
alla procedura ordinaria piuttosto che applicare - come invece sarebbe stato il
caso - la procedura speciale in materia di locazione di cui agli art. 404 e
segg. CPC.
Questa
Camera ha in effetti già avuto modo di stabilire che l’eventuale irregolarità
della procedura applicata in prima sede non comporta il protrarsi di tale irregolarità
anche in sede di ricorso: pertanto anche un appello presentato contro una
decisione del Pretore in materia di locazione in una causa istruita - come nel
caso concreto - con rito ordinario e non secondo la procedura speciale
dev’essere proposto entro 10 giorni come all’art. 411 cpv. 2 CPC (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano
2000, m. 10 e 11 ad art. 308; IICCA 2 dicembre 1996 in re C. AG/T. SA, 7
marzo 2001 in re P./L. e lc.).
- Di
conseguenza l’appello deve essere dichiarato irricevibile siccome tardivo,
senza che sia possibile vagliarne il merito.
La
tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC), ritenuto
che non si assegnano ripetibili alla controparte, le cui osservazioni,
inoltrate il 2 febbraio 2001 a fronte della ricezione dell'appello da parte sua
il 16 gennaio 2001 (osservazioni p. 2), sono a loro volta tardive (art. 411
cpv. 2 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia:
I. L’appello 3 gennaio 2001 di __________ è irricevibile.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 480.--
b) spese fr. 20.--
Totale fr. 500.--
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3:
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster