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Numero d'incarto:
12.2001.22
Data decisione, Autorità:
17.08.2001, IICCA
Incarto n.
12.2001.00022
Lugano
17 agosto
2001/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Rusca
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no.
LA.2000.00021 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4 promossa con
istanza 9 marzo 2000 da
rappr. dallo studio legale __________
contro
tutte rappr. dall'avv. __________
con la quale
l'istante ha chiesto la condanna delle convenute al pagamento dell'importo di
Fr. 78'876.- a titolo di risarcimento danni ed indebito arricchimento ai sensi
dell'art. 260a cpv. 3 CO e 62 e seg. CO.
Ed ora sull'eccezione
di prescrizione delle pretese avversarie, sollevata dalle convenute in
occasione dell'udienza di discussione 8 maggio 2000, che il Pretore, con
decisione 12 gennaio 2001, ha respinto.
Appellanti le
convenute le quali chiedono, con atto d'appello 23 gennaio 2001, la modifica
del primo giudizio nel senso di ammettere l'eccezione di prescrizione mentre
l'istante vi si oppone con osservazioni 12 febbraio 2001.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di
causa
Considerato
in fatto ed in diritto
- Con sentenza 22 luglio 1997, questa Camera ha accertato la validità
di una disdetta del contratto di locazione, risalente al 1965, riguardante il
mappale no __________RFD di __________ pronunciata
dalle locatarie, qui convenute, nei confronti del conduttore, qui istante, con
effetto dall'11 novembre 1996, escludendo altresì una protrazione della
locazione.
Il
Tribunale federale ha respinto, il 13 gennaio 1998, un ricorso di diritto
pubblico presentato dall'istante contro la sentenza cantonale.
Nel corso
del mese di aprile 1998 l'immobile locato, che l'istante adibiva a campeggio, è
stato riconsegnato alle locatrici.
- Con
istanza 9 marzo 2000, preceduta da un infruttuoso tentativo di conciliazione
presso la competente autorità in materia di locazione, __________ ha convenuto
in giudizio __________, __________ e __________ chiedendo loro il pagamento
dell'importo di Fr. 18'876.- quale valore attuale delle migliorie e delle
modifiche apportate al fondo locato per adibirlo a campeggio e di quello di Fr.
60'000.- a valere quale indennità di avviamento (goodwill) dell'esercizio del
campeggio.
Le
convenute hanno contestato ogni pretesa della controparte e, preliminarmente,
hanno eccepito la prescrizione delle stesse poiché, dovendosi applicare il
vecchio diritto della locazione e quindi le norme sull'arricchimento indebito,
più di un anno sarebbe trascorso dalla fine della locazione al primo atto
interruttivo della prescrizione rappresentato da un PE del 28 gennaio 1999.
-
Il
Pretore, con la decisione qui impugnata, ha respinto l'eccezione di
prescrizione. Ha ritenuto che, se fossero state applicabili alla fattispecie le
norme sull'indebito arricchimento, la pretesa creditoria sarebbe prescritta ma
che tale non poteva essere la conclusione nella fattispecie concreta poiché si
doveva applicare l'art. 260a cpv. 3 CO. Il diritto all'indennità previsto da
questa norma sarebbe stato acquisito al conduttore anche se i lavori di
miglioria erano stati eseguiti sotto l'egida del vecchio diritto della
locazione (prima del 1 luglio 1990) e, nulla indicando la cennata disposizione,
si prescriverebbe secondo il principio generale dell'art. 127 CO in dieci anni.
-
Delle
argomentazioni delle convenute che, con l'appello che ci occupa, chiedono la
riforma del primo giudizio nel senso di accogliere l'eccezione di prescrizione
e delle contrarie deduzione dell'istante si dirà, se del caso, nel seguito
dell'esposizione di diritto.
-
A
ragione le appellanti criticano il Pretore per aver trattato le due pretese
creditorie allo stesso modo come se fossero, entrambe, riferite a migliorie o
modificazioni della cosa locata operate dal conduttore. Infatti, le migliorie e
le modificazioni, che possono dare diritto ad un indennità a favore del
conduttore se generano un aumento di valore dell'ente locato, sono quelle che
incidono nella materialità della cosa locata modificandone l'aspetto e che,
nella locazione di immobili, si configurano in lavori di costruzione o di
installazione di apparecchiature (Higi, Zürcher Kommentar, ad art. 260a
CO n. 6 e 7; ad art. 260 CO n. 8/12). Non può così essere interessata dalla
disposizione dell'attuale art. 260a CO o dalla giurisprudenza (DTF 105
II 92) nata prima della sua entrata in vigore, quando la legge non conosceva
ancora una tale possibilità, una pretesa di indennità per avviamento.
L'eccezione
di prescrizione deve essere esaminata individualmente per ognuna delle due
pretese avanzate dall'istante e sulla base di premesse differenti che si
rifanno alla loro natura giuridica.
5.1 I
lavori di modifica, per i quali l'istante pretende la corresponsione
dell'importo di Fr. 18'876.- sono stati eseguiti negli anni 1962/1963 (cfr.
istanza pag. 10 punto 4.2.4), prima dell'entrata in vigore del nuovo diritto
della locazione. Il diritto applicabile è quindi quello precedente alle nuove
norme poiché determinante al proposito è il momento dell'inizio dei lavori (SVIT-Kommentar,
2a ed., ad art. 260a CO n. 15; RJN 1993, 76). Le vecchie disposizioni di
legge non prevedevano espressamente come doveva essere regolata, alla fine
della locazione, la questione delle migliorie apportate dal locatario alla cosa
locata ma la giurisprudenza ha sottoposto le relative pretese di indennità
all'art. 62 CO con inizio del termine di prescrizione annuale (art. 67 CO) al
momento dell'estinzione del contratto di locazione (DTF 105 II 92
consid. 3 e riferimenti).
Il
contratto di locazione tra le parti ha preso fine l'11 novembre 1996 così come
accertato nella sentenza 22 luglio 1997 della II CCA, confermata con la
reiezione del ricorso di diritto pubblico decisa dal Tribunale federale il 13
gennaio 1998. Ma non torna conto disquisire attorno al momento, data della fine
effettiva della locazione oppure sua conoscenza per le parti a dipendenza della
decisione della corte cantonale piuttosto che di quella federale, dal quale la
prescrizione annuale comincia a decorrere poiché, in ogni caso, il primo atto
capace di interromperla, rappresentato dai precetti esecutivi inviati alle
convenute a fine gennaio 1999 (cfr. doc. S, S1, S2), è intervenuto quando,
nella migliore delle ipotesi per l'istante, la prescrizione si era già
verificata.
Contrariamente
alla conclusione del primo giudice, la pretesa dell'istante di Fr. 18'876.-, a
valere quale indennità per lavori di modifica e miglioria della cosa locata, è
prescritta e, come tale, va respinta.
5.2 La
seconda pretesa dell'istante riguarda un'indennità di Fr. 60'000.- per
avviamento commerciale. La stessa non ha natura contrattuale non potendo
derivare dalla locazione e, in effetti, l'istante la configura giuridicamente
quale arricchimento indebito. A prescindere dalla legittimità di merito di una
tale richiesta, occorre qui indagare sull'intervenuta o meno prescrizione
annuale (art. 67) del credito fatto valere.
L'istante
ha conosciuto l'entità della sua pretesa dopo aver fatto allestire una perizia
messagli a disposizione il 5 marzo 1998 (doc. L), che ha portato alla
conoscenza delle controparti il successivo 9 marzo 1998 (doc. O) e ne ha fatto
oggetto di procedura esecutiva alla fine di gennaio 1999 (doc. S, S1, S2).
Se si
considera che l'istante ha avuto certezza che il contratto di locazione, del
quale aveva usufruito anche durante tutta la procedura giudiziaria, era
irrimediabilmente venuto a cessare attraverso la decisione del Tribunale
federale del 13 gennaio 1998 è da quel momento che ha potuto maturare la
pretesa ora dedotta in giudizio tanto è vero che ha fatto allestire, al
proposito, un accertamento peritale. Avendo agito con sollecitudine per ottenere
la determinazione della perdita pretesa subita, che non gli poteva essere nota
senza l'intervento di uno specialista, il momento dell'inizio della
prescrizione può essere fatto risalire a quando ne ha conosciuto il valore,
ossia al 5 marzo 1998 (referto __________, doc. L).
La
prescrizione è stata quindi validamente interrotta con i precetti esecutivi di
fine gennaio 1999 e con l'avvio, il 14 dicembre 1999 della procedura avanti
all'autorità di conciliazione in materia di locazione (cfr. inc. 1163 dell'UC
di Breganzona richiamato agli atti di questa causa), tempestivamente
proseguita, dopo fallito l'esperimento di conciliazione, avanti al Pretore con
la domanda giudiziale che ci occupa.
L'eccezione
di prescrizione riguardante questa parte del credito complessivo fatto valere
dall'istante deve allora essere respinta.
- Tasse,
spese e ripetibili di prima e seconda istanza seguono le soccombenze reciproche
delle parti.
Per i quali motivi
visti gli art. 62 e 67 CO
e, per le spese, gli art. 147 e seg. CPC e la
vigente TG
dichiara e pronuncia
I. L'appello 23 gennaio 2001 è parzialmente accolto e di conseguenza la
decisione 12 gennaio 2001 del Pretore di Lugano, sez. 4 viene così riformata:
-
È
accolta l'eccezione di prescrizione del credito di Fr. 18'876.- e di
conseguenza l'istanza 9 marzo 2000 di __________ è, limitatamente a questa
pretesa, respinta.
-
È
respinta l'eccezione di prescrizione del credito di Fr. 60'000.-.
-
La
tassa di giudizio di Fr. 400.- e le spese di Fr. 100.-, anticipate
dall'istante, sono poste a suo carico per 1/4 e per 3/4 a carico delle
convenute in solido le quali rifonderanno all'istante, sempre con vincolo di
solidarietà, Fr. 400.- per ripetibili parziali.
II. Le spese della procedura d'appello
consistenti in:
Fr.
900.-
già
anticipate dalle appellanti rimangono a loro carico per 3/4 mentre, per 1/4,
sono a carico dell'appellato al quale, inoltre, rifonderanno, Fr. 400.- per
parziali ripetibili d'appello.
III. Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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