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12.2001.208 ΓÇó Short deadline for cost advance breached statutory minimum
12.2001.208Altro tribunale18 giu 2002Granted
The Ticino Court of Appeal upheld an appeal against the dismissal of an action for failure to pay a cost advance. The first-instance court had granted only six days to pay CHF 1,500, whereas Art. 11 LTG requires a minimum of ten days. The appellate court held that this deadline was unlawfully short and contrary to the statute and to equal treatment. It therefore annulled the order striking the case from the roll and ordered that the proceedings continue with a new lawful deadline. Costs of the appeal were imposed on the respondent, who also had to pay party compensation.
Art. 11 LTG; deadline for advance payment of costs must respect the statutory minimum period; striking a case from the roll for non-payment is unlawful where the court grants only six days instead of at least ten. The court emphasized that the time limit must be set in a manner consistent with the clear wording of the statute and with equality of treatment. If the underlying deadline is void for illegality, the procedural consequence of dismissal/striking-out cannot stand and must be annulled; the matter is to proceed with a new deadline conforming to the statute (consid. 1-2).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2001.208
Data decisione, Autorità: 18.06.2002, IICCA
Incarto n. 12.2001.00208
Lugano 18 giugno 2002/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Rusca
segretario:
Bettelini vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. no. OA.2001.00529 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con 8 agosto 2001 da
rappr. dall'avv. __________
contro
rappr. dall'avv. __________
in materia di disconoscimento del debito (contratto di mediazione) che il Pretore, con decreto 3 dicembre 2001, ha stralciato dai ruoli per mancato versamento dell'anticipo delle spese.
Appellante l'attrice la quale, con atto d'appello 21 dicembre 2001, chiede l'annullamento del decreto di stralcio mentre la controparte, con osservazioni 11 gennaio 2002, ne chiede la reiezione.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa.
Considerato
in fatto ed in diritto:
che, con ordinanza datata 16 novembre 2001, il Pretore ha assegnato a __________, tramite il suo patrocinatore, un termine scadente il 26 novembre 2001 per versare alla Pretura l'importo di Fr. 1'500.- quale anticipo della tassa e delle spese giudiziarie, con la comminatoria che la decorrenza infruttuosa del termine avrebbe comportato lo stralcio della causa;
che, con il decreto qui impugnato, il Pretore, costatato il mancato versamento del chiesto anticipo, ha stralciato la causa dai ruoli;
che, con l'appello in rassegna, la parte attrice chiede l'annullamento della pronuncia di stralcio della causa argomentando che il termine previsto dalla legge (da 10 a 30 giorni come all'art. 11 LTG) non è stato rispettato, nemmeno nella sua espressione minima di 10 giorni, poiché l'ordinanza relativa è stata intimata il 19 novembre 2002 e ricevuta il giorno successivo;
che la controparte chiede la reiezione dell'appello;
che effettivamente, dal momento in cui l'ordinanza di assegno termine è stata ricevuta dalla parte interessata a quello di scadenza indicato, il tempo a disposizione dell'attrice per effettuare il chiesto versamento era di soli sei giorni e quindi inferiore al termine minimo previsto dall'art. 11 LTG;
che la concreta modalità di fissazione del termine per l'anticipo, così come applicata dal Pretore, risulta quindi, oltre che inusualmente breve, contraria a un chiaro testo di legge e in contrasto con il concetto di giustizia e di parità di trattamento;
che, in queste condizioni, s'impone l'accoglimento dell'appello con l'annullamento del decreto di stralcio affinché la causa abbia a continuare con un nuovo assegno di termine per l'anticipo delle spese, rispettoso delle prescrizioni di legge;
che le tasse e le spese del presente giudizio, così come le ripetibili, sono a carico della parte convenuta ed appellata che, ingiustificatamente, si è opposta all'accoglimento dell'appello;
Per i quali motivi
visto gli art. 11 LTG e 143 CPC
pronuncia
L'appello 21 dicembre 2001 di __________ è accolto e di conseguenza il decreto 4 dicembre 2001 di stralcio della causa inc. no. OA.2001.00529 della Pretura di Lugano, sez. 1 è annullato.
La tassa di giustizia di Fr. 80.- e le spese di Fr. 20.- (totale Fr. 100.-), da anticipare dall'appellante, sono a carico della parte appellata che rifonderà inoltre a controparte Fr. 100.- per ripetibili.
Intimazione a: -__________
Comunicazione alla Pretura di Lugano, sez. 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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