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Numero d'incarto:
12.2001.205
Data decisione, Autorità:
28.08.2002, IICCA
Incarto n.
12.2001.00205
Lugano
28 agosto
2002/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Rusca
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa a procedura speciale
in materia di contratto di lavoro (inc. CL.2000.130 della Pretura del Distretto
di Lugano, sezione 3) promossa con istanza 25 agosto 2000 da
rappr. da: avv. __________,
contro
rappr. da: avv. __________
chiedente la condanna della società convenuta al
pagamento dell'importo complessivo di fr. 11'550.- come conseguenza di
ingiustificato licenziamento immediato del lavoratore;
domanda cui la convenuta si è opposta e che il Pretore
ha respinto con decisione 6 dicembre 2001;
appellante l'istante che, in riforma della sentenza
impugnata, postula l'integrale accoglimento dell'istanza;
lette le osservazioni all'appello, presentate dalla
convenuta con allegato 11 gennaio 2002;
esaminati gli atti e i documenti dell'incarto;
considera
in fatto e in diritto:
-
è stato assunto come capocuoco per un periodo determinato -dal 1°maggio al 31
ottobre 2000- presso l'__________, gestito dalla convenuta a __________. Dopo
un primo periodo di attività, è poi stato assente per malattia (al 50% dal 19
maggio e al 100% dal 25 maggio al 14 giugno) per una sindrome depressiva
reattiva all'ambiente di lavoro (certificato medico 20 maggio 2000 del dott.
Schwarzenbach: doc. C e attestazione allegata al doc. B). A causa del suo
comportamento insofferente alle direttive della datrice di lavoro e per essa
dei coniugi __________, sia in merito alla svolgimento dei suoi compiti, sia
relativamente ai rapporti con il personale dell'albergo, già il 18 maggio (poco
prima della malattia) il lavoratore era stato reso attento per scritto a voler
attenersi per il futuro ai canoni di una corretta collaborazione e di un
atteggiamento irreprensibile, evitando in particolare scatti d'ira,
provocazioni e commenti verbali, nell'interesse della buona gestione
dell'esercizio pubblico (doc. B).
- Preso
atto che, alla ripresa del lavoro, l'istante non aveva mutato atteggiamento,
durante una riunione del personale avvenuta il 2 luglio, egli è stato
licenziato con effetto immediato, così come confermato in forma scritta da
parte del patrocinatore della convenuta in data 4 luglio (doc. G).
Non
condividendo l'esistenza dei presupposti per una simile decisione, il
lavoratore ha così presentato l'istanza in esame con la quale ha chiesto il
pagamento di diverse poste di credito: fr. 4'800.-, pari a quattro volte (ossia
per i mesi da luglio a ottobre) fr. 1'200.- corrispondente alla differenza fra
il salario contrattuale e quanto percepito dall'Assicurazione disoccupazione;
fr. 3'000.- come quota parte della tredicesima mensilità e fr. 3'750.- per
vacanze non godute.
-
La
datrice di lavoro si è opposta all'istanza rilevando la gravità del
comportamento dell'istante, tale da legittimare la decisione controversa,
allegando tutta una serie di aneddoti illustrativi dell'agire anticontrattuale
e indisciplinato del lavoratore.
-
Con
la decisione impugnata il Pretore ha ritenuto provata la situazione posta dalla
convenuta alla base della disdetta e la stessa giustificata e legittima. In
particolare ha considerato che l'istante ha ripetutamente disatteso i principi
di diligenza e di fedeltà e non ha rispettato le direttive della datrice di
lavoro. Inoltre, in diverse occasioni si sarebbe comportato in modo lesivo
della personalità di altri dipendenti dell'albergo. E ciò nonostante il chiaro
ammonimento scritto a non voler continuare su quella strada.
-
In
questa sede l'istante ripropone la tesi già esposta davanti al Pretore, ossia
di essere stato fin dall'inizio provocato dai signori __________, non
rispettato per quelle che erano le sue mansioni e le sue capacità, non
riconosciuto per il lavoro svolto e ostacolato in particolare dalle frequenti
osservazioni poco pertinenti della signora __________; senza tener conto del
suo delicato stato di salute. Quo la decisione pretorile, egli rileva che
-contrariamente a quanto è avvenuto concretamente- il CCNL dell'Industria
Alberghiera e della Ristorazione prevederebbe l'impossibilità di disdire un
contratto a tempo determinato se la disdicibilità non è stata stipulata in
forma scritta: situazione che il Pretore avrebbe dovuto avvertire d'ufficio.
Osserva che i testi assunti in causa erano in gran parte dipendenti della
società convenuta e quindi non erano completamente liberi nella loro
deposizione, in particolare in merito ai rapporti fra loro e l'istante il quale
-nel suo interrogatorio formale- ha avuto occasione di contestare di aver
offeso i propri collaboratori. Infine, rimprovera al primo giudice di non aver
tenuto conto degli elementi emersi a suo favore, in particolare la circostanza
che egli sapesse fare il suo lavoro, mentre l'albergo della convenuta era
gestito in modo poco professionale.
Delle
osservazioni all'appello si dirà, se necessario, nel seguito.
-
L'art.
337 CO dispone che il datore di lavoro e il lavoratore possono disdire con
effetto immediato il rapporto di lavoro per cause gravi, segnatamente quando la
continuazione del contratto, in buona fede, non può più essere pretesa. Ciò è
il caso quando il rapporto di fiducia tra le parti è così compromesso da non
permettere una collaborazione costruttiva, di modo che la disdetta immediata
sembra essere l'unica soluzione praticabile. Manchevolezze minori possono giustificare
una disdetta immediata solo se si verificano ripetutamente malgrado espliciti
avvertimenti sull'eventualità della disdetta. Il giudice valuta secondo libero
apprezzamento se la violazione dei doveri contrattuali raggiunge la necessaria
gravità, considerando le circostanze concrete, in applicazione dei principi di
diritto e di equità (DTF 127 III 313, cons. 3). La parte che disdice il
contratto, ritenendo dati i presupposti dell'insostenibile continuazione del
medesimo, deve portarne la prova. E' invece la controparte a dover provare che,
malgrado la presenza di motivi gravi, il partner contrattuale avrebbe dovuto
soggettivamente tollerare la continuazione del rapporto di lavoro (Brühwiler,
Komm. zum Einzelarbeitsvertrag, ed. 2, art. 337 CO, N. 7 c).
-
Il
CCNL della categoria (versione 98) indica che, per i contratti a tempo
determinato, la disdetta dev'essere stabilita per scritto e che, in
caso contrario, questi contratti non possono essere sciolti fino alla scadenza
(art. 6, n. 3). Orbene, a dipendenza del principio per cui il rapporto di
lavoro di durata determinata (per sua stessa natura) cessa senza necessità di
essere disdetto (art. 334 cpv. 1 CO), la norma richiamata dal ricorrente non è
del tutto chiara; comunque, non appare calzante alla fattispecie -tanto meno
nel senso auspicato- poiché non può concernere la disdetta straordinaria
dell'art. 337 CO dal momento che quel mezzo di cessazione del rapporto di
lavoro esiste per disposizione imperativa di legge (art. 361 CO) anche
nell'ambito di un contratto a tempo determinato (art. 337c cpv. 1, ultima
frase; Rehbinder, in Comm. di Berna, 1992, art. 337 CO, N. 1).
-
Il
primo giudice non si è soffermato sul grado di gravità dei singoli episodi
lamentati, rispettivamente provati a carico del lavoratore, né svela se la
disattenzione da parte di questi del menzionato ammonimento scritto sia stata
determinante per giustificare la successiva disdetta in tronco. Emerge tuttavia
dagli atti del processo -in particolare anche dagli stessi allegati delle parti-
che la fiducia fra queste è venuta a mancare sulla base di singoli
atteggiamenti, in sé di una certa innegabile gravità sia rispetto all'obbligo
di diligenza del lavoratore nell'esecuzione dei compiti affidatigli (art. 321a
cpv. 1 CO), sia relativamente all'osservanza delle direttive generali e di
comportamento indicategli dal datore di lavoro (art. 321d CO), ma non tali,
considerati singolarmente, da compromettere il rapporto contrattuale di base,
nel senso che la disdetta apparisse come l'unica soluzione praticabile.
Considerazione che vale per le inspiegabili resistenze del cuoco a preparare
determinati dolci (testi __________ e __________), o a variare l'offerta
gastronomica del ristorante, cuocendo in genere le stesse pietanze, per il
tentativo (rimasto tuttavia allo stadio di ipotesi) di mettere in tavola in
un'occasione carne (quasi) avariata (teste __________), per il fatto di avere
in un'occasione usato stampini arrugginiti (che invero non avrebbero dovuto
essere nemmeno presenti nella cucina di un albergo) per preparare un dolce e
per aver rivolto insulti a colleghi di lavoro (Siciliano bandito, mafioso,
cameriere da strapazzo, rispettivamente Jugoslava di merda).
D'altra parte, la stessa convenuta non allega l'esistenza di una mancanza di
per sé atta a costituire premessa per la disdetta immediata, tant'è che non v'è
stata reazione di nessun tipo da parte sua a fronte di singole circostanze: ciò
che appare determinante in merito alla gravità solo relativa degli episodi
descritti, tanto più a fronte dell'obbligo del datore di lavoro di reagire
immediatamente in presenza di un motivo grave di disdetta come espressione
soggettiva dell'insostenibilità della continuazione del contratto, pena la
perenzione del diritto alla disdetta immediata (Brühwiler, op. cit.,
ibidem, N. 10). La convenuta indica quale motivo della disdetta il
comportamento in genere del lavoratore, caratterizzato da una somma di
atteggiamenti negativi per la continuazione di una corretta e proficua
collaborazione: essa ha provato infatti che l'istante ha sempre fatto quel che
voleva, creando problemi (in particolare fra cucina e sala da pranzo) e
causando discussioni (testi __________ e __________), rifiutando qualsiasi
possibilità di dialogo, in particolare opponendosi maleducatamente a una
chiarificazione generale con la direzione e con gli altri dipendenti
dell'albergo nel corso di una riunione tenutasi il 2 luglio (testi __________,
__________, __________ e __________). In particolare quest'ultimo episodio non
è stato rilevato dalla convenuta come causa della disdetta, ma come un aspetto
del comportamento generalmente negativo del lavoratore (doc. 2, 5 e 14, nonché
allegazioni di risposta e duplica).
-
Orbene,
stando così le cose, è principio indiscusso quello già menzionato dell'esigenza
per il datore di lavoro di aver ammonito il lavoratore che l'eventuale
ripetizione di mancanze minori comporterebbe la disdetta immediata del
contratto. In quest'ottica potrebbe porsi concretamente lo scritto 18 maggio
2000 della convenuta (doc. B); sennonché esso non configura un ammonimento
sufficiente nell'ottica dell'art. 337 CO poiché, ancorché esprima la decisione
dei signori __________ di non voler più tollerare per il futuro il
comportamento rimproverato all'istante, non contiene nessun riferimento
esplicito alla sanzione della disdetta immediata: elemento che invece è parte
necessaria dell'interpellazione del lavoratore (Brühwiler, op. cit.,
ibidem, N. 9, ultimo cpv.; Rehbinder, op. cit., ibidem, N. 2) affinché
questi -nell'ambito del principio dell'affidamento- sia perfettamente in chiaro
sulla portata delle sue mancanze e sulla serietà della posizione di
controparte.
Ne
consegue l'assenza dei presupposti di legge perché la disdetta immediata
dell'istante si giustifichi ai sensi dell'art. 337 CO.
- Quanto
alle conseguenze del licenziamento ingiustificato, la convenuta -nelle
allegazioni introduttive- non si è opposta al credito vantato dall'istante,
mentre l'ha fatto con le conclusioni di causa. Orbene, lasciata aperta la
questione di sapere se ciò sia processualmente ammissibile, tenuto conto dei
principi che reggono la procedura applicabile (art. 417 CPC), si osserva che la
contestazione ha avuto per oggetto unicamente il periodo di computo delle
prestazioni richieste dall'istante che la convenuta riteneva limitato alla
durata effettiva del contratto di lavoro, ossia tre mesi, in seguito alla
cessazione immediata del rapporto di lavoro (conclusioni, ad 25, 26 e 27).
Sennonché, per quanto esposto precedentemente, si giustifica l'applicazione
dell'art. 337c cpv. 1 CO secondo il quale il lavoratore licenziato
immediatamente senza una causa grave ha diritto a quanto avrebbe guadagnato se
il rapporto di lavoro fosse cessato alla scadenza del termine di disdetta o col
decorso della durata determinata del contratto. Poiché in concreto il contratto
sarebbe durato fino alla fine di ottobre 2000 (doc. A), appare corretta la tesi
dell'istante che ha postulato la perdita di guadagno per i mesi di luglio,
agosto, settembre e ottobre e che ha tenuto conto della durata complessiva di
sei mesi per calcolare il suo diritto pro rata alla tredicesima
mensilità e all'idennità per vacanze.
Sempre in
sede di conclusioni la convenuta aveva proposto l'applicazione dell'art. 337b
CO: la questione appare tuttavia superata sia perché la norma invocata concerne
le conseguenze della risoluzione "giustificata", ciò che non è il
caso in concreto, sia perché la datrice di lavoro non avrebbe comunque nemmeno
allegato i danni cui accenna.
-
Pure
non contestata è stata la domanda di restituzione di documentazione di lavoro e
privata, formulata dall'istante verosimilmente in base all'art. 339a CO. Il
primo giudice tuttavia, ancorché la questione nulla avesse a che fare con il
tema pecuniario conseguente all'ingiustificato licenziamento in tronco, ha
omesso di pronunciarsi. In questa sede l'appellante ripropone la stessa
domanda, ma omette a sua volta sia di motivare, -pur succintamente- questo
punto dell'appello così da causarne la nullità relativamente alla domanda in
esame (art. 309 cpv. 2 lett. f e cpv. 5 CPC), sia di indicare quale sia il
rimedio a disposizione della parte per impugnare una sentenza che non si
pronunci su domande formulate (art. 340 lett. a CPC). Su questo punto l'appello
è pertanto irricevibile, senza che questa circostanza debba comportare un
diverso grado di soccombenza da quello fin qui accertato.
-
L'appello
deve così essere accolto e la sentenza pretorile riformata. L'assegnazione di
ripetibili segue la soccombenza della convenuta.
Motivi per i quali,
richiamati per le spese gli art. 148 e 417 lett. e
CPC
pronuncia:
I. L'appello
20 dicembre 2001 di __________, per quanto ricevibile, è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 6 dicembre 2001 del Pretore del distretto di Lugano è
riformata come segue:
L'istanza 25 agosto 2000 è parzialmente accolta.
Di conseguenza __________ è condannata
a versare a __________ l'importo di fr. 11'550.-
Non si prelevano né tasse né spese.
La convenuta rifonderà all'istante fr. 1'000.- a titolo di
ripetibili.
II. Non si
prelevano spese, né tassa di giustizia. __________ verserà a __________
l'importo di fr. 400.- a titolo di ripetibili d'appello.
III. Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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