AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2001.202
Data decisione, Autorità:
27.09.2002, IICCA
Incarto n.
12.2001.00202
Lugano
27 settembre
2002/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa, Rusca
segretario:
Zanetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.1996.00528 della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 promossa con petizione 29 luglio
1996 da
rappr. dall’avv. __________
contro
rappr. dall’avv. __________
con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento
della somma di
fr.
140'092.75 oltre accessori a seguito della manchevole esecuzione del contratto
di mandato venuto in essere tra le parti, protestando spese e ripetibili;
domanda
avversata dal convenuto e che il Pretore, con sentenza 21 novembre 2001, ha
parzialmente accolto, condannando il convenuto al pagamento di fr. 103'350.--
oltre accessori;
appellante
il convenuto che, con memoriale 12 dicembre 2001, chiede la riforma del
querelato giudizio, nel senso di accogliere la petizione limitatamente
all’importo di fr. 41'581.--, protestando spese e ripetibili di entrambe
le sedi;
mentre la
convenuta, con osservazioni 14 gennaio 2002, postula la reiezione del gravame,
con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti
considerato
in fatto:
A. Il 1. febbraio 1990 la __________ e la __________ concludevano un
contratto in base al quale la __________ si impegnava a fornire all’altra parte
apparecchi e installazioni di vario genere per un ristorante da insediare nel
__________ a __________, dietro corresponsione di un prezzo complessivo di fr.
340'000.-- (doc. B). Il 15 febbraio 1990, la __________ confermava la consegna
dei piani di allacciamento definitivi e richiedeva il versamento di un acconto
di fr. 220'000.-- pari a 2/3 del prezzo pattuito contrattualmente (doc. B.C;
doc. T, U, V, W, X contenuti nel richiamo II°). Il 2 giugno 1990, la __________
comunicava alla __________ di annullare il contratto in quanto nel frattempo
sarebbe emersa l’impossibilità di installare il bar e il ristorante nello
stabile di __________, aggiungendo che se fosse stato il caso “restiamo in
attesa di un vostro eventuale conteggio relativo all’impegno ed alla
disponibilità che avete sempre dimostrato nei nostri confronti” (doc. D.F).
Il 7 giugno 1990,
la __________ inviava alla __________ un conteggio delle sue pretese per
complessivi fr. 109'860.-- (fr. 11’200.-- per merce disponibile e
inutilizzabile e fr. 98'640.-- a titolo di perdita di guadagno, pari al 30% del
saldo di fr. 328'800.--). La __________ saldava tale pretesa limitatamente a
fr. 11'000.-- (doc. B.G-I).
B. Le parti non trovavano un’intesa per risolvere la vertenza in via
extra-giudiziaria (doc. B.L-R). Il 5 febbraio 1993, così incaricato dalla
__________, l’avv. __________ inoltrava alla Pretura del Distretto di Lugano
una petizione volta a ottenere il pagamento dell’importo di fr. 98'634.-- oltre
interessi a titolo di risarcimento del pregiudizio subìto a seguito della rottura
unilaterale del contratto (doc. U1). La __________ si opponeva integralmente
alle pretese avanzate dalla __________ contestando sia la propria inadempienza,
sia l’esistenza e l’entità del danno esposto dalla __________ (doc. U2).
C. Con sentenza 6 marzo 1995, il Pretore stabiliva che tra le parti era
venuto in essere un contratto di appalto e che la __________ “era in diritto …
di richiedere il risarcimento del danno subito” poiché la __________ sarebbe
stata inadempiente nei suoi confronti. Secondo il Pretore, la __________ non
sarebbe però stata in grado di sostanziare la propria pretesa risarcitoria. In
particolare, essa non avrebbe fornito alcuna prova quo all’ammontare del
mancato guadagno di cui chiedeva il risarcimento, non valendo in proposito la
generica indicazione di una percentuale del 30% della mercede. Inoltre non
sarebbero stati applicabili neppure i presupposti dell’art. 42 cpv. 2 CO in
quanto “la convenuta avrebbe potuto senza particolari difficoltà portare
elementi probatori oggettivi atti a fondare la misura del mancato guadagno da
essa preteso a titolo di risarcimento” (doc. C, sentenza, consid. 6 e 7, pag.
4). Con sentenza 6 marzo 1995 la petizione veniva respinta; gli oneri
processuali e le ripetibili seguivano la soccombenza.
D. La __________ revocava il mandato all’avv. __________, incaricando
un altro legale di interporre appello contro la sentenza pretorile. Con appello
23 marzo 1995, la __________ sosteneva che il danno patito sarebbe stato
quantificabile unicamente sottoforma di percentuale rispetto al prezzo pattuito
e pertanto l’indicazione della percentuale del 30% sarebbe stata adeguata. Di
riflesso, una maggiore precisione non essendo possibile, sarebbe ritornato
applicabile l’art. 42 cpv. 2 CO. In data 11 luglio 1995, la Seconda Camera
civile del Tribunale d’Appello confermava la sentenza di prima istanza,
avallando integralmente le motivazioni pretorili (doc. D).
Nel frattempo, la
__________ comunicava all’avv. __________ di ritenerlo responsabile dell’esito
sfavorevole della causa in quanto egli sarebbe stato negligente nell’esecuzione
del mandato, in paticolare quo alla mancata dimostrazione del danno subito
(doc. E); dal canto suo, il legale respingeva ogni addebito (doc. F).
Il 20 marzo 1996
(doc. G), la __________ chiedeva all’avv. __________ il versamento della somma
di fr. 139'297.80.
Non avendo trovato
alcun accordo, con petizione 26 luglio 1996 la __________ postulava la condanna
dell’avv. __________ al pagamento di fr. 140'092.75 oltre accessori. Infatti,
secondo l’attrice, la soccombenza nei confronti della __________ sarebbe da
ricondurre alla negligenza del patrocinatore nella conduzione della causa e
nell’istruzione probatoria della stessa. A mente dell’attrice, quest’ultimo
avrebbe dovuto produrre o notificare mezzi probatori adeguati al fine di
dimostrare esistenza ed entità del danno patito a seguito della rescissione
contrattuale da parte della __________.
Il danno subito
dalla __________ a seguito delle inadempienze processuali dell’avv. __________
ammonterebbe a complessivi fr. 140'092.75 (fr. 120'182.75 per il mancato utile
della __________ a seguito della rescissione contrattuale; fr. 8'410.-- per
tasse, spese e ripetibili di prima istanza; fr. 5’000.-- per tasse, spese e
ripetibili di seconda istanza; fr. 3'000.-- per l’onorario dell’avv.
__________, nonché fr. 3'500.-- a titolo di acconto versato all’avv.
__________).
Con risposta 9
dicembre 1996, il convenuto allegava che i rappresentanti della __________ –
persone con cognizioni specifiche nel loro ambito commerciale – avrebbero
chiarito fin dall’inizio che il margine del 30% costituiva, secondo le comuni
regole dell’esperienza, un minimo e che quindi non necessitava di ulteriore
dimostrazione; inoltre, i titolari della __________ non gli avrebbero neppure
messo a disposizione la documentazione atta a dimostrare l’entità del danno
(doc. R4-R7). Essendo i fattori determinanti per la quantificazione del danno
del tutto ipotetici, neppure una perizia avrebbe permesso di concretizzare l’entità
del pregiudizio subìto dall’attrice e infatti il giudice avrebbe dovuto
procedere ex art. 42 cpv. 2 CO. L’avv. __________ negava anche di avere
contravvenuto ai doveri di fedeltà e diligenza derivanti dal rapporto di
mandato e sollevava l’eccezione di prescrizione annuale ex art. 60 cpv. 2 CO,
contestando altresì l’ammontare del danno fatto valere dall’attrice.
Con sentenza 21
novembre 2001 il Pretore accoglieva la petizione limitatamente all’importo di
fr. 103'350.-- oltre interessi del 5% dal 30 marzo 1996. Il primo giudice
ravvisava una violazione da parte dell’avv. __________ dei suoi obblighi
contrattuali derivanti dal mandato di patrocinio, quantificando il danno subito
da quest’ultima in base alle risultanze peritali.
E. In sede di
appello, l’avv. __________ ha rinunciato all’eccezione di prescrizione e alla
richiesta di quantificazione del danno da parte del giudice ex art. 42 cpv. 2
CO. L’appellante ha altresì accettato di versare alla controparte gli importi
relativi agli oneri di prima istanza nella vertenza promossa dalla __________
contro __________, nonché l’anticipo di fr. 3’500.-- già ricevuto sul suo
onorario. L’appellante ha invece contestato di essere obbligato a sopportare
gli oneri della procedura in appello della causa __________ contro __________,
in quanto o da un lato l’impugnazione era giustificata e in tal modo veniva
provata l’ineccepibile sua esecuzione del mandato, o dall’altro l’impugnazione
era ingiustificata e quindi l’avv. __________, nella sua veste di successivo
patrocinatore della __________, avrebbe dovuto consigliare a quest’ultima di
non perdere “tempo e soldi” con un tentativo votato al sicuro insuccesso.
L’appellante
concorda inoltre con l’ammontare del danno per il mancato utile quantificato
dal perito giudiziario in fr. 68'463.--, proponendo però una riduzione
forfetaria di fr. 10'000.-- in quanto il perito non avrebbe tenuto in debita
considerazione il fatto che a seguito dell’azione giudiziaria la __________
avrebbe percepito il margine di utile assicurato dal contratto con la
__________, senza tuttavia essere obbligata a fornire tutte le prestazioni
dallo stesso contemplate. Inoltre, a mente dell’appellante, la posta relativa
al danno complessivo di fr. 83'162.-- doveva essere ulteriormente dimezzata a
seguito della concolpa ascrivibile nel caso concreto alla __________. Infatti,
gli organi della __________ avrebbero tratto in inganno l’avv. __________ in
quanto essi, quali persone con cognizioni specifiche nel loro ramo, gli
avrebbero assicurato che il 30% rappresentava un margine di utile minimo
pacificamente conseguibile e che non necessitava di ulteriore dimostrazione.
Egli aveva pertanto legittimamente confidato nell’esattezza delle informazioni
fornite dalla cliente, la quale, peraltro, avrebbe omesso di fornirgli la
documentazione relativa al danno emerso a seguito della rescissione
contrattuale. Di conseguenza, l’avv. __________ ha ammesso di dovere versare
alla __________ l’importo di fr. 41'581.-- oltre interessi dal 30 marzo 1996.
Delle singole osservazioni
della parte appellata si dirà, per quanto necessario, nel seguito dei
considerandi della decisione.
in diritto:
- È pacifico che al contratto che lega avvocato e cliente tornano
applicabili le norme sul mandato (art. 394 ss. CO). Secondo l’art. 394 CO, con
l’accettazione del mandato, il mandatario si obbliga a compiere a norma del
contratto gli affari di cui viene incaricato. Il mandatario è soggetto in
genere alle norme di responsabilità del lavoratore nel rapporto di lavoro. Egli
è responsabile verso il mandante della fedele e diligente esecuzione degli
affari affidatigli e risponde del danno che egli cagiona intenzionalmente o per
negligenza (combinati art. 97, 398 e 321e CO; Fellman, Berner Kommentar, Berna 1992, n. 144 ad art. 394
CO e n. 406 ss. ad art. 398 CO; Fellman,
Die Haftung des Anwaltes, in: Diritto svizzero degli avvocati, Festschrift SAV,
Berna 1998, pag. 185 ss.; Testa,
Die zivil- und standes-rechtlichen Pflichten des Rechtsanwaltes gegenüber dem
Klienten, tesi Zurigo 2001, pag. 3 ss. e 11 ss.; DTF 117 II 566, 119 II 456 e 127 III 357).
Il mandatario deve risacire al mandante il danno a quest’ultimo cagionato a
seguito della cattiva esecuzione del mandato, segnatamente l’interesse positivo
(Fellman, Berner
Kommentar, n. 332 ad art. 398 CO; Weber,
Basler Kommentar, 2. ed., Basilea/ Francoforte s.M. 1996, n. 144 ad art. 394 CO
e n. 8 ss., 18 ss. e 30 ad art. 398 CO; DTF 119 II 252).
Secondo l’art. 8
CC, chi vuole dedurre un diritto da una circostanza di fatto deve fornirne la
prova. Al mandante, ossia nel caso concreto alla __________, incombe di
dimostrare sia l’inadempienza, sia i presupposti della responsabilità del
mandatario, quali il danno, l’esecuzione negligente e il rapporto di causalità.
Una volta accertate queste circostanze, al mandatario spetta la prova
dell’assenza di una sua colpa (Fellman,
Die Haftung des Anwaltes, in: Diritto svizzero degli avvocati, Festschrift SAV,
pag. 185 ss.; DTF 113 II 433 e 127 III 357).
Nel caso specifico
della relazione venuta in essere tra il cliente e l’avvocato, si ravvisa una
violazione del dovere di diligenza da parte del mandatario quando la mancanza
che gli viene rimproverata costituisce la violazione di regole generalmente
riconosciute ed ammesse. In caso di istruzioni inappropriate o irrealizzabili,
al fine di adempiere al dovere di diligenza che gli incombe, il legale deve
esperire gli accertamenti necessari e informarne il mandante provocando una sua
reazione (Dtf 108 II 197,
117 II 566 e 127 III 566; Fellman,
Berner Kommentar, n. 162 ad art. 398 CO;
Nigg, Die zivilrechtliche Aufklärungspflicht des Anwalts, in: Die
Sorgfalt des Anwalts in der Praxis, Berna 1997, pag. 66 ss.; Testa, op. cit., pag. 30 ss.).
- Come già esposto, sia il Pretore sia questa Camera del Tribunale
di appello hanno respinto la petizione della __________ volta ad ottenere il
risarcimento del danno subìto a causa della rescissione contrattuale operata in
modo unilaterale dalla __________. A giusta ragione, entrambe le istanze hanno
infatti stabilito che l’attrice non è stata in grado di provare esistenza ed
entità di tale danno, tenuto conto che l’ammontare del mancato guadagno
quantificato nella misura del 30% sul prezzo delle merci acquistate
rappresentava una mera affermazione di parte destituita di ogni forza
probatoria (sentenza 6.3.1995 della Pretura di Lugano, sezione 1, consid. 7,
pag. 4 e sentenza II CCA 11.7.1995, consid. 2, pag. 4).
Sulla scorta
dell’art. 8 CC, l’onere di prova in merito alla quantificazione del danno
incombeva alla parte attrice, ossia alla __________ (sentenza II CCA 11.7.1995,
consid. 2, pag. 4). Quest’ultima, visto che la convenuta aveva contestato tale
circostanza, avrebbe dovuto - “ed anzi ciò costituiva il minimo della diligenza
processuale“- fare capo ai mezzi di prova offerti dal codice di rito, in
particolare a una perizia giudiziaria sul danno, oppure produrre “attestazioni
di chi le avrebbe fornito gli articoli destinati alla convenuta circa il prezzo
che sarebbe stato praticato nei suoi confronti. Essa non doveva perciò fare
altro che trasmettere l’ordinazione doc. A ai propri fornitori e farsi a sua
volta sottoporre un’offerta, oppure presentare cataloghi e listini prezzi dei
produttori” (sentenza II CCA 11.7.1995, consid. 4, pag. 5 s.; doc. U2 e U3).
Inoltre, in sede
di udienza preliminare (doc. U 5), l’avv. __________ si era opposto alla
richiesta di edizione dalla __________ dello stato patrimoniale al
31.12.1989/1990/1991, del conto perdite e profitti 1989/1990/1991, nonché delle
schede individuali di tutti i suoi conti, vanificando in tal modo anche
l’ultima possibilità dell’attrice di concretizzare l’ammontare del danno. Ma
neppure dai testimoni ascoltati in quella procedura sono emerse indicazioni quo
al mancato guadagno (v. doc. U6, U7).
Come giustamente
rilevato dal Pretore, l’avv. __________ non ha richiesto l’assunzione di prove
idonee alfine di documentare la composizione del danno, nonostante rientrasse
nei compiti del legale di notificare le prove necessarie in base all’onere
della prova stabilito dall’art. 8 CC.
Solo nella
successiva procedura avviata dalla __________ nei confronti dell’avv.
__________ (inc. OA.1996.00528 della Pretura di Lugano, sezione 2; ma non nella
procedura davanti alla Pretura di Lugano, sezione 1, inc. n. OA.1994.00209) è
emerso che in genere l’utile delle __________ sulle forniture era pari al
30/40% (testi __________, __________, __________, verbale 4.11.1997, pag. 2 -
4).
Il teste
__________ ha asserito che il calcolo dell’utile per ogni singola fornitura era
eseguito dal signor __________ (teste __________, verbale 4.11.1997, pag. 3).
Il teste
__________ ha riferito che il margine di utile previsto con la __________ era
dell’ordine del 40% e che di regola, con i clienti privati, il margine di utile
minimo era pari al 30% (teste __________, verbale 4.11.1997, pag. 4).
Lo stesso teste ha
aggiunto di essersi sempre fidato del proprio legale “per quanto riguardava la
conduzione della causa e delle prove offerte” e di non “aver discusso con
l’avv. __________ della necessità di chiedere al Pretore l’allestimento di una
perizia circa il valore dell’utile”; inoltre, i documenti R1-R7 che
costituivano la base di calcolo per la __________ in relazione al contratto con
la __________ “non vennero consegnati all’avv. __________ prima dell’inoltro
della causa contro __________, perché non ci sono mai stati richiesti. L’avv.
__________ non ci aveva mai chiesto documentazione specifica sulle offerte dei
nostri fornitori” (teste __________, verbale 4.11.1997, pag. 5).
Inoltre, __________,
che insieme al figlio __________ aveva affidato il mandato all’appellante, ha
affermato di non aver consegnato la documentazione R1-R7 poiché non gli era
stata richiesta dal legale, che il margine di utile del 30% rappresentava un
minimo in base “all’esperienza e la prassi” della __________ e che egli non si
era “posto il problema in merito alla necessità di allestire una perizia in
quella causa” perché riteneva che fosse compito del legale della __________
decidere in merito (verbale IF 23.11.1998, ad 4, 5, 6.2, 7).
Alla luce di
quanto esposto si deve concludere che le carenze probatorie manifestatesi nella
causa promossa dalla __________ nei confronti della __________ sono ascrivibili
unicamente all’avv. __________ in quanto egli ha omesso di notificare i
necessari mezzi di prova per determinare l’entità del danno patito dalla
__________, segnatamente una perizia giudiziaria, nonostante egli fosse a
conoscenza che l’onere di prova quo al predetto danno incombesse alla sua
mandante. In effetti, per mezzo della perizia allestita dal signor __________
nell’ambito della procedura avviata innanzi alla Pretura di Lugano, sezione 2 è
stato possibile quantificare con precisione il danno subìto dalla __________
(v. perizia, atto XX e complemento peritale, atto XXV).
Dall’istruttoria è
quindi emerso che l’avv. __________ non è stato “tratto in inganno” dalle
affermazioni di __________ e __________. Questi ultimi non avevano alcuna
conoscenza specifica per poter istruire il legale della __________ quo ai mezzi
di prova da offrire nell’ambito di un procedimento giudiziario. Si segnala che
la strategia processuale e la scelta dei mezzi di prova competono unicamente
all’avvocato, in quanto egli possiede le conoscenze specifiche nell’ambito del
diritto e della conduzione della causa (v. Wegmann,
Die Berufspflichten des Rechtsanwalts unter besonderer Berücksichtigung des
zürcherischen Rechts, tesi Zurigo 1969, pag. 151; “Fachmann”: Testa, op. cit., pag. 31 ss. e 61
ss.). L’avvocato infatti commette una violazione dell’obbligo di diligenza
nella conduzione della procedura giudiziaria quando omette di confrontarsi con
un’asserzione o una contestazione formulata dalla controparte - come nel caso
specifico, la contestazione del danno in sede di risposta da parte della
__________ e l’omissione di notificare i mezzi di prova adeguati per provarne
l’entità (Testa, op. cit.,
pag. 66; Fellmann, Die
Haftung des Anwaltes, in: Diritto svizzero degli avvocati, Festschrift SAV,
pag. 197-204). In particolare, dopo la contestazione dell’esistenza del danno
formulata in sede di risposta dalla __________ (doc. U 2), l’avv. __________
avrebbe dovuto indicare nell’allegato di replica - e notificarla in sede di
udienza preliminare - la prova della perizia (doc. U3 e U5) cosa che invece non
è avvenuta, nonostante questo potesse essere da lui legittimamente preteso.
Infine, per un
legale doveva essere chiaro fin dall’inizio che la percentuale indicata dalla
__________ quale margine di guadagno minimo sulle forniture non poteva rientrare
nella costellazione dei fatti notori ex art. 184 cpv. 3 CPC (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e
commentato, Lugano 2000, n. 20 ss. ad art. 184 CPC). Di transenna si osserva
che eventuali rapporti di amicizia tra mandante e mandatario non dispensano
quest’ultimo di operare in base a fedeltà e diligenza (Testa, op. cit., pag. 61 ss.)
L’appellante è
quindi venuto meno all’obbligo di diligenza che gli incombeva e pertanto egli è
tenuto a risarcire all’altra parte il danno emerso (art. 389 cpv. 2 CO).
- Si segnala
preliminarmente che le conclusioni alle quali è giunto il perito giudiziario in
merito all’entità del danno subìto dalla __________ sono da ritenere logiche,
motivate e fondate su basi fattuali corrette. Di conseguenza non vi sono motivi
per discostarsi dalle stesse, prescindendo dalla loro valutazione giuridica che
spetta unicamente al giudice (Cocchi/Trezzini,
CPC massimato e annotato, Lugano 2000, n. 1 s. e n. 747 ad art. 247 CPC e n. 1,
3, 4 ad art. 253 CPC). D’altro canto, neppure l’appellante mette in dubbio le
risultanze peritali, proponendo unicamente di detrarre fr. 10'000.-- dalla
somma di fr. 68'463.-- poiché a seguito dell’azione giudiziaria la __________
avrebbe percepito il margine di utile assicurato dal contratto senza tuttavia essere
obbligata a fornire controprestazioni.
3.1 Il perito giudiziario ha stabilito che il danno derivante dalla
rescissione unilaterale del contratto da parte della __________ è
quantificabile in fr. 68'463.--. Questo importo è costituito da fr. 24'629.--
quale margine di utile netto per la __________ e da fr. 43'834.--
corrispondenti a costi già sostenuti dalla ditta (v. perizia, risposta 2 ai
quesiti peritali, pag. 1 e allegato n. 7, pag. 12, atto XX). Questo dato deve
essere riconosciuto integralmente e non può essere apportata alcuna ulteriore
riduzione, tantomeno di carattere forfetario, come pretende l’appellante.
Infatti, il perito ha motivato le proprie conclusioni e ha apportato le
deduzioni relative ai costi per apparecchi e materiali, progettazione,
direzione lavori, amministrazione e costo di montaggio per la __________ e
all’__________, specificando altresì che i costi per eventuali lavori in
garanzia erano nulli perché “il contratto doc. R1 prevede, come del resto
quello della __________, che materiali difettosi vengano sostituiti dalla ditta
produttrice e che la mano d’opera e le spese di viaggio siano a carico del
committente” (v. perizia, risposta al controquesito peritale G, pag. 3, atto
XX).
Quindi, su questa
cifra vanno calcolati gli interessi al 5% dal 16 novembre 1991, data della
messa in mora della __________ (v. doc. B.L), pari a fr. 14'977.--. Inoltre,
sull’importo complessivo pari a fr. 83'440.-- (= fr. 68'463.-- + fr. 14'977.--)
si conteggiano gli interessi di mora del 5% dal 30 marzo 1996 (v. doc. G).
3.2 L’appellante ha contestato di essere debitore dell’importo di fr.
8'000.-- connesso con la procedura di appello innanzi alla Seconda Camera
civile (inc. n. 12.95.00134; fr. 5'000.-- per la procedura giudiziaria e fr.
3'000.-- quale onorario per l’avv. Verda; doc. D, N), adducendo che o da un
lato l’impugnazione era giustificata e in tal modo veniva provata la sua
ineccepibile esecuzione del mandato, o dall’altro l’impugnazione era
ingiustificata e quindi l’avv. __________ avrebbe dovuto consigliare alla
__________ di non perdere “tempo e soldi” con un tentativo votato al sicuro
insuccesso. Questa censura non può essere seguita.
In effetti,
valutato ex post, l’appello non sembrava presentare un grande margine di
successo; ciononostante, un esito positivo dello stesso, come giustamente
rilevato dal Pretore, non poteva a priori essere escluso e quindi
l’impugnazione della sentenza pretorile risiedeva anche nell’interesse
dell’appellante stesso. In particolare, come del resto ammesso dall’appellante
nelle sue comparse scritte di prima istanza (risposta, pag. 3-5; duplica, pag.
5-7 e conclusioni, pag. 13-17) era necessario sottoporre la questione relativa
all’applicabilità dell’art. 42 cpv. 2 CO ad un’ulteriore verifica da parte del
Tribunale d’appello che avrebbe altresì valutato un’altra volta l’operato del
legale dal punto di vista dell’istruzione probatoria. Di conseguenza, anche
questo importo deve essere posto a carico dell’appellante.
3.3 L’appellante non ha invece contestato di essere debitore nei
confronti della controparte dell’importo relativo ai costi connessi alla causa
avviata nei confronti della __________ (inc. n. OA.1994.00209 della Pretura di
Lugano, sezione 1) pari a fr. 8'410.-- (doc. C, M). L’appellante ha altresì
ammesso di essere tenuto a restituire l’acconto sul suo onorario versato dalla
__________ e pari a fr. 3'500.--. Sulla scorta delle precedenti allegazioni e
viste le manchevolezze procedurali ascrivibili all’avv. __________, entrambe le
poste sono senz’altro da rifondere alla parte appellata.
3.4 Di conseguenza, l’importo complessivo da riconoscere alla
__________ ammonta a fr. 103'350.--. Su questa somma, come rettamente stabilito
in prima istanza, decorrono gli interessi di mora al tasso legale del 5% dal 30
marzo 1996 (doc. G). Stante che la responsabilità dell’appellante ha carattere
esclusivo e dalle tavole processuali non traspare alcuna concolpa della
__________, è esclusa qualsiasi possibilità di riduzione del predetto importo.
- Essendo i requisiti sia della colpa sia del nesso di causalità
adeguata tra la violazione contrattuale e il danno subentrato chiaramente
adempiuti (Fellmann, Die
Haftung des Anwaltes, in: Diritto svizzero degli avvocati, Festschrift SAV,
pag. 187 ss. e 206 ss.), la decisione del Pretore trova integrale conferma.
Invece, l’appello deve essere respinto poiché infondato in ogni suo punto.
Spese e ripetibili seguono la soccombenza.
Per i quali motivi
pronuncia:
-
L’appello 12
dicembre 2001 dell’avv. __________ è respinto.
-
Le spese della procedura di appello consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 1’150.--
b) spese fr. 50.--
totale fr. 1’200.--
sono poste a
carico dell’appellante, con l’obbligo di rifondere alla parte appellata la
somma di fr. 2'500.-- ripetibili.
- Intimazione a: - __________
Comunicazione alla
Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 2.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster