AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2001.20
Data decisione, Autorità:
29.08.2001, IICCA
Incarto n.
12.2001.00020
Lugano
29 agosto
2001/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Rusca
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no OA.1999.00046 della Pretura
della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa, con petizione 29 marzo 1999,
da
(rappr. dall'avv. __________)
contro
(rappr. dall'avv. __________)
con cui l'attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento
di fr. 33'150.- oltre interessi, in materia di contratto di lavoro.
Domanda avversata dalla convenuta e ammessa integralmente dal
Pretore con sentenza 19 dicembre 2000;
Appellante la convenuta la quale, con atto d'appello 22 gennaio
2001, chiede, in via principale, la riforma del querelato giudizio nel senso di
respingere integralmente la petizione, in via subordinata di accogliere la pretesa
dell'attore limitatamente a fr. 3'941.76 ed in via ulteriormente subordinata di
accogliere la petizione per fr. 7'965.60.
Mentre l'attore, con osservazioni 21 febbraio 2001, chiede la
reiezione dell'appello e la conferma del primo giudizio.
Letti
ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
Ritenuto
in fatto A. __________
ha lavorato dal 1992 sino al 16 dicembre 1998 presso l'__________, inizialmente
quale capo della manutenzione ed in seguito, dal 1993, quale meccanico e aiuto
del responsabile della manutenzione.
Durante
questo periodo le parti hanno sottoscritto sette contratti annuali di lavoro:
il primo fu firmato in data 24 gennaio 1992 e si riferiva all'anno lavorativo
1992; il secondo fu firmato il 3 aprile 1993 e concerneva l'anno lavorativo
1993. Nel seguito le parti hanno sottoscritto nel corso del 1993, 1994, 1995,
1996 e 1997 un contratto annuale valido per la stagione successiva.
B. Il
20 novembre 1998 , vicedirettore dell' ha consegnato ad
__________ un nuovo contratto di lavoro per l'anno 1999, già sottoscritto, per
conto della convenuta, dal direttore __________u.
Il
nuovo contratto era identico a quello precedente ad eccezione di una modifica riguardante
le disposizioni sulla disdetta e di un'aggiunta di una pagina denominata "integrierende
Punkte zum Dienstvertrag '99 für __________ ".
ha inoltre riferito al __________ di pur riflettere un paio di settimane prima
di sottoscrivere o no il nuovo contratto di lavoro.
C. Il
17 dicembre 1998 __________ non si è presentato al lavoro perché inabile al
100%.
Il
successivo 26 dicembre 1998 l'__________ ha inviato a __________ una raccomandata
tramite la quale veniva informato che il rapporto di lavoro prendeva fine al 31
dicembre 1998, dal momento che egli non aveva ancora consegnato il contratto di
lavoro relativo al 1999.
D. L'
8 gennaio 1999 , tramite il proprio legale, contestava la presa di posizione
dell' sostenendo che il contratto di lavoro era a tempo indeterminato
e che, se lo scritto del 26 dicembre 1998 era da considerarsi una disdetta,
essa era nulla perché trasmessa durante un periodo di malattia. Inoltre si
precisava che __________ sarebbe ritornato al lavoro non appena cessata
l'inabilità lavorativa.
Con
scritto 13 gennaio 1999 l'__________ ribadiva di non aver licenziato
__________, ma che quest'ultimo aveva deciso personalmente di lasciar scadere
il proprio contratto per il 31 dicembre 1998. Inoltre veniva comunicato al
__________ che il posto di lavoro da lui occupato non era più a sua disposizione.
E. Il
15 gennaio 1999 __________ si è recato presso l'__________ ed ha sottoscritto,
in calce ad un conteggio sui giorni non lavorativi, un accordo con il quale
egli rinunciava a far valere ogni pretesa (per Saldo aller Ansprüche)
nei confronti del datore di lavoro e quest'ultimo a rivendicare il salario
percepito dal dipendente per sedici giorni di vacanza goduti in eccesso.
Il
12 febbraio 1999 l'__________ scrive al legale di __________ comunicandogli che
la questione era così da considerarsi chiusa.
F. Con
petizione 31 marzo 1999 __________ chiede la condanna dell'__________ al
pagamento dell'importo di fr. 25'500.–, corrispondente al salario per i mesi di
gennaio - maggio 1999, oltre la quota parte della tredicesima mensilità e le
altre indennità previste contrattualmente.
Egli
sostiene che il contratto concluso con l'__________ è di durata indeterminata e
che quindi, in mancanza di una disdetta, esso è ancora in vigore. Inoltre,
nell'ipotesi in cui la lettera 26 dicembre 1998 sia da considerarsi quale
disdetta, la stessa è nulla perché significata durante un periodo di malattia.
Il
19 maggio 1999 la Cassa Disoccupazione __________ ha chiesto di intervenire in
lite nella vertenza in esame, dopo aver ricevuto in cessione da __________ le
spettanze salariali rivendicate nella vertenza in oggetto per l'ammontare che
la Cassa aveva anticipato all'attore quale indennità di disoccupazione. La
convenuta, dopo aver avversato tale richiesta, ha autorizzato il Pretore a
condannarla, in caso di sua soccombenza, a versare gli importi dovuti alla
Cassa Disoccupazione __________.
G. Con
il 1 aprile 1999 il signor __________ ha riacquistato la sua capacità
lavorativa in ragione del 100% e il 19 aprile successivo l'__________ ha prudenzialmente
disdetto il contratto di lavoro per la fine di giugno 1999, precisando anche
che tale disdetta non rappresentava l'ammissione dell'esistenza di un rapporto
di lavoro tra le parti dopo il 31 dicembre 1998.
H. Con
la risposta di causa 31 maggio 1999 la convenuta contesta le pretese di
__________, sostenendo che tra le parti era in vigore un contratto di durata
determinata che scadeva il 31 dicembre 1998. Inoltre, nell'ipotesi in cui siano
applicabili le norme sui contratti di durata indeterminata, il rifiuto
dell'attore di sottoscrivere il contratto per il 1999 deve essere interpretato
come disdetta del contratto di lavoro. Infine, nel caso in cui sia riconosciuta
una pretesa a favore dell'attore, la convenuta pone in compensazione l'importo
di fr. 3'710.- corrispondenti al salario percepito dal __________ per sedici
giornate di vacanze godute in eccesso.
I. In
sede di conclusioni __________ ha esteso la sua domanda chiedendo la condanna
della convenuta a versargli l'importo di fr. 33'150.-, pari al salario per le
mensilità di gennaio - giugno ed alla quota parte di tredicesima per sei mesi.
L. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore ha integralmente accolto le domande dell'attore.
Egli ha ritenuto illecito l'utilizzo di contratti concatenati poiché non giustificati
da nessun motivo oggettivamente valido ed ha conseguentemente applicato le
norme sui contratti indeterminati. Egli ha inoltre accertato che l'unica disdetta
valida agli atti è quella del 19 aprile 1999, per cui la fine del rapporto
lavorativo si situa al 31 giugno 1999. Ne consegue che all'attore andava
riconosciuto il salario fino a quella data, con la condanna della convenuta al
pagamento all'attore dell'importo, al netto delle deduzioni sociali, di Fr.
11'705.85 ed alla cassa disoccupazione __________ di quello di Fr. 16'547.90,
entrambe le somme maggiorate degli interessi al 5% dal 1 luglio 1999.
M. Con
appello 22 gennaio 2001 la convenuta chiede di riformare il giudizio pretorile
nel senso di respingere la domanda dell'attore. Essa ribadisce che il contratto
era di durata determinata e che il Pretore ha applicato a torto i principi sui
contratti concatenati. Inoltre, nella denegata ipotesi di ritenere la vigenza
di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, l'appellante sostiene di aver
disdetto il rapporto di lavoro al momento in cui ha sottoposto all'appellato il
nuovo contratto e pertanto prima del periodo di malattia.
Inoltre
l'appellante sostiene che anche nel comportamento dell'appellato è ravvisabile
una disdetta del contratto di lavoro, in particolare per aver rifiutato di
sottoscrivere il nuovo contratto di lavoro.
Infine
l'appellante ribadisce la fondatezza della pretesa di porre in compensazione
l'importo di fr. 3'710.- per vacanze godute in troppo.
Delle
osservazioni con cui l'attore postula la reiezione del gravame si dirà, se necessario,
nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto: 1. La
prima argomentazione dell'appellante è quella secondo cui il Pretore ha applicato
a torto i principi giurisprudenziali sui contratti concatenati illeciti.
1.1. Nel
proprio memoriale d'appello la convenuta evidenzia quattro condizioni (cfr.
punto 2.5 a pag. 8) che, secondo lei, devono essere adempiute cumulativamente
per poter dichiarare inammissibili i contratti concatenati di durata
determinata e per applicare conseguentemente le disposizioni sui contratti di
durata indeterminata.
In
realtà la dottrina più autorevole si è già espressa sull'argomento e ritiene
che i contratti concatenati sono ammissibili fintanto che non conducono
all'elusione di norme legali. Un'elusione di norme legali è data allorquando i
contratti concatenati inibiscono, senza nessun motivo oggettivamente valido, la
protezione del rapporto di lavoro prevista dalla legge, per mezzo delle disposizioni
sulla protezione della disdetta, oppure precludono la sicurezza sociale nel
rapporto di lavoro, garantita dalla legge attraverso le prestazioni sociali del
datore di lavoro (Rehbinder, Commentario bernese, ad art. 334 CO, n.
12).
Inoltre
è necessario che nel caso concreto sussista l'intenzione di eludere la legge.
Una tale intenzione è riconoscibile se non sussiste, per la limitazione
temporale del contratto di lavoro, alcun motivo economico ragionevole come pure
nessun interesse degno di nota per il lavoratore o per il datore di lavoro (Brühwiler,
Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, ad art. 334 CO, n. 6).
1.2. Occorre
pertanto unicamente valutare se la conclusione tra l'attore e la convenuta di
contratti annuali di durata determinata era sorretta da motivi oggettivamente
validi.
In
corso di causa non sono emersi particolari motivi per la conclusione di
contratti annuali di durata determinata. L'unico motivo sembra quello dettato
dall'esigenza della convenuta di pianificare in modo ottimale, anche da un
punto di vista delle risorse umane, la stagione successiva (cfr. teste
__________, pag. 4). Bisogna allora analizzare se la necessità di una buona
pianificazione è un motivo oggettivamente valido per la conclusione di
contratti concatenati di durata determinata e per privare conseguentemente
l'attore dei diritti sgorganti dalle disposizioni a protezione della disdetta.
Tale
ipotesi è da respingere.
Prima
di tutto va osservato che la stessa convenuta nell'atto di appello afferma che
la libertà di gestione del personale non muta particolarmente se amministrata
con contratti di lavoro a tempo determinato oppure indeterminato (cfr. pt. 3.4,
pag. 12).
Inoltre
se il fine dell'utilizzo di contratti di durata determinata è quello di sapere
nel mese di ottobre di ogni anno quale personale e quanti impiegati ci saranno
per l'anno successivo (cfr. teste __________, pag. 4), tale obiettivo può
essere tranquillamente conseguito anche tramite la conclusione di contratti di
durata indeterminata che contemplino per esempio un termine di disdetta per il
31 dicembre, così come del resto era previsto nel contratto di lavoro proposto
per il 1999.
Inoltre
nel caso di __________ la conclusione di contratti annuali di durata determinata
non può essere nemmeno giustificata dalla necessità di pianificare la gestione
delle risorse umane. Dalle tavole processuali emerge chiaramente che il posto
di lavoro del __________ era un impiego stabile, che durava ormai da otto anni,
e che non era condizionato né dall'afflusso dei clienti né dalla chiusura
dell'albergo per il periodo invernale (cfr. teste __________, pag. 4: "D'inverno
normalmente il reparto manutenzione ha ancora più da fare che non durante il
resto dell'anno perché deve preparare l'albergo per l'apertura estiva").
Per la "risorsa umana __________ " non era pertanto necessaria alcuna
pianificazione particolare perché era noto che il rapporto di lavoro con la
convenuta sarebbe continuato negli anni (cfr. teste __________, pag. 5: "Del
resto egli mi aveva sempre detto che con la sua famiglia non poteva permettersi
di lasciare quel posto di lavoro).
1.3. Il
Pretore ha inoltre analizzato se la necessità di adeguare i contratti annuali
di durata determinata al contratto collettivo di lavoro del ramo può essere un
motivo oggettivamente valido per la sottoscrizione di contratti concatenati.
Sennonché è la stessa convenuta che nel proprio memoriale appellatorio afferma
senza margine di dubbio che i contratti concatenati non sono stati conclusi per
adeguarli annualmente al contratto collettivo di lavoro del ramo (pt. 3.3, pag.
11).
A
prescindere dalla questione se la necessità di adeguamento è un motivo oggettivamente
valido, agli atti non vi è nulla che dimostri che la convenuta ha effettivamente
provveduto a adattare i singoli contratti di durata determinata al contratto
collettivo di lavoro; per cui la censura va già respinta per questo motivo.
1.4. Infine
va ricordato che la scrivente Camera aveva già avuto modo di esprimersi sui
contratti concatenati, segnatamente in merito all'uso di concludere contratti
di durata determinata con i lavoratori stagionali (Rep. 1994, 346). In
quell'occasione era stato stabilito che, se il datore di lavoro ed il
lavoratore stagionale intendevano proseguire negli anni la loro collaborazione,
il rapporto di lavoro doveva essere considerato quale contratto di lavoro di
durata indeterminata.
Nella
fattispecie che ci occupa la volontà di proseguire negli anni il rapporto di
lavoro si evince indubitabilmente dal fatto che lo stesso perdurava, fra l'__________
e __________, oramai da otto anni senza interruzioni.
1.5. Ne
consegue che al rapporto di lavoro fra l'__________ e __________ sono applicabili
le norme relative ai contratti di durata indeterminata, perché l'uso di
contratti concatenati di durata determinata non è giustificato da nessun motivo
oggettivamente valido.
- L'appellante
sostiene che, nella denegata ipotesi in cui sia sancita l'illiceità dei contratti
concatenati, il fatto di aver sottoposto all'attore per il 1999 un contratto
con determinate modifiche deve essere interpretato come la manifestazione della
volontà di disdire il contratto di lavoro per il 31 dicembre 1998.
Una
siffatta argomentazione rasenta la temerarietà.
2.1. La
dichiarazione di disdetta deve essere chiara ed inequivocabile. La parte che riceve
la disdetta deve riconoscere in buona fede la volontà di colui che dà la
disdetta di sciogliere il rapporto di lavoro. Ogni mancanza di chiarezza è a
carico di colui che dà la disdetta (Brühwiler, op. cit., ad art. 335 CO,
n.6).
2.2. In
primo luogo va osservato che il nuovo contratto di lavoro non contiene alcuna modifica
contrattuale per le parti, ad eccezione di un cambiamento relativo ai termini
di disdetta che, comunque, non è stato oggetto di discussione tra le parti.
Ciò che viene puntualizzato nella pagina intitolata "integrierende
Punkte zum Dienstvertrag '99 für __________ " altro non è che
un'esplicitazione di doveri che derivano dall'obbligo di fedeltà nei confronti
del datore di lavoro e non costituiscono delle nuove pattuizioni che possono
dare origine ad un diverso rapporto di lavoro.
Tale pagina è da considerare tutt'al più come una sorta di richiamo
al __________ per un miglior comportamento professionale. Ne discende che le
parti non avevano alcuna intenzione di instaurare un nuovo rapporto di lavoro,
ma intendevano dare continuità al rapporto di lavoro iniziato nel 1992.
2.3. Come
già indicato colui che dà la disdetta deve manifestare chiaramente la sua intenzione
di disdire il contratto di lavoro per una determinata data. Dalle tavole processuali
emerge esattamente il contrario, ossia che la convenuta non aveva alcuna intenzione
di porre fine al rapporto di lavoro con l'attore.
Una
circostanza che fuga ogni dubbio in tal senso è il fatto che il contratto per
il 1999 sottoposto e consegnato all'attore era già stato firmato per conto
della convenuta dal signor __________ (cfr. testi __________ e __________). Già
solo questo fatto dimostra l'intenzione della convenuta di proseguire il
rapporto di lavoro con __________ e non di scioglierlo.
Inoltre
anche il richiamo da parte dei superiori ad una miglior comportamento sul
lavoro, avvenuto sia tramite colloqui personali (cfr. testi __________ e
__________) sia per mezzo della pagina con i punti integrativi, prova che la
convenuta desiderava disporre professionalmente dell'attore anche per la
stagione successiva.
- Altra censura dell'appellante è quella secondo cui essa poneva a
fondamento della continuazione del rapporto di lavoro oltre il 31 dicembre 1998
la valida sottoscrizione del contratto per l'anno 1999. Il rifiuto di
sottoscrivere il nuovo contratto di lavoro, desumibile da alcuni comportamenti
dell'attore, rappresenterebbe una disdetta del rapporto di lavoro. In una
siffatta ipotesi l'applicazione dell'art. 336c CO non è data poiché la disdetta
proviene dal lavoratore e non dal datore di lavoro (pt. 6.4 - 7, pag. 16 e 16
dell'appello).
3.1 Assolutamente
sprovviste di consistenza sono le argomentazioni dell'appellante secondo cui
sarebbe possibile desumere dal comportamento del __________ la sua volontà di
non sottoscrivere il contratto di lavoro per il 1999.
Il
fatto che la moglie del __________ abbia gettato le chiavi sul banco non prova
nulla, e questo poiché dal comportamento di una persona non è possibile dedurre
la volontà di un'altra. Inoltre dedurre da un gesto di nervosismo la volontà
di lasciare definitivamente un impiego occupato da otto anni è quantomeno azzardato.
Altrettanto
inconsistente è il fatto che __________r, al momento del ritiro dell'ultimo
stipendio e del certificato di lavoro avvenuto in data 15 gennaio 1999, abbia
riferito al __________ che intendeva cercare un altro posto di lavoro. Infatti,
già il 26 dicembre 1998 (doc. E) e poi ancora il 13 gennaio 1999 (doc. G) la
convenuta aveva inequivocabilmente rinunciato alle prestazioni professionali
del signor __________, per cui era assolutamente normale che l'attore avesse
l'intenzione di cercare un nuovo posto di lavoro.
Anche
la lettera 8 gennaio 1999 (doc. F), con la quale il __________ aveva comunicato
alla convenuta di essere d'accordo con lo scioglimento del contratto di lavoro
dopo la ripresa del lavoro e rispettando i termini di disdetta, prova semmai
che egli si sentiva ancora contrattualmente legato con la convenuta.
3.2 Nemmeno
la circostanza che __________ non avesse ancora, il 26 dicembre 1998,
riconsegnato il contratto firmato non può essere interpretato come la volontà
di non sottoscrivere il contratto per il 1998.
Al
proposito va rilevato che nemmeno per la convenuta la sottoscrizione del
contratto di lavoro da parte del __________ entro una determinata data
rappresentava una condizione essenziale per la prosecuzione del rapporto di
lavoro. Ciò risulta in modo lampante dalla deposizione di __________, la quale
afferma di non aver insistito affinché il __________ le restituisse il
contratto firmato perché era chiaro che il __________ avrebbe ripreso il lavoro
l'anno successivo (cfr. teste __________, pag. 5).
Infatti,
se è vero che la convenuta riteneva necessario la sottoscrizione di un contratto
scritto per lavorare presso l'__________ (cfr. audizione , pag. 11),
da nessuna parte emerge, e la deposizione della signora __________ ne è la conferma,
che per le parti era una condizione imprescindibile che il contratto fosse firmato
e riconsegnato entro una determinata data. Per la convenuta era importante
sapere se il __________ avrebbe lavorato per l' anche la stagione
successiva. Dato per certo questo fatto, la questione di ricevere il contratto
controfirmato assumeva un ruolo di secondaria importanza, tanto che la stessa
convenuta non ne ha più sollecitato la restituzione.
Che
la restituzione del contratto entro una determinata data non rappresentasse una
condizione essenziale per la prosecuzione del contratto di lavoro si evince
anche dal fatto che per gli anni lavorativi 1992/1993 e 1993/1994 il contratto
di lavoro è stato firmato allorquando il nuovo anno di lavoro era già iniziato.
3.3. L'attore
aveva infine ingenerato nei suoi superiori la convinzione che il rapporto di
lavoro sarebbe continuato anche nel 1999 (teste __________: "..per me
la situazione era chiara, cioè che avrebbe ripreso il lavoro l'anno
successivo.."; teste __________: "... quindi per me era
chiaro che sarebbe ritornato a lavorare anche per il 1999..."; teste
__________: "... per come aveva parlato, io avevo avuto l'impressione
che lui era d'accordo con quel contratto...").
A
questo punto giova ricordare che la parte che riceve la disdetta deve
riconoscere, in buona fede, la volontà di colui che dà la disdetta di
sciogliere il rapporto di lavoro. Il fatto che l'attore al 26 dicembre 1998,
con all'incirca tre settimane di ritardo rispetto al periodo di riflessione concesso
dal __________ e durante un periodo di malattia, non avesse ancora
sottoscritto il contratto di lavoro non può essere letto, giusta il principio
della buona fede, come la chiara ed inequivocabile volontà di sciogliere di
rapporto di lavoro, considerato come ciò fosse in aperto contrasto con il comportamento
tenuto dall'interessato sino ad allora.
3.4. Ne
discende che l'unica disdetta valida agli atti è quella del 19 aprile 1999, la
quale pone fine al rapporto di lavoro per il 30 giugno 1999.
- L'appellante
solleva dei dubbi in merito all'inabilità lavorativa dell'appellato e sostiene
che almeno a partire dal 25 febbraio 1999, giorno in cui il __________ è stato
visto lavorare alla posa di un forno presso il grotto __________ con la ditta
__________, attribuirgli un'inabilità lavorativa al 100% appare quanto meno azzardato.
La
censura dell'appellante è in aperto contrasto con le risultanze processuali. I
certificati medici del dottor __________ (doc. C, D e M) e l'audizione
testimoniale dello stesso medico attestano un'inabilità al lavoro al 100% a
partire dal 17 dicembre 1998 sino al 31 marzo 1999.
Il
fatto che l'attore sia stato visto lavorare alla posa di un forno non confuta
la diagnosi del medico. È infatti noto che una persona sofferente di
depressione alterna momenti di serenità a momenti di grave sconforto che le
impediscono per l'appunto di essere abile al lavoro. L'aver lavorato per un
singolo giorno non significa pertanto che __________ avesse recuperato la sua capacità
lavorativa, considerato soprattutto che proprio il giorno precedente era stato
visitato dal dott. __________, il quale aveva confermato la sua inabilità al
lavoro. Diverso sarebbe stato il discorso se l'attore fosse stato impiegato
stabilmente presso la ditta __________. Tale eventuale situazione, facilmente
dimostrabile con una prova testimoniale, è rimasta senza riscontro probatorio e
l'incapacità al lavoro dell'attore sino al 31 marzo 1999 non può essere messa
in discussione.
- L'appellante
sostiene che __________r, non avendo offerto la propria prestazione lavorativa
al termine del periodo di inabilità al lavoro, perde il diritto al salario.
Prima
di tutto va osservato che la giurisprudenza citata dall'appellante non ha
alcuna rilevanza con la fattispecie in esame. Infatti essa si riferisce al caso
in cui è stata data una disdetta prima del periodo d'attesa ed il rapporto di
lavoro si è prolungato conseguentemente. Come già esposto al consid. 2 nessuna
disdetta valida è stata data prima del 17 dicembre 1998, inizio del periodo di
malattia, per cui non giova esaminare questa censura così come impostata
dall'appellante.
Rimangono
ora da analizzare le conseguenze dello scritto 26 dicembre 1998 (doc. E). La
questione a sapere se tale scritto rappresenta una disdetta può rimanere inevasa
poiché, anche in una siffatta ipotesi, il risultato non cambia.
Una
disdetta data in tempo inopportuno è nulla ed il datore di lavoro deve
continuare a pagare il salario e tale suo obbligo termina se il lavoratore era
conoscenza del periodo d'attesa o avrebbe dovuto conoscerlo, e ciononostante
non ha offerto la propria prestazione (Rehbinder, op. cit., ad art. 336c
CO n. 6).
È
vero che , al termine del periodo di malattia, non ha offerto la
propria prestazione lavorativa, ma è altrettanto pacifico che l'
aveva definitivamente rinunciato ai suoi servigi.
Infatti,
le lettere del 13 gennaio e del 12 febbraio 1999 (doc. G e doc. I) sono inequivocabili
e non possono che essere comprese, da una persona ragionevole e corretta e che
agisce in buona fede, come una rinuncia alla prestazione lavorativa. In particolare
le espressioni "il posto di lavoro fino ad ora occupato da __________ non
è più a sua disposizione" (doc. G), "per noi il caso è concluso"
(doc. I) e l'invito a ritirare l'ultima busta paga ed il certificato di salario
non lasciano spazio ad altre interpretazioni.
Si
tratta pertanto di una situazione di mora del datore di lavoro, poiché
l'attore, abile al lavoro dal 1°aprile, non ha più potuto fornire la propria
prestazione. Giusta la giurisprudenza relativa alla mora del datore di lavoro
l'offerta della prestazione dovuta da parte del lavoratore non è necessaria, se
il datore di lavoro ha fin dal principio dichiarato di non volerla accettare (Staehlin/
Vischer, Commentario zurighese, ad art. 324 CO n. 4).
In
applicazione dell'art. 324 CO l'__________ è quindi obbligato al pagamento del
salario, senza che il lavoratore fosse tenuto a prestare ulteriormente il suo
lavoro.
- L'appellante
sostiene infine che il Pretore ha negato, a torto, la possibilità di compensare
l'importo derivante dalle vacanze godute in eccesso da __________. A mente
dall'appellante tale facoltà era espressamente prevista dal contratto di
lavoro, per cui l'importo di fr. 3'710.- deve potere essere posto in compensazione.
La
censura dell'appellante è provvista di buon diritto.
È
vero che la convenuta ha rinunciato a pretendere la restituzione del
corrispettivo delle vacanze effettuate oltre la disponibilità ma è altrettanto
vero che tale rinuncia si situa e si integra in quella del lavoratore per saldo
di ogni pretesa. Tale reciproca e vicendevole rinuncia è però valida solo se
prevede
chiaramente
uno scambio vicendevole di prestazioni, che rendono la rinuncia per il
lavoratore più favorevole od almeno adeguata (Rehbinder, op. cit., ad
341 CO, n. 18).
In
casu, la rinuncia del lavoratore alla protezione delle disposizioni sulla
disdetta è nettamente più gravosa rispetto alla rinuncia del datore di lavoro
alla rifusione del salario per le vacanze godute in eccesso. Al riguardo è
sufficiente confrontare l'entità delle pretese alle quali le parti
rinunciavano: fr. 33'150.- per __________ e fr. 3'710.- per l'__________.
L'invalidità dell'accordo vicendevole di rinuncia ha quale conseguenza che le
parti, e non solo il lavoratore, possono far valere le pretese alle quali
avevano rinunciato.
Come
rettamente evidenziato dall'appellante le parti avevano stabilito contrattualmente
la restituzione del salario percepito per i giorni di vacanza in eccesso (doc.
4) e di conseguenza non si pone il problema di un obbligo di recupero nell'anno
successivo che, come afferma il Pretore, non ha potuto aver luogo avendo la
datrice di lavoro rifiutato che il lavoratore prestasse ancora la sua opera.
Pertanto
ben si giustifica la pretesa della convenuta.
L'argomentazione
dell'appellato secondo cui la convenuta non ha portato valida prova del fatto
che egli ha goduto di sedici giorni di vacanza in eccesso non ha pregio.
Infatti se il patto rinunciatario è nullo ciò non significa che le pretese
oggetto della rinuncia siano di conseguenza inesistenti. In particolare la pretesa
della convenuta risulta da un conteggio sottoscritto dall'attore, dal quale
risulta chiaramente che egli ha goduto di sedici giorni di vacanza in eccesso
(doc. I).
- Ne
consegue il parziale accoglimento del gravame.
L'importo
complessivo, al netto delle trattenute sociali, riconosciuto dal Pretore in Fr.
28'253.75, e non oggetto di contestazione nella sua entità numerica, deve così
essere ridotto del corrispettivo pari a 16 giorni che non può però essere la
somma indicata dall'appellante in Fr. 3'710.- poiché se il salario è retribuito
relativamente a determinati periodi di tempo (settimane, mesi o anni),
l'importo dovuto non è computato in base al tempo di lavoro effettivo ma al
calendario (Rehbinder, op. cit., ad art. 322 CO, n. 30): i giorni
retribuiti mensilmente sono pertanto i 30 giorni del calendario ed il valore di
un giorno lavorativo conseguentemente calcolato. Nel caso concreto 16 giorni
rappresentano, al lordo, Fr. 2'720.- ossia, al netto delle deduzioni sociali
del 14.77%, Fr. 2'318.75.
L'__________
è pertanto tenuto a versare l'importo di fr. 25'935.- (Fr. 28'253.75 ./. Fr.
2'318.75) dei quali Fr. 16'547.90 alla Cassa disoccupazione __________ e Fr.
9'387.10 ad __________.
- La
tassa di giustizia, le spese e le ripetibili della prima sede vengono
modificate per tenere conto della minima soccombenza dell'attore e lo stesso
criterio di ripartizione vale per il giudizio d'appello.
Per
questi motivi
dichiara e pronuncia
I. L'appello
22 gennaio 2001 dell'__________ è parzialmente accolto e di conseguenza la
sentenza 19 dicembre 2000 della Pretura del distretto di Locarno-Campagna è
riformata nel modo seguente:
- La
convenuta __________, è tenuta a versare:
– alla
Cassa disoccupazione __________, la somma di Fr. 16'547.90 netti, oltre
interessi al 5% dal 1° luglio 1999;
–
all'attore __________, l'importo netto di Fr. 9'387.10 oltre interessi al 5%
dal 1° luglio 1999.
- La
tassa di giustizia di Fr. 1'000.- e le spese di Fr. 275.-, da anticipare
dall'attore __________, restano a suo carico per 1/10, mentre che per i 9/10
sono a carico della convenuta che rifonderà all'attore Fr. 3'600.- per parte di
ripetibili.
II. Gli
oneri del presente giudizio, consistenti in:
a)
tassa di giustizia: Fr. 750.-
b)
spese: Fr. 50.-
Fr.
800.-
già
anticipati dall'appellante, restano a suo carico per 9/10, mentre che per 1/10
sono a carico dell'attore. L'__________ verserà inoltre a __________ Fr.
1'500.- per parte di ripetibili d'appello.
III. Intimazione
a:
Comunicazione alla Pretura
di Locarno-Campagna.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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