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Numero d'incarto:
12.2001.199
Data decisione, Autorità:
20.02.2002, IICCA
Incarto n.
12.2001.00199
Lugano
20 febbraio
2002/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Rusca
segretario:
Bettelini
sedente per statuire nella causa inc. no.
CN.2001.00029 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord promossa, con
istanza di ammortamento titoli 15 febbraio 2001, da
ing. __________
rappr. dall'avv. __________
che il Pretore ha accolto ordinando, il 19 febbraio
2001, la pubblicazione della grida per l'ammortamento dei seguenti titoli al
portatore:
1 certificato azionario per nominali Fr. 999'000.-
della __________,
1 certificato azionario per nominali Fr. 49'000.-
della __________
ed ha chiuso la grida, con decreto 29 novembre 2001,
pronunciando l'ammortamento dei predetti certificati azionari.
Ed ora sull'appello 3 dicembre 2001 di
rappr. dallo studio legale
nei confronti del decreto di chiusura della grida, con
il quale chiede di così giudicare:
- L'appello è integralmente accolto. Di conseguenza
la sentenza 29 novembre 2001 del Pretore di
Mendrisio-Nord è modificata come segue:
§L'istanza di ammortamento presentata in
data 15.02.2001 dall'ing. __________ i è respinta. Di conseguenza la procedura
di ammortamento è annullata, con relativa
pubblicazione sul Foglio ufficiale
cantonale e sul Foglio ufficiale svizzero di commercio.
- Protestate tasse, spese e ripetibili d'appello.
mentre l'istante, con osservazioni 17 dicembre 2001,
chiede la reiezione dell'appello, oltre che nel merito, per carenza di
legittimazione attiva dell'appellante.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa
Considerato
in fatto ed in
diritto
- Con istanza di ammortamento titoli al portatore del 15 febbraio 2001
l'ing. __________ ha chiesto al Pretore di Mendrisio-Nord di voler far
pubblicare sul FUSC e sul FUCT una grida con la diffida al o agli sconosciuti
detentori di certificati azionari al portatore delle società __________ e
__________ (e meglio come indicato in epigrafe) di volerli produrre alla
Cancelleria della Pretura, con la comminatoria dell'ammortamento.
Il
Pretore, il 19 gennaio 2001, ha dato seguito alla richiesta provvedendo per la
pubblicazione della diffida, apparsa sul FUSC il __________, il __________ e il
__________ e sul FUCT il __________, il __________ e il __________.
- Il
23 agosto 2001 __________, nipote dell'istante, ha comunicato alla Pretura di
essere in possesso dei titoli azionari della qual cosa l'istante era a perfetta
conoscenza e che quindi gli stessi non erano mai stati persi. Ha chiesto quindi
che la procedura d'ammortamento, per la quale non erano date le premesse di
legge, fosse annullata.
Il
Pretore ha allora chiesto a __________ di voler trasmettere alla Pretura una
copia certificata dei titoli in oggetto e la dichiarazione che gli stessi erano
in suo possesso per poi - dopo un nutrito scambio di osservazioni e
controosservazioni tra le parti al proposito della legittimità della procedura
di ammortamento - ordinare, il 12 novembre 2001, al contraddicente di voler
produrre i titoli azionari in originale entro 10 giorni, con la comminatoria
che in caso di scadenza infruttuosa del termine sarebbe stata emanata, senza
ulteriori formalità, la decisione.
ha prodotto, invece degli originali, copie certificate conformi, il 27 novembre
2001, da un notaio ticinese dei titoli azionari e attestati di ricevuta, di
stessa data, della __________ di __________ di un deposito provvisorio a nome
suo degli stessi titoli.
-
Il
Pretore, con decreto 29 novembre 2001, ha pronunciato l'ammortamento dei titoli
azionari oggetto della grida. A sostegno della sua decisione ha argomentato che
se il giudice in corso di procedura d'ammortamento viene a conoscenza del fatto
che i titoli si trovano in possesso di un terzo può ugualmente decretarne
l'ammortamento quando il possessore si rifiuti di produrli, come nel caso di
specie, poiché ciò è un indizio che il terzo non possiede i titoli in buona
fede.
-
Con
atto di appello 3 dicembre 2001, al quale è stato concesso effetto sospensivo,
__________ insorge contro il decreto del Pretore chiedendo che l'istanza di
ammortamento sia respinta e la relativa procedura annullata. Osserva che, nel
caso concreto, non erano adempiuti i presupposti per l'ammortamento poiché
l'istante conosceva chi deteneva i titoli e sapeva di non averli mai smarriti.
Con
le osservazioni 17 dicembre 2001 l'istante ing. __________ chiede la reiezione
dell'appello, in ordine, per carenza di legittimazione attiva dell'appellante e
nel merito.
Degli
argomenti delle parti si dirà, per quanto necessario, nei successivi
considerandi.
- L'ammortamento
dei titoli avviene per opera del Pretore nell'ambito della procedura di camera
di consiglio non contenziosa (art. 2 cpv. 2 litt. b n. 5 e 3 LAC, 360 CPC). La
decisione di prima sede in una causa a procedura non contenziosa può essere
impugnata da ogni interessato toccato da quella decisione, anche se non ha partecipato
al procedimento (Rep. 1995 n. 31).
L'appellato
sostiene che l'appellante non ha alcun interesse legittimo concreto all'appello
poiché non ha prodotto i titoli e non è provato che, al momento
dell'introduzione dell'appello, li detenga. L'eccezione è priva di qualsiasi
pregio poiché è pacifico che __________ ha un interesse a che i titoli non
siano sottoposti alla procedura di ammortamento dal momento che afferma di
averli ricevuti dal nonno, di detenerli legittimamente e quindi di non essere adempiuti
i presupposti per quel procedere. Inoltre per il solo fatto di far valere un
diritto di proprietà sui titoli derivato da pretesa liberalità nei suoi
confronti, da accertare eventualmente in altra procedura giudiziaria, la sua
legittimazione a ricorrere è indubbia. Infatti, la decisione impugnata lo
svantaggia privandolo della possibilità di far valere diritti su titoli
dichiarati inesistenti e sostituiti da altri non più in suo possesso,
rispettivamente perché, avesse anche depositato gli originali, la sua posizione
processuale, nell'ambito della rivendicazione, sarebbe stata ben diversa da
quella che invece occuperebbe se fosse la controparte, in una controversia
attorno alla proprietà dei titoli, a dover procedere giudizialmente.
- Nell'ambito
della procedura non contenziosa vige il principio inquisitorio secondo il quale
il giudice deve partecipare alla raccolta dei fatti e delle prove su cui
fondare il giudizio, accontentandosi della verosimiglianza dei fatti addotti
dall'istante (Rep. 1996 n. 45). Con riferimento a tale verosimiglianza,
nella procedura di ammortamento dei titoli al portatore, il richiedente deve
rendere plausibile che ha posseduto il titolo e che l'ha perso (art. 981 cpv. 3
CO), precisando la giurisprudenza che è "smarrito" il titolo del
quale il titolare è stato spossessato contro la sua volontà ed è detenuto da
persona sconosciuta (DTF 66 II 37) e non è data la condizione
determinante della perdita del documento quando il precedente possessore (il
qui istante) ne ha perso il possesso volontariamente (Jäggi, Commentario
zurighese, ad art. 971/972 CO n. 43).
Ora
il Pretore avrebbe dovuto rendersi conto, già alla lettura dell'istanza di
ammortamento, che i titoli non erano mai stati persi dall'istante ing.
__________ che afferma invece di aver incaricato il nipote di prelevare questi
titoli per affidarli ad una fiduciaria e che il detentore gli era noto tanto è
vero che ha diffidato il nipote dal restituirgli i titoli ritenendo, come
appare dalla lettera 2 ottobre 2000 allegata all'istanza quale doc. M, che li
deteneva abusivamente dopo che gli erano stati "affidati
fiduciariamente". Ora l'affidare fiduciariamente un titolo non rappresenta
perdita dello stesso nel senso di smarrimento voluto dagli art. 971 cpv. 1 e 981
cpv. 3 CO, anzi attraverso l'operazione fiduciaria si opera il trasferimento
integrale del diritto dal fiduciante al fiduciario e quest'ultimo, nel nostro
caso il nipote, diventa titolare del bene trasferito. Il recupero del bene
trasferito, a seguito dell'eventuale fine del mandato fiduciario, deve quindi
avvenire attraverso un'azione giudiziaria ordinaria e non per il tramite
dell'ammortamento.
Ne
consegue che nemmeno la pubblicazione della grida avrebbe dovuto avvenire e men
che meno si giustifica la decisione di ammortamento qui impugnata dopo che,
nello scambio di osservazioni tra le parti e con la produzione di altra
documentazione, la situazione giuridica si presentava, chiaramente, come
assolutamente estranea a qualsiasi ipotesi verosimile di smarrimento dei titoli
azionari. Infatti, lo stesso istante ing. __________, dopo la presentazione
della domanda di ammortamento, aveva introdotto, ad altra Pretura, un'istanza
per l'adozione di provvedimenti cautelari (doc. 2) di sequestro degli stessi
titoli azionari, argomentando che era litigiosa con il nipote la proprietà dei
beni che affermava essergli stati sottratti e che avrebbe avviato a __________
un'azione di accertamento di tale proprietà e, ancora, il Procuratore pubblico
(doc. 3), confermato dalla CRP (doc. 4), stabiliva che "le affermazioni di
__________ secondo le quali egli non avrebbe mai inteso donare tali titoli al
nipote difettano di credibilità". Ed ancora, nella sentenza della CRP
(doc. 4) si riportano affermazioni dell'istante e del suo precedente legale
inequivocabili sull'assenza di qualsiasi smarrimento dei titoli: il nipote si
sarebbe "appropriato indebitamente dei valori a lui affidati
fiduciariamente" e "il nonno voleva controllare queste società,
riottenere i titoli e riprendere le redini delle società".
Di
fronte a tutte queste risultanze l'ipotesi dello smarrimento, anche solo
verosimile, era esclusa con la conseguenza che la procedura d'ammortamento
doveva essere revocata (Jäggi, op. cit. ad art. 983 CO n. 5) e l'istanza
relativa respinta.
- L'appello
deve così essere accolto con il carico delle tasse di giustizia e delle spese
di prima e seconda istanza all'ing. __________ che rifonderà inoltre alla
controparte le ripetibili d'appello.
Per i quali motivi
visti, per le spese,
gli art. 147 e seg. CPC e la vigente LTG
dichiara e pronuncia
I. L'appello 3 dicembre 2001 di __________ è accolto e di conseguenza
il decreto 29 novembre 2001 è così riformato:
- L'istanza di ammortamento
15 febbraio 2001 dell'ing.
__________ è respinta.
- La tassa di giustizia in
Fr. 200.- e le spese sono a carico della
parte istante.
II. La
tassa di giustizia della procedura d'appello in Fr. 450.- e le spese in Fr.
50.- (totale Fr. 500.-), già anticipati dall'appellante, sono a carico
dell'appellato che rifonderà a controparte Fr. 1'000.- per ripetibili
d'appello.
III. Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Mendrisio-Nord per gli incombenti di pubblicazioni ufficiali
che si rendessero ancora necessari.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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